Regolamento (CE) n. 1107/2004 della Commissione, dell’11 giugno 2004, recante modifica del regolamento (CE) n. 708/98 per quanto concerne i quantitativi massimi della terza quota dell’intervento per la campagna 2003/04

32004R1107Regulation13 giu 2004

dell'11 giugno 2004

recante modifica del regolamento (CE) n. 708/98 per quanto concerne i quantitativi massimi della terza quota dell’intervento per la campagna 2003/04

Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso 1 , in particolare l'articolo 8, lettera b),

visto il regolamento (CE) n. 1785/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso 2 , in particolare l'articolo 32, paragrafi 2 e 3,

considerando quanto segue:

(1) Le condizioni della presa in consegna del risone da parte degli organismi di intervento sono state fissate dal regolamento (CE) n. 708/98 della Commissione, del 30 marzo 1998, relativo alla presa in consegna del risone da parte degli organismi d'intervento e alla fissazione degli importi correttori, delle maggiorazioni e delle detrazioni da applicare 3 .

(2) Il regolamento (CE) n. 1785/2003 ha ristretto a 100 000 tonnellate i quantitativi che possono essere acquisiti dagli organismi di intervento tra il 1 o aprile e il 31 luglio 2004. Tali quantitativi possono essere modificati sulla base di un bilancio che rispecchi la situazione del mercato.

(3) È emerso che in diversi Stati membri i quantitativi offerti all’intervento sono largamente superiori ai quantitativi di cui all’allegato IV del regolamento (CE) n. 708/98. Di conseguenza, tenuto conto della situazione del mercato quale emerge dal bilancio sopramenzionato, è opportuno aumentare di 45 000 tonnellate i quantitativi in questione e di modificare i quantitativi massimi della terza quota d’intervento della campagna 2003/04.

(4) Occorre pertanto modificare il regolamento (CE) n. 708/98.

(5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All’allegato IV del regolamento (CE) n. 708/98, nella colonna «quota n. 3», la cifra «0» è sostituita da «45 000».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea .

Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, l'11 giugno 2004. Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione

1 GU L 329 del 30.12.1995, pag. 18 . Regolamento modificato da ultimo dall'atto di adesione del 2003. È abrogato dal regolamento (CE) n. 1785/2003 con effetto a decorrere dalla data in cui il presente regolamento è applicabile.

2 GU L 270 del 21.10.2003, pag. 96 .

3 GU L 98 del 31.03.1998, pag. 21 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 579/2004 ( GU L 90 del 27.3.2004, pag. 54 ).

Footnotes

  1. . Regolamento modificato da ultimo dall'atto di adesione del 2003. È abrogato dal regolamento (CE) n. 1785/2003 con effetto a decorrere dalla data in cui il presente regolamento è applicabile. 2

  2. . 2

  3. . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 579/2004 (). 2

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