Direttiva 2004/115/CE della Commissione, del 15 dicembre 2004, che modifica la direttiva 90/642/CEE del Consiglio per quanto riguarda le quantità massime di residui di alcuni antiparassitariTesto rilevante ai fini del SEE

32004L0115Directive11 gen 2005

del 15 dicembre 2004

che modifica la direttiva 90/642/CEE del Consiglio per quanto riguarda le quantità massime di residui di alcuni antiparassitari

(Testo rilevante ai fini del SEE)

Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 90/642/CEE del Consiglio, del 27 novembre 1990, che fissa le percentuali massime di residui di antiparassitari su e in alcuni prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli 1 in particolare l'articolo 7,

vista la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari 2 , in particolare l'articolo 4, paragrafo 1, lettera f),

considerando quanto segue:

(1) Conformemente alle disposizioni della direttiva 91/414/CEE, le autorizzazioni dei prodotti fitosanitari da utilizzare su colture specifiche sono di competenza degli Stati membri. Tali autorizzazioni devono essere basate sulla valutazione degli effetti sulla salute umana e degli animali nonché sull'ambiente. Tra gli elementi da prendere in considerazione per tali valutazioni si deve tener conto dell'esposizione degli operatori e degli astanti nonché dell'impatto sugli ambienti terrestre, acquatico e atmosferico ed inoltre dell'impatto sulle persone e sugli animali derivante dal consumo di residui presenti nelle colture trattate.

(2) Le quantità massime di residui rispecchiano l'uso di quantità minime di antiparassitari per ottenere un'efficace protezione delle piante, applicate in modo tale che la quantità di residui risulti la minima possibile e accettabile dal punto di vista tossicologico, in particolare in termini di quantità stimata assunta con la dieta alimentare.

(3) Le quantità massime di residui sono fissate al limite inferiore di determinazione analitica quando utilizzazioni autorizzate di prodotti fitosanitari non producono livelli rilevabili di residui di antiparassitari in o su prodotti alimentari, quando non vi sono utilizzazioni autorizzate, quando utilizzazioni autorizzate da Stati membri non sono state suffragate dai dati necessari oppure quando utilizzazioni in paesi terzi che causano la presenza di residui in o su prodotti alimentari commercializzabili sul mercato comunitario non sono state suffragate da tali dati necessari.

(4) Le quantità massime di residui di antiparassitari devono essere tenute costantemente sotto controllo; esse possono essere modificate per tener conto di nuovi dati, informazioni e utilizzazioni.

(5) Alla Commissione sono state comunicate informazioni su utilizzazioni nuove o modificate di alcuni antiparassitari disciplinati dalla direttiva 90/642/CEE.

(6) L'esposizione in vita dei consumatori a detti antiparassitari attraverso prodotti alimentari che possono contenere residui di tali antiparassitari è stata esaminata e valutata secondo le procedure e le prassi in uso nella Comunità europea, tenendo conto degli orientamenti pubblicati dall'Organizzazione mondiale della sanità 3 . Si è calcolato che le quantità massime di residui in causa non comportano il superamento delle assunzioni giornaliere accettabili.

(7) Ove necessario, l'esposizione acuta dei consumatori a tali antiparassitari attraverso ciascuno dei prodotti alimentari che possono contenere residui dei suddetti antiparassitari è stata esaminata e valutata conformemente alle procedure e alle prassi attualmente applicate nella Comunità europea, tenendo conto delle raccomandazioni pubblicate dall'Organizzazione mondiale della sanità. Si è inoltre tenuto conto dei pareri del comitato scientifico per le piante, in particolare del parere e delle raccomandazioni riguardanti la protezione dei consumatori di prodotti alimentari trattati con antiparassitari.

(8) È quindi opportuno fissare nuove quantità massime di residui di tali antiparassitari.

(9) La direttiva 90/642/CEE deve essere pertanto modificata di conseguenza.

(10) La fissazione o la modifica a livello comunitario di quantità massime provvisorie di residui non impedisce che gli Stati membri stabiliscano quantità massime provvisorie per le sostanze oggetto della presente direttiva conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, lettera f), della direttiva 91/414/CEE e al suo allegato VI. Si ritiene che un periodo di quattro anni sia sufficiente per permettere altre utilizzazioni delle sostanze attive in questione. Dopo detto periodo le quantità massime provvisorie di residui devono diventare definitive.

(11) Le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Nell'allegato II della direttiva 90/642/CEE le quantità massime di residui di antiparassitari per le sostanze metomil, tiodicarb, miclobutanil, gruppo maneb, fenpropimorf, metalaxil, metalaxil-m, penconazolo, iprovalicarb, azossistrobina e fenhexamid sono sostituite da quelle indicate nell'allegato della presente direttiva.

Articolo 2

1. Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 22 giugno 2005, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano alla Commissione il testo delle suddette disposizioni e una tabella di concordanza delle stesse con la presente direttiva. Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 23 giugno 2005. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore contemplato dalla presente direttiva.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea .

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Final provisions

Fatto a Bruxelles, il 15 dicembre 2004. Per la Commissione Markos KYPRIANOU Membro della Commissione

1 GU L 350 del 14.12.1990, pag. 71 . Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/95/CE della Commissione ( GU L 301 del 28.9.2004, pag. 42 ).

2 GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1 . Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/99/CE della Commissione ( GU L 309 del 6.10.2004, pag. 6 ).

3 Orientamenti per la stima dell'assunzione di residui di antiparassitari con la dieta alimentare (versione riveduta), a cura del GEMS/Food Programme in collaborazione con il comitato CODEX sui residui di antiparassitari; pubblicazione dell'Organizzazione mondiale della sanità, 1997 (WHO/FSF/FOS/97.7).

Residui di pesticidi e livelli massimi di residui (mg/kg)

Gruppi ed esempi di singoli prodotti cui si applicano i LMRMethomyl/ Thiodicarb
(somma espressa come methomyl)
MyclobutanilManeb, mancozeb, metiram, propineb, zineb
(somma espressa come CS2)
FenpropimorphMetalaxyl compresi altri miscugli di isomeri costituenti compreso il metalaxyl-m
(somma degli isomeri)
PenconazoleIprovalicarbAzoxystrobinFenhexamid
1. Frutta, fresca, essiccata o non cotta, conservata mediante congelamento, non contenente zuccheri aggiunti; frutta secca
i): AGRUMI350,050,50,050,0510,05
Pompelmi0,5
Limoni1
Limette1
Mandarini (comprese clementine e altri ibridi)1
Arance0,5
Pomeli0,5
Altri0,05
ii): FRUTTA A GUSCIO (con o senza guscio)0,050,050,10,050,050,050,050,10,05
Mandorle
Noci del Brasile
Noci di acagiù
Castagne
Noci di cocco
Nocciole
Macadamia
Noci di pecàn
Pinoli
Pistacchi
Noci comuni
Altri
iii): FRUTTA A GRANELLA0,20,530,0510,20,050,050,05
Mele
Pere
Cotogne
Altri
iv): FRUTTA CON NOCCIOLO0,050,050,050,05
Albicocche0,20,320,15
Ciliegie0,1115
Pesche (comprese le nettarine e altri ibridi)0,20,520,15
Prugne0,50,511
Altri0,050,020,050,050,05
v) BACCHE E PICCOLA FRUTTA
a): Uva da tavola e da vino120,050,2225
Uve da tavola0,052
Uve da vino11
b): Fragole (non selvatiche)0,051210,50,050,0525
c): Frutti di piante arbustive (escluse le selvatiche)0,050,0510,050,050,0510
More di rovo13
More selvatiche
Loganberry
Lamponi13
Altri0,020,05
d): Altri piccoli frutti e bacche (non selvatici)0,0510,050,050,055
Mirtilli neri
Mirtilli rossi
Ribes (rosso, nero e bianco)150,5
Uva spina15
Altri0,020,050,05
e): Bacche e frutti di bosco0,050,020,050,050,050,050,050,050,05
vi): VARI0,050,050,050,05
Avocado
Banane222
Datteri
Fichi
Kiwi10
Kumquat
Litchi
Mango
Olive5
Frutto della passione
Ananas
Papaya
Altri0,020,050,050,050,05
2. Verdura, fresca o non cotta, congelata o essiccata
i): RADICI E TUBERI0,050,050,050,05
Barbabietole
Carote0,20,20,10,2
Sedano-rapa0,20,3
Rafano0,20,2
Topinambur
Pastinache0,20,10,2
Radici di prezzemolo0,20,2
Ravanelli0,52
Salsefrica0,20,2
Patate dolci
Rutabaga
Navoni
Igname
Altri0,050,020,050,050,05
ii): ORTAGGI A BULBO0,050,020,050,050,05
Aglio0,50,5
Cipolle0,50,50,1
Scalogni0,50,5
Cipolline10,22
Altri0,050,050,050,05
iii): ORTAGGI A FRUTTO0,05
a): Solanacee0,052
Pomodori0,50,330,211
Peperoni0,50,52
Melanzane0,50,31
Altri0,050,0220,050,050,05
b): Cucurbitacee (buccia commestibile)0,050,10,0511
Cetrioli0,50,50,1
Cetrolini sott'aceto20,1
Zucchine20,1
Altri0,050,050,05
c): Cucurbitacee (buccia non commestibile)0,050,20,50,10,50,05
Meloni0,20,2
Zucche
Cocomeri0,20,2
Altri0,050,05
d): Granturco dolce0,050,020,050,050,050,050,050,05
iv): ORTAGGI DEL GENERE BRASSICA0,020,050,050,05
a): Cavoli a infiorescenza10,050,1
Broccoli0,20,5
Cavolfiori0,5
Altri0,050,05
b): Cavoli a testa0,051
Cavoli di Bruxelles0,50,1
Cavoli cappucci10,3
Altri0,050,050,05
c): Cavoli a foglia0,050,055
Cavolo cinese
Cavoli rapa20,2
Altri0,50,05
d): Cavoli ricci0,050,10,050,050,2
v): ORTAGGI A FOGLIA E ERBE FRESCHE0,050,05
a): Lattughe e simili513
Crescione
Dolcetta5
Lattuga2230
Scarola1
Altri0,050,020,050,05
b): Spinaci e simili20,020,050,050,050,050,05
Spinaci
Bietole da foglia e da costa
Altri
c): Crescione d'acqua0,050,020,30,050,050,050,05
d): Cicoria0,050,020,20,30,050,20,05
e): Erbe20,02510,0530,05
Cerfoglio
Erba cipollina
Prezzemolo
Foglie di sedano
Altri
vi): LEGUMI (freschi)0,050,020,050,050,050,050,05
Fagioli (non sgranati)11
Fagioli (sgranati)0,10,2
Piselli (non sgranati)10,5
Piselli (sgranati)0,10,2
Altri0,050,05
vii): ORTAGGI A STELO (freschi)0,050,050,05
Asparagi
Cardi
Sedano0,55
Finocchio
Carciofi0,50,21
Porri30,50,20,1
Rabarbaro
Altri0,020,050,050,050,050,05
viii): FUNGHI0,050,020,050,050,050,050,050,050,05
a): Funghi coltivati
b): Funghi selvatici
3.: LEGUMINOSE0,050,020,050,050,050,050,050,10,05
Fagioli
Lenticchie
Piselli
Altri
4.: Semi oleosi0,050,050,10,050,10,1
Semi di lino
Arachidi0,1
Semi di papavero
Semi di sesamo
Semi di girasole
Semi di colza0,50,5
Semi di soia0,10,5
Semi di senape
Semi di cotone0,1
Altri0,050,10,05
5.: Patate0,050,020,10,050,050,050,050,050,05
Patate novelle
Patate tardive
6.: (foglie e steli essiccati, fermentati o no, di Camellia sinensis )0,10,050,10,10,10,10,10,10,1
7.: Luppolo (essiccato), anche in forma di pellet e in polvere non concentrata1022510100,50,1200,1

indica il limite inferiore di determinazione analitica

indica il limite massimo di residui provvisorio in conformità dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera f) della direttiva 91/414/CEE: se non sarà modificato, questo livello diventerà definitivo a partire dal [4 anni dalla data d'entrata in vigore della direttiva che introduce tale modifica]

Footnotes

  1. . Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/95/CE della Commissione (). 2

  2. . Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/99/CE della Commissione (). 2

  3. Orientamenti per la stima dell'assunzione di residui di antiparassitari con la dieta alimentare (versione riveduta), a cura del GEMS/Food Programme in collaborazione con il comitato CODEX sui residui di antiparassitari; pubblicazione dell'Organizzazione mondiale della sanità, 1997 (WHO/FSF/FOS/97.7). 2