(del 14 aprile 1997)
visti:
il messaggio 3 maggio 1994 no. 4241 del Consiglio di Stato;
il rapporto 28 febbraio 1997 no. 4241 R della Commissione della legislazione,
La Chiesa evangelica riformata nel Cantone Ticino è una corporazione di diritto pubblico nei limiti stabiliti dalla Costituzione e dalle leggi.
La personalità giuridica di diritto pubblico è riconosciuta alla Chiesa cantonale ed alle Comunità regionali.
La Chiesa cantonale e le Comunità regionali sono autonome. Nei limiti della presente legge esse:
a) stabiliscono le regole necessarie alla loro organizzazione ed all'assolvimento dei rispettivi compiti;
b) organizzano e gestiscono liberamente i propri beni e risorse.
Le attività pastorali e di culto non soggiacciono alla presente legge.
L'organizzazione ed il funzionamento della Chiesa cantonale e delle Comunità regionali sono stabiliti negli statuti.
Gli statuti devono in particolare definire gli organi, disciplinare le loro competenze e il loro funzionamento.
Gli statuti delle Comunità regionali sono adottati dalle rispettive assemblee dei membri.
Gli statuti devono essere conformi alla Costituzione e alle leggi ed entrano in vigore con la loro approvazione da parte del Consiglio di Stato.
Gli statuti fissano le condizioni d'appartenenza alle Comunità regionali rispettivamente alla Chiesa cantonale.
Ogni appartenente alla Chiesa cantonale ed alle Comunità regionali di sedici anni compiuti, svizzero o residente, ha diritto di voto e di eleggibilità.
Tale diritto viene esercitato nella Comunità regionale di residenza.
Il procuratore pubblico notifica al presidente del Consiglio sinodale, entro tre mesi dall’apertura dell’istruzione, l’esistenza di un procedimento penale a carico di un pastore o un diacono quando l’ipotesi di reato è tale da pregiudicare l’esercizio della funzione.
Lo statuto della Chiesa cantonale stabilisce i rimedi di diritto contro le decisioni dei suoi organi e delle Comunità regionali.
Le decisioni dell’ultima istanza sono impugnabili al Tribunale cantonale amministrativo secondo la legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013.
La Chiesa cantonale e le Comunità regionali esistenti sono tenute a conformarsi alla presente legge entro il 31 dicembre 1998.
Decorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi del Cantone Ticino.
Il Consiglio di Stato ne stabilisce la data di entrata in vigore.
Pubblicata nel BU 1997, 437.
Art. introdotto dalla L 15.12.2014; in vigore dal 1.3.2015 - BU 2015, 52.
Cpv. modificato dalla L 24.9.2013; in vigore dal 1.3.2014 - BU 2013, 480.
Entrata in vigore: 1 luglio 1998 - BU 1997, 437.
Accesso programmatico
Accesso API e MCP con filtri per tipo di fonte, regione, tribunale, area giuridica, articolo, citazione, lingua e data.