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32004R1231 ΓÇó Regolamento (CE) n. 1231/2004 della Commissione, del 1° luglio 2004, recante modifica del regolamento (CE) n. 2659/94 concernente le modalità per la concessione di aiuti a favore dell’ammasso privato dei formaggi Grana Padano, Parmigiano Reggiano e Provolone
32004R1231Regulation6 lug 2004
del 1 o luglio 2004
recante modifica del regolamento (CE) n. 2659/94 concernente le modalità per la concessione di aiuti a favore dell’ammasso privato dei formaggi Grana Padano, Parmigiano Reggiano e Provolone
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari 1 , in particolare l’articolo 10, lettera b),
considerando quanto segue:
(1) L’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2659/94 della Commissione 2 fissa gli importi degli aiuti a favore dell’ammasso privato dei formaggi Grana Padano, Parmigiano Reggiano e Provolone. Per tenere conto dell’evoluzione delle spese per l’ammasso e dell’evoluzione prevedibile dei prezzi di mercato è necessario modificare tali importi.
(2) Occorre pertanto modificare il regolamento (CE) n. 2659/94.
(3) Il comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
All’articolo 6 del regolamento (CE) n. 2659/94, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. L’importo dell’aiuto all’ammasso privato di formaggio è fissato nel seguente modo: a) 10 EUR/t per le spese fisse; b) 0,25 EUR/t per giorno di ammasso contrattuale, per le spese di magazzinaggio; c) un importo espresso in euro per gli oneri finanziari, così stabilito per tonnellata e per giorno di ammasso contrattuale: — 0,32 per il formaggio Grana Padano, — 0,52 per il formaggio Parmigiano Reggiano, — 0,26 per il formaggio Provolone.»
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea .
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 1 o luglio 2004. Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione
1 GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 186/2004 della Commissione ( GU L 29 del 3.2.2004, pag. 6 ).
2 GU L 284 dell’1.11.1994, pag. 26 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 830/2003 ( GU L 120 del 15.5.2003, pag. 13 ).