Regolamento (CE) n. 1093/2004 della Commissione, del 10 giugno 2004, che deroga al regolamento (CE) n. 174/1999 per quanto riguarda il periodo di validità dei titoli di esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

32004R1093Regulation11 giu 2004

del 10 giugno 2004

che deroga al regolamento (CE) n. 174/1999 per quanto riguarda il periodo di validità dei titoli di esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari 1 , in particolare l’articolo 31, paragrafo 14,

considerando quanto segue:

(1) L’articolo 6 del regolamento (CE) n. 174/1999 della Commissione, del 26 gennaio 1999, recante modalità particolari di applicazione del regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, riguardo ai titoli di esportazione e alle restituzioni all’esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari 2 , stabilisce il periodo di validità dei titoli di esportazione.

(2) Per tener conto dei possibili effetti sul mercato comunitario dei prodotti lattiero-caseari dell’adesione alla Comunità, il 1 o maggio 2004, della Repubblica ceca, dell’Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell’Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia, e della necessità di monitorare l’evoluzione della situazione sul mercato comunitario e sul mercato mondiale, il regolamento (CE) n. 606/2004 della Commissione 3 ha stabilito che, in deroga al regolamento (CE) n. 174/1999, il periodo di validità dei titoli di esportazione relativi ai prodotti lattiero-caseari per i quali è stata presentata domanda a partire dal 15 aprile 2004 sia limitato al 30 giugno 2004.

(3) L’attento monitoraggio del mercato interno e del mercato mondiale, effettuato a partire dal 1 o maggio 2004, ha mostrato che è possibile ristabilire un periodo più lungo di validità dei titoli di esportazione senza compromettere il corretto funzionamento dell’organizzazione comune dei mercati. E’ pertanto opportuno abrogare il regolamento (CE) n. 606/2004.

(4) Ai fini di una corretta gestione degli impegni assunti in materia di esportazione nell’ambito del GATT e nella prospettiva di un utilizzo ottimale dei quantitativi disponibili, occorre adeguare il periodo di validità dei titoli di esportazione per i gruppi di prodotti di cui trattasi tenendo conto dei quantitativi rimanenti nei rispettivi contingenti d’esportazione alla fine dell’anno GATT.

(5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

In deroga all’articolo 6 del regolamento (CE) n. 174/1999, il periodo di validità dei titoli di esportazione con fissazione anticipata della restituzione, richiesti fino al 23 giugno 2004 per i prodotti di cui alle lettere a) e c) di detto articolo, scade il 30 giugno 2004.

Articolo 2

Il regolamento (CE) n. 606/2004 è abrogato.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea .

Esso si applica ai titoli di esportazione richiesti a partire da tale data.

Final provisions

Il presente regolamento è vincolante in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 10 giugno 2004. Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione

1 GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 186/2004 della Commissione ( GU L 29 del 3.2.2004, pag. 6 ).

2 GU L 20 del 27.1.1999, pag. 8 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 810/2004 ( GU L 149 del 30.4.2004, pag. 138 ).

3 GU L 97 dell’1.4.2004, pag. 40 .

Footnotes

  1. . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 186/2004 della Commissione (). 2

  2. . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 810/2004 (). 2

  3. . 2

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