Regolamento (CE) n. 1018/2004 della Commissione, del 25 maggio 2004, che fissa i quantitativi di tabacco greggio che possono essere trasferiti verso un altro gruppo di varietà nell'ambito del limite di garanzia per il raccolto 2004 in Germania, Spagna, Francia, Grecia, Italia e Portogallo

32004R1018Regulation29 mag 2004

del 25 maggio 2004

che fissa i quantitativi di tabacco greggio che possono essere trasferiti verso un altro gruppo di varietà nell'ambito del limite di garanzia per il raccolto 2004 in Germania, Spagna, Francia, Grecia, Italia e Portogallo

Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2075/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del tabacco greggio 1 , in particolare l'articolo 9, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1) L'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 2075/92 ha istituito un regime di quote per i vari gruppi di varietà di tabacco. Le quote individuali sono state ripartite tra i produttori sulla base dei limiti di garanzia per il raccolto 2004 fissati nell'allegato II del regolamento (CE) n. 546/2002 del Consiglio, del 25 marzo 2002, che fissa i premi e i limiti di garanzia per il tabacco in foglia per gruppo di varietà, per Stato membro e per i raccolti 2002, 2003 e 2004 e che modifica il regolamento (CEE) n. 2075/92 2 . Ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 2075/92, la Commissione può autorizzare gli Stati membri a trasferire quantitativi del limite di garanzia verso un altro gruppo di varietà a condizione che i trasferimenti previsti non comportino una spesa supplementare a carico del FEAOG e un aumento del limite di garanzia globale di ciascuno Stato membro.

(2) Dal momento che tale condizione è soddisfatta, occorre autorizzare gli Stati membri che ne hanno fatto richiesta a effettuare il suddetto trasferimento.

(3) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il tabacco,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per il raccolto 2004, gli Stati membri sono autorizzati a trasferire, prima della data limite per la conclusione dei contratti di coltivazione di cui all'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2848/98 della Commissione 3 , quantitativi di un gruppo di varietà verso un altro gruppo di varietà, secondo quanto indicato nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea .

Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 25 maggio 2004. Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione

1 GU L 215 del 30.7.1992, pag. 70 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2319/2003 ( GU L 345 del 31.12.2003, pag. 17 ).

2 GU L 84 del 28.3.2002, pag. 4 .

3 GU L 358 del 31.12.1998, pag. 17 .

Quantitativi del limite di garanzia che ciascuno Stato membro è autorizzato a trasferire da un gruppo di varietà a un altro gruppo

Stato membroGruppo di varietà da cui è effettuato il trasferimentoGruppo di varietà verso cui è effettuato il trasferimento
GERMANIA744,8 t di dark air cured (gruppo III)489,4 t di flue cured (gruppo I)
147,1 t di light air cured (gruppo II)
SPAGNA2 458,5 t di dark air cured (gruppo III)1 187,4 t di flue cured (gruppo I)
974,1 t di light air cured (gruppo II)
FRANCIA2 593,5 t di dark air cured (gruppo III)1 364,7 t di flue cured (gruppo I)
763,7 t di light air cured (gruppo II)
GRECIA1 662 t di light air cured (gruppo II)10 111 t di flue cured (gruppo I)
4 361 t di sun cured (gruppo V)
6 718 t di Kaba Koulak (gruppo VIII)
1 204 t di Katerini (gruppo VII)1 941 t di Basma (gruppo VI)
1 518 t di Kaba Koulak (gruppo VIII)
ITALIA200,0 t di sun cured (gruppo V)71,9 t di flue cured (gruppo I)
90,0 t di light air cured (gruppo II)
100,0 t di fire cured (gruppo IV)87,9 t di flue cured (gruppo I)
PORTOGALLO50,0 t di light air cured (gruppo II)39,9 t di flue cured (gruppo I)

Footnotes

  1. . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2319/2003 (). 2

  2. . 2

  3. . 2