Regolamento (CE) n. 1365/2004 della Commissione, del 28 luglio 2004, che fissa il coefficiente di attribuzione dei quantitativi di risone offerti all’intervento per la quota n. 3 della campagna 2003/04

32004R1365Regulation30 lug 2004

del 28 luglio 2004

che fissa il coefficiente di attribuzione dei quantitativi di risone offerti all’intervento per la quota n. 3 della campagna 2003/04

Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso 1 ,

visto il regolamento (CE) n. 1785/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso 2 ,

visto il regolamento (CE) n. 708/98 della Commissione, del 30 marzo 1998, relativo alla presa in consegna del risone da parte degli organismi d'intervento e alla fissazione degli importi correttori, delle maggiorazioni e delle detrazioni da applicare 3 , in particolare l’articolo 4, paragrafo 4, secondo comma,

considerando quanto segue:

(1) A norma dell’articolo 3 bis del regolamento (CE) n. 708/98, i quantitativi di risone ammissibili all’intervento durante la campagna 2003/04 sono suddivisi in due quote nazionali e una quota n. 3 comune, per l’insieme della Comunità. Al fine di determinare i quantitativi da attribuire per detta quota n. 3, gli Stati membri hanno comunicato alla Commissione, in ossequio all’articolo 4, paragrafo 4, primo comma, del regolamento (CE) n. 708/98, i quantitativi di risone offerti all’intervento.

(2) Se la quantità totale supera la quantità disponibile, occorre applicare un coefficiente di attribuzione dei quantitativi. Tale coefficiente è calcolato in modo che la quantità totale attribuita, tenuto conto della quantità minima di ciascuna offerta, risulta inferiore o uguale alla quantità disponibile.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il coefficiente di attribuzione delle quantità di cui all'articolo 4, paragrafo 4, secondo comma, del regolamento (CE) n. 708/98 è fissato a 0,860675.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea .

Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 28 luglio 2004. Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione

1 GU L 329 del 30.12.1995, pag. 18 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 411/2002 della Commissione ( GU L 62 del 5.3.2002, pag. 27 ). È abrogato dal regolamento (CE) n. 1785/2003 ( GU L 270 del 21.10.2003, pag. 96 ) con effetto a decorrere dalla data di entrata in applicazione del presente regolamento.

2 GU L 270 del 21.10.2003, pag. 96 . Regolamento modificato dal trattato di adesione 2003.

3 GU L 98 del 31.3.1998, pag. 21 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1107/2004 ( GU L 211 del 12.6.2004, pag. 14 ).

Footnotes

  1. . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 411/2002 della Commissione (). È abrogato dal regolamento (CE) n. 1785/2003 () con effetto a decorrere dalla data di entrata in applicazione del presente regolamento. 2

  2. . Regolamento modificato dal trattato di adesione 2003. 2

  3. . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1107/2004 (). 2