32004R1267•Regolamento (CE) n. 1267/2004 della Commissione, dell’8 luglio 2004, che stabilisce i coefficienti di adattamento da applicare ai quantitativi di riferimento specifici per gli operatori tradizionali ed alle assegnazioni specifiche per gli operatori non tradizionali nel quadro del quantitativo aggiuntivo per l’importazione di banane nei nuovi Stati membri per il periodo dal 1° maggio al 31 dicembre 2004
32004R1267Regulation9 lug 2004
dell’8 luglio 2004
che stabilisce i coefficienti di adattamento da applicare ai quantitativi di riferimento specifici per gli operatori tradizionali ed alle assegnazioni specifiche per gli operatori non tradizionali nel quadro del quantitativo aggiuntivo per l’importazione di banane nei nuovi Stati membri per il periodo dal 1 o maggio al 31 dicembre 2004
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 838/2004 della Commissione, del 28 aprile 2004, relativo a misure transitorie per l’importazione di banane nella Comunità a seguito dell’adesione della Repubblica ceca, dell’Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell’Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia 1 , in particolare l’articolo 6, paragrafo 2, e l’articolo 7, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) Il regolamento (CE) n. 838/2004 ha fissato il quantitativo aggiuntivo disponibile per l’importazione di banane nei nuovi Stati membri per il periodo dal 1 o maggio al 31 dicembre 2004 a 300 000 t, delle quali 249 000 t spettano agli operatori tradizionali e 51 000 t agli operatori non tradizionali.
(2) Nell’attesa dei risultati dei controlli e delle verifiche dei documenti giustificativi presentati dagli operatori in applicazione dell’articolo 6 del regolamento (CE) n. 414/2004 2 o delle disposizioni nazionali adottate all’uopo dai nuovi Stati membri anteriormente all’adesione, gli articoli 5, 6 e 7 del regolamento (CE) n. 838/2004 prevedono che si stabilisca per ciascun operatore un quantitativo di riferimento provvisorio o un’assegnazione provvisoria, a seconda dei casi, per consentire il rilascio dei titoli d’importazione all’inizio del mese di maggio per una prima quota del quantitativo aggiuntivo. A tal fine, il regolamento (CE) n. 839/2004 3 ha stabilito i coefficienti di adattamento necessari per determinare i quantitativi individuali provvisori degli operatori.
(3) Al termine di tali operazioni di controllo, in applicazione degli articoli 6 e 7 del regolamento (CE) n. 838/2004 modificato, è opportuno stabilire i coefficienti di adattamento necessari affinché le autorità nazionali competenti determinino i quantitativi di riferimento specifici per gli operatori tradizionali e le assegnazioni specifiche per gli operatori non tradizionali per il periodo dal 1 o maggio al 31 dicembre 2004.
(4) In base alle comunicazioni delle autorità nazionali, l’importo globale dei quantitativi di riferimento specifici per gli operatori tradizionali ammonta a 574 641,499 t; l’importo globale delle domande di assegnazione specifica per gli operatori non tradizionali ammonta a 203 401,506 t.
(5) È pertanto opportuno stabilire, in funzione del quantitativo aggiuntivo e tenuto conto delle comunicazioni degli Stati membri, i coefficienti di adattamento sopra citati. Per permettere agli operatori di presentare le domande di titoli in tempo utile nel mese di luglio 2004, per una seconda quota, è necessario che le disposizioni del presente regolamento entrino in vigore immediatamente,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Nell’ambito del quantitativo aggiuntivo disponibile per l’importazione di banane nei nuovi Stati membri per il periodo dal 1 o maggio al 31 dicembre 2004, stabilito all’articolo 3 del regolamento (CE) n. 838/2004,
a) il coefficiente di adattamento da applicare al quantitativo di riferimento specifico di ciascun operatore tradizionale, previsto all’articolo 6, paragrafo 2, del succitato regolamento, è 0,64964.
b) il coefficiente di adattamento da applicare alla domanda di assegnazione specifica di ciascun operatore non tradizionale, previsto all’articolo 7, paragrafo 1, è 0,25073.
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea .
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, l’8 luglio 2004. Per la Commissione J. M. SILVA RODRÍGUEZ Direttore generale dell’Agricoltura
1 GU L 127 del 29.4.2004, pag. 52 . Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1260/2004 (Cfr. la pagina 16 della presente Gazzetta ufficiale).
2 GU L 68 del 6.3.2004, pag. 6 . Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 689/2004 ( GU L 106 del 15.4.2004, pag. 17 ).
3 GU L 127 del 29.4.2004, pag. 57 .
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