Regolamento (CE) n. 1485/2004 della Commissione, del 20 agosto 2004, che integra l’allegato del regolamento (CE) n. 2400/96 relativo all’iscrizione di alcune denominazioni nel Registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette (Pimiento Riojano)

32004R1485Regulation10 set 2004

del 20 agosto 2004

che integra l’allegato del regolamento (CE) n. 2400/96 relativo all’iscrizione di alcune denominazioni nel Registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette (Pimiento Riojano)

Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari 1 , in particolare l'articolo 6, paragrafi 3 e 4,

considerando quanto segue:

(1) Conformemente all’articolo 5 del regolamento (CEE) n. 2081/92, la Spagna ha trasmesso alla Commissione una domanda per la registrazione come indicazione geografica della denominazione «Pimiento Riojano».

(2) A norma dell’articolo 6, paragrafo 1, del suddetto regolamento, si è constatato che la domanda è conforme al regolamento e, in particolare, che comprende tutti gli elementi di cui all'articolo 4.

(3) Nessuna dichiarazione di opposizione, ai sensi dell’articolo 7 del regolamento (CEE) n. 2081/92, è stata presentata alla Commissione in seguito alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 2 della denominazione che figura nell’allegato del presente regolamento.

(4) Tale denominazione, pertanto, ha i requisiti necessari per essere iscritta nel Registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette ed essere quindi tutelata a livello comunitario come indicazione geografica protetta.

(5) L’allegato del presente regolamento integra l’allegato del regolamento (CE) n. 2400/96 della Commissione 3 ,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato del regolamento (CE) n. 2400/96 è integrato dalla denominazione che figura nell’allegato del presente regolamento e detta denominazione è iscritta come indicazione geografica protetta (IGP) nel Registro delle denominazioni d’origine protette e delle indicazioni geografiche protette, di cui all'articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 2081/92.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea .

Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 20 agosto 2004. Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione

1 GU L 208 del 24.7.1992, pag. 1 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1215/2004 ( GU L 232 dell’1.7.2004, pag. 21 ).

2 GU C 228 del 24.9.2003, pag. 5 (Pimiento Riojano).

3 GU L 327 del 18.12.1996, pag. 11 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1258/2004 ( GU L 239 del 9.7.2004, pag. 5 ).

PRODOTTI DELL’ALLEGATO I DEL TRATTATO DESTINATI ALL’ALIMENTAZIONE UMANA

Ortofrutticoli e cereali, allo stato naturale o trasformati

SPAGNA

Pimiento Riojano (IGP)

Footnotes

  1. . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1215/2004 (). 2

  2. (Pimiento Riojano). 2

  3. . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1258/2004 (). 2

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