Regolamento (CE) n. 1172/2004 della Commissione, del 24 giugno 2004, che fissa l’importo massimo della restituzione all’esportazione di zucchero bianco a destinazione di determinati paesi terzi per la trentaduesima gara parziale effettuata nell’ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 1290/2003

32004R1172Regulation25 giu 2004

del 24 giugno 2004

che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione di zucchero bianco a destinazione di determinati paesi terzi per la trentaduesima gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 1290/2003

Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero 1 , in particolare l'articolo 27, paragrafo 5, secondo comma,

considerando quanto segue:

(1) In conformità al regolamento (CE) n. 1290/2003 della Commissione, del 18 luglio 2003, relativo a una gara permanente per la determinazione di prelievi e/o di restituzioni all'esportazione di zucchero bianco nel quadro della campagna di commercializzazione 2003/2004 2 , si procede a gare parziali per l'esportazione di tale zucchero a destinazione di determinati paesi terzi.

(2) Conformemente all'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1290/2003, un importo massimo della restituzione all'esportazione è fissato, se del caso, per la gara parziale in causa, tenuto conto in particolare della situazione e della prevedibile evoluzione del mercato dello zucchero nella Comunità e sul mercato mondiale.

(3) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la trentaduesima gara parziale di zucchero bianco, effettuata a norma del regolamento (CE) n. 1290/2003, l'importo massimo della restituzione all'esportazione è pari a 48,455 EUR/100 kg.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 25 giugno 2004.

Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 24 giugno 2004. Per la Commissione J. M. SILVA RODRÍGUEZ Direttore generale dell'Agricultura

1 GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 39/2004 della Commissione ( GU L 6 del 10.1.2004, pag. 16 ).

2 GU L 181 del 19.7.2003, pag. 7 . Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 2126/2003 ( GU L 319 del 4.12.2003, pag. 4 ).

Footnotes

  1. . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 39/2004 della Commissione (). 2

  2. . Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 2126/2003 (). 2