Regolamento (CE) n. 1367/2004 della Commissione, del 28 luglio 2004, che autorizza trasferimenti tra i limiti quantitativi per i prodotti tessili e dell'abbigliamento originari della Repubblica popolare cinese

32004R1367Regulation31 lug 2004

del 28 luglio 2004

che autorizza trasferimenti tra i limiti quantitativi per i prodotti tessili e dell'abbigliamento originari della Repubblica popolare cinese

Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3030/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, relativo al regime comune da applicare alle importazioni di alcuni prodotti tessili originari dei paesi terzi 1 , in particolare l'articolo 7,

considerando quanto segue:

(1) L'articolo 5 dell'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica popolare cinese sul commercio dei prodotti tessili, siglato il 9 dicembre 1988 e approvato con la decisione 90/647/CEE del Consiglio 2 , modificato ed esteso da ultimo da un accordo in forma di scambio di lettere, siglato il 19 maggio 2000 e approvato con la decisione 2000/787/CE del Consiglio 3 , prevede la possibilità di concordare trasferimenti tra anni contingentali. Queste disposizioni in materia di flessibilità sono state notificate all'Organo di controllo dei tessili dell'Organizzazione mondiale del commercio dopo l'adesione della Cina all'OMC.

(2) L'appendice B dell'allegato V del regolamento (CEE) n. 3030/93 fissa i limiti quantitativi per i prodotti tessili e dell'abbigliamento originari della Repubblica popolare cinese usati esclusivamente in occasione di fiere europee.

(3) Il 12 settembre 2003 la Repubblica popolare cinese ha chiesto che siano effettuati trasferimenti di quantitativi dall'anno contingentale 2003 all'anno contingentale 2004.

(4) I trasferimenti chiesti dalla Repubblica popolare cinese rientrano nei limiti stabiliti nelle misure di flessibilità di cui all'articolo 5 dell'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica popolare cinese sul commercio dei prodotti tessili, nonché nei limiti di cui all'allegato VIII, colonna 9, del regolamento (CEE) n. 3030/93.

(5) È opportuno che la richiesta venga accolta compatibilmente con i quantitativi disponibili.

(6) È auspicabile che il presente regolamento entri in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione per consentire agli operatori di beneficiarne prima possibile.

(7) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del Comitato dei tessili istituito dall'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 3030/93,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Sono autorizzati per l'anno contingentale 2004, conformemente all'allegato del presente regolamento, trasferimenti tra i limiti quantitativi per i prodotti tessili originari della Repubblica popolare cinese stabiliti dall'accordo tra la Comunità europea e la Repubblica popolare cinese sul commercio dei prodotti tessili.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea .

Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 28 luglio 2004. Per la Commissione Pascal LAMY Membro della Commissione

1 GU L 275 dell'8.11.1993, pag. 1 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 487/2004 ( GU L 79 del 17.3.2004, pag. 1 ).

2 GU L 352 del 15.12.1990, pag. 1 .

3 GU L 314 del 14.12.2000, pag. 13 .

GruppoCat.UnitàLimite 2004Limite derivante dall'applicazione delle normali flessibilitàQuantitat.%FlessibilitàNuovo limite adeguato
IA1kg317 000309 31012 6804,0Trasferimento dall’anno contingentale 2003321 990
IA2kg1 338 0001 391 52053 5204,0Trasferimento dall’anno contingentale 20031 445 040
IA2Akg159 000165 3606 3604,0Trasferimento dall’anno contingentale 2003171 720
IA3kg196 000203 8407 8404,0Trasferimento dall’anno contingentale 2003211 680
IA3Akg27 00028 0801 0804,0Trasferimento dall’anno contingentale 200329 160
IB4pezzi2 061 0002 205 27082 4404,0Trasferimento dall’anno contingentale 20032 287 710
IB5pezzi705 000754 35028 2004,0Trasferimento dall’anno contingentale 2003782 550
IB6pezzi1 689 0001 807 23033 3682,0Trasferimento dall’anno contingentale 20031 840 598
IB7pezzi302 000259 06212 0804,0Trasferimento dall’anno contingentale 2003271 142
IB8pezzi992 000801 12139 6804,0Trasferimento dall’anno contingentale 2003840 801
IIA9kg294 000320 46011 7604,0Trasferimento dall’anno contingentale 2003332 220
IIB13pezzi3 192 0003 479 280127 6804,0Trasferimento dall’anno contingentale 20033 606 960
IIA20/39kg372 000405 48014 8804,0Trasferimento dall’anno contingentale 2003420 360
IIA22kg332 000288 65313 2804,0Trasferimento dall’anno contingentale 2003301 933

Footnotes

  1. . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 487/2004 (). 2

  2. . 2

  3. . 2

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