Regolamento (CE) n. 1069/2004 della Commissione, del 3 giugno 2004, che determina, per la campagna 2004/2005, l’aiuto per le pesche destinate alla trasformazione nell’ambito del regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio

32004R1069Regulation1 mag 2004

del 3 giugno 2004

che determina, per la campagna 2004/2005, l’aiuto per le pesche destinate alla trasformazione nell’ambito del regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio

Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli 1 , in particolare l’articolo 6, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1) In virtù dell'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1535/2003 della Commissione, del 29 agosto 2003, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio per quanto riguarda il regime di aiuti nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli 2 , la Commissione pubblica l’importo degli aiuti da applicare per questi prodotti, tra cui le pesche, previa verifica del rispetto dei massimali stabiliti all’allegato III del regolamento (CE) n. 2201/96.

(2) La media dei quantitativi di pesche trasformate nell’ambito del regime di aiuti, nel corso delle tre campagne precedenti, è inferiore al massimale comunitario. L’importo dell'aiuto da applicare per la campagna 2004/2005, in ciascuno Stato membro interessato, deve quindi corrispondere a quello stabilito all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2201/96.

(3) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti trasformati a base di ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la campagna 2004/2005, l’importo dell'aiuto previsto dall’articolo 2 del regolamento (CE) n. 2201/96 ammonta per le pesche a 47,70 EUR/t.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea .

Esso è applicabile per la campagna 2004/2005.

Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 3 giugno 2004. Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione

1 GU L 297 del 21.11.1996, pag. 29 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 386/2004 ( GU L 64 del 2.3.2004, pag. 25 ).

2 GU L 218 del 30.8.2003, pag. 14 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 444/2004 ( GU L 72 dell’11.3.2004, pag. 54 ).

Footnotes

  1. . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 386/2004 (). 2

  2. . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 444/2004 (). 2