Regolamento (CE) n. 953/2004 della Commissione, del 7 maggio 2004, relativo al rilascio dei titoli per l’importazione di aglio nel trimestre dal 1° giugno al 31 agosto 2004

32004R0953Regulation8 mag 2004

del 7 maggio 2004

relativo al rilascio dei titoli per l'importazione di aglio nel trimestre dal 1 o giugno al 31 agosto 2004

Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli 1 ,

visto il regolamento (CE) n. 565/2002 della Commissione, del 2 aprile 2002, che fissa le modalità di gestione dei contingenti tariffari e istituisce un regime di certificati d'origine per l'aglio importato dai paesi terzi 2 , in particolare l'articolo 8, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1) I quantitativi per i quali sono stati chiesti titoli da parte degli importatori tradizionali e dai nuovi importatori il 3 e 4 maggio 2004, a norma dell'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 565/2002, superano i quantitativi disponibili, per i prodotti originari della Cina e di tutti i paesi terzi diversi dalla Cina e dell'Argentina.

(2) È pertanto opportuno stabilire in che misura possano essere soddisfatte le domande di titoli trasmesse alla Commissione il 6 maggio 2004 e fissare, secondo la categoria di importatori e l'origine dei prodotti, le date in cui il rilascio dei titoli deve essere sospeso,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le domande di titoli d'importazione presentate, a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 565/2002, il 3 e 4 maggio 2004 e trasmesse alla Commissione il 6 maggio 2004, sono soddisfatte secondo le percentuali dei quantitativi richiesti indicate nell'allegato I.

Articolo 2

Per la categoria di importatori e l'origine di cui trattasi, le domande di titoli d'importazione a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 565/2002 relative al trimestre che va dal 1 o giugno al 31 agosto 2004 e presentate dopo il 4 maggio 2004 e prima della data indicata nell'allegato II, sono respinte.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore l'8 maggio 2004.

Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 7 maggio 2004. Per la Commissione J. M. SILVA RODRÍGUEZ Direttore generale dell'Agricoltura

1 GU L 297 del 21.11.1996, pag. 1 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 47/2003 della Commissione ( GU L 7 dell'11.1.2003, pag. 64 ).

2 GU L 86 del 3.4.2002, pag. 11 .

CinaPaesi terzi diversi da Cina e ArgentinaArgentina
—: importatori tradizionali [articolo 2, lettera c), del regolamento (CE) n. 565/2002]14,418 %100,000 %X
—: nuovi importatori [articolo 2, lettera e), del regolamento (CE) n. 565/2002]0,795 %9,376 %X
«X»: : — Per questa origine, nessun contingente per il trimestre considerato.
«—»: : — Nessuna domanda di titolo è stata trasmessa alla Commissione.
CinaPaesi terzi diversi dalla Cina e dall'ArgentinaArgentina
—: importatori tradizionali [articolo 2, lettera c), del regolamento (CE) n. 565/2002]31.8.2004
—: nuovi importatori [articolo 2, lettera e), del regolamento (CE) n. 565/2002]31.8.20045.7.2004

Footnotes

  1. . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 47/2003 della Commissione (). 2

  2. . 2