Regolamento (CE) n. 1232/2004 della Commissione, del 2 luglio 2004, che modifica il regolamento (CE) n. 14/2004 per quanto riguarda gli aiuti comunitari per la fornitura di prodotti lattiero-caseari a Madera e alle isole Canarie

32004R1232Regulation1 apr 2004

del 2 luglio 2004

che modifica il regolamento (CE) n. 14/2004 per quanto riguarda gli aiuti comunitari per la fornitura di prodotti lattiero-caseari a Madera e alle isole Canarie

Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1453/2001 del Consiglio, del 28 giugno 2001, recante misure specifiche a favore delle Azzorre e di Madera per taluni prodotti agricoli e che abroga il regolamento (CEE) n. 1600/92 (Poseima) 1 , in particolare l’articolo 3, paragrafo 6,

visto il regolamento (CE) n. 1454/2001 del Consiglio, del 28 giugno 2001, recante misure specifiche a favore delle isole Canarie per taluni prodotti agricoli e che abroga il regolamento (CEE) n. 1601/92 (Poseican) 2 , in particolare l’articolo 3, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 14/2004 della Commissione 3 stabilisce modalità d’applicazione relative alla definizione dei bilanci previsionali e alla fissazione degli aiuti comunitari per l'approvvigionamento di alcuni prodotti essenziali per il consumo umano, la trasformazione e come fattori di produzione agricoli nonché per la fornitura di animali vivi e di uova alle regioni ultraperiferiche, conformemente ai regolamenti del Consiglio (CE) n. 1452/2001 4 , (CE) n. 1453/2001 e (CE) n. 1454/2001.

(2) Il regolamento (CE) n. 580/2004 della Commissione, del 26 marzo 2004, che istituisce una procedura di gara per le restituzioni all'esportazione di taluni prodotti lattiero-caseari 5 introduce un nuovo metodo per la fissazione delle restituzioni alle esportazioni.

(3) La procedura di gara per alcuni prodotti lattiero-caseari comporterà la fissazione di più tassi di restituzione per lo stesso prodotto con la stessa destinazione.

(4) Pertanto è necessario indicare negli allegati III e V al regolamento (CE) n. 14/2004 concernenti rispettivamente Madera e le isole Canarie che l’aiuto dev’essere pari all’importo più elevato della restituzione per i prodotti che rientrano nello stesso codice NC. Per evitare qualsiasi incertezza per gli operatori e le autorità nazionali, questa modifica va applicata dal 1 o aprile 2004, data dell’entrata in vigore del regolamento (CE) n. 580/2004.

(5) Occorre precisare che il burro aggiudicato nell’ambito del regolamento (CE) n. 2571/97 della Commissione, del 15 dicembre 1997, relativo alla vendita a prezzo ridotto di burro e alla concessione di un aiuto per la crema, il burro e il burro concentrato destinati alla fabbricazione di prodotti della pasticceria, di gelati e di altri prodotti alimentari 6 , se destinato all’approvvigionamento delle isole Canarie e di Madera deve beneficiare dell’importo di aiuto indicato nella colonna II degli allegati III e V al regolamento (CE) n. 14/2004.

(6) Occorre modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 14/2004.

(7) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 14/2004 è modificato come segue:

1)«( 2 ): I prodotti interessati, e le relative note a piè di pagina, sono gli stessi di quelli contemplati nel regolamento della Commissione che fissa le restituzioni all'esportazione a norma dell'articolo 31 del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio ( GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48 ).«( 2 )I prodotti interessati, e le relative note a piè di pagina, sono gli stessi di quelli contemplati nel regolamento della Commissione che fissa le restituzioni all'esportazione a norma dell'articolo 31 del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio ( GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48 ).( 3 )L'importo è pari all’importo della restituzione per i prodotti dello stesso codice NC concessa a norma dell'articolo 31 del regolamento (CE) n. 1255/1999. Se le restituzioni concesse a norma dell’articolo 31 di tale regolamento hanno più tassi di restituzione, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, lettere e) ed l), del regolamento (CE) n. 800/1999 della Commissione ( GU L 102 del 17.4.1999, pag. 11 ), l'importo dell’aiuto è pari all'importo più elevato della restituzione concessa per prodotti dello stesso codice della nomenclatura per le restituzioni all'esportazione [regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione ( GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1 )]. Tuttavia, per il burro aggiudicato nell’ambito del regolamento (CE) n. 2571/97 della Commissione ( GU L 350 del 20.12.1997, pag. 3 ) l’importo sarà modificato come indicato nella colonna II.»
«( 2 )I prodotti interessati, e le relative note a piè di pagina, sono gli stessi di quelli contemplati nel regolamento della Commissione che fissa le restituzioni all'esportazione a norma dell'articolo 31 del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio ( GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48 ).
( 3 )L'importo è pari all’importo della restituzione per i prodotti dello stesso codice NC concessa a norma dell'articolo 31 del regolamento (CE) n. 1255/1999. Se le restituzioni concesse a norma dell’articolo 31 di tale regolamento hanno più tassi di restituzione, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, lettere e) ed l), del regolamento (CE) n. 800/1999 della Commissione ( GU L 102 del 17.4.1999, pag. 11 ), l'importo dell’aiuto è pari all'importo più elevato della restituzione concessa per prodotti dello stesso codice della nomenclatura per le restituzioni all'esportazione [regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione ( GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1 )]. Tuttavia, per il burro aggiudicato nell’ambito del regolamento (CE) n. 2571/97 della Commissione ( GU L 350 del 20.12.1997, pag. 3 ) l’importo sarà modificato come indicato nella colonna II.»
2)«( 4 ): L'importo è pari all’importo della restituzione per i prodotti dello stesso codice NC concessa a norma dell'articolo 31 del regolamento (CE) n. 1255/1999. Se le restituzioni concesse a norma dell’articolo 31 di tale regolamento hanno più tassi di restituzione, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera e) e lettera l), del regolamento (CE) n. 800/1999, l'importo dell’aiuto è pari all'importo più elevato della restituzione concessa per prodotti dello stesso codice della nomenclatura per le restituzioni all'esportazione [regolamento (CEE) n. 3846/87]. Tuttavia, per il burro aggiudicato nell’ambito del regolamento (CE) n. 2571/97 l’importo sarà modificato come indicato nella colonna II.»«( 4 )L'importo è pari all’importo della restituzione per i prodotti dello stesso codice NC concessa a norma dell'articolo 31 del regolamento (CE) n. 1255/1999. Se le restituzioni concesse a norma dell’articolo 31 di tale regolamento hanno più tassi di restituzione, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera e) e lettera l), del regolamento (CE) n. 800/1999, l'importo dell’aiuto è pari all'importo più elevato della restituzione concessa per prodotti dello stesso codice della nomenclatura per le restituzioni all'esportazione [regolamento (CEE) n. 3846/87]. Tuttavia, per il burro aggiudicato nell’ambito del regolamento (CE) n. 2571/97 l’importo sarà modificato come indicato nella colonna II.»
«( 4 )L'importo è pari all’importo della restituzione per i prodotti dello stesso codice NC concessa a norma dell'articolo 31 del regolamento (CE) n. 1255/1999. Se le restituzioni concesse a norma dell’articolo 31 di tale regolamento hanno più tassi di restituzione, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera e) e lettera l), del regolamento (CE) n. 800/1999, l'importo dell’aiuto è pari all'importo più elevato della restituzione concessa per prodotti dello stesso codice della nomenclatura per le restituzioni all'esportazione [regolamento (CEE) n. 3846/87]. Tuttavia, per il burro aggiudicato nell’ambito del regolamento (CE) n. 2571/97 l’importo sarà modificato come indicato nella colonna II.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea .

Nell’articolo 1, punto 1, il primo comma del testo da inserire come nota a piè di pagina 3 si applica dal 1 o aprile 2004.

Nell’articolo 1, punto 2, il primo comma del testo da inserire come nota a piè di pagina 4 si applica dal 1 o aprile 2004.

Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 2 luglio 2004. Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione

1 GU L 198 del 21.7.2001, pag. 26 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 55/2004 ( GU L 8 del 14.1.2004, pag. 1 ).

2 GU L 198 del 21.7.2001, pag. 45 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1782/2003 ( GU L 270 del 21.10.2003, pag. 1 ).

3 GU L 3 del 7.1.2004, pag. 6 .

4 GU L 198 del 21.7.2001, pag. 11 . Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1782/2003.

5 GU L 90 del 27.3.2004, pag. 58 .

6 GU L 350 del 20.12.1997, pag. 3 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 921/2004 ( GU L 163 del 30.4.2004, pag. 94 ).

Footnotes

  1. . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 55/2004 (). 2

  2. . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1782/2003 (). 2

  3. . 2

  4. . Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1782/2003. 2

  5. . 2

  6. . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 921/2004 (). 2