Regolamento (CE) n. 1011/2004 della Commissione, del 24 maggio 2004, recante modalità per il rilascio dei titoli d'importazione relativi allo zucchero e alle miscele di zucchero e cacao con origine cumulata ACP/PTOM o CE/PTOM, per le domande presentate nel mese di maggio 2004

32004R1011Regulation25 mag 2004

del 24 maggio 2004

recante modalità per il rilascio dei titoli d'importazione relativi allo zucchero e alle miscele di zucchero e cacao con origine cumulata ACP/PTOM o CE/PTOM, per le domande presentate nel mese di maggio 2004

Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione 2001/822/CE del Consiglio, del 27 novembre 2001, relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare alla Comunità europea 1 ,

visto il regolamento (CE) n. 192/2002 della Commissione, del 31 gennaio 2002, recante modalità per il rilascio dei titoli d'importazione relativi allo zucchero e alle miscele di zucchero e cacao con origine cumulata ACP/PTOM o CE/PTOM 2 , in particolare l’articolo 6, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1) L’articolo 6, paragrafo 4, dell'allegato III della decisione 2001/822/CE ammette il cumulo di origine ACP/PTOM/CE per i prodotti di cui al capitolo 17 e alle voci tariffarie 1806 10 30 e 1806 10 90 nei limiti di un quantitativo annuo di 28 000 tonnellate di zucchero. In applicazione dell’articolo 1, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2302/2003 della Commissione, del 29 dicembre 2003, che deroga al regolamento (CE) n. 192/2002 recante modalità per il rilascio dei titoli d'importazione relativi allo zucchero e alle miscele di zucchero e cacao con origine cumulata ACP/PTOM o CE/PTOM 3 , il quantitativo disponibile per le domande di certificato presentate nel maggio 2004 è di 18 667 tonnellate.

(2) Conformemente al regolamento (CE) n. 192/2002, sono state presentate alle autorità nazionali domande relative al rilascio di titoli d'importazione per un quantitativo totale di 74 613,612 tonnellate, superiore al quantitativo disponibile.

(3) A norma dell’articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 192/2002, occorre pertanto fissare il coefficiente uniforme di riduzione da applicare ad ogni domanda presentata.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Sono accolte le domande di titoli d'importazione presentate fino al 7 maggio 2004 ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 192/2002 nella misura del 25,018223 % del quantitativo richiesto.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea .

Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 24 maggio 2004. Per la Commissione J. M. SILVA RODRÍGUEZ Direttore generale dell'Agricoltura

1 GU L 314 del 30.11.2001, pag. 1 .

2 GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 55 .

3 GU L 342 del 30.12.2003, pag. 4 .

Footnotes

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