Regolamento (CE) n. 1329/2004 del Consiglio, del 19 luglio 2004, che modifica il regolamento (CE) n. 2505/96 recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari autonomi per taluni prodotti agricoli e industriali

32004R1329Regulation1 lug 2004

del 19 luglio 2004

che modifica il regolamento (CE) n. 2505/96 recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari autonomi per taluni prodotti agricoli e industriali

Preamble

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 26,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1) Il 20 dicembre 1996 il Consiglio ha adottato il regolamento (CE) n. 2505/96 recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari autonomi per taluni prodotti agricoli e industriali 1 . È opportuno provvedere al fabbisogno di approvvigionamento della Comunità per i prodotti in questione alle condizioni più favorevoli. È opportuno aprire nuovi contingenti tariffari comunitari a dazio ridotto o nullo nei limiti di volumi adeguati, senza che ciò si ripercuota sui mercati di questi prodotti.

(2) Il volume contingentale di taluni contingenti tariffari comunitari autonomi non è sufficiente a soddisfare le esigenze dell'industria comunitaria nell'attuale periodo di validità dei contingenti. Di conseguenza, occorrerebbe aumentare il volume contingentale.

(3) Vista l'importanza economica del presente regolamento è opportuno invocare l'urgenza prevista al punto I.3 del protocollo allegato al trattato sull'Unione europea e ai trattati che istituiscono le Comunità europee sul ruolo dei Parlamenti nazionali nell'Unione europea.

(4) È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 2505/96,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nell’allegato I del regolamento (CE) n. 2505/96 sono aggiunti i contingenti di cui all’allegato, con effetto dal 1 o luglio 2004.

Articolo 2

Per il periodo contingentale compreso tra il 1 o gennaio e il 31 dicembre 2004, nell’allegato I del regolamento (CE) n. 2505/96, il volume contingentale del contingente tariffario 09.2950 è fissato a 8 400 tonnellate.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea .

Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 19 luglio 2004. Per il Consiglio Il presidente C. VEERMAN

1 GU L 345 del 31.12.1996, pag. 1 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 226/2004 ( GU L 39 dell'11.2.2004, pag. 1 ).

Numero d’ordineCodice NCSuddivisione TARICDesignazione delle merciVolume contingentaleDazio contingentale
(in %)
Periodo contingentale
09.2020ex 7011 20 0035Schermi di vetro di 702,8 (± 1,5) mm di diagonale, misurata tra i due angoli esterni, con una translucidità di 78,9 (± 3) % per uno spessore di vetro normalizzato di 11,43 mm400 000 unità01.7.-31.12.2004
09.2021ex 7011 20 0045Schermi di vetro di 72 (± 0,2) cm di diagonale, misurata tra i due angoli esterni, con una translucidità di 56,8 (± 3) % per uno spessore di vetro normalizzato di 10,16 mm70 000 unità01.7.-31.12.2004
09.2022ex 8504 90 1120Nuclei di ferrite per la produzione di gioghi di deflessione 12 400 000 unità01.7.2004-30.6.2005
09.2023ex 8540 91 0034Maschere piatte di 597,1 (± 0,2) mm di lunghezza e 356,2 (± 0,2) mm di altezza, munite all’estremità dell’asse verticale centrale, di fessure (slots) di 179,1 (± 9) micrometri di larghezza500 000 unità01.7.-31.12.2004
09.2976ex 8407 90 1010Motori a benzina a quattro tempi, di cilindrata inferiore o uguale a 250 cm 3 , destinati alla fabbricazione di tosatrici da prato della sottovoce 8433 11 1 o motofalciatrice della sottovoce 8433 2010 1750 000 unità01.7.2004-30.6.2005

1 Il controllo dell’utilizzazione per questa destinazione particolare viene effettuato mediante applicazione delle disposizioni comunitarie emanate in materia.

Footnotes

  1. Il controllo dell’utilizzazione per questa destinazione particolare viene effettuato mediante applicazione delle disposizioni comunitarie emanate in materia. 2 3 4 5 6

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