Regolamento (CE) n. 1013/2004 della Commissione, del 24 maggio 2004, che modifica i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti dei settori dei cereali e del riso esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato

32004R1013Regulation25 mag 2004

del 24 maggio 2004

che modifica i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti dei settori dei cereali e del riso esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato

Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali 1 , in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso 2 , in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1) I tassi delle restituzioni applicabili, a decorrere dal 29 aprile 2004, ai prodotti che figurano nell'allegato, esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato, sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 895/2004 della Commissione 3 .

(2) L'applicazione delle regole e dei criteri indicati nel regolamento (CE) n. 895/2004 in base ai dati di cui la Commissione dispone attualmente porta a modificare i tassi delle restituzioni attualmente in vigore come è stabilito nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I tassi delle restituzioni fissati dal regolamento (CE) n. 895/2004 sono sostituiti con quelli indicati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 25 maggio 2004.

Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 24 maggio 2004. Per la Commissione Erkki LIIKANEN Membro della Commissione

1 GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1104/2003 ( GU L 158 del 27.6.2003, pag. 1 ).

2 GU L 329 del 30.12.1995, pag. 18 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 411/2002 della Commissione ( GU L 62 del 5.3.2002, pag. 27 ).

3 GU L 163 del 30.4.2004, pag. 23 .

Tassi delle restituzioni applicabili a partire dal 25 maggio 2004 a taluni prodotti del settore dei cereali e del riso esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato

In caso di fissazione in anticipo delle restituzioniAltri
1001 10 00Frumento (grano) duro:
– all'esportazione delle merci dei codici NC 1902 11 e 1902 19 verso gli Stati Uniti d'America
– negli altri casi
1001 90 99Frumento (grano) tenero e frumento segalato:
– all'esportazione delle merci dei codici NC 1902 11 e 1902 19 verso gli Stati Uniti d'America
– negli altri casi:
– – In caso d'applicazione dell'articolo 4, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1520/2000 2
– – all'esportazione delle merci del capitolo 2208 3
– – negli altri casi
1002 00 00Segala
1003 00 90Orzo
– all'esportazione delle merci del capitolo 2208 3
– negli altri casi
1004 00 00Avena
1005 90 00Granturco utilizzato sotto forma di:
– amido
– – In caso d'applicazione dell'articolo 4, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1520/2000 21,7311,731
– – all'esportazione delle merci del capitolo 2208 3
– – negli altri casi1,7311,731
– glucosio, sciroppo di glucosio, maltodestrina, sciroppo di maltodestrina dei codici NC 1702 30 51 , 1702 30 59 , 1702 30 91 , 1702 30 99 , 1702 40 90 , 1702 90 50 , 1702 90 75 , 1702 90 79 , 2106 90 55 3 :
– – In caso d'applicazione dell'articolo 4, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1520/2000 21,2981,298
– – all'esportazione delle merci del capitolo 2208 3
– – negli altri casi1,2981,298
– all'esportazione delle merci del capitolo 2208 3
– altre (incluso allo stato naturale)1,7311,731
Fecola di patate del codice NC 1108 13 00 assimilata ad un prodotto ottenuto dalla trasformazione del granturco:
– In caso d'applicazione dell'articolo 4, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1520/2000 21,7311,731
– – all'esportazione delle merci del capitolo 2208 3
– negli altri casi1,7311,731
ex 1006 30Riso lavorato:
– a grani tondi2,5002,500
– a grani medi2,5002,500
– grani lunghi2,5002,500
1006 40 00Rotture di riso
1007 00 90Sorgo da granella diverso da ibrido destinato alla semina

1 Riguardo ai prodotti agricoli risultanti dalla trasformazione del prodotto di base o assimilati, bisogna utilizzare i coefficienti figuranti all'allegato E del regolamento (CE) n. 1520/2000 della Commissione ( GU L 177 del 15.7.2000, pag. 1 ).

2 Merci di cui all'allegato B del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio o contemplate dall'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2825/93.

3 Per gli sciroppi dei codici NC 1702 30 99 , 1702 40 90 et 1702 60 90 , ottenuti mescolando gli sciroppi di glucosio e fruttosio, solamente lo sciroppo di glucosio ha diritto alla restituzione all'esportazione.

Footnotes

  1. Riguardo ai prodotti agricoli risultanti dalla trasformazione del prodotto di base o assimilati, bisogna utilizzare i coefficienti figuranti all'allegato E del regolamento (CE) n. 1520/2000 della Commissione (). 2 3

  2. Merci di cui all'allegato B del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio o contemplate dall'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2825/93. 2 3 4 5 6 7

  3. Per gli sciroppi dei codici NC 1702 30 99 , 1702 40 90 et 1702 60 90 , ottenuti mescolando gli sciroppi di glucosio e fruttosio, solamente lo sciroppo di glucosio ha diritto alla restituzione all'esportazione. 2 3 4 5 6 7 8 9 10