Regolamento (CE) n. 1238/2004 della Commissione, del 5 luglio 2004, che deroga al regolamento (CE) n. 708/98, relativo alla presa in consegna del risone da parte degli organismi d’intervento e alla fissazione degli importi correttori, delle maggiorazioni e delle detrazioni da applicare, per il periodo di consegna all’intervento della campagna 2003/2004

32004R1238Regulation1 giu 2004

del 5 luglio 2004

che deroga al regolamento (CE) n. 708/98, relativo alla presa in consegna del risone da parte degli organismi d’intervento e alla fissazione degli importi correttori, delle maggiorazioni e delle detrazioni da applicare, per il periodo di consegna all’intervento della campagna 2003/2004

Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all’organizzazione comune del mercato del riso 1 , in particolare l’articolo 8, lettera b),

considerando quanto segue:

(1) Le condizioni di presa in consegna del risone da parte degli organismi d’intervento sono fissate dal regolamento (CE) n. 708/98 della Commissione 2 . A norma dell’articolo 6, paragrafo 1, di detto regolamento, la consegna deve effettuarsi alla fine del secondo mese successivo a quello di ricezione dell’offerta, ma comunque non oltre il 31 agosto della campagna in corso.

(2) A causa delle difficoltà connesse all’organizzazione del mercato dopo l’attuazione della riforma della PAC, derivanti dalla limitazione dei quantitativi ammissibili all’intervento nel settore del riso e dalla fissazione di coefficienti di attribuzione, gli organismi d’intervento avrebbero difficoltà a rispettare il termine stabilito per la consegna dei prodotti. Tale situazione giustifica, per la campagna 2003/2004 in corso, una deroga al termine di consegna suddetto, fissato per la fine del secondo mese.

(3) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

In deroga all’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 708/98, la consegna del risone conferito all’organismo d’intervento a titolo della campagna 2003/2004 deve essere effettuata entro il 31 agosto 2004.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea .

Esso si applica a decorrere dal 1 o giugno 2004.

Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 5 luglio 2004. Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione

1 GU L 329 del 30.12.1995, pag. 18 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 411/2002 della Commissione ( GU L 62 del 5.3.2002, pag. 27 ).

2 GU L 98 del 31.3.1998, pag. 21 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1107/2004 ( GU L 211 del 12.6.2004, pag. 14 ).

Footnotes

  1. . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 411/2002 della Commissione (). 2

  2. . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1107/2004 (). 2