Regolamento (CE) n. 1335/2004 della Commissione, del 20 luglio 2004, che stabilisce in che misura possono essere accolte le domande di certificati di importazione presentate nel mese di luglio 2004 per i vitelli di peso pari o inferiore a 80 chilogrammi nel quadro del contingente tariffario previsto dal regolamento (CE) n. 1201/2004

32004R1335Regulation21 lug 2004

del 20 luglio 2004

che stabilisce in che misura possono essere accolte le domande di certificati di importazione presentate nel mese di luglio 2004 per i vitelli di peso pari o inferiore a 80 chilogrammi nel quadro del contingente tariffario previsto dal regolamento (CE) n. 1201/2004

Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine 1 ,

visto il regolamento (CE) n. 1201/2004 della Commissione, del 29 giugno 2004, recante apertura e modalità di gestione di un contingente tariffario di vitelli di peso pari o inferiore a 80 chilogrammi, originari della Bulgaria o della Romania (dal 1 o luglio 2004 al 30 giugno 2005) 2 , in particolare l'articolo 4, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1) L'articolo 1, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (CE) n. 1201/2004 ha stabilito il numero di animali vivi della specie bovina di peso inferiore o pari a 80 chilogrammi, del codice NC 0102 90 05 , originari della Bulgaria o della Romania, che possono essere importati a condizioni speciali nel periodo dal 1 o luglio al 31 dicembre 2004.

(2) Nel mese di luglio 2004 sono state presentate domande di certificati di importazione per quantitativi superiori ai quantitativi disponibili. A norma dell'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1201/2004, è pertanto necessario stabilire una percentuale unica di riduzione dei quantitativi richiesti,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Ogni domanda di certificati di importazione, presentata a norma dell'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1201/2004, è soddisfatta nella misura del 3,7965 % del quantitativo richiesto.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 21 luglio 2004.

Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 20 luglio 2004. Per la Commissione J. M. SILVA RODRÍGUEZ Direttore generale dell'Agricoltura

1 GU L 160 del 26.6.1999, pag. 21 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1782/2003 ( GU L 270 del 21.10.2003, pag. 1 ).

2 GU L 230 del 30.6.2004, pag. 12 .

Footnotes

  1. . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1782/2003 (). 2

  2. . 2