Regolamento (CE) n. 1264/2004 della Commissione, dell'8 luglio 2004, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso

32004R1264Regulation9 lug 2004

dell'8 luglio 2004

che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso

Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali 1 , in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso 2 , in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1) Ai sensi dell'articolo 13 del regolamento (CE) n. 1784/2003 e dell'articolo 13 del regolamento (CE) n. 3072/95 la differenza tra i corsi o i prezzi sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1 di detti regolamenti ed i prezzi di tali prodotti nella Comunità può essere compensata mediante una restituzione all'esportazione.

(2) In virtù dell'articolo 13 del regolamento (CE) n. 3072/95 le restituzioni devono essere fissate tenendo conto della situazione e della probabile evoluzione, da una parte, delle disponibilità di cereali, di riso e delle rotture di riso e dei loro prezzi sul mercato comunitario, e dall'altra dei prezzi dei cereali, del riso e delle rotture di riso e dei prodotti del settore cerealicolo sul mercato mondiale. In virtù degli stessi articoli, occorre anche garantire ai mercati dei cereali e del riso una situazione equilibrata e uno sviluppo naturale dal punto di vista dei prezzi e degli scambi, e tener conto inoltre dell'aspetto economico delle esportazioni previste nonché dell'opportunità di evitare perturbazioni sul mercato comunitario.

(3) Il regolamento (CE) n. 1518/95 della Commissione 3 , relativo al regime di importazione e di esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso, ha definito all'articolo 4 i criteri specifici su cui deve essere fondato il computo della restituzione per tali prodotti.

(4) È opportuno graduare la restituzione da accordare in funzione del contenuto, secondo i prodotti, in ceneri, in cellulosa greggia, in involucri, in proteine, in materie grasse o in amido, tale contenuto essendo particolarmente indicativo della quantità di prodotti di base realmente incorporata nel prodotto trasformato.

(5) Per quanto riguarda le radici di manioca ed altre radici e tuberi tropicali, nonché le loro farine, l'aspetto economico delle esportazioni prevedibili non rende necessaria al momento attuale, tenendo conto della natura e dell'origine dei prodotti, la fissazione di una restituzione all'esportazione. Per alcuni prodotti trasformati a base di cereali, l'esiguità della partecipazione della Comunità al commercio mondiale, non rende necessaria, attualmente, la fissazione di una restituzione all'esportazione.

(6) La situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di certi mercati possono rendere necessaria la differenziazione della restituzione per certi prodotti, a seconda della loro destinazione.

(7) La restituzione deve essere fissata una volta al mese e che può essere modificata nel periodo intermedio.

(8) Alcuni prodotti trasformati a base di granturco possono essere sottoposti ad un trattamento termico in seguito al quale la qualità del prodotto non corrisponde a quella ammessa a beneficiare di una restituzione. È pertanto opportuno precisare che tali prodotti, contenenti amido pregelatinizzato, non sono ammessi a beneficiare di restituzioni all'esportazione.

(9) Il comitato di gestione per i cereali non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CE) n. 1784/2003 e all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 3072/95, soggetti al regolamento (CE) n. 1518/95 sono fissate conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore l'9 luglio 2004.

Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, l'8 luglio 2004. Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione

1 GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78 .

2 GU L 329 del 30.12.1995, pag. 18 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 411/2002 ( GU L 62 del 5.3.2002, pag. 27 ).

3 GU L 147 del 30.6.1995, pag. 55 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2993/95 ( GU L 312 del 23.12.1995, pag. 25 ).

Codice prodottoDestinazioneUnità di misuraAmmontare delle restituzioni
1102 20 10 9200 1C10EUR/t52,46
1102 20 10 9400 1C10EUR/t44,96
1102 20 90 9200 1C10EUR/t44,96
1102 90 10 9100C11EUR/t0,00
1102 90 10 9900C11EUR/t0,00
1102 90 30 9100C11EUR/t0,00
1103 19 40 9100C10EUR/t0,00
1103 13 10 9100 1C10EUR/t67,45
1103 13 10 9300 1C10EUR/t52,46
1103 13 10 9500 1C10EUR/t44,96
1103 13 90 9100 1C10EUR/t44,96
1103 19 10 9000C10EUR/t0,00
1103 19 30 9100C10EUR/t0,00
1103 20 60 9000C12EUR/t0,00
1103 20 20 9000C11EUR/t0,00
1104 19 69 9100C10EUR/t0,00
1104 12 90 9100C10EUR/t0,00
1104 12 90 9300C10EUR/t0,00
1104 19 10 9000C10EUR/t0,00
1104 19 50 9110C10EUR/t59,95
1104 19 50 9130C10EUR/t48,71
1104 29 01 9100C10EUR/t0,00
1104 29 03 9100C10EUR/t0,00
1104 29 05 9100C10EUR/t0,00
1104 29 05 9300C10EUR/t0,00
1104 22 20 9100C10EUR/t0,00
1104 22 30 9100C10EUR/t0,00
1104 23 10 9100C10EUR/t56,21
1104 23 10 9300C10EUR/t43,09
1104 29 11 9000C10EUR/t0,00
1104 29 51 9000C10EUR/t0,00
1104 29 55 9000C10EUR/t0,00
1104 30 10 9000C10EUR/t0,00
1104 30 90 9000C10EUR/t9,37
1107 10 11 9000C13EUR/t0,00
1107 10 91 9000C13EUR/t0,00
1108 11 00 9200C10EUR/t0,00
1108 11 00 9300C10EUR/t0,00
1108 12 00 9200C10EUR/t59,95
1108 12 00 9300C10EUR/t59,95
1108 13 00 9200C10EUR/t59,95
1108 13 00 9300C10EUR/t59,95
1108 19 10 9200C10EUR/t0,00
1108 19 10 9300C10EUR/t0,00
1109 00 00 9100C10EUR/t0,00
1702 30 51 9000 2C10EUR/t58,73
1702 30 59 9000 2C10EUR/t44,96
1702 30 91 9000C10EUR/t58,73
1702 30 99 9000C10EUR/t44,96
1702 40 90 9000C10EUR/t44,96
1702 90 50 9100C10EUR/t58,73
1702 90 50 9900C10EUR/t44,96
1702 90 75 9000C10EUR/t61,54
1702 90 79 9000C10EUR/t42,72
2106 90 55 9000C10EUR/t44,96
C10: : — Tutte le destinazioni.
C11: : — Tutte le destinazioni ad eccezione Bulgaria.
C12: : — Tutte le destinazioni ad eccezione Romania.
C13: : — Tutte le destinazioni ad eccezione Bulgaria e della Romania.

1 Non è concessa alcuna restituzione ai prodotti sottoposti ad un trattamento termico che provoca una pregelatinizzazione dell'amido.

2 Le restituzioni sono concesse conformemente al regolamento (CEE) n. 2730/75 del Consiglio ( GU L 281 dell'1.11.1975, pag. 20 ), modificato.

Footnotes

  1. Non è concessa alcuna restituzione ai prodotti sottoposti ad un trattamento termico che provoca una pregelatinizzazione dell'amido. 2 3 4 5 6 7 8 9 10

  2. Le restituzioni sono concesse conformemente al regolamento (CEE) n. 2730/75 del Consiglio (), modificato. 2 3 4 5

  3. . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2993/95 (). 2