Regolamento (CE) n. 1406/2004 della Commissione, del 2 agosto 2004, concernente la fissazione del tasso di cambio applicabile ad alcuni aiuti diretti per i quali il fatto generatore interviene il 1° luglio 2004

32004R1406Regulation3 ago 2004

del 2 agosto 2004

concernente la fissazione del tasso di cambio applicabile ad alcuni aiuti diretti per i quali il fatto generatore interviene il 1 o luglio 2004

Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2799/98 del Consiglio, del 15 dicembre 1998, che istituisce il regime agromonetario dell'euro 1 ,

visto il regolamento (CE) n. 2808/98 della Commissione, del 22 dicembre 1998, recante modalità d'applicazione del regime agromonetario dell'euro nel settore agricolo 2 , in particolare l'articolo 4, paragrafo 3, seconda frase,

considerando quanto segue:

(1) Conformemente all’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2808/98, il fatto generatore del tasso di cambio applicabile agli aiuti all’ettaro interviene all’inizio della campagna di commercializzazione per la quale è concesso l’aiuto. Per i pagamenti per superficie per i seminativi di cui al regolamento (CE) n. 1251/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, che istituisce un regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi 3 , per l’aiuto ai legumi da granella previsto dal regolamento (CE) n. 1577/96 del Consiglio, del 30 luglio 1996, che istituisce una misura specifica a favore di alcuni legumi da granella 4 , nonché per il premio speciale alla qualità per il grano duro, il premio per le colture proteiche e il premio per i prodotti lattiero-caseari previsti rispettivamente dai capitoli 1, 2 e 7 del titolo IV del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori 5 , il fatto generatore del tasso di cambio interviene pertanto il 1 o luglio 2004.

(2) Conformemente all’articolo 4, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 2808/98, il tasso di cambio da utilizzare per gli aiuti all’ettaro è pari alla media pro rata temporis dei tassi di cambio applicabili durante il mese che precede il giorno in cui interviene il fatto generatore.

(3) Conformemente all’articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1793/93 della Commissione, del 30 giugno 1993, relativo al fatto generatore dei tassi di conversione agricoli nel settore del luppolo 6 , il tasso di cambio da applicare all'aiuto al luppolo previsto all'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 1696/71 del Consiglio, del 26 luglio 1971, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del luppolo 7 , corrisponde alla media pro rata temporis dei tassi di cambio applicabili nel mese che precede il 1 o luglio dell'anno del raccolto.

(4) Occorre pertanto fissare i tassi di cambio applicabili agli aiuti in questione in base alla media pro rata temporis dei tassi di cambio applicabili nel mese di giugno 2004,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I tassi di cambio che figurano in allegato si applicano agli aiuti seguenti, per i quali il fatto generatore interviene il 1 o luglio 2004:

a) pagamenti per superficie per i seminativi di cui al regolamento (CE) n. 1251/1999;

b) aiuti per i legumi da granella di cui al regolamento (CE) n. 1577/96;

c) premio speciale alla qualità per il grano duro, di cui al capitolo 1 del titolo IV del regolamento (CE) n. 1782/2003;

d) premio per le colture proteiche di cui al capitolo 2 del titolo IV del regolamento (CE) n. 1782/2003;

e) premio per i prodotti lattiero-caseari e pagamenti supplementari di cui al capitolo 7 del titolo IV del regolamento (CE) n. 1782/2003;

f) aiuto al luppolo di cui all'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 1696/71.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea .

Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 2 agosto 2004. Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione

1 GU L 349 del 24.12.1998, pag. 1 .

2 GU L 349 del 24.12.1998, pag. 36 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1250/2004 ( GU L 237 dell’8.7.2004, pag. 13 ).

3 GU L 160 del 26.6.1999, pag. 1 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1782/2003 ( GU L 270 del 21.10.2003, pag. 1 ).

4 GU L 206 del 16.8.1996, pag. 4 . Regolamento modificato da ultimo dall'atto di adesione del 2003.

5 GU L 270 del 21.10.2003, pag. 1 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 864/2004 ( GU L 161 del 30.4.2004, pag. 48 ).

6 GU L 163 del 6.7.1993, pag. 22 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1410/1999 ( GU L 164 del 30.6.1999, pag. 53 ).

7 GU L 175 del 4.8.1971, pag. 1 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2320/2003 ( GU L 345 del 31.12.2003, pag. 18 ).

Tassi di cambio di cui all’articolo 1

1 EUR = (media 1.6.2004-30.6.2004 )

7,43413corone danesi
0,663323lire sterline
0,425237lire maltesi
239,318talleri sloveni
9,14321corone svedesi

Footnotes

  1. . 2

  2. . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1250/2004 (). 2

  3. . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1782/2003 (). 2

  4. . Regolamento modificato da ultimo dall'atto di adesione del 2003. 2

  5. . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 864/2004 (). 2

  6. . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1410/1999 (). 2

  7. . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2320/2003 (). 2

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