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32004R1148 ΓÇó Regolamento (CE) n. 1148/2004 della Commissione, del 22 giugno 2004, che stabilisce i prezzi rappresentativi nel settore della carne di pollame e delle uova nonché per l’ovoalbumina e che modifica il regolamento (CE) n. 1484/95
32004R1148Regulation23 giu 2004
del 22 giugno 2004
che stabilisce i prezzi rappresentativi nel settore della carne di pollame e delle uova nonché per l'ovoalbumina e che modifica il regolamento (CE) n. 1484/95
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CEE) n. 2771/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle uova 1 , in particolare l'articolo 5, paragrafo 4,
visto il regolamento (CEE) n. 2777/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del pollame 2 , in particolare l'articolo 5, paragrafo 4,
visto il regolamento (CEE) n. 2783/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che instaura un regime comune di scambi per l'ovoalbumina e la lattoalbumina 3 , in particolare l'articolo 3, paragrafo 4,
considerando quanto segue:
(1) Il regolamento (CE) n. 1484/95 della Commissione 4 , ha stabilito le modalità d'applicazione del regime relativo all'applicazione dei dazi addizionali all'importazione e ha fissato prezzi rappresentativi nei settori delle uova e pollame, nonché per l'ovoalbumina.
(2) Il controllo regolare dei dati sui quali è basata la determinazione dei prezzi rappresentativi per i prodotti dei settori delle uova e del pollame nonché per l'ovoalbumina evidenzia la necessità di modificare i prezzi rappresentativi per le importazioni di alcuni prodotti, tenendo conto delle variazioni dei prezzi secondo l'origine. Occorre quindi pubblicare i prezzi rappresentativi.
(3) È necessario applicare tale modifica al più presto, vista la situazione del mercato.
(4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il pollame e le uova,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
L'allegato I del regolamento (CE) n. 1484/95 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.
Il presente regolamento entra in vigore il 23 giugno 2004.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 22 giugno 2004. Per la Commissione J. M. SILVA RODRÍGUEZ Direttore generale dell'Agricoltura
1 GU L 282 dell'1.11.1975, pag. 49 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 ( GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1 ).
2 GU L 282 dell'1.11.1975, pag. 77 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003.
3 GU L 282 dell'1.11.1975, pag. 104 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2916/95 della Commission ( GU L 305 del 19.12.1995, pag. 49 ).
4 GU L 145 del 29.6.1995, pag. 47 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 744/2004 ( GU L 116 del 22.4.2004, pag. 26 ).
«ALLEGATO I Codice NC Designazione delle merci Prezzo rappresentativo (EUR/100 kg) Cauzione di cui all'articolo 3, paragrafo 3 (EUR/100 kg) Origine 1 0207 12 90 Carcasse di polli presentazione 65 %, congelate 86,1 10 01 76,7 13 03 0207 14 10 Pezzi disossati di galli o di galline, congelati 168,4 46 01 210,6 27 02 186,8 37 03 296,0 1 04 0207 14 50 Petti di pollo, congelati 174,7 11 02 203,4 3 03 0207 27 10 Pezzi disossati di tacchini, congelati 235,1 19 01 1602 32 11 Preparazioni non cotte di galli e di galline 233,5 16 01 156,8 46 02 215,0 22 03 »
1 Origine delle importazioni:
| 01 | Brasile |
|---|---|
| 02 | Thailandia |
| 03 | Argentina |
| 04 | Cile. |