Regolamento (CE) n. 1331/2004 della Commissione, del 20 luglio 2004, che modifica il regolamento (CE) n. 1334/2002 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1638/98 del Consiglio per quanto riguarda i programmi di attività delle organizzazioni di operatori del settore oleicolo per la campagna di commercializzazione 2004/2005

32004R1331Regulation28 lug 2004

del 20 luglio 2004

che modifica il regolamento (CE) n. 1334/2002 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1638/98 del Consiglio per quanto riguarda i programmi di attività delle organizzazioni di operatori del settore oleicolo per la campagna di commercializzazione 2004/2005

Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1638/98 del Consiglio, del 20 luglio 1998, che modifica il regolamento n. 136/66/CEE relativo all’attuazione di un’organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi 1 , in particolare l’articolo 4 bis , paragrafo 3, primo comma, secondo trattino, e l’articolo 4 bis , paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 1334/2002 della Commissione 2 stabilisce, per le campagne 2002/2003 e 2003/2004, le regole riguardanti il riconoscimento e i programmi di attività delle organizzazioni di operatori del settore oleicolo ai fini del finanziamento comunitario previsto all’articolo 4 bis del regolamento (CE) n. 1638/98.

(2) È necessario estendere l’applicazione di tali regole alla campagna 2004/2005, in quanto il regolamento (CE) n. 865/2004 modifica l’articolo 5 del regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio 3 al fine di mantenere per la suddetta campagna il regime attuale di aiuto alla produzione di olio d’oliva, che costituisce la base della trattenuta destinata a finanziare le attività delle organizzazioni di operatori.

(3) Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1334/2002.

(4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i grassi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1334/2002 è modificato come segue:

  1. Il titolo è sostituito dal testo seguente: «Regolamento (CE) n. 1334/2002 della Commissione recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1638/98 del Consiglio per quanto riguarda i programmi di attività delle organizzazioni di operatori del settore oleicolo per le campagne di commercializzazione 2002/2003, 2003/2004 e 2004/2005.»

  2. All’articolo 1, il testo del paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1. Il presente regolamento stabilisce, per le campagne di commercializzazione 2002/2003, 2003/2004 e 2004/2005, le modalità di applicazione dell’articolo 4 bis , paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1638/98 per quanto riguarda il riconoscimento e i programmi di attività delle organizzazioni di produttori e delle loro unioni, delle organizzazioni interprofessionali e delle altre organizzazioni di operatori del settore dell’olio di oliva e delle olive da tavola di cui al paragrafo suddetto.»

  3. All’articolo 3, il testo del paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1. Per ottenere il riconoscimento per la totalità del periodo cui si applica il presente regolamento, un’organizzazione di operatori del settore oleicolo presenta, anteriormente ad una data stabilita dallo Stato membro e comunque entro il 31 maggio 2003, una domanda che attesti il rispetto delle condizioni previste all’articolo 2. Tuttavia, ai fini del riconoscimento esclusivamente per la campagna di commercializzazione 2004/2005, il termine ultimo stabilito dallo Stato membro per la presentazione della domanda non può essere posteriore al 30 settembre 2004.»

4)a): il testo del paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1. I programmi di attività ammissibili al finanziamento comunitario a norma dell’articolo 4 bis , paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1638/98 sono costituiti dalle attività specificate all’articolo 4 del presente regolamento e sono realizzati fra il 1 o novembre 2002 e il31 ottobre 2004 per i programmi di attività relativi alle campagne di commercializzazione 2002/2003 e 2003/2004 e fra il 1 o novembre 2004 e il 31 ottobre 2005 per i programmi di attività relativi alla campagna di commercializzazione 2004/2005.»;a)il testo del paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. I programmi di attività ammissibili al finanziamento comunitario a norma dell’articolo 4 bis , paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1638/98 sono costituiti dalle attività specificate all’articolo 4 del presente regolamento e sono realizzati fra il 1 o novembre 2002 e il31 ottobre 2004 per i programmi di attività relativi alle campagne di commercializzazione 2002/2003 e 2003/2004 e fra il 1 o novembre 2004 e il 31 ottobre 2005 per i programmi di attività relativi alla campagna di commercializzazione 2004/2005.»;
b)al paragrafo 2, il testo del primo comma è sostituito dal seguente:
«Qualsiasi organizzazione di operatori del settore oleicolo riconosciuta ai sensi del presente regolamento o che abbia inoltrato una domanda di riconoscimento può presentare, anteriormente ad una data stabilita dallo Stato membro e comunque entro il 31 maggio 2003 per i programmi di attività relativi alle campagne di commercializzazione 2002/2003 e 2003/2004 o entro il 30 settembre 2004 per i programmi di attività relativi alla campagna di commercializzazione 2004/2005, una domanda di finanziamento comunitario per un unico programma di attività per periodo.»
a)il testo del paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. I programmi di attività ammissibili al finanziamento comunitario a norma dell’articolo 4 bis , paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1638/98 sono costituiti dalle attività specificate all’articolo 4 del presente regolamento e sono realizzati fra il 1 o novembre 2002 e il31 ottobre 2004 per i programmi di attività relativi alle campagne di commercializzazione 2002/2003 e 2003/2004 e fra il 1 o novembre 2004 e il 31 ottobre 2005 per i programmi di attività relativi alla campagna di commercializzazione 2004/2005.»;
b)al paragrafo 2, il testo del primo comma è sostituito dal seguente:
«Qualsiasi organizzazione di operatori del settore oleicolo riconosciuta ai sensi del presente regolamento o che abbia inoltrato una domanda di riconoscimento può presentare, anteriormente ad una data stabilita dallo Stato membro e comunque entro il 31 maggio 2003 per i programmi di attività relativi alle campagne di commercializzazione 2002/2003 e 2003/2004 o entro il 30 settembre 2004 per i programmi di attività relativi alla campagna di commercializzazione 2004/2005, una domanda di finanziamento comunitario per un unico programma di attività per periodo.»
  1. All’articolo 6, paragrafo 3, il testo del primo comma è sostituito dal seguente: «Entro il 31 luglio 2003 per i programmi di attività relativi alle campagne di commercializzazione 2002/2003 e 2003/2004 o entro il 31 ottobre 2004 per i programmi di attività relativi alla campagna di commercializzazione 2004/2005, lo Stato membro approva i programmi di attività delle organizzazioni riconosciute ai quali ha concesso il finanziamento nazionale corrispondente e ne informa le organizzazioni di operatori del settore oleicolo interessate.»
6)a): al paragrafo 2, è aggiunto il seguente comma: «Per i programmi di attività relativi alla campagna di commercializzazione 2004/2005, lo Stato membro versa all’organizzazione di operatori del settore oleicolo interessata la totalità dell’importo specificato al paragrafo 1 nel mese successivo all’approvazione del programma in questione.»;a)al paragrafo 2, è aggiunto il seguente comma:
«Per i programmi di attività relativi alla campagna di commercializzazione 2004/2005, lo Stato membro versa all’organizzazione di operatori del settore oleicolo interessata la totalità dell’importo specificato al paragrafo 1 nel mese successivo all’approvazione del programma in questione.»;
b)il testo del paragrafo 4 è sostituito dal seguente:
«4. Anteriormente ad una data stabilita dallo Stato membro e comunque entro il 31 maggio 2004, le organizzazioni di operatori del settore oleicolo di cui è stato approvato il programma di attività per le campagne di commercializzazione 2002/2003 e 2003/2004 possono presentare una domanda di svincolo della cauzione di cui al paragrafo 3 per un importo pari al massimo alla metà delle spese effettivamente sostenute. Lo Stato membro determina e controlla i documenti giustificativi di cui è corredata tale domanda e svincola le cauzioni corrispondenti alle spese di cui trattasi entro il secondo mese successivo alla presentazione della domanda stessa.»
a)al paragrafo 2, è aggiunto il seguente comma:
«Per i programmi di attività relativi alla campagna di commercializzazione 2004/2005, lo Stato membro versa all’organizzazione di operatori del settore oleicolo interessata la totalità dell’importo specificato al paragrafo 1 nel mese successivo all’approvazione del programma in questione.»;
b)il testo del paragrafo 4 è sostituito dal seguente:
«4. Anteriormente ad una data stabilita dallo Stato membro e comunque entro il 31 maggio 2004, le organizzazioni di operatori del settore oleicolo di cui è stato approvato il programma di attività per le campagne di commercializzazione 2002/2003 e 2003/2004 possono presentare una domanda di svincolo della cauzione di cui al paragrafo 3 per un importo pari al massimo alla metà delle spese effettivamente sostenute. Lo Stato membro determina e controlla i documenti giustificativi di cui è corredata tale domanda e svincola le cauzioni corrispondenti alle spese di cui trattasi entro il secondo mese successivo alla presentazione della domanda stessa.»
7)a): il testo del paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1. Ai fini del versamento del finanziamento comunitario di cui all’articolo 4 bis del regolamento (CE) n. 1638/98 o dell’eventuale saldo, l’organizzazione di operatori del settore oleicolo presenta domanda all’autorità nazionale competente anteriormente ad una data stabilita dallo Stato membro e comunque entro il 31 gennaio 2005 per i programmi di attività relativi alle campagne di commercializzazione 2002/2003 e 2003/2004 o entro il 31 gennaio 2006 per i programmi di attività relativi alla campagna di commercializzazione 2004/2005. Il finanziamento comunitario corrispondente alle domande presentate oltre le date di cui al primo comma è ridotto dell’1 % per giorno lavorativo di ritardo. Le domande presentate dopo il 25 febbraio 2005 per i programmi di attività relativi alle campagne di commercializzazione 2002/2003 e 2003/2004 o dopo il 25 febbraio 2006 per i programmi di attività relativi alla campagna di commercializzazione 2004/2005 non possono più essere accettate.»;a)il testo del paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. Ai fini del versamento del finanziamento comunitario di cui all’articolo 4 bis del regolamento (CE) n. 1638/98 o dell’eventuale saldo, l’organizzazione di operatori del settore oleicolo presenta domanda all’autorità nazionale competente anteriormente ad una data stabilita dallo Stato membro e comunque entro il 31 gennaio 2005 per i programmi di attività relativi alle campagne di commercializzazione 2002/2003 e 2003/2004 o entro il 31 gennaio 2006 per i programmi di attività relativi alla campagna di commercializzazione 2004/2005.
Il finanziamento comunitario corrispondente alle domande presentate oltre le date di cui al primo comma è ridotto dell’1 % per giorno lavorativo di ritardo. Le domande presentate dopo il 25 febbraio 2005 per i programmi di attività relativi alle campagne di commercializzazione 2002/2003 e 2003/2004 o dopo il 25 febbraio 2006 per i programmi di attività relativi alla campagna di commercializzazione 2004/2005 non possono più essere accettate.»;
b)il testo del paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
«3. Per le attività ultimate entro il 31 ottobre 2004 per i programmi di attività relativi alle campagne di commercializzazione 2002/2003 e 2003/2004 o entro il 31 ottobre 2005 per i programmi di attività relativi alla campagna di commercializzazione 2004/2005 e il cui pagamento è effettuato dopo la fine del mese successivo al termine rispettivo, il finanziamento comunitario previsto è ridotto dell’1 % per giorno di ritardo nei primi trenta giorni dopo il 30 novembre e del 2 % per giorno di ritardo supplementare.»
a)il testo del paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. Ai fini del versamento del finanziamento comunitario di cui all’articolo 4 bis del regolamento (CE) n. 1638/98 o dell’eventuale saldo, l’organizzazione di operatori del settore oleicolo presenta domanda all’autorità nazionale competente anteriormente ad una data stabilita dallo Stato membro e comunque entro il 31 gennaio 2005 per i programmi di attività relativi alle campagne di commercializzazione 2002/2003 e 2003/2004 o entro il 31 gennaio 2006 per i programmi di attività relativi alla campagna di commercializzazione 2004/2005.
Il finanziamento comunitario corrispondente alle domande presentate oltre le date di cui al primo comma è ridotto dell’1 % per giorno lavorativo di ritardo. Le domande presentate dopo il 25 febbraio 2005 per i programmi di attività relativi alle campagne di commercializzazione 2002/2003 e 2003/2004 o dopo il 25 febbraio 2006 per i programmi di attività relativi alla campagna di commercializzazione 2004/2005 non possono più essere accettate.»;
b)il testo del paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
«3. Per le attività ultimate entro il 31 ottobre 2004 per i programmi di attività relativi alle campagne di commercializzazione 2002/2003 e 2003/2004 o entro il 31 ottobre 2005 per i programmi di attività relativi alla campagna di commercializzazione 2004/2005 e il cui pagamento è effettuato dopo la fine del mese successivo al termine rispettivo, il finanziamento comunitario previsto è ridotto dell’1 % per giorno di ritardo nei primi trenta giorni dopo il 30 novembre e del 2 % per giorno di ritardo supplementare.»
8)a): al paragrafo 1, è aggiunto il seguente comma: «Gli Stati membri comunicano senza indugio alla Commissione tutte le informazioni pertinenti sulle disposizioni nazionali d’applicazione di cui al primo comma, nonché le relative modifiche.»;a)al paragrafo 1, è aggiunto il seguente comma:
«Gli Stati membri comunicano senza indugio alla Commissione tutte le informazioni pertinenti sulle disposizioni nazionali d’applicazione di cui al primo comma, nonché le relative modifiche.»;
b)il testo dei paragrafi 1 bis e 2 è sostituito dal seguente:
«1 bis. Entro il 28 febbraio 2003 per i programmi di attività relativi alle campagne di commercializzazione 2002/2003 e 2003/2004 o entro il 28 febbraio 2005 per i programmi di attività relativi alla campagna di commercializzazione 2004/2005, gli Stati membri comunicano alla Commissione, per ciascuna delle campagne di commercializzazione di cui trattasi, le loro decisioni relative alla deroga all’articolo 20 quinquies , paragrafo 1, del regolamento n. 136/66/CEE, prevista dall’articolo 3 del regolamento (CE) n. 1873/2002.
2. Anteriormente al 5 settembre 2003 per i programmi di attività relativi alle campagne di commercializzazione 2002/2003 e 2003/2004 o al 5 dicembre 2004 per i programmi di attività relativi alla campagna di commercializzazione 2004/2005, gli Stati membri comunicano alla Commissione, per ciascuna delle campagne di commercializzazione di cui trattasi, le loro decisioni relative alla deroga all’articolo 5, paragrafo 9, del regolamento n. 136/66/CEE, prevista dall’articolo 3 del regolamento (CE) n. 1873/2002.
Anteriormente al 5 settembre 2003 per i programmi di attività relativi alle campagne di commercializzazione 2002/2003 e 2003/2004 o al 5 dicembre 2004 per i programmi di attività relativi alla campagna di commercializzazione 2004/2005, gli Stati membri comunicano alla Commissione i dati relativi alle organizzazioni di operatori del settore oleicolo riconosciute e ai programmi di attività approvati nonché alle loro caratteristiche, suddivisi per tipo di organizzazione di produttori di cui all’articolo 2 del presente regolamento e per zona regionale, nonché gli importi dei fondi riservati conformemente all’articolo 4 bis , paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1638/98 per le campagne di commercializzazione di cui trattasi, suddivisi per settore di attività.»;
c)al paragrafo 3, primo comma, il testo della frase introduttiva è sostituito dal seguente:
«Entro il 30 aprile 2005 per i programmi di attività relativi alle campagne di commercializzazione 2002/2003 e 2003/2004 o entro il 30 aprile 2006 per i programmi di attività relativi alla campagna di commercializzazione 2004/2005, gli Stati membri trasmettono alla Commissione una relazione sull’attuazione del presente regolamento contenente almeno i seguenti elementi:».
a)al paragrafo 1, è aggiunto il seguente comma:
«Gli Stati membri comunicano senza indugio alla Commissione tutte le informazioni pertinenti sulle disposizioni nazionali d’applicazione di cui al primo comma, nonché le relative modifiche.»;
b)il testo dei paragrafi 1 bis e 2 è sostituito dal seguente:
«1 bis. Entro il 28 febbraio 2003 per i programmi di attività relativi alle campagne di commercializzazione 2002/2003 e 2003/2004 o entro il 28 febbraio 2005 per i programmi di attività relativi alla campagna di commercializzazione 2004/2005, gli Stati membri comunicano alla Commissione, per ciascuna delle campagne di commercializzazione di cui trattasi, le loro decisioni relative alla deroga all’articolo 20 quinquies , paragrafo 1, del regolamento n. 136/66/CEE, prevista dall’articolo 3 del regolamento (CE) n. 1873/2002.
2. Anteriormente al 5 settembre 2003 per i programmi di attività relativi alle campagne di commercializzazione 2002/2003 e 2003/2004 o al 5 dicembre 2004 per i programmi di attività relativi alla campagna di commercializzazione 2004/2005, gli Stati membri comunicano alla Commissione, per ciascuna delle campagne di commercializzazione di cui trattasi, le loro decisioni relative alla deroga all’articolo 5, paragrafo 9, del regolamento n. 136/66/CEE, prevista dall’articolo 3 del regolamento (CE) n. 1873/2002.
Anteriormente al 5 settembre 2003 per i programmi di attività relativi alle campagne di commercializzazione 2002/2003 e 2003/2004 o al 5 dicembre 2004 per i programmi di attività relativi alla campagna di commercializzazione 2004/2005, gli Stati membri comunicano alla Commissione i dati relativi alle organizzazioni di operatori del settore oleicolo riconosciute e ai programmi di attività approvati nonché alle loro caratteristiche, suddivisi per tipo di organizzazione di produttori di cui all’articolo 2 del presente regolamento e per zona regionale, nonché gli importi dei fondi riservati conformemente all’articolo 4 bis , paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1638/98 per le campagne di commercializzazione di cui trattasi, suddivisi per settore di attività.»;
c)al paragrafo 3, primo comma, il testo della frase introduttiva è sostituito dal seguente:
«Entro il 30 aprile 2005 per i programmi di attività relativi alle campagne di commercializzazione 2002/2003 e 2003/2004 o entro il 30 aprile 2006 per i programmi di attività relativi alla campagna di commercializzazione 2004/2005, gli Stati membri trasmettono alla Commissione una relazione sull’attuazione del presente regolamento contenente almeno i seguenti elementi:».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea .

Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 20 luglio 2004. Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione

1 GU L 210 del 28.7.1998, pag. 32 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 865/2004 ( GU L 161 del 30.4.2004, pag. 97 ).

2 GU L 195 del 24.7.2002, pag. 16 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 631/2003 ( GU L 92 del 9.4.2003, pag. 6 ).

3 GU 172 del 30.9.1966, pag. 3025/66 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 865/2004.

Footnotes

  1. . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 865/2004 (). 2

  2. . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 631/2003 (). 2

  3. . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 865/2004. 2