Regolamento (CE) n. 972/2004 della Commissione, del 13 maggio 2004, che fissa la restituzione massima all'esportazione di avena nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 1814/2003

32004R0972Regulation14 mag 2004

del 13 maggio 2004

che fissa la restituzione massima all'esportazione di avena nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 1814/2003

Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali 1 ,

visto il regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, riguardo alla concessione delle restituzioni all'esportazione e alle misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali 2 , in particolare l'articolo 4,

visto il regolamento (CE) n. 1814/2003 della Commissione, del 15 ottobre 2003, relativo ad una misura particolare d'intervento per i cereali in Finlandia e in Svezia per la campagna 2003/2004 3 , in particolare l'articolo 9,

considerando quanto segue:

(1) Una gara per la restituzione all'esportazione di avena prodotta in Finlandia e in Svezia destinata ad essere esportata dalla Finlandia o dalla Svezia verso qualsiasi paese terzo, ad eccezione della Bulgaria, di Cipro, dell'Estonia, dell'Ungheria, della Lettonia, della Lituania, di Malta, della Polonia, della Repubblica ceca, della Romania, della Slovacchia e della Slovenia è stata indetta con il regolamento (CE) n. 1814/2003.

(2) A norma dell'articolo 9 del regolamento (CE) n. 1814/2003 la Commissione può, secondo la procedura di cui all'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 1766/92, decidere, di fissare una restituzione massima all'esportazione, tenendo conto dei criteri precisati all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95. In tal caso sono dichiarati aggiudicatari il concorrente o i concorrenti la cui offerta sia pari o inferiore a detta restituzione massima.

(3) L'applicazione degli anzidetti criteri all'attuale situazione dei mercati del cereale in oggetto induce a fissare la restituzione massima all'esportazione al livello di cui all'articolo 1.

(4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per le offerte comunicate dal 7 maggio al 13 maggio 2004, nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 1814/2003 la restituzione massima all'esportazione di avena è fissata a 21,98 EUR/t.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 14 maggio 2004.

Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 13 maggio 2004. Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione

1 GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1104/2003 ( GU L 158 del 27.6.2003, pag. 1 ).

2 GU L 147 del 30.6.1995, pag. 7 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1431/2003 ( GU L 203 del 12.8.2003, pag. 16 ).

3 GU L 265 del 16.10.2003, pag. 25 .

Footnotes

  1. . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1104/2003 (). 2

  2. . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1431/2003 (). 2

  3. . 2

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