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32004R1438 ΓÇó Regolamento (CE) n. 1438/2004 della Commissione, dell’11 agosto 2004, che fissa, per la campagna di commercializzazione 2004/2005, il prezzo minimo da pagare ai produttori di prugne secche e l'importo dell'aiuto alla produzione per le susine
32004R1438Regulation15 ago 2004
dell’11 agosto 2004
che fissa, per la campagna di commercializzazione 2004/2005, il prezzo minimo da pagare ai produttori di prugne secche e l'importo dell'aiuto alla produzione per le susine
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli 1 , in particolare l'articolo 6 ter , paragrafo 3, e l'articolo 6 quater , paragrafo 7,
considerando quanto segue:
(1) Il regolamento (CE) n. 1535/2004 della Commissione, del 29 agosto 2003, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio per quanto riguarda il regime di aiuti nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli 2 , ha fissato all'articolo 3 le date delle campagne di commercializzazione.
(2) I criteri per la fissazione del prezzo minimo e dell'importo dell'aiuto alla produzione sono definiti, rispettivamente, all'articolo 6 ter e all'articolo 6 quater del regolamento (CE) n. 2201/96.
(3) I prodotti per i quali sono fissati il prezzo minimo e l'aiuto sono definiti all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 464/1999 della Commissione, del 3 marzo 1999, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio per quanto concerne il regime di aiuto per le prugne secche 3 , mentre le caratteristiche che tali prodotti devono soddisfare figurano all'articolo 2 dello stesso regolamento; occorre pertanto fissare il prezzo minimo e l'aiuto alla produzione per la campagna 2004/2005.
(4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti trasformati a base di ortofrutticoli,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Per la campagna di commercializzazione 2004/2005:
a) il prezzo minimo di cui all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 2201/96 è pari a 1 935,23 EUR per tonnellata netta, franco produttore, di prugne secche «d'Ente»;
b) l'aiuto alla produzione di cui all'articolo 4 dello stesso regolamento è pari a 923,17 EUR per tonnellata netta di susine.
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea .
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, l’11 agosto 2004. Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione
1 GU L 297 del 21.11.1996, pag. 29 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 386/2004 ( GU L 64 del 2.3.2004, pag. 25 ).
2 GU L 218 del 30.8.2003, pag. 14 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1132/2004 della Commissione ( GU L 219 del 19.6.2004, pag. 3 ).
3 GU L 56 del 4.3.1999, pag. 8 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2198/2003 ( GU L 328 del 17.12.2003, pag. 20 ).