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32004R1406•Regolamento (CE) n. 1406/2004 della Commissione, del 2 agosto 2004, concernente la fissazione del tasso di cambio applicabile ad alcuni aiuti diretti per i quali il fatto generatore interviene il 1° luglio 2004
32004R1406Regulation3 ago 2004
del 2 agosto 2004
concernente la fissazione del tasso di cambio applicabile ad alcuni aiuti diretti per i quali il fatto generatore interviene il 1 o luglio 2004
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 2799/98 del Consiglio, del 15 dicembre 1998, che istituisce il regime agromonetario dell'euro 1 ,
visto il regolamento (CE) n. 2808/98 della Commissione, del 22 dicembre 1998, recante modalità d'applicazione del regime agromonetario dell'euro nel settore agricolo 2 , in particolare l'articolo 4, paragrafo 3, seconda frase,
considerando quanto segue:
(1) Conformemente all’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2808/98, il fatto generatore del tasso di cambio applicabile agli aiuti all’ettaro interviene all’inizio della campagna di commercializzazione per la quale è concesso l’aiuto. Per i pagamenti per superficie per i seminativi di cui al regolamento (CE) n. 1251/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, che istituisce un regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi 3 , per l’aiuto ai legumi da granella previsto dal regolamento (CE) n. 1577/96 del Consiglio, del 30 luglio 1996, che istituisce una misura specifica a favore di alcuni legumi da granella 4 , nonché per il premio speciale alla qualità per il grano duro, il premio per le colture proteiche e il premio per i prodotti lattiero-caseari previsti rispettivamente dai capitoli 1, 2 e 7 del titolo IV del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori 5 , il fatto generatore del tasso di cambio interviene pertanto il 1 o luglio 2004.
(2) Conformemente all’articolo 4, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 2808/98, il tasso di cambio da utilizzare per gli aiuti all’ettaro è pari alla media pro rata temporis dei tassi di cambio applicabili durante il mese che precede il giorno in cui interviene il fatto generatore.
(3) Conformemente all’articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1793/93 della Commissione, del 30 giugno 1993, relativo al fatto generatore dei tassi di conversione agricoli nel settore del luppolo 6 , il tasso di cambio da applicare all'aiuto al luppolo previsto all'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 1696/71 del Consiglio, del 26 luglio 1971, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del luppolo 7 , corrisponde alla media pro rata temporis dei tassi di cambio applicabili nel mese che precede il 1 o luglio dell'anno del raccolto.
(4) Occorre pertanto fissare i tassi di cambio applicabili agli aiuti in questione in base alla media pro rata temporis dei tassi di cambio applicabili nel mese di giugno 2004,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
I tassi di cambio che figurano in allegato si applicano agli aiuti seguenti, per i quali il fatto generatore interviene il 1 o luglio 2004:
a) pagamenti per superficie per i seminativi di cui al regolamento (CE) n. 1251/1999;
b) aiuti per i legumi da granella di cui al regolamento (CE) n. 1577/96;
c) premio speciale alla qualità per il grano duro, di cui al capitolo 1 del titolo IV del regolamento (CE) n. 1782/2003;
d) premio per le colture proteiche di cui al capitolo 2 del titolo IV del regolamento (CE) n. 1782/2003;
e) premio per i prodotti lattiero-caseari e pagamenti supplementari di cui al capitolo 7 del titolo IV del regolamento (CE) n. 1782/2003;
f) aiuto al luppolo di cui all'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 1696/71.
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea .
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 2 agosto 2004. Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione
1 GU L 349 del 24.12.1998, pag. 1 .
2 GU L 349 del 24.12.1998, pag. 36 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1250/2004 ( GU L 237 dell’8.7.2004, pag. 13 ).
3 GU L 160 del 26.6.1999, pag. 1 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1782/2003 ( GU L 270 del 21.10.2003, pag. 1 ).
4 GU L 206 del 16.8.1996, pag. 4 . Regolamento modificato da ultimo dall'atto di adesione del 2003.
5 GU L 270 del 21.10.2003, pag. 1 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 864/2004 ( GU L 161 del 30.4.2004, pag. 48 ).
6 GU L 163 del 6.7.1993, pag. 22 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1410/1999 ( GU L 164 del 30.6.1999, pag. 53 ).
7 GU L 175 del 4.8.1971, pag. 1 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2320/2003 ( GU L 345 del 31.12.2003, pag. 18 ).
Tassi di cambio di cui all’articolo 1
1 EUR = (media 1.6.2004-30.6.2004 )
| 7,43413 | corone danesi |
|---|---|
| 0,663323 | lire sterline |
| 0,425237 | lire maltesi |
| 239,318 | talleri sloveni |
| 9,14321 | corone svedesi |
. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1250/2004 (). ↩ ↩2
. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1782/2003 (). ↩ ↩2
. Regolamento modificato da ultimo dall'atto di adesione del 2003. ↩ ↩2
. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 864/2004 (). ↩ ↩2
. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1410/1999 (). ↩ ↩2
. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2320/2003 (). ↩ ↩2
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