Regolamento (CE) n. 1208/2004 del Consiglio, del 28 giugno 2004, che estende le misure antidumping definitive istituite dal regolamento (CE) n. 119/97 sulle importazioni di alcuni tipi di meccanismi per la legatura di fogli originari della Repubblica popolare cinese alle importazioni dello stesso prodotto spedito dalla Repubblica socialista del Vietnam

32004R1208Regulation2 lug 2004

del 28 giugno 2004

che estende le misure antidumping definitive istituite dal regolamento (CE) n. 119/97 sulle importazioni di alcuni tipi di meccanismi per la legatura di fogli originari della Repubblica popolare cinese alle importazioni dello stesso prodotto spedito dalla Repubblica socialista del Vietnam

Preamble

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea 1 (il «regolamento di base»), in particolare gli articoli 9 e 13,

vista la proposta presentata dalla Commissione dopo aver sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

1. PROCEDURA

1.1. Misure in vigore

(1) Con il regolamento (CE) n. 119/97 2 (il «regolamento originario»), il Consiglio ha istituito dazi antidumping definitivi dal 32,5 % al 39,4 % sulle importazioni di alcuni tipi di meccanismi per la legatura di fogli («meccanismi») originari della Repubblica popolare cinese.

(2) In esito ad un’inchiesta ai sensi dell’articolo 12 del regolamento (CE) n. 384/96, il Consiglio ha aumentato i summenzionati dazi con il regolamento (CE) n. 2100/2000 (l'«inchiesta antiassorbimento»). Con la modifica sono stati stabiliti dazi antidumping definitivi dal 51,2 % al 78,8 %.

(3) Nel gennaio 2002 la Commissione ha avviato, a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, un riesame delle summenzionate misure antidumping 3 (il «riesame in previsione della scadenza»). Tale riesame è tuttora in corso.

1.2. Domanda

(4) Il 18 agosto 2003 la Commissione ha ricevuto, a norma dell'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento di base, una domanda di apertura di un'inchiesta sulla presunta elusione delle misure antidumping istituite sulle importazioni di alcuni tipi di meccanismi per la legatura di fogli originari della Repubblica popolare cinese. La domanda è stata presentata dalla SX Bürowaren und Ringbuchtechnik Handelsgesellschaft GmbH per conto di produttori che rappresentano una quota maggioritaria della produzione comunitaria di alcuni tipi dei suddetti meccanismi (i «richiedenti»). Nella domanda si sosteneva che le misure antidumping in vigore sulle importazioni di alcuni tipi di meccanismi originari della Repubblica popolare cinese venivano eluse mediante il trasbordo attraverso il Vietnam.

(5) Nella domanda si sosteneva inoltre che tale modificazione della configurazione degli scambi non trovava sufficiente motivazione o giustificazione oltre all’istituzione delle misure antidumping e che gli effetti riparatori delle misure antidumping vigenti sulle importazioni di alcuni tipi di meccanismi originari della Repubblica popolare cinese venivano indeboliti in termini di quantitativi e di prezzi. Le importazioni di alcuni tipi di meccanismi dalla Repubblica popolare cinese sarebbero state sostituite da ingenti volumi di importazioni di alcuni tipi di meccanismi dal Vietnam. Esistevano inoltre elementi di prova sufficienti del fatto che questo incremento delle importazioni si verificava a prezzi nettamente inferiori al prezzo non pregiudizievole stabilito nell'inchiesta che aveva determinato l'istituzione delle misure in vigore.

(6) Infine, i richiedenti sostenevano che i prezzi di alcuni tipi di meccanismi spediti dal Vietnam erano oggetto di dumping rispetto al valore normale precedentemente stabilito per il prodotto in questione.

1.3. Apertura

(7) Sentito il comitato consultivo e avendo stabilito che esistevano elementi di prova sufficienti per avviare un’inchiesta ai sensi dell’articolo 13 del regolamento di base, la Commissione ha aperto un’inchiesta con il regolamento (CE) n. 1733/2003 4 (il «regolamento di apertura»). Con tale regolamento, a norma dell’articolo 13, paragrafo 3, e dell’articolo 14, paragrafi 3 e 5, del regolamento di base, la Commissione ha inoltre invitato le autorità doganali a registrare, a decorrere dal 2 ottobre 2003, le importazioni di alcuni tipi di meccanismi spediti dal Vietnam, indipendentemente dal fatto che siano dichiarati o meno originari del Vietnam.

1.4. Inchiesta

(8) La Commissione ha notificato l’apertura dell’inchiesta alle autorità della Repubblica popolare cinese e del Vietnam, ai produttori/esportatori, agli importatori nella Comunità notoriamente interessati e all’industria comunitaria richiedente. Sono stati inviati questionari ai produttori/esportatori nella Repubblica popolare cinese e in Vietnam nonché agli importatori comunitari menzionati nella domanda o noti alla Commissione dall'inchiesta iniziale. Alle parti interessate è stata data la possibilità di comunicare le loro osservazioni per iscritto e di chiedere un'audizione entro il termine fissato nel regolamento di apertura.

(9) Al questionario ha risposto un produttore/esportatore del Vietnam, collegato ad un produttore esportatore cinese, mentre non sono pervenute risposte da produttori/esportatori cinesi. Hanno inoltre risposto al questionario cinque importatori non collegati della Comunità.

(10) Hanno collaborato all'inchiesta e risposto al questionario le seguenti società:

—: Industria Meccanica Lombarda Srl, Italia,Industria Meccanica Lombarda Srl, Italia,KWH Plast Danmark A/S, Danimarca,OY KWH Plast AB, Finlandia,KWH Plast Sverige AB, Svezia,KWH Plast (UK) Ltd, Regno Unito.
Industria Meccanica Lombarda Srl, Italia,
KWH Plast Danmark A/S, Danimarca,
OY KWH Plast AB, Finlandia,
KWH Plast Sverige AB, Svezia,
KWH Plast (UK) Ltd, Regno Unito.
—: Office Xpress Manufacturing Company Limited, Vietnam; e la sua società collegata,Office Xpress Manufacturing Company Limited, Vietnam; e la sua società collegata,Hong Kong Stationery Manufacturing Company Limited, Hong Kong.
Office Xpress Manufacturing Company Limited, Vietnam; e la sua società collegata,
Hong Kong Stationery Manufacturing Company Limited, Hong Kong.

(11) Sono state effettuate visite di verifica presso le sedi delle seguenti società:

— Office Xpress Manufacturing Company Limited, Vietnam; e la sua società collegata,

— Hong Kong Stationery Manufacturing Company Limited, Hong Kong.

1.5. Periodo dell’inchiesta

(12) L'inchiesta ha riguardato il periodo dal 1 o luglio 2002 al 30 giugno 2003 (il «PI»). Per esaminare la modificazione della configurazione degli scambi sono stati raccolti dati riguardanti il periodo compreso tra il 1999 e il PI.

2. ESITO DELL'INCHIESTA

2.1. Considerazioni generali

i) Determinazione del volume delle importazioni

(13) Il volume delle vendite di meccanismi per la legatura di fogli esportati verso la Comunità durante il PI indicato dall’unico produttore/esportatore vietnamita che ha collaborato — Office Xpress Manufacturing Company Limited («Office Xpress Manufacturing») — superava in misura considerevole (del 50 % circa) il volume totale delle importazioni di meccanismi per la legatura di fogli dal Vietnam registrato da Eurostat nello stesso periodo. Ciò era dovuto al fatto che il peso indicato non corrispondeva a quello effettivo della spedizione, bensì al peso teorico, ossia stimato, delle parti. Dall’inchiesta è inoltre emerso che in Vietnam opera un unico esportatore dei meccanismi in questione: Office Xpress Manufacturing. È stato quindi concluso che i dati rilevati da Eurostat come importazioni dal Vietnam si riferiscono molto probabilmente esclusivamente alle esportazioni della Office Express Manufacturing. Date le circostanze, i dati Eurostat sono stati ritenuti più attendibili di quelli riferiti da Office Express Manufacturing.

(14) Per quanto riguarda l’andamento delle importazioni di meccanismi dal 1999, va rilevato che l’operatore di Hong Kong collegato alla Office Xpress Manufacturing — Hong Kong Stationery Manufacturing Corporation Limited («Hong Kong Stationery») — tramite il quale vengono effettuate tutte le esportazioni della Office Xpress Manufacturing verso l’UE non ha fornito dati sulle esportazioni inerenti alle vendite di meccanismi per la legatura di fogli negli anni precedenti al PI. Pertanto, in mancanza di altre più ragionevoli basi o fonti di informazioni comparabili, per stabilire gli effettivi volumi delle importazioni di meccanismi per la legatura di fogli nel PI e l'andamento delle importazioni di tali prodotti di origini diverse a partire dal 1999 sono stati utilizzati i dati Eurostat. I pertinenti dati sulle importazioni forniti da due importatori non collegati che hanno collaborato hanno confermato le risultanze generali di Eurostat.

ii) Industria comunitaria

(15) Dall’inchiesta è emerso che anche uno degli importatori non collegati della Comunità produceva i meccanismi in questione nella Comunità durante il PI. Tale società ha sostenuto che a causa del fallimento e della chiusura da parte di uno dei richiedenti degli impianti di produzione nella Comunità, essa contribuisce ora per una quota maggioritaria alla produzione comunitaria del prodotto simile. Tale importatore/produttore ha quindi concluso che i richiedenti non sono più sufficientemente rappresentativi e che il presente procedimento dovrebbe di conseguenza essere concluso senza estendere alle importazioni originarie del Vietnam le misure antidumping in vigore.

(16) Occorre rilevare che a norma dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), del regolamento di base i produttori comunitari che importano anche il prodotto assertivamente oggetto di dumping possono essere esclusi dalla definizione di industria comunitaria. Inoltre, l’articolo 13, paragrafo 3, del regolamento di base non stabilisce che la domanda di apertura di un’inchiesta antielusione possa essere presentata solo da produttori comunitari che contribuiscono per una quota maggioritaria alla produzione comunitaria del prodotto simile. Di conseguenza, il fatto che un produttore comunitario contrario a siffatta inchiesta rappresenti eventualmente una quota maggiore di quella del soggetto che ha presentato la domanda non è, di per sé, un motivo per concludere il procedimento. Comunque, e anche se tale importatore dovesse essere effettivamente considerato parte dell’industria comunitaria, dall’inchiesta è emerso che, nonostante la chiusura di un impianto di produzione dopo il PI, i richiedenti continuavano a produrre quantitativi considerevoli e rappresentavano ancora una proporzione maggioritaria della produzione comunitaria del prodotto simile. Di conseguenza, la richiesta di concludere il procedimento in corso ha dovuto essere respinta.

2.2. Prodotto in esame e prodotto simile

(17) Conformemente alla definizione del regolamento originario, trattasi di alcuni tipi di meccanismi per la legatura di fogli, classificabili al codice NC ex 8305 10 00 . Tali meccanismi sono costituiti da due lame rettangolari o fili di acciaio sui quali sono fissati almeno quattro semianelli in filo di acciaio e che sono tenuti insieme da un rivestimento di acciaio. Essi possono essere aperti mediante trazione dei semianelli o con un piccolo dispositivo di acciaio a scatto fissato al prodotto in esame. Generalmente tali meccanismi si compongono di anello, lama, rivestimento, occhiello ed eventualmente scatto.

(18) L’inchiesta ha dimostrato che i meccanismi esportati verso la Comunità dalla Repubblica popolare cinese e quelli spediti dal Vietnam alla Comunità hanno le stesse caratteristiche fisiche di base e gli stessi impieghi. Essi devono pertanto essere considerati prodotti simili ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base.

2.3. Forma di elusione

2.3.1. Modificazione della configurazione degli scambi

(19) Dall’inchiesta è emerso che dopo l’imposizione di misure definitive sulle importazioni dei meccanismi in questione dalla Repubblica popolare cinese, in particolare dopo il potenziamento di tali misure deciso nel 2000 in esito all’inchiesta antiassorbimento di cui al considerando 2, le importazioni dalla Repubblica popolare cinese sono diminuite considerevolmente, passando da 1 684,3 t nel 1999 a 301,9 t nel 2002 e a 357,1 t nel PI. Nello stesso periodo le importazioni dei meccanismi in questione dal Vietnam sono aumentate considerevolmente, passando da 0 t nel periodo 1999-2001 a 1 105 t nel 2002. Durante il PI le importazioni dal Vietnam sono aumentate ulteriormente, raggiungendo le 1 589,2 t.

(20) In tale contesto occorre rilevare che la società collegata al produttore/esportatore vietnamita che ha collaborato — la Hong Kong Stationery — possiede impianti di produzione in Cina e ha installato un impianto di produzione/assemblaggio in Indonesia attorno al 1998. L’impianto indonesiano è stato chiuso nel 2002 e durante il PI della presente inchiesta non si sono verificate importazioni di meccanismi per la legatura di fogli dall’Indonesia. L’apertura dell’impianto indonesiano e le conseguenti importazioni nell’UE dall’Indonesia hanno indotto l’industria comunitaria a chiedere l’apertura di un’inchiesta in esito alla quale nel 2002 sono state imposte misure antidumping e compensative sulle importazioni dall’Indonesia del prodotto in questione.

(21) Nel marzo 2002 Office Xpress Manufacturing ha avviato operazioni di assemblaggio in Vietnam (cfr. infra) e le importazioni sono passate da 0 a 1 105 t, raggiungendo livelli analoghi a quelli delle importazioni dalla Repubblica popolare cinese nel 1999 prima del considerevole aumento dei dazi deciso nel 2000 (cfr. precedenti considerando 1 e 2). Tale incremento si è verificato appena prima che venissero imposti dazi compensativi e antidumping definitivi sulle importazioni di meccanismi per la legatura di fogli originari dell’Indonesia, nel 2002.

(22) È stato pertanto concluso che si era verificata una modificazione della configurazione degli scambi tra la Comunità, da un lato, e la Repubblica popolare di Cina e il Vietnam, dall’altro, e che le importazioni di meccanismi per la legatura di fogli originari della Repubblica popolare cinese erano state sostituite da importazioni dello stesso prodotto dal Vietnam.

(23) L’esportatore vietnamita ha sostenuto che non vi sarebbe nesso tra la cessazione delle esportazioni dalla Cina ad opera della società collegata e l’avvio delle operazioni in Vietnam, dato l’intervallo di tempo tra i due eventi. Pertanto, la modificazione della configurazione degli scambi non deriverebbe dall’installazione dell’impianto vietnamita. Tuttavia, non si sono potute verificare le cifre esatte relative alle esportazioni antecedenti al PI della società cinese collegata, e quindi non è stato possibile determinare i volumi di esportazione di tale società. Di conseguenza, non può essere confermato che le esportazioni di meccanismi per la legatura di fogli della società cinese collegata siano effettivamente cessate prima dell’avvio dell’attività in Vietnam, come si dichiara. Comunque, il semplice fatto che le esportazioni dalla Cina siano cessate prima dell’avvio dell’attività in Vietnam non incide sulla conclusione in merito al fatto che vi sia o no modificazione della configurazione degli scambi. Nella presente inchiesta è stato stabilito chiaramente che le esportazioni di meccanismi per la legatura di fogli dalla Cina sono state sostituite da importazioni dello stesso prodotto dal Vietnam. Ciò è stato ritenuto una chiara modificazione della configurazione degli scambi ai sensi dell’articolo 13 del regolamento di base, indipendentemente dal fatto che le esportazioni dalla Cina siano state sostituite immediatamente o soltanto dopo un certo lasso di tempo. L’argomentazione dell’esportatore vietnamita ha quindi dovuto essere respinta.

(24) L’esportatore vietnamita ha sostenuto che poiché la Commissione non ha chiesto specificamente informazioni in merito ai costi di produzione relativamente alle operazioni di assemblaggio in Vietnam non si dovrebbero trarre conclusioni in merito ai criteri di cui all’articolo 13, paragrafo 2, lettera b), del regolamento di base.

(25) Si rileva innanzitutto che le conclusioni sono state elaborate sulla scorta delle informazioni fornite rispondendo al questionario e a quelle raccolte nel corso delle verifiche in loco. Tali informazioni sono state fornite volontariamente dalle società interessate, su richiesta della Commissione. Di conseguenza, le conclusioni rispetto all’articolo 13, paragrafo 2, lettera b), del regolamento di base sono state elaborate esclusivamente sulla scorta di informazioni effettivamente fornite, comprese quelle relative ai costi di produzione, dalla società interessata, nell’ambito della presente inchiesta antielusione. L’argomentazione suesposta ha quindi dovuto essere respinta.

2.3.2. Pratiche, processi o lavorazioni

(26) L’impianto di produzione/assemblaggio vietnamita della Office Xpress Manufacturing, l’unico esportatore che ha collaborato, è stato registrato nel gennaio 2002 ed è diventato effettivamente operativo nel marzo 2002.

(27) È emerso che i macchinari e le attrezzature impiegati in Vietnam sono stati trasferiti da società collegate che trattano meccanismi per la legatura di fogli ubicate nella Repubblica popolare cinese o precedentemente ubicate in Indonesia. Il trasferimento delle attrezzature dall’Indonesia e dalla Repubblica popolare cinese al Vietnam è iniziato nel febbraio 2002, appena prima dell’imposizione di misure definitive sulle importazioni dei meccanismi originari dell’Indonesia e successivamente all’imposizione di misure antidumping definitive sulle importazioni del prodotto in questione dalla Cina.

(28) Dall’inchiesta è inoltre emerso che, nel corso del PI, l’intero fabbisogno di componenti di meccanismi per la legatura di fogli dell'esportatore vietnamita era coperto dalla produzione delle società collegate ubicate nella Repubblica popolare cinese, il paese soggetto alle misure. Talvolta i componenti venivano importati in forma parzialmente assemblata, ad esempio semianelli assemblati con la lama.

(29) La Commissione ha esaminato la quota dei pezzi importati dalla Cina sul valore complessivo dei pezzi del prodotto assemblato, conformemente all’articolo 13, paragrafo 2, lettera b), del regolamento di base. A tal fine, il valore dei pezzi importati e del prodotto assemblato complessivo è stato stabilito rispetto al valore d’acquisto di tutti i componenti del meccanismo: anello, lama, rivestimento, occhiello e scatto.

(30) Su tale base, il valore dei pezzi importati da Office Xpress Manufacturing dalla Repubblica popolare cinese è risultato di molto superiore al 60 % del valore complessivo dei pezzi del prodotto assemblato. Infatti, durante il PI Office Xpress importava dalle società collegate in Cina tutti i pezzi del prodotto assemblato.

(31) La Commissione ha inoltre esaminato il valore aggiunto da Office Xpress Manufacturing alle operazioni di assemblaggio nel corso del PI. Tale valore è stato calcolato detraendo dal giro d’affari netto, escluso il gettito della vendita degli scarti, le spese sostenute per i consumi intermedi, ossia tutte le spese pagate ai fornitori e necessarie per gestire la società e fabbricare il prodotto in questione (quali la fornitura di beni e servizi). Il valore aggiunto da Office Xpress ai pezzi introdotti durante il PI è risultato considerevolmente inferiore al 25 % del costo di produzione della società.

(32) Di conseguenza, si è dovuto concludere che le operazioni in Vietnam costituivano operazioni di assemblaggio ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento di base.

2.3.3. Insufficiente motivazione o giustificazione economica oltre all’istituzione del dazio antidumping

(33) La summenzionata modificazione della configurazione degli scambi ha coinciso con l’avvio di operazioni di assemblaggio di meccanismi per la legatura di fogli in Vietnam; non è stata riscontrata alcuna giustificazione economica di tale modificazione. La società acquistava infatti i componenti per i suoi meccanismi per la legatura di fogli unicamente da società collegate in Cina, apportando scarso valore aggiunto in Vietnam. Inoltre, ci si aspetterebbe che gli eventuali vantaggi economici derivanti dall’assemblaggio di prodotti in Vietnam si riflettano in tutte le vendite del prodotto da parte del gruppo. Tuttavia, è risultato che soltanto i meccanismi per la legatura di fogli venduti alla Comunità provenivano dal Vietnam, mentre altri mercati continuavano ad essere riforniti direttamente dalla Repubblica popolare cinese. La società ha persino ammesso che i prodotti venduti alla Comunità provenivano soltanto dal Vietnam in ragione dei dazi antidumping che gravano sui meccanismi originari della Repubblica popolare cinese.

(34) È emerso che le ordinazioni dei clienti comunitari pervenivano all’operatore collegato, la Hong Kong Stationery, la quale comunicava alla Office Xpress Manufacturing in Vietnam e alle sue società collegate in Cina i componenti e le operazioni di assemblaggio necessari per evadere l’ordine. I componenti venivano successivamente spediti via mare in Vietnam, ove veniva assemblato il prodotto finale. Tale pratica è diversa da quella relativa alle vendite a paesi terzi diversi dalla Comunità, nell’ambito delle quali il prodotto finito è fabbricato interamente da produttori cinesi.

(35) Tutti i prodotti assemblati in Vietnam sono destinati al mercato comunitario ed esportati tramite l'operatore collegato di Hong Kong che provvede alla fatturazione ai clienti comunitari. Come già precisato, i meccanismi esportati verso paesi terzi venivano prodotti nella Repubblica popolare cinese e esportati direttamente da tale paese.

(36) L’esportatore vietnamita ha sostenuto che l’avvio dell’attività in Vietnam era motivato dall’offerta da parte del governo vietnamita di condizioni favorevoli per gli investimenti stranieri e di migliori infrastrutture. Inoltre, il costo del lavoro sarebbe considerevolmente inferiore a quello degli altri paesi dell’Estremo Oriente. Infine, è stato dichiarato che i meccanismi per la legatura di fogli assemblati in Vietnam venivano esportati esclusivamente verso la Comunità in considerazione della particolare situazione di mercato per quanto riguarda la domanda, i prezzi e i tipi di prodotto rispetto ai mercati di altri paesi terzi.

(37) Per quanto riguarda l’attrazione di investimenti stranieri in Vietnam, non sono stati presentati elementi di prova convincenti che possano confermare che all’atto della decisione di avviare le attività nel suddetto paese si fosse effettivamente tenuto conto di tali fattori. Le circostanze specifiche del caso in esame, in particolare il momento scelto per l’avvio dell’attività e il tipo di attività, indicano piuttosto che il trasferimento in Vietnam era motivato dall’esistenza di misure antidumping sulle importazioni dalla Cina.

(38) Riguardo al costo del lavoro, si rileva che non sono stati presentati elementi di prova a sostegno di tale argomentazione o del fatto che tale fattore abbia avuto un ruolo determinante nella decisione della società di trasferire l'attività in Vietnam. Anche se in Vietnam il costo del lavoro era considerevolmente inferiore rispetto alla Cina, dall’inchiesta è emerso che tale voce incideva soltanto in misura modesta (mediamente per il 3 % circa del costo di produzione) sul costo dei meccanismi per la legatura di fogli e che di per sé ciò non poteva essere considerato causa sufficiente ai sensi dell’articolo 13 del regolamento di base.

(39) Riguardo alle diverse situazioni di mercato nella Comunità e negli altri mercati terzi, non sono stati forniti elementi di prova e tale argomentazione ha dovuto quindi essere respinta.

(40) Di conseguenza, la modificazione della configurazione degli scambi tra i paesi esportatori interessati e la Comunità è risultata derivare da un processo di assemblaggio di pezzi cinesi in Vietnam per il quale non è stata individuata altra giustificazione economica oltre all’imposizione del dazio sulle importazioni di meccanismi per la legatura di fogli dalla Repubblica popolare cinese.

2.3.4. Indebolimento dell’effetto riparatore del dazio antidumping

(41) È stato esaminato se i prodotti importati abbiano — in termini di prezzi e/o di quantitativi — compromesso gli effetti riparatori delle misure in vigore sulle importazioni di meccanismi per la legatura di fogli provenienti dalla Repubblica popolare cinese.

(42) L’analisi del flusso commerciale ha evidenziato che la modificazione della configurazione delle importazioni comunitarie, intervenuta dall’imposizione di misure definitive sulle importazioni originarie della Cina e dell’Indonesia in poi, ha indebolito gli effetti riparatori delle misure antidumping in termini di quantitativi importati sul mercato comunitario. Nel PI della presente inchiesta, infatti, la società vietnamita ha esportato verso la Comunità quantitativi considerevolmente superiori a quelli esportati dalla società ad essa collegata nella Repubblica popolare cinese durante il PI dell'inchiesta iniziale.

(43) Riguardo ai prezzi del prodotto spedito dal Vietnam, è stato riscontrato che la media generale dei prezzi ai clienti non collegati nella Comunità era inferiore ai prezzi delle esportazioni oggetto di dumping della società collegata nella Repubblica popolare cinese durante il PI dell'inchiesta iniziale. Inoltre, i prezzi delle esportazioni vietnamite sono inferiori al livello di eliminazione del pregiudizio fissato per i produttori comunitari nell’inchiesta iniziale.

(44) L’esportatore vietnamita ha sostenuto che la Commissione non aveva esaminato se le importazioni di meccanismi per la legatura di fogli dal Vietnam avessero compromesso l’impatto dei dazi antidumping dal punto di vista dell’industria comunitaria, ossia se le importazioni dal Vietnam stessero avendo effetti negativi significativi sui produttori comunitari. In particolare è stato sostenuto che non è stata effettuata un’adeguata valutazione delle condizioni di concorrenza sul mercato e della loro evoluzione dall’imposizione dei dazi iniziali in poi.

(45) Si rileva che il regolamento di base non esige siffatto esame nel quadro della presente inchiesta, la quale si prefigge soltanto di stabilire se le importazioni dal Vietnam stiano eludendo le misure in vigore sulle importazioni del prodotto in questione dalla Cina. Come già precisato, è risultato essere così. Tramite l’elusione è stato indebolito l’effetto riparatore dei dazi antidumping iniziali, dati gli ingenti quantitativi importati a prezzi persino inferiori a quelli praticati durante il periodo dell’inchiesta iniziale. L’argomentazione è stata pertanto respinta.

(46) Di conseguenza, è stato concluso che le importazioni del prodotto in questione dal Vietnam indebolivano gli effetti riparatori del dazio in termini di prezzi e di quantitativi.

2.3.5. Prova dell’esistenza del dumping

(47) Infine, conformemente all’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento di base, è stato esaminato se esistessero elementi di prova dell'esistenza di dumping in relazione al valore normale precedentemente determinato per i prodotti simili o similari. A tal fine, i prezzi all’esportazione dei meccanismi in questione praticati durante il PI dal produttore/esportatore vietnamita che ha collaborato sono stati confrontati con il valore normale determinato nell’ambito dell’inchiesta che ha condotto all’imposizione delle misure definitive per il prodotto simile.

(48) Ai fini di un equo confronto tra il valore normale e il prezzo all'esportazione, si è tenuto debito conto, sotto forma di adeguamenti, delle differenze che incidono sui prezzi e sulla loro comparabilità. Gli adeguamenti sono stati applicati in conformità dell'articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base per quanto riguarda il trasporto, l'assicurazione e il credito.

(49) Conformemente all’articolo 2, paragrafi 11 e 12, del regolamento di base, dal confronto tra la media ponderata del valore normale accertata nell’ambito dell’inchiesta iniziale e la media ponderata dei prezzi all’esportazione nel corso del PI della presente inchiesta, espressa in percentuale del prezzo cif frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, è emerso un dumping significativo.

(50) Un importatore non collegato ha sostenuto che la Commissione non dovrebbe determinare il margine di dumping in riferimento al valore normale accertato nell’inchiesta iniziale bensì utilizzare il valore normale determinato nell’ambito del riesame in corso in previsione della scadenza. Analogamente, l’esportatore vietnamita ha sostenuto che la Commissione dovrebbe stabilire il valore normale in base ai costi sostenuti in Vietnam.

(51) Si rileva che, conformemente all’articolo 13, l’esistenza del dumping deve essere esaminata in relazione ai valori normali precedentemente accertati. Per quanto riguarda l’esame in corso in previsione della scadenza, non sono ancora state tratte conclusioni di cui avvalersi eventualmente nell’ambito della presente inchiesta. Tali richieste sono state pertanto respinte.

2.4. Interesse della Comunità

(52) Un importatore non collegato ha dichiarato che, benché non esplicitamente citato all’articolo 13 del regolamento di base, si sarebbe dovuto esaminare in dettaglio l’interesse della Comunità, in particolare in considerazione dell’evolversi delle circostanze dall’imposizione delle misure definitive in poi.

(53) Si rileva che l’inchiesta in esito alla quale sono state istituite le misure iniziali ha evidenziato che l’applicazione di tali misure era nell’interesse della Comunità. L’articolo 13 non esige che si esamini se dall’istituzione delle misure in poi siano mutate le circostanze inerenti alla determinazione dell’interesse della Comunità. Tuttavia, indipendentemente dal fatto che tale esame sia giustificato, si rileva che comunque nessuno degli interessati ha prodotto elementi a sostegno delle tesi secondo cui l’istituzione di misure non sarebbe più nell’interesse della Comunità. Di conseguenza, si conclude che è nell’interesse della Comunità anche l’estensione delle misure al Vietnam, al fine di contrastare l’elusione in corso, che ha indebolito gli effetti riparatori delle misure iniziali. Di conseguenza, tale argomentazione ha dovuto essere respinta.

3. CONCLUSIONI

(54) La presente inchiesta è stata aperta a seguito di una domanda pervenuta dall’industria comunitaria contenente sufficienti elementi di prova dell’asserito trasbordo attraverso il Vietnam di meccanismi per la legatura di fogli originari della Repubblica popolare cinese. Dagli elementi sopra esposti, risulta effettivamente l'elusione, attraverso il Vietnam, delle misure istituite sui meccanismi per la legatura di fogli provenienti dalla Cina. Pezzi e componenti sono inviati via mare dalla Repubblica popolare cinese al Vietnam, ove viene assemblato il prodotto finale successivamente esportato verso la Comunità. Data l’accertata elusione, si propone di estendere le misure antidumping istituite sulle importazioni del prodotto in questione originario della Repubblica popolare cinese allo stesso prodotto spedito dal Vietnam, indipendentemente dal fatto che sia dichiarato o meno originario del Vietnam.

(55) Le misure da estendere sono quelle stabilite all’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento originario, modificato da ultimo dal procedimento antiassorbimento, ossia:

a) per i meccanismi con 17 e 23 anelli (codice TARIC 8305 10 00 20), l'importo del dazio è pari alla differenza tra il prezzo minimo all'importazione di 325 EUR per 1 000 unità e il prezzo franco frontiera comunitaria non sdoganato;

b) per i meccanismi diversi da quelli con 17 o 23 anelli (codice TARIC 8305 10 00 10), il dazio residuo del 78,8 %.

(56) Conformemente all’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base, secondo cui le misure estese debbono applicarsi alle importazioni entrate nella Comunità in regime di registrazione imposta dal regolamento di apertura, devono essere prelevati dazi su tali importazioni registrate di alcuni tipi di meccanismi per la legatura di fogli spediti dal Vietnam.

4. RICHIESTA DI ESENZIONE

(57) L’unico esportatore che ha collaborato ha presentato, a norma dell’articolo 13, paragrafo 4, del regolamento di base, domanda di esenzione dal dazio antidumping esteso proposto.

(58) L’inchiesta ha evidenziato che le esportazioni di tale società eludevano le misure istituite sulle importazioni del prodotto in questione originarie della Repubblica popolare cinese. Di conseguenza, conformemente all’articolo 13, paragrafo 4, del regolamento di base, occorre respingere la domanda di esenzione.

(59) Benché nel corso della presente inchiesta non sia risultato esistere in Vietnam nessun altro esportatore di meccanismi per la legatura di fogli verso la Comunità, altri esportatori interessati che intendano presentare, a norma dell’articolo 13, paragrafo 4, del regolamento di base, domanda di esenzione dal dazio antidumping esteso dovranno compilare un questionario per consentire alla Commissione di stabilire se l’esenzione è giustificata. L'esenzione può essere concessa previa valutazione della situazione del mercato del prodotto in esame, della capacità di produzione e dell'utilizzazione degli impianti, degli appalti e delle vendite e tenendo conto della probabilità che siano attuate pratiche per le quali vi è una motivazione o giustificazione economica insufficiente e degli elementi di prova del dumping. La Commissione procede, di norma, anche ad una visita di verifica in loco. La richiesta deve essere inviata senza indugio alla Commissione completa di tutte le informazioni utili, compresa l'eventuale modifica delle attività della società connesse alla produzione e alle vendite per l'esportazione del prodotto in esame,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. I dazi antidumping definitivi istituiti dal regolamento (CE) n. 119/97 sulle importazioni di alcuni tipi di meccanismi per la legatura di fogli, classificabili al codice NC ex 8305 10 00 , originari della Repubblica popolare cinese, sono estesi alle importazioni di alcuni tipi di meccanismi per la legatura di fogli spediti dal Vietnam, indipendentemente dal fatto che siano dichiarati o meno originari del Vietnam (codici TARIC 8305 10 00 11 e 8305 10 00 21). Ai fini del presente regolamento, i meccanismi per la legatura di fogli sono costituiti da due lame rettangolari o fili di acciaio, sui quali sono fissati almeno quattro semianelli in filo di acciaio e che sono tenuti insieme da un rivestimento di acciaio. Essi possono essere aperti mediante trazione dei semianelli o con un piccolo dispositivo a scatto fissato al meccanismo.

2. I dazi estesi a norma del paragrafo 1 del presente articolo sono riscossi sulle importazioni registrate in conformità dell’articolo 13, paragrafo 3, e dell’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 384/96.

3. Si applicano le norme vigenti in materia di dazi doganali.

Articolo 2

1. Le domande di esenzione dal dazio esteso a norma dell'articolo 1 devono essere presentate per iscritto in una delle lingue ufficiali della Comunità e firmate da una persona autorizzata a rappresentare il richiedente. La domanda viene inviata al seguente indirizzo: Commissione europea Direzione generale del Commercio Direzione B Ufficio: J-79 05/17 B-1049 Bruxelles Fax (32-2) 295 65 05 Telex COMEU B 21877.

2. A norma dell’articolo 13, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 384/96, la Commissione, sentito il comitato consultivo, può autorizzare mediante decisione l’esenzione dal dazio esteso a norma dell’articolo 1 le importazioni da società che non eludono le misure antidumping istituite dal regolamento (CE) n. 119/97.

Articolo 3

Si dà ordine alle autorità doganali di cessare la registrazione delle importazioni, istituita in conformità dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1733/2003.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea .

Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Lussemburgo, addì 28 giugno 2004. Per il Consiglio Il presidente M. CULLEN

1 GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 461/2004 ( GU L 77 del 13.3.2004, pag. 12 ).

2 GU L 22 del 24.1.1997, pag. 1 . Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 2100/2000 ( GU L 250 del 5.10.2000, pag. 1 ).

3 GU C 21 del 24.1.2002, pag. 25 .

4 GU L 249 dell’1.10.2003, pag. 24 .

Footnotes

  1. . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 461/2004 (). 2

  2. . Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 2100/2000 (). 2

  3. . 2

  4. . 2