Regolamento (CE) n. 1234/2004 della Commissione, del 5 luglio 2004, recante fissazione dei valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

32004R1234Regulation6 lug 2004

del 5 luglio 2004

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli 1 , in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

(2) In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 6 luglio 2004.

Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 5 luglio 2004. Per la Commissione J. M. SILVA RODRÍGUEZ Direttore generale dell'Agricoltura

1 GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1947/2002 ( GU L 299 dell'1.11.2002, pag. 17 ).

Codice NCCodice paesi terzi 1Valore forfettario all'importazione
0702 00 0005257,9
99957,9
0707 00 0505292,6
99992,6
0709 90 7005281,1
99981,1
0805 50 1038857,6
50849,3
52457,7
52863,2
99957,0
0808 10 20 , 0808 10 50 , 0808 10 9038886,6
400103,7
404105,7
50865,6
51288,7
52882,6
720112,4
80495,5
99992,6
0808 20 5038898,4
51294,6
52890,1
99994,4
0809 10 00052234,1
092165,3
999199,7
0809 20 95052337,3
068127,8
400335,3
999266,8
0809 30 10 , 0809 30 90052121,7
624106,1
999113,9
0809 40 05052107,2
51291,6
624190,3
999129,7

1 Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2081/2003 della Commissione ( GU L 313 del 28.11.2003, pag. 11 ). Il codice « 999 » rappresenta le «altre origini».

Footnotes

  1. Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2081/2003 della Commissione (). Il codice « 999 » rappresenta le «altre origini». 2 3 4