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32004R1420•Regolamento (CE) n. 1420/2004 della Commissione, del 4 agosto 2004, che stabilisce in quale misura possono essere accolte le domande di diritti d'importazione presentate per il contingente di carni bovine congelate previsto dal regolamento (CE) n. 1203/2004
32004R1420Regulation5 ago 2004
del 4 agosto 2004
che stabilisce in quale misura possono essere accolte le domande di diritti d'importazione presentate per il contingente di carni bovine congelate previsto dal regolamento (CE) n. 1203/2004
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine 1 ,
visto il regolamento (CE) n. 1203/2004 della Commissione, del 29 giugno 2004, relativo all'apertura e alla gestione di un contingente tariffario per le carni bovine congelate del codice NC 0202 e i prodotti del codice NC 0206 29 91 (dal 1 o luglio 2004 al 30 giugno 2005) 2 , in particolare l'articolo 5,
considerando quanto segue:
(1)
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Ogni domanda di diritti d'importazione presentata conformemente alle disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1203/2004 è soddisfatta a concorrenza del 14,95821 % dei diritti d'importazioni richiesti.
Il presente regolamento entra in vigore il 5 agosto 2004.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 4 agosto 2004. Per la Commissione J. M. SILVA RODRÍGUEZ Direttore generale dell'Agricoltura
1 GU L 160, del 26.6.1999, pag. 21 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1782/2003 ( GU L 270 del 21.10.2003, pag. 1 ).
2 GU L 230 del 30.6.2004, pag. 27 .
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