Regolamento sul sostegno alla cultura (RCult)

440.110Ordinance1 gen 1900

440.110

Regolamento

sul sostegno alla cultura

(RCult)

del 5 agosto 2026 (stato 1° settembre 2026)

IL consiglio di stato

DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

vista la legge sul sostegno alla cultura del 16 dicembre 2013 (LCult),

decreta:

Capitolo primo

Disposizioni generali

Dipartimento competente

Art. 1

Il Dipartimento dell’educazione, della cultura e dello sport è competente per l’appli cazione della legge sul sostegno alla cultura del 16 dicembre 2013 (LCult) e del presente regolamento e può emanare delle direttive specifiche.

Istituti e programmi culturali

Art. 2

Gli istituti e programmi culturali di proprietà o spettanza del Cantone sono:

a) l’Archivio di Stato;

b) le Biblioteche cantonali e il Sistema bibliotecario ticinese;

c) il Centro di dialettologia e di etnografia;

d) la Pinacoteca cantonale Giovanni Züst;

e) il Museo cantonale di Storia naturale;

f) il Parco botanico delle Isole di Brissago.

Gli istituti culturali non di proprietà del Cantone riconosciuti di importanza cantonale sono:

a) l’Orchestra della Svizzera italiana;

b) il Locarno Film Festival;

c) il Museo d’arte della Svizzera italiana Lugano;

d) la Fondazione Monte Verità;

e) la Fonoteca nazionale;

f) la Bibliomedia Svizzera.

Gli istituti e i programmi culturali di proprietà o spettanza del Cantone sono finanziati tramite la gestione ordinaria cantonale. Gli istituti culturali non di proprietà del Cantone riconosciuti di importanza cantonale sono invece finanziati tramite apposite convenzioni pluriennali che possono fare riferimento alle diverse fonti di finanziamento previste dall’articolo 12 capoverso 1 della legge.

Capitolo secondo

Salvaguardia e promozione della cultura e lingua italiane

Strumenti

Art. 3

La salvaguardia e la promozione della cultura e lingua italiane avvengono tramite:

a) la realizzazione di un apposito programma quadriennale;

b) il sostegno alle pubblicazioni;

c) l’istituzione di premi e borse per la creazione e la produzione artistica.

Il programma quadriennale, allestito dal Dipartimento, è approvato dal Consiglio di Stato e considera tutti gli elementi di cui all’articolo 9 capoverso 2 della legge.

Il sostegno alle pubblicazioni avviene conformemente alle norme del capitolo terzo.

L’istituzione di premi e borse avviene conformemente all’articolo 7.

Tutela del patrimonio

Art. 4

Il sostegno a progetti pubblici o privati atti a garantire la tutela del patrimonio materiale e immateriale della cultura e lingua italiane di cui all’articolo 9 capoverso 2 lettera a della legge avviene mediante il sostegno all’editoria, l’acquisto di opere, il finanziamento della loro catalogazione, conservazione o restauro e di tutti gli interventi atti a mettere in luce tale patrimonio secondo quanto disposto dal programma quadriennale.

Misure puntuali e programmi a termine

Art. 5

La promozione di misure puntuali, programmi a termine di ricerca o di documentazione che valorizzino l’identità linguistica, storica, sociale e culturale del Cantone di cui all’articolo 9 capoverso 2 lettera b della legge avviene mediante la stipulazione di apposite convenzioni o l’approvazione di appositi regolamenti interni da parte del Dipartimento nell’ambito del programma quadriennale.

Ogni programma a termine è sottoposto alla responsabilità di una commissione scientifica indipendente.

Attività, associazioni, scambi ed eventi culturali

Art. 6

Il contributo ad attività, associazioni, manifestazioni, scambi culturali o progetti dedicati alla salvaguardia della cultura e lingua italiane di cui all’articolo 9 capoverso 2 lettera c della legge avviene mediante la stipulazione di apposite convenzioni, di regola pluriennali, o mediante decisioni puntuali nell’ambito del programma quadriennale.

Una parte degli eventi di cui al capoverso 1, nei quali la rappresentanza dell’italianità e della cultura ticinese è particolarmente significativa, può essere sostenuta anche qualora si svolga al di fuori dei confini cantonali.

Premi e borse per la creazione e produzione artistica

Art. 7

Il Dipartimento può bandire concorsi dotati di premi e borse concernenti la creazione artistica legati alla cultura e lingua italiane.

La valutazione delle opere e la graduatoria sono delegate di volta in volta a una giuria indipendente designata dal Dipartimento.

Gestione e ripartizione dell’Aiuto federale per la salvaguardia e la promozione della cultura e lingua italiane

Art. 8

L’Aiuto federale viene iscritto in uno speciale centro costo attribuito al Dipartimento.

Esso viene annualmente ripartito in sede di preventivo e di consuntivo ed è volto a sostenere prioritariamente i progetti previsti dal programma quadriennale. Esso è pure utilizzato per sostenere la creazione artistica, l’edizione e l’acquisto di pubblicazioni di cui all’articolo 3 capoverso 3, nonché i premi e le borse per la creazione e la produzione artistica di cui all’articolo 7.

Il Dipartimento allestisce per il Consiglio di Stato e pubblica regolarmente i preventivi ed i resoconti annuali da presentare alle competenti istanze federali.

Capitolo terzo

Accreditamento e contributi ad attività, progetti, creazioni, produzioni e pubblicazioni culturali

Accreditamento

Art. 9

Per accreditamento si intende il riconoscimento formale del Dipartimento di un’attività, un progetto, una creazione, produzione o pubblicazione in termini di valenza, accessibilità e partecipazione culturali. Esso è necessario per accedere alle diverse fonti di sostegno diretto o indiretto cantonali ed è a tempo determinato.

Per l’accreditamento sono considerati di regola, laddove applicabili, i seguenti criteri:

a) grado di qualità scientifica o artistica espresso;

b) inserimento nel panorama culturale cantonale;

c) sostenibilità e proporzionalità finanziaria;

d) solidità e sostenibilità organizzativa;

e) capacità di consolidarsi nel tempo.

L’accreditamento è deciso dal Dipartimento sulla base di un preavviso espresso dalla Commissione culturale consultiva di cui al capitolo settimo.

Richiesta di contributo

Art. 10

La richiesta di contributo è presentata tramite un formulario ufficiale durante la finestra d’inoltro stabilita dalla Divisione della cultura e degli studi universitari, completa di eventuali allegati richiesti e indirizzata alla Divisione indipendentemente dalla fonte di finanziamento.

L’Ufficio del sostegno alla cultura è competente per la valutazione formale di ammissibilità alla procedura di accreditamento. Ai fini della valutazione della pratica, l’Ufficio può richiedere allegati supplementari da trasmettersi entro i termini indicati.

Tenuto conto del preavviso di cui all’articolo 9 capoverso 3, il Dipartimento decide sull’accre ditamento e trasmette la richiesta all’autorità competente a decidere sul contributo per le sue incombenze. Quest’ultima comunica la decisione complessiva al richiedente motivandola.

Per l’inoltro di richieste per le quali non sia disponibile un formulario ufficiale la Divisione prevede un iter separato.

Richiedenti e beneficiari

Art. 11

Rientrano tra i richiedenti ammissibili gli enti pubblici, gli enti privati e gli operatori culturali aventi sede o domicilio in Ticino da almeno tre anni.

Inoltre rientrano tra i richiedenti ammissibili gli enti pubblici o privati per le domande che:

a) coinvolgono artisti, scrittori, registi, compositori, produttori o autori aventi sede o domicilio in Ticino da almeno tre anni;

b) hanno un forte legame tematico con il Ticino;

c) rivestono un’importanza per il Cantone.

Di regola il richiedente del contributo per le attività e per i progetti culturali è l’organizzatore, quello del contributo per le creazioni è l’autore, quello per le produzioni culturali è il produttore e quello per le pubblicazioni è l’editore.

Di regola i beneficiari dei contributi sono i richiedenti.

Criteri di esclusione

Art. 12

È esclusa l’entrata in materia relativa a richieste inerenti ad attività di formazione e a residenze artistiche svolte in Ticino da residenti nel Cantone, ad eccezione di quanto prevede il capitolo nono.

Una richiesta non è sostenibile se presenta almeno una delle seguenti caratteristiche:

a) ha chiaro scopo pornografico, propagandistico, partitico o di proselitismo, o promuove in maniera diretta o indiretta atteggiamenti antisociali come la segregazione, la discriminazione o la violenza;

b) riguarda attività che rientrano in un curriculum scolastico oppure in una formazione di base o continua, a eccezione di quanto specificato dall’articolo 36 e dall’articolo 40;

c) riguarda principalmente infrastrutture, attrezzature o la gestione operativa di istituzioni culturali, archivi e collezioni.

Entità del contributo

Art. 13

Il contributo è calcolato in base al fabbisogno riconosciuto ed è complessivo, indipendente dalle fonti di finanziamento di cui all’articolo 12 capoverso 1 della legge.

Il fabbisogno riconosciuto è calcolato sulla base dei costi computabili, dedotte le entrate dirette e le sponsorizzazioni effettive e ipotizzabili, nonché gli aiuti pubblici o di soggetti privati di pubblica utilità ragionevolmente attivabili ed esigibili.

Il contributo per le attività e i progetti ammonta al massimo al 35 per cento dei costi computabili.

Il contributo per le creazioni e produzioni culturali ammonta al massimo al 50 per cento dei costi computabili.

Il contributo per le pubblicazioni ammonta al massimo al 35 per cento dei costi computabili; alternativamente al contributo il sostegno alle pubblicazioni può avvenire attraverso l’acquisto di copie.

Il contributo massimo è di 200'000 franchi; per importanti ragioni di politica culturale il Consiglio di Stato può eccezionalmente accordare contributi superiori.

Per le richieste di carattere professionale, il lavoro volontario può essere riconosciuto per un massimo del 10 per cento dei costi computabili, quantificato a una tariffa oraria di 25 franchi.

Capitolo quarto

Sostegno alla partecipazione a manifestazioni al di fuori dei confini cantonali

Contributo

Art. 14

Ad artisti residenti in Ticino da almeno tre anni particolarmente meritevoli invitati a partecipare a manifestazioni di rilievo al di fuori dei confini cantonali può venir concesso un contributo alle spese di trasferta fino a un massimo di 5'000 franchi.

Ad artisti residenti in Ticino da almeno tre anni prescelti quali ospiti in atelier d’artisti al di fuori del Cantone, può venir concesso per tali attività un sostegno forfettario fino a un massimo di 3'000 franchi.

Il sostegno alla partecipazione a manifestazioni al di fuori dei confini cantonali è concesso su preavviso della Commissione culturale consultiva di cui al capitolo settimo.

Capitolo quinto

Opere d’arte

Acquisto e commissione di opere d’arte

Art. 15

Il Cantone dispone di una propria collezione di opere d’arte, denominata «collezione cantonale». Il Dipartimento può delegarne la cura, la catalogazione e la gestione al Museo d’arte della Svizzera italiana.

L’acquisto o la commissione di opere d’arte destinate alla collezione cantonale avviene:

a) da parte del Museo d’arte della Svizzera italiana e da parte della Pinacoteca cantonale Giovanni Züst, nei limiti del preventivo annuale;

b) da parte della Divisione, su preavviso della Commissione culturale consultiva di cui al capitolo settimo, nei limiti del preventivo annuale.

L’acquisto o la commissione di opere d’arte si indirizzerà di regola verso creazioni di artisti ticinesi o residenti in Ticino che siano testimonianza di una grande personalità individuale o siano idonee a documentare organicamente le varie correnti artistiche attive. Sono prese in considerazione di regola le opere d’arte contemporanea eseguite negli ultimi cinquant’anni.

Edifici e luoghi pubblici

Art. 16

Gli edifici e luoghi pubblici del Cantone prevedono un arredo di opere d’arte definito caso per caso.

Le opere d’arte ivi collocate:

a) sono create sulla base di un concorso destinato ad artisti ticinesi o residenti in Ticino da almeno tre anni;

b) sono acquistate facendo capo ad un’apposita posta di preventivo dell’investimento;

c) sono attinte dalla collezione cantonale.

Capitolo sesto

Conferenza cantonale della cultura

Organizzazione

Art. 17

La Conferenza cantonale della cultura è composta, oltre che dal presidente, da quattro rappresentanti del Cantone, otto rappresentanti dei Comuni, due rappresentanti di enti privati attivi nel sostegno alla cultura e due rappresentanti di enti attivi nell’ambito della cultura indipendente.

I membri sono nominati ogni quattro anni dal Consiglio di Stato; per il resto è applicabile il regolamento concernente le commissioni, i gruppi di lavoro e le rappresentanze presso enti di nomina del Consiglio di Stato del 6 maggio 2008.

La Conferenza è presieduta dal direttore del Dipartimento e si riunisce almeno due volte l’anno.

L’attività della Conferenza è retta da un regolamento interno approvato dal Dipartimento. Il segretariato è assicurato dalla Divisione.

Qualora la Conferenza decida di nominare un Comitato esecutivo, esso sarà rappresentativo delle quattro componenti di cui al capoverso 1.

Compiti

Art. 18

La Conferenza segnatamente:

a) partecipa alla discussione sul documento programmatico di cui all’articolo 3 capoverso 3 della legge e propone gli indirizzi della politica culturale ticinese mettendo in rete tra loro la politica culturale cantonale, quella delle città del Cantone, quella degli altri Comuni e quella dei privati attivi in questo settore;

b) promuove misure per favorire un’offerta culturale diversificata e di qualità;

c) promuove in particolare la cooperazione e il coordinamento tra attori dello stesso settore culturale;

d) favorisce la presenza di attività culturali anche nelle zone periferiche del Cantone.

Per lo svolgimento dei propri compiti si avvale degli opportuni strumenti di analisi e di statistica in ambito culturale, in particolare dell’Osservatorio culturale del Cantone Ticino.

Per i propri lavori essa può inoltre avvalersi della consulenza di esperti, dei vari attori culturali e della Commissione culturale consultiva di cui al capitolo settimo.

Capitolo settimo

Commissione culturale consultiva

Sezione 1

Organizzazione e funzionamento

Organizzazione

Art. 19

La Commissione culturale consultiva è composta da sette a nove membri nominati dal Consiglio di Stato tra persone di cultura e operatori culturali dei diversi settori.

Per l’adempimento di compiti specifici alla Commissione possono essere associati esperti ausiliari.

L’attività della Commissione è retta da un regolamento interno approvato dal Dipartimento, valido anche per le sottocommissioni di cui all’articolo 21 capoverso 1 e per gli esperti. Il segretariato è assicurato dalla Divisione.

Per la durata delle cariche, le indennità e le altre disposizioni organizzative è applicabile il regolamento concernente le commissioni, i gruppi di lavoro e le rappresentanze presso enti di nomina del Consiglio di Stato del 6 maggio 2008.

Compiti

Art. 20

La Commissione ha i seguenti compiti:

a) preavvisare la validità delle attività, dei progetti, delle creazioni e delle produzioni culturali nonché delle pubblicazioni ed esprimere un giudizio motivato ai fini del loro accreditamento all’indirizzo del Dipartimento;

b) proporre nuove iniziative in materia di promozione culturale;

c) partecipare alle consultazioni su questioni inerenti alla vita culturale del Cantone, in particolare sul documento programmatico di cui all’articolo 3 capoverso 3 della legge;

d) fungere da giuria, se richiesto, segnatamente nei casi di cui all’articolo 7 capoverso 2;

e) segnalare al Dipartimento o alla Conferenza problematiche settoriali emergenti che meritano approfondimenti.

Sottocommissioni ed esperti

Art. 21

Per i preavvisi di cui all’articolo 20 che richiedono competenze specifiche, la Commissione si avvale delle seguenti sottocommissioni permanenti:

a) sottocommissione arti sceniche e performative;

b) sottocommissione arti visive;

c) sottocommissione cinema e audiovisivi;

d) sottocommissione festival, associazioni e riviste;

e) sottocommissione letteratura e pubblicazioni;

f) sottocommissione musica.

Le sottocommissioni sono presiedute da un membro della Commissione e sono composte da ulteriori due–cinque membri nominati dal Dipartimento.

Le sottocommissioni presentano le loro proposte alla Commissione.

Allo stesso scopo e per singoli oggetti la Commissione può far capo a esperti nei limiti del preventivo di spesa annuale.

Gli oggetti inerenti a settori di specifica competenza di servizi dello Stato vengono in ogni caso demandati per parere a detti servizi.

Per la durata delle cariche, le indennità e le altre disposizioni organizzative è applicabile il regolamento concernente le commissioni, i gruppi di lavoro e le rappresentanze presso enti di nomina del Consiglio di Stato del 6 maggio 2008.

Sezione 2

Disposizioni generali

Fattori positivi per la valutazione

Art. 22

Ai fini della valutazione secondo i criteri enunciati all’articolo 9 capoverso 2 la presenza di uno o più dei fattori elencati è considerata positivamente:

a) per il grado di qualità scientifica o artistica espresso: spiccata originalità, coinvolgimento di professionisti, presenza di collaborazioni rilevanti;

b) per l’inserimento nel panorama culturale cantonale: unicità dell’offerta culturale, forte legame con tutto il territorio, misure a sostegno dell’accessibilità, visibilità nazionale e internazionale, promozione delle nuove leve;

c) per la sostenibilità e proporzionalità finanziaria: carattere professionale del richiedente, cofinanziamento da parte di enti pubblici;

d) per la solidità e sostenibilità organizzativa: direzione o curatela professionale, conformità delle retribuzioni alle indicazioni delle federazioni di categoria, equa rappresentanza di genere;

e) per la capacità di consolidarsi nel tempo: attività pregresse di comprovato apprezzamento, pianificazione strategica a medio e lungo termine, collaborazioni rilevanti rinnovate negli anni.

Fattori negativi per la valutazione

Art. 23

Ai fini della valutazione secondo i criteri enunciati all’articolo 9 capoverso 2 la presenza di uno o più dei fattori elencati è considerata negativamente:

a) per il grado di qualità scientifica o artistica espresso: scarsa coerenza nella proposta, marginale rilevanza della componente culturale;

b) per l’inserimento nel panorama culturale cantonale: offerta ridondante per il settore culturale, scarso legame con il territorio, scelte penalizzanti per l’accessibilità;

c) per la sostenibilità e proporzionalità finanziaria: squilibrio economico, inappropriatezza del budget, scarsa qualità del finanziamento;

d) per la solidità e sostenibilità organizzativa: direzione o curatela insufficiente, inadeguatezza delle retribuzioni, inadeguata rappresentanza di genere;

e) per la capacità di consolidarsi nel tempo: mancato rinnovo di collaborazioni rilevanti.

Costi non computabili

Art. 24

Non sono computabili i costi già riconosciuti tramite altri sostegni cantonali diretti o indiretti per la medesima attività.

Non sono computabili i costi legati a premi e concorsi.

Sostegno a progetti di mediazione

Art. 25

Per l’entrata in materia sono considerate le richieste di mediazione con le seguenti caratteristiche:

a) prevedono il coinvolgimento di figure professionali;

b) rendono comprensibile l’offerta culturale;

c) raggiungono un pubblico differenziato;

d) favoriscono l’inclusione e la partecipazione.

È esclusa l’entrata in materia per richieste relative ad attività pedagogiche o di formazione.

Sezione 3

Sottocommissione arti sceniche e performative

Sostegno all’attività annuale

Art. 26

Per l’entrata in materia sono considerate unicamente richieste di persone giuridiche dotate di una struttura organizzativa stabile e capaci di assicurare lo svolgimento continuativo di attività di rappresentazione di spettacoli autoprodotti.

È esclusa l’entrata in materia per richieste che riguardano attività o richiedenti di carattere non professionale.

Sostegno alle stagioni, rassegne e festival

Art. 27

Per l’entrata in materia sono considerate unicamente richieste presentate da persone giuridiche.

È esclusa l’entrata in materia per richieste che non includano nella programmazione produzioni o attività realizzate da soggetti ticinesi diversi dall’organizzatore.

Sostegno alle produzioni

Art. 28

Per l’entrata in materia sono considerate unicamente richieste che prevedono un minimo di tre rappresentazioni sul territorio cantonale.

È esclusa l’entrata in materia per richieste non presentate dal produttore principale.

Sezione 4

Sottocommissione arti visive

Sostegno all’attività annuale

Art. 29

Per l’entrata in materia sono considerate unicamente richieste con le seguenti caratteristiche:

a) sono presentate da persone giuridiche dotate di una struttura organizzativa stabile e capaci di assicurare lo svolgimento continuativo di attività;

b) prevedono il coinvolgimento di curatori professionisti;

c) sono promosse od ospitate in istituzioni museali, sedi espositive pubbliche o private senza scopo di lucro.

È esclusa l’entrata in materia per richieste che riguardano attività o richiedenti di carattere non professionale.

Il contributo massimo è di 35'000 franchi per singolo evento e 60'000 franchi annuali per lo stesso beneficiario. Per il calcolo del tetto annuale sono conteggiati anche i contributi stanziati in base all’articolo 30.

Sostegno all’attività espositiva

Art. 30

Per l’entrata in materia sono considerate unicamente richieste con le seguenti caratteristiche:

a) prevedono il coinvolgimento di curatori professionisti;

b) sono promosse od ospitate in istituzioni museali, sedi espositive pubbliche o private senza scopo di lucro.

Il contributo massimo è di 35'000 franchi per singolo evento e 60'000 franchi annuali per lo stesso beneficiario. Per il calcolo del tetto annuale sono conteggiati anche i contributi stanziati in base all’articolo 29.

Sostegno alla creazione

Art. 31

Per l’entrata in materia sono considerate unicamente richieste che prevedono l’esposizione al pubblico presso una sede espositiva di comprovata rilevanza culturale.

Acquisto di opere

Art. 32

L’acquisto di opere avviene di regola in occasione di mostre presso sedi riconosciute.

È possibile al massimo un acquisto ogni cinque anni di opere dello stesso artista.

È possibile l’acquisto di libri e cartelle d’artista a tiratura limitata.

Sezione 5

Sottocommissione cinema e audiovisivi

Sostegno alle rassegne e ai festival cinematografici

Art. 33

Per l’entrata in materia sono considerate richieste inoltrate per festival e rassegne che si avvalgono di un ente organizzatore e di un comitato di accompagnamento e durante i quali si proiettano prodotti audiovisivi di particolare interesse o valore culturale.

Inoltre le imprese di proiezione iscritte al registro pubblico di cui all’articolo 23 della legge federale sulla produzione e la cultura cinematografiche del 14 dicembre 2001 (LCin) che organizzano per proprio conto proiezioni di film considerati di valore culturale possono richiedere un contributo alle spese sostenute.

Sostegno alla produzione

Art. 34

Per l’entrata in materia sono considerate unicamente richieste concernenti:

a) produzioni e coproduzioni di lungometraggi e cortometraggi di finzione o documentari;

b) opere di animazione, serie o web series;

c) podcast audio o video.

È esclusa l’entrata in materia per richieste inerenti produzioni:

a) non professionali;

b) in cui l’autore o il regista lavora per un diffusore a un tasso d’impiego superiore al 50 per cento.

Per i prodotti audiovisivi possono essere erogati contributi per le spese derivanti dalla sottotitolazione, dall’audiodescrizione o di doppiaggio.

Sostegno all’attività di divulgazione dell’arte cinematografica

Art. 35

Per l’entrata in materia sono considerate unicamente richieste di persone giuridiche che hanno per scopo la diffusione dell’arte cinematografica e sono dotate di una struttura organizzativa stabile e capaci di assicurare lo svolgimento continuativo di attività.

Sostegno ai lavori finali di diploma

Art. 36

Per l’entrata in materia sono considerate unicamente richieste da parte di:

a) scuole specializzate sul cinema con sede in Ticino, per il sostegno di lavori inerenti all’ottenimento del diploma finale;

b) case di produzione con sede in Ticino, per il sostegno di lavori realizzati da studenti ticinesi o residenti nel Cantone da almeno tre anni finalizzati all’ottenimento del diploma finale presso scuole specializzate sul cinema.

Il contributo massimo per richiesta è di 10'000 franchi.

Sezione 6

Sottocommissione festival, associazioni e riviste

Sostegno all’attività annuale

Art. 37

Per l’entrata in materia sono considerate unicamente richieste di persone giuridiche con le seguenti caratteristiche:

a) sono dotate di una struttura organizzativa stabile e capaci di assicurare lo svolgimento continuativo di attività culturali o nel campo delle scienze umane;

b) hanno finalità culturali o nel campo delle scienze umane espresse negli statuti.

Sostegno ai festival culturali

Art. 38

Per l’entrata in materia sono considerate unicamente richieste presentate da persone giuridiche che si avvalgono di un ente organizzatore e di un comitato scientifico o di accompagnamento.

È esclusa l’entrata in materia per richieste:

a) di enti già sostenuti dal Cantone sulla base dell’articolo 2 capoverso 2;

b) di enti autonomi di diritto pubblico di natura accademica o professionale;

c) inerenti eventi che si svolgono fuori dal Cantone, a eccezione di quelli legati alla promozione della lingua italiana o inclusi in un programma di scambio culturale.

Sostegno alle riviste culturali

Art. 39

Per l’entrata in materia sono considerate unicamente richieste con le seguenti caratteristiche:

a) sono presentate da persone giuridiche dotate di una struttura organizzativa stabile e capaci di assicurare lo svolgimento continuativo di attività di pubblicazione;

b) riguardano riviste di carattere storico, letterario, artistico o culturale;

c) si avvalgono di un comitato scientifico.

Sezione 7

Sottocommissione letteratura e pubblicazioni

Sostegno alle pubblicazioni

Art. 40

Per l’entrata in materia sono considerate unicamente richieste che coinvolgono un editore.

È esclusa l’entrata in materia per le richieste che presentano almeno una delle seguenti caratteristiche:

a) non presentano elementi di novità e il cui contenuto è già presente sul mercato librario svizzero;

b) riguardano pubblicazioni scolastiche o universitarie, fatto salvo quanto previsto dal capoverso 3;

c) riguardano cataloghi di mostre.

È possibile l’entrata in materia per richieste di pubblicazione di lavori di dottorato di alta valutazione in una collana universitaria o di pari livello.

4Il Cantone può richiedere copie cartacee o digitali in contropartita.

Sostegno alle traduzioni

Art. 41

Per l’entrata in materia sono considerate unicamente richieste che coinvolgono un traduttore professionista e presentano almeno una delle seguenti caratteristiche:

a) favoriscono la diffusione di tematiche d’interesse culturale per il Ticino;

b) prevedono la traduzione in altre lingue di testi di autori ticinesi o residenti in Ticino da almeno tre anni.

È esclusa l’entrata in materia per le richieste che presentano almeno una delle seguenti caratteristiche:

a) riguardano traduzioni già disponibili nel mercato librario;

b) riguardano pubblicazioni scolastiche o universitarie.

Il Cantone può richiedere copie cartacee o digitali in contropartita.

Sezione 8

Sottocommissione musica

Sostegno all’attività annuale

Art. 42

Per l’entrata in materia sono considerate unicamente richieste di persone giuridiche dotate di una struttura organizzativa stabile e capaci di assicurare lo svolgimento continuativo di attività di rappresentazione di un repertorio proprio e originale.

È esclusa l’entrata in materia per richieste che riguardano attività o richiedenti di carattere non professionale.

Sostegno alle stagioni

Art. 43

Per l’entrata in materia sono considerate unicamente richieste che prevedono un’attività concertistica di almeno dieci appuntamenti in Ticino coerente per ambito di genere.

È esclusa l’entrata in materia per richieste in cui gli organizzatori sono coinvolti anche come artisti.

Sostegno alle rassegne

Art. 44

Per l’entrata in materia sono considerate unicamente richieste che prevedono un’attività concertistica di almeno quattro appuntamenti in Ticino coerente per stile, tema, genere od organico musicale.

Sostegno ai festival

Art. 45

Per l’entrata in materia sono considerate unicamente richieste che prevedono un’attività concertistica di almeno tre giornate in Ticino con un minimo di due concerti al giorno.

Sostegno alla creazione

Art. 46

Per l’entrata in materia sono considerate unicamente richieste con le seguenti caratteristiche:

a) prevedono una distribuzione;

b) coinvolgono almeno un ente professionale;

c) concernono un repertorio nuovo e inedito di artisti con pregresse pubblicazioni o concerti.

Capitolo ottavo

Fondo cantonale per la cinematografia e contributi

Suddivisione del Fondo cantonale per la cinematografia

Art. 47

Il Fondo cantonale per la cinematografia di cui agli articoli 34 e 35 della legge sull’imposta di bollo e sugli spettacoli cinematografici del 20 ottobre 1986 è così suddiviso:

a) 60 per cento dell’importo quale aiuto alla creazione e diffusione di prodotti audiovisivi;

b) 40 per cento dell’importo quale aiuto alle imprese di proiezione.

Nel caso in cui l’importo annuo della parte del fondo di cui al capoverso 1 lettera a non raggiunga 250’000 franchi esso può essere completato fino a tale massimo con un importo proveniente dalla parte di cui al capoverso 1 lettera b per decisione della Divisione.

Premio biennale

Art. 48

Il premio biennale a sostegno del cinema ticinese di cui all’articolo 10a capoverso 2 della legge ha l’obiettivo di valorizzare la creazione di qualità e la diffusione dell’arte cinematografica in Ticino; sono favorite le collaborazioni con le istituzioni del settore a livello federale e cantonale.

Per il finanziamento del premio è possibile far capo anche a sponsor privati.

Contributi alle imprese di proiezione

Art. 49

Nei limiti dei crediti stanziati annualmente è decisa l’assegnazione dei contributi di cui all’articolo 10a capoverso 3 della legge:

a) per i casi di cui alla lettera a, una volta ogni tre anni per beneficiario, a concorso della copertura dell’eventuale disavanzo computabile fino a un massimo di 50'000 franchi;

b) per i casi di cui alla lettera b, per gli interventi volti a rendere maggiormente confortevole e attrattiva la sala e più moderni gli impianti tecnologici, ritenuto un massimo del 30 per cento delle spese effettive computabili;

c) per i casi di cui alla lettera c, considerate la rilevanza territoriale e l’offerta esistente, per un massimo del 30 per cento delle spese effettive computabili;

d) per i casi di cui alla lettera d, per quanto previsto dall’articolo 33 capoverso 2.

Le risorse necessarie sono attinte dal ricavo dell’imposta sugli spettacoli cinematografici.

Libertà di proiezione

Art. 50

I responsabili di imprese di proiezione devono rispettare la legislazione federale in materia.

Istanze

Art. 51

Le istanze inerenti alle richieste di contributo per la promozione della cultura cinematografica e la promozione dell’offerta, devono essere presentate alla Divisione ed essere debitamente documentate.

Commissioni consultive

Art. 52

La Commissione culturale consultiva di cui al capitolo settimo è competente a rilasciare i preavvisi inerenti ai contributi di cui all’articolo 10a capoverso 1 della legge.

Per i preavvisi inerenti ai contributi di cui all’articolo 10a capoverso 3 della legge la Divisione può avvalersi della consulenza di esperti.

Capitolo nono

Promozione della formazione musicale extrascolastica a indirizzo non professionale

Sezione 1

Enti formatori attivi nell’ambito dell’educazione musicale extrascolastica a indirizzo non professionale

Definizione e categorie

Art. 53

Gli enti formatori attivi nell’ambito dell’educazione musicale non professionale sono persone giuridiche che offrono insegnamento musicale non professionalizzante esterno al percorso scolastico.

L’insegnamento musicale degli enti formatori a beneficio degli allievi residenti in Ticino di età inferiore a 25 anni (di seguito allievi computabili) può essere oggetto di sussidio secondo tre diverse categorie, sulla base del percorso e della modalità didattica prevalente:

a) formazione individuale;

b) formazione bandistica;

c) formazione corale.

Riconoscimento

Art. 54

Il riconoscimento del Dipartimento è obbligatorio per gli enti formatori che intendono beneficiare del sussidio alla formazione individuale oppure richiedono il sostegno diretto previsto all’articolo 10 lettera h della legge.

Il riconoscimento è possibile quando essi:

a) hanno una personalità giuridica propria e utilizzano una sede idonea alle loro attività;

b) hanno da almeno due anni un minimo di 100 allievi computabili;

c) offrono l’insegnamento impartito da docenti qualificati;

d) offrono un volume di attività annuale per allievo della durata minima di: 17 ore effettive di lezione per la formazione individuale; 37 ore effettive comprensive di lezioni pratiche e teoriche per la formazione bandistica di base; 51 ore effettive di lezione per la formazione corale;

e) erogano salari per i docenti non inferiori alla retribuzione oraria prevista per i docenti supplenti di scuola elementare, tenuto conto di un impegno settimanale pari a 28 ore;

f) prevedono per un’ora effettiva di lezione una tariffa a carico degli allievi computabili non superiore al 150 per cento della retribuzione lorda oraria dei docenti;

g) hanno un dispositivo di conduzione didattica e amministrativa professionale.

Il riconoscimento è a tempo determinato; il Dipartimento verifica periodicamente le condizioni per il suo mantenimento.

Sezione 2

Commissione per la formazione musicale extrascolastica

Organizzazione

Art. 55

La Commissione per la formazione musicale extrascolastica è composta da sette membri nominati dal Dipartimento, di cui uno esperto in promozione dei talenti musicali, secondo la seguente ripartizione:

a) un esperto di educazione musicale scolastica in rappresentanza del Cantone;

b) un rappresentante della Federazione delle Scuole di Musica Ticinesi;

c) un rappresentante della Federazione Bandistica Ticinese;

d) un rappresentante della Federazione Ticino Cori;

e) un rappresentante dei docenti di musica degli enti formatori;

f) un rappresentante dell’Associazione dei Comuni Ticinesi;

g) un rappresentante della Conferenza Cantonale dei Genitori o dell’Ufficio del sostegno a enti e attività per le famiglie e i giovani.

Per l’adempimento di compiti specifici della Commissione possono essere associati esperti ausiliari.

L’attività della Commissione è retta da un regolamento interno approvato dal Dipartimento. Il segretariato è assicurato dalla Divisione.

Per la durata delle cariche, le indennità e le altre disposizioni organizzative è applicabile il regolamento concernente le commissioni, i gruppi di lavoro e le rappresentanze presso enti di nomina del Consiglio di Stato del 6 maggio 2008.

Compiti

Art. 56

La Commissione ha i seguenti compiti:

a) preavvisare la validità delle attività e dei progetti in ambito di formazione musicale extrascolastica a indirizzo del Dipartimento;

b) preavvisare la validità dell’offerta formativa degli enti formatori a indirizzo del Dipartimento;

c) partecipare alle riflessioni del Dipartimento volte a definire criteri e buone pratiche inerenti al proprio settore;

d) monitorare l’attività delle federazioni di cui all’articolo 58 e degli enti formatori beneficiari di sostegno ai sensi dell’articolo 10 lettera h della legge;

e) segnalare al Dipartimento problematiche settoriali che meritano approfondimenti.

Allo scopo di assolvere il compito di cui al capoverso 1 lettera d, il rappresentante del Cantone può effettuare dei sopralluoghi periodici presso gli enti formatori beneficiari di sostegno.

Sezione 3

Federazioni

Criteri di riconoscimento per le federazioni

Art. 57

Le federazioni riconosciute sono enti appartenenti al rispettivo sistema nazionale con funzione di associazione mantello per la specifica realtà ticinese.

Federazioni riconosciute

Art. 58

Le federazioni riconosciute sono:

a) per la formazione individuale, la Federazione delle Scuole di Musica Ticinesi;

b) per la formazione bandistica, la Federazione Bandistica Ticinese;

c) per la formazione corale, la Federazione Ticino Cori.

Compiti

Art. 59

I compiti principali delle federazioni riconosciute sono:

a) fungere da intermediarie tra gli enti formatori e il Dipartimento;

b) fornire i dati relativi alle attività degli enti formatori federati secondo le modalità stabilite dal Dipartimento tramite direttive;

c) supervisionare le attività degli enti formatori rappresentati e verificare l’applicazione delle disposizioni inerenti alla promozione della formazione musicale extrascolastica a indirizzo non professionale.

I dati forniti dalle federazioni per gli scopi previsti dalla legge e dal regolamento saranno elaborati ai fini di tali norme da parte dell’Ufficio del sostegno alla cultura. Tutti i dati saranno conservati in un’apposita banca dati denominata BDscuolemusica per la durata necessaria agli scopi e successivamente per dieci anni.

Sezione 4

Procedure di richiesta

Richiesta di riconoscimento

Art. 60

La richiesta di riconoscimento è presentata da un ente formatore tramite un formulario ufficiale, è indirizzata alla Divisione e viene trasmessa alla Commissione per la formazione musicale extrascolastica.

L’Ufficio del sostegno alla cultura è competente per la valutazione formale di ammissibilità alla procedura di riconoscimento. A tal fine, l’Ufficio può richiedere allegati supplementari da trasmettersi entro i termini indicati.

Tenuto conto del preavviso espresso dalla Commissione, il Dipartimento decide sul riconoscimento e comunica la decisione al richiedente motivandola.

Richiesta di contributo diretto e contratto di prestazione

Art. 61

La richiesta di contributo diretto è presentata da un ente formatore riconosciuto dal Dipartimento tramite un formulario ufficiale, è indirizzata alla Divisione e viene trasmessa alla Commissione per la formazione musicale extrascolastica.

L’Ufficio del sostegno alla cultura è competente per la valutazione formale di ammissibilità alla procedura di richiesta di contributo diretto. A tal fine, l’Ufficio può richiedere allegati supplementari da trasmettersi entro i termini indicati.

Tenuto conto del preavviso espresso dalla Commissione, il Dipartimento decide sul contributo diretto e stipula un contratto di prestazione con il beneficiario o gli comunica la decisione motivandola.

Richiesta di contributo indiretto e contratto di prestazione

Art. 62

La richiesta di contributo indiretto è presentata alla Divisione da una federazione riconosciuta e aggrega le attività di diversi enti formatori all’interno di un unico piano di finanziamento. La documentazione viene trasmessa alla Commissione per la formazione musicale extrascolastica per un preavviso.

L’Ufficio del sostegno alla cultura è competente per la valutazione formale di ammissibilità alla procedura di richiesta di contributo indiretto. A tal fine, l’Ufficio può richiedere allegati supplementari da trasmettersi entro i termini indicati.

Tenuto conto del preavviso espresso dalla Commissione, il Dipartimento decide sul contributo alla federazione riconosciuta e stipula con essa un contratto di prestazione o le comunica la decisione motivandola.

Sezione 5

Contributi per la formazione musicale extrascolastica a indirizzo non professionale

Ripartizione dei contributi

Art. 63

I contributi per la formazione musicale extrascolastica a indirizzo non professionale sono annualmente ripartiti secondo le seguenti categorie:

a) un contributo destinato a garantire l’accessibilità e la qualità della formazione (contributo alla formazione);

b) un contributo destinato alla differenziazione delle tariffe per le famiglie a basso reddito (contributo tariffe inclusive);

c) un contributo destinato all’espletamento di oneri amministrativi (contributo amministrativo).

Essi sono erogabili a copertura di attività per le quali non è realizzato un utile.

Per enti formatori riconosciuti con oltre 500 allievi il contributo può essere calcolato in maniera forfettaria.

I contributi di cui al capoverso 1 sono erogati dal Fondo Swisslos.

Contributo alla formazione

Art. 64

È calcolato a seconda della categoria di formazione di cui all’articolo 53 capoverso 2 sulla base di una quantificazione standardizzata che include le seguenti voci:

a) personale docente;

b) salari amministrativi;

c) salari di direzione;

d) oneri sociali;

e) riduzione tariffale per le famiglie.

È erogato a copertura dei costi giustificati fino a un massimo del 40 per cento per le voci al capoverso 1 lettere a, b, c, d; in maniera forfettaria per la lettera e.

Per ogni allievo computabile sono annualmente riconoscibili un massimo di 17 ore effettive di formazione individuale.

È definito un massimo dei costi riconoscibili annualmente per allievo computabile.

Per la formazione individuale prevede degli incentivi a sostegno della qualità dell’insegnamento.

Sono stabiliti tramite direttive del Dipartimento:

a) le quantificazioni standardizzate di cui al capoverso 1;

b) le modalità di giustificazione dei costi di cui al capoverso 2;

c) il massimo dei costi riconoscibili per allievo di cui al capoverso 4;

d) gli incentivi a sostegno della qualità di cui al capoverso 5.

Contributo tariffe inclusive

Art. 65

È calcolato su base forfettaria.

È riservato a coprire i costi relativi agli allievi computabili i quali o per i quali le famiglie già beneficiano di specifici sussidi da parte del Cantone e che beneficiano di una tariffa ridotta.

È erogato all’ente formatore a copertura della tariffa annuale a carico della famiglia per un allievo computabile, fino a un massimo del 90 per cento.

Il Dipartimento stabilisce tramite direttive la quantificazione forfettaria di cui al capoverso 1 e i sussidi di cui al capoverso 2.

Contributo amministrativo

Art. 66

È riservato alle federazioni che effettuano una richiesta di contributo indiretto.

È calcolato sulla base del lavoro amministrativo di cui la federazione si fa carico per:

a) fornire i dati degli enti formatori federati;

b) controllare l’attività degli enti formatori federati;

c) ridistribuire i contributi per la formazione musicale extrascolastica a indirizzo non professionale agli enti formatori secondo le indicazioni concordate con il Dipartimento;

d) erogare servizi a beneficio degli enti formatori federati.

È erogato a copertura dei costi riconosciuti fino a un massimo del 90 per cento.

Contributo ai Comuni

Art. 67

Il contributo ai Comuni che sussidiano le famiglie degli allievi degli enti formatori riconosciuti è erogato dal Fondo Swisslos.

Esso è pari a un terzo del contributo comunale agli allievi di età inferiore a 25 anni.

Capitolo decimo

Competenze decisionali e obblighi dei beneficiari di contributo

Autorità competenti in materia di contributi

Art. 68

Le competenze decisionali in materia di contributi sono attribuite come segue:

a) al capo ufficio fino a 10'000 franchi;

b) al capo divisione/capo sezione e al capo ufficio per importi superiori a 10'000 franchi e fino a 30'000 franchi;

c) al direttore del Dipartimento e al capo ufficio per importi superiori a 30'000 franchi e fino a 100'000 franchi;

d) al Consiglio di Stato per importi superiori a 100'000 franchi.

Contro le decisioni in materia di contributo è data facoltà di reclamo all’autorità che ha emanato la decisione entro 15 giorni dall’intimazione. Contro la decisione su reclamo delle autorità subordinate è dato ricorso al Consiglio di Stato. Il ricorso non ha effetto sospensivo.

Obbligo di informare e di collaborare

Art. 69

I beneficiari di contributo sono tenuti a esplicitare convenientemente in tutte le loro forme di comunicazione il sostegno da parte del Cantone secondo le modalità decise dal Dipartimento.

Essi sono pure tenuti ad informare la Divisione su eventuali mutamenti di tutte le condizioni presenti al momento della richiesta.

Essi devono collaborare con le istanze cantonali preposte affinché l’attività o il progetto culturale si inserisca al meglio nella politica culturale e di formazione musicale extrascolastica ticinese.

Essi presentano un rapporto di rendiconto al termine dell’attività o del progetto e forniscono i dati statistici richiesti alla Divisione entro i termini stabiliti.

Capitolo undicesimo

Disposizioni finali

Abrogazione

Art. 70

Sono abrogati:

a) il regolamento della legge sul sostegno alla cultura del 16 dicembre 2013;

b) il regolamento della legge sul cinema del 19 ottobre 2010.

Entrata in vigore

Art. 71

Il presente regolamento entra in vigore il 1° settembre 2026.

Pubblicato nel BU 2026, 254.

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