Regolamento (CE) n. 1163/2004 della Commissione, del 24 giugno 2004, che fissa le restituzioni all’esportazione nel settore delle uova applicabili a partire dal 28 giugno 2004

32004R1163Regulation1 lug 2004

del 24 giugno 2004

che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore delle uova applicabili a partire dal 28 giugno 2004

Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2771/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle uova 1 , in particolare l'articolo 8, paragrafo 3, terzo comma,

considerando quanto segue:

(1) A norma dell'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 2771/75, per le esportazioni dei prodotti ivi elencati all'articolo 1, paragrafo 1, la differenza tra i prezzi del mercato mondiale e quelli praticati nella Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione.

(2) L'applicazione di tali norme e criteri alla situazione attuale dei mercati nel settore delle uova impone di fissare per la restituzione un importo che permetta la partecipazione della Comunità al commercio internazionale e che tenga conto inoltre della natura delle esportazioni di tali prodotti e della loro importanza allo stato attuale.

(3) L'attuale situazione dei mercati e della concorrenza in alcuni paesi terzi rende necessario fissare una restituzione differenziata in funzione della destinazione di taluni prodotti del settore delle uova.

(4) L'articolo 21 del regolamento (CE) n. 800/1999 della Commissione, del 15 aprile 1999, recante modalità comuni di applicazione del regime delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli 2 , stabilisce che non è concessa alcuna restituzione quando i prodotti non siano di qualità sana, leale e mercantile il giorno dell'accettazione della dichiarazione di esportazione. Al fine di garantire un'applicazione uniforme della normativa in vigore, è opportuno precisare che, per beneficiare della restituzione, gli ovoprodotti, di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 2771/75, devono recare il bollo sanitario previsto dalla direttiva 89/437/CEE del Consiglio, del 20 giugno 1989, concernente i problemi igienici e sanitari relativi alla produzione ed immissione sul mercato degli ovoprodotti 3 .

(5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il pollame e le uova,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I codici dei prodotti per l'esportazione dei quali è concessa la restituzione di cui all'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 2771/75, e gli importi di tale restituzione, sono fissati in allegato.

Tuttavia, per beneficiare della restituzione, i prodotti che rientrano nel campo di applicazione del capitolo XI dell'allegato della direttiva 89/437/CEE devono soddisfare inoltre i requisiti in materia di bollo sanitario previsti dalla direttiva in questione.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 28 giugno 2004.

Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 24 giugno 2004. Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione

1 GU L 282 dell'1.11.1975, pag. 49 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 ( GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1 ).

2 GU L 102 del 17.4.1999, pag. 11 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 444/2003 ( GU L 67 del 12.3.2003, pag. 3 ).

3 GU L 212 del 22.7.1989, pag. 87 . Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003.

Restituzioni all'esportazione nel settore delle uova applicabili a partire dal 28 giugno 2004

Codice prodottoDestinazioneUnità di misuraAmmontare delle restituzioni
0407 00 11 9000E16EUR/100 unità1,70
0407 00 19 9000E16EUR/100 unità0,80
0407 00 30 9000E09EUR/100 kg6,00
E10EUR/100 kg25,00
E17EUR/100 kg3,00
0408 11 80 9100E18EUR/100 kg40,00
0408 19 81 9100E18EUR/100 kg20,00
0408 19 89 9100E18EUR/100 kg20,00
0408 91 80 9100E18EUR/100 kg75,00
0408 99 80 9100E18EUR/100 kg19,00
E09: Kuwait, Bahrein, Oman, Qatar, Emirati arabi uniti, Yemen, Hong Kong SAR, Russia, Turchia
E10: Corea del Sud, Giappone, Malaysia, Thailandia, Taiwan, Filippine
E16: tutte le destinazioni, ad eccezione degli Stati Uniti d'America e della Bulgaria.
E17: tutte le destinazioni, ad eccezione della Svizzera, della Bulgaria e dei gruppi E09 , E10
E18: tutte le destinazioni, ad eccezione della Svizzera e della Bulgaria

Footnotes

  1. . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 (). 2

  2. . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 444/2003 (). 2

  3. . Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003. 2