Regolamento (CE) n. 1296/2004 del Consiglio, del 12 luglio 2004, che autorizza trasferimenti tra i limiti quantitativi per i prodotti tessili e dell'abbigliamento originari della Repubblica socialista del Vietnam

32004R1296Regulation17 lug 2004

del 12 luglio 2004

che autorizza trasferimenti tra i limiti quantitativi per i prodotti tessili e dell'abbigliamento originari della Repubblica socialista del Vietnam

Preamble

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 133,

considerando quanto segue:

(1) Il 15 dicembre 1992 la Comunità europea e la Repubblica socialista del Vietnam hanno siglato un accordo sul commercio dei prodotti tessili e dell'abbigliamento 1 , che è stato approvato con la decisione 96/477/CE 2 . Tale accordo è stato modificato da ultimo mediante scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica socialista del Vietnam, siglato il 15 febbraio 2003 e applicato su base provvisoria dal 10 settembre 2003 3 .

(2) Ai sensi dell’articolo 9 di tale accordo, alcuni limiti quantitativi possono essere trasferiti all’anno successivo, se non sono stati utilizzati nell’anno in corso.

(3) Alla luce dell'aumento dei contingenti previsto dallo scambio di lettere del 15 febbraio 2003, il 10 settembre 2003 la Repubblica socialista del Vietnam ha chiesto di trasferire le quantità inutilizzate nell’anno contingentale 2003 ai limiti quantitativi dell’anno contingentale 2004.

(4) Poiché gli operatori vietnamiti e della Comunità hanno potuto beneficiare soltanto parzialmente dell’aumento dei contingenti per il 2003, è opportuno trasferire le parti inutilizzate di tali quantità aggiuntive ai livelli contingentali del 2004,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Sono autorizzati per l'anno contingentale 2004 trasferimenti tra i limiti quantitativi per i prodotti tessili originari della Repubblica socialista del Vietnam, ai sensi dell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea .

Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 12 luglio 2004. Per il Consiglio Il presidente B. BOT

1 GU L 410 del 31.12.1992, pag. 279 .

2 GU L 199 dell’8.8.1996, pag. 1 .

3 GU L 152 del 20.6.2003, pag. 41 .

GruppoCateg.UnitàLimite 2004Limite 2004 derivante dall'applicazione delle normali flessibilitàQuantità inutilizzate del 2003% dell’aumento totale dei contingenti per il 2003Nuovo limite adeguato per il 2004
IB4pezzi16 531 00017 870 6772 722 27855,7 %20 592 955
IB5pezzi5 482 0005 926 2631 621 000100,0 %7 547 263
IB6pezzi8 435 0009 400 125136 8935,5 %9 537 018
IB7pezzi4 638 0005 013 7391 372 000100,0 %6 385 739
IB8pezzi21 929 00022 674 7876 482 000100,0 %29 156 787
IIB15pezzi944 000956 190260 43576,4 %1 216 625
IIB18kg1 593 0001 662 790535 000100,0 %2 197 790
IIB26pezzi2 069 0002 159 580696 000100,0 %2 855 580
IIB28pezzi6 391 0006 670 8602 147 000100,0 %8 817 860
IIB29pezzi669 000696 510249 000100,0 %945 510
IIB31pezzi7 873 0008 057 0503 055 000100,0 %11 112 050
IIB68kg773 000783 440257 000100,0 %1 040 440
IIB73pezzi1 871 0001 954 510606 000100,0 %2 560 510
IIB76kg2 034 0002 087 020392 82559,5 %2 479 845
IIB78kg2 024 0002 118 500598 000100,0 %2 716 500
IIB83kg674 000705 430200 000100,0 %905 430
IIIA35kg1 082 0001 130 370350 000100,0 %1 480 370
IIIA41kg1 311 0001 328 860244 88257,2 %1 573 742
IIIB97kg366 000370 97091 68175,8 %462 651
V161kg409 000426 920138 000100,0 %564 920

Footnotes

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