Decreto esecutivo concernente la legge federale sulle prestazioni complementari all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità per l’anno 2026
851.220Law1 gen 1900Apri la fonte →
del 5 gennaio 2026 (stato 1° gennaio 2026)
visti gli articoli 9 capoverso 1 e 10 capoverso 2 della legge federale sulle prestazioni complementari all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità del 6 ottobre 2006 (LPC);
visto l'articolo 4 della legge di applicazione della legge federale concernente le prestazioni complementari all’assicurazione federale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità del 23 ottobre 2007 (LaLPC);
visti gli articoli 3 e 4 del regolamento della legge di applicazione della legge federale concernente le prestazioni complementari all’assicurazione federale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità del 19 dicembre 2007 (Reg. LaLPC),
La retta giornaliera massima computabile per il calcolo della prestazione complementare degli assicurati ospiti in istituto di cura per anziani è di 84 franchi.
La retta giornaliera massima computabile per il calcolo della prestazione complementare degli assicurati ospiti in istituto di cura per invalidi è di 110 franchi.
Le spese personali degli assicurati ospiti in istituto di cura per anziani o in istituto di cura per invalidi ammontano a:
a) 190 franchi mensili per i beneficiari di rendita, degenti in istituto di cura per anziani;
b) 300 franchi mensili per i beneficiari di rendita, degenti in istituto di cura per invalidi.
L'importo minimo della prestazione complementare annua ammonta a:
a) 6'132.00 franchi per gli adulti;
b) 4'699.20 franchi per i giovani adulti;
c) 1'461.60 franchi per i minorenni.
I letti azionati elettricamente sono consegnati in prestito ai beneficiari di prestazioni complementari.
L’importo mensile del noleggio, che è rimborsato direttamente alle ditte interessate, ammonta a 65 franchi.
In aggiunta al prezzo di locazione sono riconosciuti i seguenti importi forfettari per ogni letto, IVA compresa:
a) 250 franchi per il trasporto dal centro al domicilio dell’assicurato;
b) 280 franchi per il trasporto dal domicilio dell’assicurato al centro.
Le note d’onorario per cure dentarie sono pagate direttamente al medico-dentista che ha effettuato il trattamento se, cumulativamente:
a) la nota d’onorario non è ancora stata saldata dall’assicurato;
b) è stato sottoscritto un accordo tra le parti (cessione di credito).
Le note d’onorario che non adempiono le succitate condizioni sono rimborsate direttamente al beneficiario di prestazione complementare.
Ottenuta l’approvazione federale, il presente decreto esecutivo entra in vigore il 1° gennaio 2026 e resta in vigore fino al 31 dicembre 2026.
Pubblicato nel BU 2026, 62.
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