del 12 novembre 2025 (stato 1° gennaio 2026)
vista la legge sulla gestione delle acque del 21 gennaio 2025 (LGA),
Capitolo primo
(art. 1 LGA)
Il presente regolamento disciplina l’applicazione della legge sulla gestione delle acque del 21 gennaio 2025 (LGA).
Nella misura in cui non si dispone altrimenti, è applicabile la legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013 (LPAmm).
Il Consiglio di Stato esercita in generale la vigilanza superiore sull’applicazione della legislazione federale e delle relative disposizioni cantonali in materia di gestione delle acque e ordina inoltre i provvedimenti atti a prevenire ed eliminare gli effetti pregiudizievoli legati all’utilizzo della forza idrica.
Il Dipartimento del territorio (DT) esegue i compiti e adotta le decisioni affidatigli dal presente regolamento.
La Divisione dell’ambiente (DA) è competente per il perseguimento e il giudizio delle contravvenzioni di cui all’articolo 91 capoverso 2 LGA, ad eccezione degli ambiti espressamente attribuiti alla Divisione delle risorse e all’Ufficio dell’energia.
La Sezione della protezione dell'aria dell'acqua e del suolo (SPAAS) svolge i compiti attribuitele dal presente regolamento, prende le decisioni non altrimenti attribuite per competenza ad altre autorità e inoltre:
a) costituisce il servizio di protezione delle acque ai sensi dell’articolo 49 della legge federale sulla protezione delle acque del 24 gennaio 1991 (LPAc);
b) esercita la polizia delle acque e il servizio incidenti (servizio avarie ai sensi dell’articolo 49 LPAc);
c) ordina i provvedimenti atti a prevenire ed eliminare gli effetti pregiudizievoli alle acque, come pure i risanamenti dei corsi d’acqua soggetti a prelievo ai sensi dell’articolo 80 capoverso 2 lettera e LGA;
d) garantisce la promozione, la consulenza, l’esame e l’approvazione ed esercita la sorveglianza dei piani generali di smaltimento delle acque (PGS), dei piani generali dell’acquedotto (PGA) e dei piani cantonali dell’approvvigionamento idrico (PCAI);
e) sorveglia e verifica periodicamente il funzionamento degli impianti di depurazione delle acque (IDA), autorizza lo scarico di acque industriali e artigianali, controlla i sistemi di smaltimento degli scarichi industriali mediante prelievi e analisi e controlla le acque di scarico;
f) autorizza l’abbassamento e gli scavi in falda;
g) autorizza i sondaggi, le trivellazioni e gli scavi nelle zone in cui sono presenti acque sotterranee;
h) garantisce il monitoraggio delle qualità delle acque superficiali e sotterranee.
Il Nucleo operativo incidenti (NOI) è istituito in seno alla SPAAS, che coadiuva nei compiti di servizio incidenti (avarie), e fornisce consulenza specialistica in tale ambito agli enti di primo intervento.
L’Ufficio dei corsi d’acqua (UCA):
a) promuove i progetti di sistemazione dei corpi d’acqua in base ai concetti di gestione del rischio;
b) vigila sugli interventi sui corsi d’acqua e all’interno dello spazio riservato alle acque;
c) eseguire la regolazione del Lago di Lugano e provvedere alla manutenzione dello sbarramento di regolazione;
d) garantisce il monitoraggio della qualità delle acque superficiali e, più ingenerale, delle risorse idriche cantonali, tramite la rete idrometeorologica cantonale;
e) sorveglia gli impianti di accumulazione di competenza cantonale.
L’UCA, quale servizio tecnico, si occupa di sorvegliare gli impianti di accumulazione di competenza dei Cantoni e di promuovere i progetti di sistemazione dei corpi d’acqua.
Il Dipartimento delle finanze e dell’economia (DFE) esegue i compiti e adotta le decisioni affidatigli dal presente regolamento.
La Divisione delle risorse (DR) è competente per il perseguimento e il giudizio delle contravvenzioni alle norme di cui al capitolo 4, sezione 4 LGA, da 10'000 a 100'000 franchi.
L’Ufficio dell’energia (UEn) svolge i compiti attribuitigli dal presente regolamento e inoltre:
a) vigila al corretto adempimento delle condizioni imposte ai titolari di concessioni per l’utilizzo della forza idrica, tra cui l’applicazione dei deflussi minimi;
b) prende nell’ambito della gestione della forza idrica le decisioni non altrimenti attribuite per competenza ad altre autorità;
c) persegue e giudica le contravvenzioni alle norme di cui al capitolo 4 sezione 4 LGA, fino a 10'000 franchi.
Si definisce corpo d’acqua un elemento distinto e significativo di acque superficiali (lago, fiume, torrente, canale o bacino artificiale) o sotterranee (acquifero), oppure una parte di esso.
Capitolo secondo
(art. 4 LGA)
Il piano cantonale della gestione delle acque (PCGA):
a) fissa gli obiettivi e le priorità della gestione delle acque a livello cantonale e di bacino idrografico a medio e lungo termine, promuovendo i principi dello sviluppo sostenibile e l’uso parsimonioso delle risorse;
b) definisce un piano d’azione comprendente le misure volte a raggiungere gli obiettivi e le autorità tenute ad attuarle.
Il PCGA è allestito dal DT, sentiti i municipi, gli enti pubblici e gli altri interessati.
Il PCGA è adottato dal Consiglio di Stato.
Il PCGA ha durata indeterminata ed è vincolante per le autorità.
Il PCGA è sottoposto a verifica e aggiornamento di regola ogni quindici anni, mediante la procedura di adozione.
(art. 5 LGA)
Il catasto delle acque è allestito e tenuto a giorno dall’UCA, in collaborazione con l’Ufficio della protezione delle acque e dell’approvvigionamento idrico (UPAAI).
Esso è costituito da un catalogo corredato da una rappresentazione cartografica georeferenziata (geodato digitale).
L’inventario dei prelievi è allestito e tenuto a giorno dall’UEn, in collaborazione con l’UPAAI.
Esso elenca i prelievi che eccedono l’uso comune relativi ai corpi d’acqua e alle sorgenti, le quantità di acqua prelevata, il deflusso residuale, la portata di dotazione e la situazione giuridica.
(art. 6 cpv. 1 LGA)
Il piano dei settori di protezione delle acque (PSP) indica i settori Ao e Au di protezione delle acque superficiali e sotterranee utilizzabili e i loro rispettivi settori d’alimentazione, nonché i settori Zo e Zu.
Il PSP è allestito in formato di geodato digitale dall’UPAAI, sentiti i municipi, gli enti pubblici e le associazioni interessate.
Esso è adottato in formato di geodato digitale dal Consiglio di Stato.
Il PSP ha durata indeterminata ed è vincolante per le autorità.
Il PSP può essere modificato mediante la procedura di adozione.
(art. 6 cpv. 2 LGA)
Il piano di protezione delle acque sotterranee (PPAS) si compone di:
a) rapporto idrogeologico;
b) piano delle zone di protezione S1, S2 e S3 o eventualmente Sm, Sh in formato di geodato digitale secondo le direttive federali;
c) norme di applicazione;
d) catasto dei pericoli (piano dei conflitti) relativi alle attività e agli impianti all’interno delle zone di protezione;
e) piano di risanamento e gestione dei conflitti esistenti.
Il PPAS è allestito dal proprietario delle captazioni d’interesse pubblico e sottoposto per verifica tecnica all’UPAAI.
Il PPAS è adottato in forma di geodato digitale dall’Assemblea o dal Consiglio comunale. Il Comune lo notifica mediante il portale cantonale di pubblicazione ai proprietari interessati, i quali possono presentare ricorso al Consiglio di Stato entro il termine di trenta giorni.
Il Consiglio di Stato approva il PPAS in formato digitale e decide i ricorsi.
Il PPAS ha durata indeterminata ed è vincolante per ognuno.
Il Consiglio di Stato, con l’approvazione del piano, può conferire ai proprietari delle captazioni il diritto di espropriazione dei diritti reali necessari. In tal caso è applicabile la legge di espropriazione dell’8 marzo 1971.
Il proprietario sottopone il PPAS a verifica di regola ogni quindici anni.
Esso può essere modificato mediante la procedura di adozione.
(art. 6 cpv. 3 LGA)
Il piano delle aree di protezione delle acque sotterranee (PAPAS) si compone di:
a) rapporto idrogeologico;
b) piano in forma di geodato digitale che delimita le zone di protezione S2 e S3 (dimensionate per l’emungimento potenziale massimo espresso in l/min) e indica l’ubicazione di massima del futuro punto di prelievo;
c) norme di applicazione.
Il PAPAS è allestito in forma di geodato digitale dal DT, sentiti i municipi, gli enti pubblici e gli altri interessati.
Mediante il portale cantonale di pubblicazione esso è notificato ai proprietari interessati, i quali possono presentare opposizione al Consiglio di Stato entro trenta giorni.
Il Consiglio di Stato adotta il PAPAS in forma di geodato digitale.
Il PAPAS ha durata indeterminata ed è vincolante per ognuno.
Il PAPAS è sottoposto a verifica di regola ogni quindici anni.
Esso può essere modificato con la procedura di adozione.
(art. 7 e 43 cpv. 2 LGA)
Il piano delle aree per lo sfruttamento termico delle acque e della geotermia (PSTAG) si compone di due piani in forma di geodato digitale che delimitano le aree in cui le captazioni a uso termico e rispettivamente le sonde geotermiche sono potenzialmente permesse, previa autorizzazione o concessione.
Il PSTAG è allestito dal DT. Esso è adottato in forma di geodato digitale dal Consiglio di Stato.
Il PSTAG ha durata indeterminata ed è vincolante per le autorità.
Il PSTAG è sottoposto a verifica, di regola ogni quindici anni.
Esso può essere modificato con la procedura di adozione.
(art. 8 cpv. 1 LGA)
Il piano regionale di smaltimento delle acque (PRS) coordina e ottimizza i provvedimenti di protezione delle acque.
Esso indica in particolare:
a) le ubicazioni delle stazioni centrali di depurazione delle acque di scarico e le regioni allacciate;
b) le acque superficiali si prestano all’immissione di acque di scarico, specie in caso di precipitazioni;
c) le stazioni centrali di depurazione delle acque di scarico che richiedono esigenze più severe relative all’immissione nel ricettore naturale.
Il PRS è allestito dal DT, sentiti i municipi, gli enti pubblici e le associazioni interessate.
Esso è adottato in forma di geodato digitale dal Consiglio di Stato.
Il PRS è vincolante per le autorità.
Il PRS è sottoposto a verifica di regola ogni quindici anni.
Esso può essere modificato con la procedura di adozione.
(art. 8 cpv. 2 LGA)
Il PGS si compone dei seguenti documenti:
a) i piani delle zone e le misure secondo l’articolo 5 dell’ordinanza sulla protezione delle acque del 28 ottobre 1998 (OPAc);
b) il piano di attuazione e di finanziamento.
Il DT può emanare linee guida o dichiarare applicabili direttive allestite da associazioni di categoria.
Il PGS è pubblicato e adottato in forma di geodato digitale.
Sono soggette alla procedura semplificata le modifiche di secondaria importanza, ovvero modifiche che non alterano in modo sostanziale il concetto di smaltimento e non comportano un aumento importante dei costi.
Il Municipio allestisce la modifica di secondaria importanza e la sottopone all’UPAAI per preavviso tecnico.
La modifica è adottata e pubblicata in formato di geodato digitale dal Municipio per trenta giorni, previo avviso all’albo comunale. Nel termine di pubblicazione ogni cittadino del Comune e ogni altra persone o ente che dimostra un interesse legittimo può presentare osservazioni.
Il DT approva la modifica in formato di geodato digitale; essa entra in vigore con l’approvazione.
Il PGS è sottoposto a verifiche di regola ogni quindici anni.
Lo stesso può essere modificato con la procedura di adozione.
In caso di inadempienza da parte del Comune, il Consiglio di Stato lo diffida, avvertendolo che in caso d’ulteriore inosservanza interverrà a titolo sostitutivo a sue spese.
Il Consiglio di Stato allestisce il PGS sostitutivo secondo la procedura dell’articolo 8 LGA e lo sottopone al Comune con l’invito ad esprimersi entro un congruo termine; trascorso questo termine il Consiglio di Stato adotta il PGS sostitutivo.
(art. 9 cpv. 1 LGA)
Il PCAI è costituito da un piano e un relativo rapporto.
Il PCAI è allestito dal DT per l’intero territorio cantonale o per singoli comprensori, sentiti i municipi, gli enti pubblici e le associazioni interessate.
Il PCAI è adottato in forma di geodato digitale dal Consiglio di Stato; esso entra immediatamente in vigore.
Sono impianti di interesse generale destinati all’approvvigionamento idrico gli impianti, i manufatti e le condotte necessari alla produzione e al trasporto di acqua potabile fino alla rete di distribuzione, segnatamente:
a) captazioni e sorgenti;
b) pozzi;
c) stazioni di pompaggio e sovrappressione;
d) impianti di trattamento;
e) serbatoi e relative riserve antincendio;
f) condotte di adduzione e di collegamento sovracomunale;
g) camere di rottura e di ripartizione;
h) infrastrutture di telegestione.
La rete di distribuzione, gli allacciamenti privati, i contatori per l’acqua presso le utenze e gli idranti sono esclusi.
La ridondanza delle condotte di collegamento sovracomunale non è considerata ai fini dei sussidi.
Il PCAI viene periodicamente aggiornato, di regola ogni quindici anni.
Esso può essere modificato mediante la procedura di adozione.
Modifiche di secondaria importanza o dovute a interventi urgenti sono adottate dal Consiglio di Stato senza consultazione.
Sono modifiche di secondaria importanza quelle che non modificano in modo sostanziale il funzionamento della rete, il sistema di approvvigionamento idrico o la modalità di distribuzione, in particolare:
a) l’adeguamento alle normative di opere di interesse generale e sovracomunale;
b) modifiche dell'ubicazione di opere o del tracciato di condotte di interesse generale già previste a PCAI.
(art. 9 cpv. 2 LGA)
Il PGA è costituito da:
a) un piano e uno schema idraulico;
b) un rapporto sullo stato dell’approvvigionamento idrico.
Il PGA è coordinato con il PCAI.
Il DT può emanare linee guida o dichiarare applicabili direttive allestite da associazioni di categoria.
Per la procedura fanno stato per analogia l’articolo 8 capoversi 2 e 3 e gli articoli 37 e 38 LGA.
Il PGA è sottoposto a verifica, di regola ogni quindici anni.
Lo stesso può essere modificato con la procedura di adozione
(art. 10 cpv. 1 LGA)
Il piano delle rivitalizzazioni è allestito in forma di geodato digitale dal DT, sentiti i comuni, gli enti pubblici e gli altri interessati.
Il piano delle rivitalizzazioni ha durata indeterminata ed è vincolante per le autorità.
Il piano delle rivitalizzazioni può essere modificato mediante la procedura di adozione.
(art. 10 cpv. 2 LGA)
Il piano dei risanamenti è allestito in forma di geodato digitale dal DT, sentiti l’UEn e i proprietari delle opere e degli impianti oggetto di risanamento.
Il piano dei risanamenti ha durata indeterminata ed è vincolante per le autorità.
Il piano dei risanamenti può essere modificato mediante la procedura di adozione.
Capitolo terzo
Sezione 1
L’approvazione è rilasciata nell’ambito della procedura di domanda di costruzione ai sensi della legge edilizia cantonale del 13 marzo 1991 (LE) o di altre procedure speciali.
(art. 17 cpv. 1 LGA)
Detentore di edifici e impianti è il proprietario, superficiario, affittuario o qualsiasi altra persona che, indipendentemente dal legame di tipo reale o personale, ha un potere di fatto sull’edificio o impianto.
Con impianti pubblici sono intesi tutti gli impianti destinati a uno scopo di interesse pubblico.
Sezione 2
(art. 19 e 20 LGA)
L’obbligo di allacciamento è deciso dal Municipio all’interno della zona edificabile e dall’UPAAI all’esterno della zona edificabile.
Il progetto di allacciamento è preventivamente approvato dall’autorità competente giusta il precedente capoverso.
Sezione 3
(art. 22 LGA)
Il Municipio delimita il comprensorio di imposizione dei contributi di costruzione.
Gli edifici per i quali è esigibile l’allacciamento alle canalizzazioni ai sensi della legislazione federale sono equiparati a quelli all’interno del perimetro.
Prima del calcolo del contributo definitivo deve essere eseguita la revisione generale dei valori di stima.
Ai fini dell’adeguamento in base agli abitanti equivalenti si considera in particolare l’intensità dell’uso e il grado di inquinamento delle acque immesse negli impianti.
Il Municipio provvede all’allestimento del prospetto dei contributi.
Il prospetto dei contributi deve contenere in particolare:
a) il comprensorio d’imposizione;
b) l’elenco dei contribuenti con i relativi fondi gravati;
c) gli importi dei singoli contributi;
d) il preventivo delle opere, se si tratta di contributi provvisori; il consuntivo/preconsuntivo, se si tratta di contributi definitivi;
e) il tasso d’interesse;
f) i termini di pagamento;
g) il termine di reclamo al Municipio.
Il Municipio ha facoltà di stabilire un prospetto dei contributi provvisori e di operare i prelevamenti in fasi successive, a seconda dell’esecuzione e della messa in funzione degli impianti.
Il prospetto dei contributi è pubblicato per trenta giorni presso la cancelleria comunale, previo avviso nel Foglio ufficiale.
Contemporaneamente un estratto del prospetto è notificato al contribuente per la parte che lo interessa, con l’indicazione dei mezzi e dei termini di reclamo.
Nel termine di pubblicazione del prospetto ogni contribuente può interporre reclamo al Municipio.
Il reclamo può essere diretto:
a) contro il principio dell’assoggettamento;
b) contro l’ammontare del contributo;
c) contro l’elenco dei contribuenti o il contributo loro imposto.
Qualora un reclamo possa pregiudicare legittimi interessi di terzi, quest’ultimi devono essere chiamati in lite. La decisione sul reclamo dev’essere motivata e notificata al reclamante e a ogni altro interessato.
(art. 31 LGA)
Il Cantone sussidia i costi per l’allestimento dei PGS, ossia:
a) catasto allacciamenti privati;
b) catasto impianti pubblici;
c) allestimento banca dati;
d) onorari per prestazioni previste dal capitolato d’oneri approvato dall’UPAAI del DT;
e) ispezioni con telecamera delle canalizzazioni;
f) prestazioni di terzi necessarie per l’esecuzione di misurazioni di acque chiare, di prove d’infiltrazione ecc.
Non sono sussidiabili le spese per:
a) rifacimento di opere che hanno già beneficiato di sussidio;
b) progetti approvati dopo dell’esecuzione delle opere;
c) sorpassi o prestazioni non contemplate che non siano stati tempestivamente annunciati all’UPAAI del DT;
d) allacciamenti privati;
e) migliorie della pavimentazione.
I sussidi sono stabiliti sulla base della graduatoria degli indici di capacità finanziaria dei comuni ticinesi con i seguenti criteri:
a) per comuni finanziariamente forti:
– 10% (zona superiore);
– 20% (zona inferiore).
b) per comuni finanziariamente medi:
– 30% (zona superiore);
– 40% (zona inferiore).
c) per comuni finanziariamente deboli: dal 50% all’80%.
La decisione di sussidio è adottata in funzione della percentuale di sussidio stabilita dal Gran Consiglio con la concessione del credito, da:
– SPAAS fino a 30'000 franchi;
– DA fino a 100'000 franchi;
– Consiglio di Stato oltre 100'000 franchi.
Sono soggetti alla tassa per l’utilizzo degli impianti i proprietari e i beneficiari di diritti di superficie dei fondi inclusi nelle zone allacciate alle canalizzazioni pubbliche definite dal PGS.
La tassa è composta da una tassa base e da una tassa variabile:
a) la tassa base copre una parte o la totalità dei costi fissi ed è calcolata sulla base del valore di stima delle proprietà allacciate alle canalizzazioni pubbliche o sulla base di altri parametri quali la tipologia dell’utenza in base agli abitanti equivalenti;
b) la tassa variabile copre almeno il 20% dei costi complessivi degli impianti ed è calcolata in funzione del consumo d’acqua della proprietà allacciata e può tenere conto del carico inquinante in base agli abitanti equivalenti.
Con la nozione costi fissi si intendono le spese relative a:
a) personale;
b) gestione del servizio amministrativo di smaltimento;
c) ammortamenti;
d) costi di manutenzione e revisione regolare degli impianti;
e) costi di elementi consumabili con scadenza temporale;
f) altri costi indipendenti dalla qualità di acqua smaltita.
La DA può emanare linee guida sul prelievo delle tasse di utilizzo degli impianti.
Capitolo quarto
Sezione 1
La quantità di acqua autorizzata o concessionata può essere ridotta fino a un massimo del 50% in periodi di grave penuria d’acqua o in casi di emergenza.
Sono considerati casi di emergenza, in particolare:
a) situazioni di grave penuria in acqua potabile;
b) contaminazione di captazioni d’acqua a scopo potabile;
c) siccità prolungata.
La decisione di riduzione temporanea di quantità di acqua è adottata dal DT, sentiti i servizi interessati.
Sezione 2
(art. 37 LGA)
La domanda deve esporre: il motivo, lo scopo, la modalità di prelievo dell’acqua, il quantitativo di acqua captata e i tempi di captazione.
La domanda deve essere corredata da un rapporto tecnico conforme alle linee guida emanate dalla DA.
La domanda e gli allegati, firmati dal richiedente e dal proprietario del fondo, devono essere presentati alla SPAAS.
La SPAAS pubblica la domanda per trenta giorni presso la cancelleria comunale, previo avviso nel Foglio ufficiale e nell’albo comunale.
I comuni interessati possono formulare osservazioni entro il termine di pubblicazione.
L’autorizzazione è decisa dalla SPAAS, la concessione dalla DA.
Per il rinnovo e la modifica dell’autorizzazione e della concessione valgono le stesse condizioni previste per il rilascio.
(art. 37 cpv. 3 LGA)
In circostanze d’emergenza (siccità, inquinamenti, incidenti, guasti agli impianti e simili), la DA può autorizzare captazioni provvisorie superiori ai cinquanta litri il minuto per la durata massima di due mesi.
(art. 38 LGA)
Per il rilascio della concessione ai sensi dell’articolo 38 LGA si applicano per analogia le disposizioni degli articoli 68−70.
La tassa cantonale per l’utilizzo di acqua potabile a scopi commerciali (art. 39 cpv. 1 LGA) ammonta a:
a) 1 franco al metro cubo, nel caso di bevande;
b) 0.5 franchi al metro cubo, nel caso di altri usi.
La tassa comunale è composta da una tassa base e da una tassa sul consumo:
a) la tassa base copre una parte o la totalità dei costi fissi;
b) la tassa sul consumo copre almeno il 20% dei costi complessivi e può essere differenziata in forma crescente se l’uso è comune, accresciuto o privativo.
Per differenziazione in base al tipo d’uso e al quantitativo si intende:
a) l’uso a copertura dei bisogni primari (uso comune) della popolazione, quando l’acqua è destinata a scopi alimentari e sanitari;
b) l’uso accresciuto, quando i quantitativi di acqua utilizzati superano ampiamente quelli necessari per un uso comune;
c) l’uso commerciale (privativo), quando l’acqua è destinata alla fabbricazione di prodotti o a offrire servizi a pagamento.
Con la nozione costi fissi si intendono le spese relative a:
a) personale;
b) gestione del servizio amministrativo e di approvvigionamento;
c) ammortamenti;
d) costi delle analisi dell'acqua;
e) costi di manutenzione e revisione regolare degli impianti;
f) costi di elementi consumabili con scadenza temporale;
g) altri costi indipendenti dalla quantità di acqua fornita.
L’accordo del Cantone, ai sensi dell’articolo 40 capoverso 4 LGA, è conferito dalla DA.
La DA può emanare linee guida.
(art. 41 LGA)
Le prescrizioni tecniche ai sensi dell’articolo 41 LGA sono emanate dalla DA, sulla base dello stato dell’arte definito dalle associazioni di categoria.
I sussidi sono stabiliti sulla base della graduatoria degli indici di capacità finanziaria dei comuni ticinesi con i seguenti criteri:
a) per comuni finanziariamente forti:
– 10% (zona superiore)
– 20% (zona inferiore)
b) per comuni finanziariamente medi:
– 30% (zona superiore)
– 40% (zona inferiore)
c) per comuni finanziariamente deboli: dal 50% al 60%.
Sono sussidiabili unicamente le opere di interesse generale definite giusta l’articolo 41 e i relativi costi di progettazione. La DA può emanare linee guida sulle opere e i costi sussidiabili.
Sono erogati sussidi in funzione di un onere finanziario manifestamente sproporzionato (art. 42 cpv. 1 LGA) se il costo complessivo medio a carico di un’economia domestica per l’approvvigionamento in acqua potabile è uguale o superiore a 470 franchi annui.
L’autorizzazione all’inizio anticipato dei lavori ai sensi dell’articolo 10 capoverso 2 della legge sui sussidi del 22 giugno 1994 è rilasciata dalla SPAAS.
La decisione di sussidio è adottata dal Consiglio di Stato in funzione della percentuale di sussidio stabilita dal Gran Consiglio con la concessione del credito.
Sezione 3
(art. 43 LGA)
Per l’ottenimento dell’autorizzazione e della concessione si applicano per analogia le disposizioni degli articoli 68−70.
La durata massima delle autorizzazioni è di dieci anni; possono essere rinnovate.
La durata massima delle concessioni è di venti anni; possono essere rinnovate.
Lo sfruttamento termico delle acque e della geotermia è autorizzato o concessionato solo a partire da 15 kW di potenza estratta.
I punti di perforazione per le sonde geotermiche e per i prelievi e le relative restituzioni di acque sotterranee a scopo termico devono rispettare le seguenti condizioni:
a) una perizia idrogeologica deve dimostrare che l’impianto non interferisca con le captazioni rispettivamente con le sonde geotermiche esistenti;
b) le sonde geotermiche devono rispettare una distanza dal confine del fondo di almeno il 5% della lunghezza della sonda;
c) la distanza tra due sonde geotermiche deve essere di almeno 5 m;
d) per i prelievi ad uso termico, la restituzione non deve modificare la temperatura della falda in misura superiore a 3 °C oltre un raggio di 100 m dal punto di resa.
Per lo sfruttamento termico delle acque e della geotermia è prelevata una tassa una tantum in base alla potenza estratta dal sottosuolo così suddivisa:
a) fr. 60 al kW per impianti dai 15 ai 40 kW;
b) fr. 40 al kW per impianti dai 40 ai 100 kW;
c) fr. 30 al kW per impianti oltre i 100 kW.
Per il rilascio di autorizzazioni e concessioni per captazioni di acqua sotterranea a scopo termico è prelevata una tassa una tantum in base alla potenza estratta dal sottosuolo così suddivisa:
a) fr. 100 al kW per impianti dai 15 ai 30 kW;
b) fr. 90 al kW per impianti dai 30 ai 40 kW;
c) fr. 80 al kW per impianti dai 40 ai 200 kW;
d) fr. 70 al kW per impianti oltre i 200 kW.
Sono esenti da tassa le reti di teleriscaldamento.
Sezione 4
(art. 51 LGA)
La domanda deve contenere:
a) le generalità dell’istante;
b) un piano di situazione rilasciato dal geometra revisore con l’ubicazione delle principali opere progettate;
c) un profilo longitudinale;
d) la denominazione del lago e del corso d’acqua che si vuole utilizzare;
e) la quantità di acqua da derivare;
f) una descrizione degli impianti:
– presa d’acqua con l’indicazione delle coordinate e della quota,
– sbarramento e relative quote,
– opere di accumulazione o per l’utilizzazione a pelo libero, condotte di adduzione e canale di scarico, camera di messa in pressione, pozzo piezometrico e condotta forzata,
– centrale,
– impianti di pompaggio,
– curva delle portate dei corsi d’acqua utilizzati non influenzate da sbarramenti, prelievi o apporti d’acqua,
– curva delle portate utilizzabili,
– volume di accumulazione,
– caduta lorda,
– caduta netta,
– capacità di produzione,
– opere di restituzione al corso d’acqua;
g) un preventivo sui costi di costruzione e un piano di finanziamento;
h) un rapporto sull’impatto ambientale e un rapporto sui deflussi minimi e discontinui, ai sensi della legislazione federale;
i) indicazioni sul trasporto e l’utilizzazione dell’energia elettrica;
j) eventualmente un rapporto geologico.
La domanda e gli allegati devono essere presentati all’UEn.
L’UEn può concedere delle deroghe al capoverso 1 nel caso di modifica o rinnovo di concessioni per impianti esistenti.
L’UEn pubblica la domanda per trenta giorni presso la cancelleria comunale, previo avviso nel Foglio ufficiale e nell’albo comunale. La domanda è inoltre notificata agli eventuali beneficiari di diritti acquisiti, iscritti nel registro fondiario.
I comuni interessati possono formulare osservazioni entro il termine di pubblicazione.
La concessione per impianti con una potenza lorda media inferiore a 1.5 MW è decisa dal Consiglio di Stato.
I concessionari sono obbligati a mantenere gli impianti e le opere connesse in uno stato idoneo all’esercizio, a regolare la captazione e lo scarico delle acque, e sono responsabili dei danni causati nell’esercizio della concessione, salvo gli eventi naturali straordinari.
Durante l’intera durata della concessione il concessionario, sulla base delle direttive dell’Ente pubblico, deve garantire nel proprio impianto un’utilizzazione razionale della forza idrica.
Il concessionario è tenuto ad eseguire i necessari spurghi degli impianti idroelettrici, da effettuare in modo che escludano o minimizzino i danni all’ambiente.
Il concessionario deve garantire l’accesso agli impianti e alle istallazioni e fornire tutte le informazioni che verranno richieste relative all’esercizio dell’impianto e all’utilizzazione dell’energia prodotta.
Qualora il concessionario non eseguisse i lavori di cui ai capoversi precedenti, l’UEn potrà farli eseguire d’ufficio. Le spese saranno a carico del concessionario.
Nel caso di decadenza o estinzione della concessione, il beneficiario della concessione è tenuto a fare eseguire, per ordine dell’UEn e a proprie spese, tutte le opere atte a ristabilire e garantire il buon regime delle acque e ad impedirne qualsiasi danno.
L’UEn può nondimeno ordinare la conservazione totale o parziale delle opere eseguite dal beneficiario della concessione procedendo alla loro espropriazione.
L’UEn è competente per ordinare l’esecuzione delle opere atte a stabilire e garantire il buon regime delle acque e ad impedire qualsiasi danno, nonché per ordinare la conservazione parziale o totale delle opere.
Le modifiche della concessione sono notificate al Gran Consiglio, tramite l’Ufficio presidenziale.
Di principio sono essenziali solo le modifiche che comportano un aumento del prelievo d’acqua rispetto alla concessione.
Non sono essenziali le modifiche che riguardano, in particolare:
a) interventi volti a spostare la produzione di energia dal periodo estivo a quello invernale;
b) variazione dell’invaso utile nei bacini di accumulo;
c) variazione delle caratteristiche costruttive delle opere di captazione, ritenzione e restituzione delle acque (ad es. quote, coordinate ecc.);
d) ampliamento e realizzazione di nuovi impianti tra la quota di captazione e quella di restituzione delle acque, previste dalla concessione.
Sezione 5
Per l’ottenimento dell’autorizzazione e della concessione si applicano per analogia le disposizioni degli articoli 68−70.
Le autorizzazioni e le concessioni per il pompaggio di accumulo di energia sono di competenza del Consiglio di Stato; l’UEn esercita i compiti attribuiti dagli articoli 68 capoverso 3 e 69 capoverso 1 alla DA rispettivamente alla SPAAS.
In circostanze d’emergenza (siccità, inquinamenti, incidenti, incendi e simili), la DA può autorizzare captazioni provvisorie per la durata massima di due mesi.
La durata massima delle autorizzazioni è di dieci anni; possono essere rinnovate.
La durata massima delle concessioni per altri utilizzi è di venti anni, ad eccezione di quelle per il pompaggio per l’accumulo di energia la cui durata è di quaranta anni; possono essere rinnovate.
Le autorizzazioni e concessioni per altri prelievi da acque di superficie sono soggette alle seguenti tasse annuali:
a) pompaggio per l’accumulo di energia: fino a 5 l/s fr. 150, per ogni litro in più fr. 30 l/s;
b) a scopo industriale, artigianale, di cantiere, per il lavaggio di inerti, per il raffreddamento di macchine: fino a 5 l/s fr. 200, per ogni litro in più fr. 40.- l/s;
c) allevamenti piscicoli: fino a 5 l/s fr. 150, per ogni litro in più fr. 30.- l/s;
d) irrigazione (giardini, ecc.): fino a 5 l/s fr. 150, per ogni litro in più fr. 30.- l/s;
d) innevamento artificiale: fino a 5 l/s fr. 150, per ogni litro in più fr. 30.- l/s;
e) altri usi: fino a 5 l/s fr. 150, per ogni litro in più fr. 30.- l/s
Prelievi da acque sotterranee non destinati all’uso potabile, agricolo o termico sono soggetti ad una tassa annuale di fr. 150 fino a 5 l/s e di fr. 30.- l/s per ogni litro in più.
In caso di utilizzi misti si applica la tassa più elevata.
Capitolo quinto
Sezione 1
Le sistemazioni dei corpi d’acqua e la protezione dai pericoli naturali che l’acqua può generare sono attuate conformemente alla legge federale sulla sistemazione dei corsi d’acqua del 21 giugno 1991 (LSCA), alla legge federale sulla protezione delle acque del 24 gennaio 1991 (LPAc) e alla legge sui territori interessati da pericoli naturali del 29 maggio 2017 (LTPNat).
(art. 64 LGA)
Sono proprietari rivieraschi i proprietari di fondi prossimi ad un corpo d’acqua.
Sezione 2
(art. 65 cpv. 1 LGA)
Sono grandi corsi d’acqua:
a) Ticino, nella tratta da Bedretto, All’Acqua (46°29’12”N 8°28’38”E) a Locarno, foce nel Verbano (46°09’22”N 8°51’23”E);
b) Moesa, nella tratta da Lumino, confine con Canton Grigioni (46°13’52”N 9°04’50”E) a Arbedo-Castione, confluenza con fiume Ticino (46°13’07”N 9°02’20”E);
c) Brenno, nella tratta da Blenio, Vacarescio (46°35’01”N 8°56’19”E) a Pollegio, confluenza con il fiume Ticino (41°21’23”N 8°57’14”E);
d) Verzasca, nella tratta da Verzasca, Cabiói (46°22’46”N 8°47’37”E) a Locarno, foce nel Verbano (46°09’50”N 8°51’11”E);
e) Maggia, nella tratta da Lavizzara, Ròit (46°27’13”N 8°39’39”E) a Locarno, foce nel Verbano (46°09’03”N 8°48’10”E);
f) Melezza, nella tratta da Intragna, In di Piázz (46°10’27”N 8°41’41”E) a Losone, confluenza con fiume Maggia (46°10’50”N 8°45’30”E);
g) Tresa nella tratta da Ponte Tresa, dogana (45°58’02”N 8°51’32”E) a Fornasette (45°59’21”N 8°47’09”E);
h) Magliasina, nella tratta da Alto Malcantone, Bugiascio (46°03’41”N 8°52’54”E) a Caslano, foce nel Ceresio (45°58’20”N 8°53’35”E);
i) Vedeggio, nella tratta da Isone, In Verù (46°08’00”N 8°59’56”E) ad Agno, foce nel Ceresio (45°59’42”N 8°57’43”E);
j) Cassarate nella tratta da Lugano-Bogno, Mardei (46°05’12”N 9°04’08”E)
k) Laveggio, nella tratta da Stabio, monticello (45°51’26”N 8°55’44”E) a Riva San Vitale, foce nel Ceresio (45°54’17”N 8°58’35”E).
Per giustificati motivi l’UCA può concedere delle deroghe al divieto di accesso allo spazio riservato alle acque (art. 65 cpv. 3 LGA).
Sezione 3
(art. 66 cpv. 1 LGA)
La manutenzione ordinaria persegue lo scopo di garantire nel tempo la sicurezza idraulica e la corretta cura e gestione degli aspetti ecologici dei corpi d’acqua. Essa comprende in particolare:
a) la gestione corrente della vegetazione ripuale;
b) gli sgomberi ordinari di materiale da camere e bacini di ritenuta.
La manutenzione straordinaria persegue lo scopo di preservare l’efficienza delle sistemazioni compromesse a seguito dell’usura o dopo eventi straordinari. Essa comprende interventi puntuali e limitati nel tempo, in particolare:
a) il ripristino e la riparazione di opere danneggiate;
b) gli sgomberi di camere con volume di materiale superiore a 2’000 mc e gli sgomberi straordinari di camere a seguito di eventi eccezionali.
c) gli sgomberi da alvei e foci se necessari per motivi di sicurezza, a condizione che non influenzino negativamente il bilancio di materiale detritico.
La manutenzione ordinaria e straordinaria è garantita dai comuni, dai consorzi e dai proprietari rivieraschi.
Gli interventi di manutenzione straordinaria sono soggetti all’approvazione del DT. È riservata la domanda di costruzione ai sensi della legge edilizia cantonale del 13 marzo 1991 (LE).
(art. 66 cpv. 2 LGA)
Il piano di manutenzione si compone di:
a) rete dei corpi d’acqua nel comprensorio di riferimento;
b) catasto delle opere;
c) programma degli interventi ricorrenti.
Il piano elenca le opere e i corpi d’acqua suddivisi in tratte unitarie in funzione degli interventi di manutenzione.
Il programma degli interventi si riferisce alle opere e alle tratte elencate nel catasto e definisce gli interventi di manutenzione ordinaria e, per quanto prevedibile, di manutenzione straordinaria, indicandone tipologia e frequenza.
Il piano di manutenzione è aggiornato regolarmente, di regola ogni quindici anni.
La Divisione delle costruzioni (DC) può emanare delle linee guida.
Il piano di manutenzione è allestito a seconda dei casi dal Municipio o dalla Delegazione consortile ed è trasmesso per conoscenza all’UCA.
Nella misura in cui si riferisce a grandi corsi d’acqua, il piano di manutenzione è soggetto all’approvazione della DC.
Il piano di manutenzione vincola le autorità.
(art. 67 cpv. 1 LGA)
Le sistemazioni perseguono il raggiungimento di un adeguato livello di sicurezza per le persone, le infrastrutture e i beni importanti sul territorio in caso di piene, la rivitalizzazione con il ripristino e il miglioramento della morfologia naturale dei corpi d’acqua come pure la funzione fruitiva a beneficio della popolazione nello spazio di pertinenza delle acque.
Sono interventi di rivitalizzazione in particolare:
a) le misure tecniche sui corsi d’acqua e rive lacustri, realizzate in modo naturale e finalizzate a strutturare alveo e rive per riattivare i processi naturali, la dinamica e la concessione degli ecosistemi all’interno dello spazio riservato alle acque;
b) la messa a cielo aperto e la riqualifica ambientale di corsi d’acqua artificiali sotterranei;
c) interventi volti a favorire la fruibilità delle rive.
Sono interventi di protezione contro le piene le misure tecniche e di gestione come pure i sistemi di allarme che permettono di prevenire gli effetti pregiudizievoli di esondazione e di erosione, il trasporto solido di massa nei corsi d’acqua e il ruscellamento superficiale.
Gli interventi di rivitalizzazione e gli interventi di protezione contro le piene possono essere combinati fra loro in modo da raggiungere entrambi gli obiettivi.
Sezione 4
(art. 70 LGA)
Sono soggetti ad autorizzazione:
a) le immissioni di materiale fino a un volume massimo di 20'000 m3; oppure
b) gli sgomberi urgenti limitati nel tempo (inferiori a un anno) e con un quantitativo di materiale alluvionale massimo pari a 20'000 m3.
Sono soggette a concessione le estrazioni e le immissioni nei corsi d’acqua:
a) superiori a 20'000 m3,
b) effettuate per un periodo di tempo (continuato) superiore a un anno, oppure
c) effettuate a scopi commerciali.
L’autorizzazione ha una durata massima di un anno e la concessione di quindici anni, a partire dall’inizio dei lavori.
È riservata inoltre la domanda di costruzione ai sensi della legge edilizia cantonale del 13 marzo 1991 (LE).
La richiesta di estrazione di materiali inerti o immissione di materiali di scavo non inquinato nei corsi d’acqua o nei laghi deve contenere le seguenti informazioni:
a) la natura dell’intervento (estrazione/immissione);
b) il quantitativo previsto, la durata e lo scopo dell’intervento;
c) il luogo d’intervento, sulla base di planimetrie e sezioni in scala adeguata;
d) le caratteristiche e la destinazione del materiale da estrarre rispettivamente le caratteristiche e la provenienza del materiale da depositare;
e) i mezzi previsti per la realizzazione degli interventi;
f) gli effetti sull’ambiente, le verifiche effettuate in merito alle condizioni di sicurezza e al bilancio del materiale detritico.
La domanda e gli allegati devono essere presentati all’UCA.
L’UCA pubblica la domanda per trenta giorni presso la cancelleria comunale, previo avviso nel Foglio ufficiale.
Nel termine di pubblicazione possono fare opposizione al rilascio dell’autorizzazione:
a) ogni persona o ente particolarmente toccato dalla concessione che abbia un interesse degno di protezione all’annullamento o alla modifica della stessa;
b) le organizzazioni ai sensi degli articoli 12 capoverso 1 della legge federale sulla protezione della natura e del paesaggio del 1° luglio 1966 (LPN) e 55 della legge federale sulla protezione dell’ambiente del 7 ottobre 1983 (LPAmb);
c) le organizzazioni giusta l’articolo 88 LGA.
L’opposizione è ricevibile solo se indica i motivi del contrasto col diritto applicabile.
La domanda è sottoposta al preavviso vincolante della SPAAS. La DC evade le opposizioni e decide sulla domanda di autorizzazione.
La domanda di concessione per estrazione di materiali inerti e per immissione di materiali di scavo è presentata al DC e deve contenere le informazioni di cui all’articolo 99.
La DC pubblica la domanda. Si applica per analogia l’articolo 100 capoversi 3 e 4.
Il Consiglio di Stato, sentiti i servizi cantonali interessati, evade le opposizioni e decide sulla domanda di concessione.
(art. 71 cpv. 2 LGA)
L’autorizzazione all’immissione di materiale nei laghi può essere concessa ai sensi dell’articolo 39 LPAc alle seguenti condizioni:
a) miglioramento durevole e sostanziale della zona litorale;
b) riqualifica di un fondale compromesso;
c) bilancio ambientale sostenibile dei trasporti.
La richiesta deve contenere le informazioni di cui all’articolo 99. La domanda deve essere presentata alla SPAAS, che la pubblica e rilascia l’autorizzazione. È applicabile per il resto per analogia la procedura di cui all’articolo 100.
La domanda di autorizzazione in via semplificata è presentata all’UCA e deve contenere le informazioni di cui all’articolo 99.
La DC decide sulla domanda di autorizzazione.
L’esenzione dal pagamento della tassa può essere concessa per estrazioni:
a) ad uso privato sino a 5 metri cubi;
b) relative a misure di premunizione d’interesse pubblico eseguite per conto del Cantone, dei comuni, dei patriziati e dei consorzi;
c) effettuate per la sicurezza del territorio, qualora il materiale estratto sia di scarsa qualità oppure sia restituito nuovamente al corso d’acqua.
La domanda di autorizzazione per spurgo e svuotamento dei bacini di accumulazione è presentata alla SPAAS, che la pubblica; essa deve contenere le seguenti informazioni:
a) volume materiale da estrarre;
b) modalità di estrazione;
c) vie di smaltimento del materiale estratto;
d) monitoraggio degli effetti.
La SPAAS decide sulla domanda di autorizzazione. È applicabile per il resto per analogia la procedura di cui all’articolo 100.
Sezione 5
Per gli interventi di rivitalizzazione e di protezione contro le piene come pure per gli interventi combinati l’ammontare dei sussidi è stabilito in base:
a) alla qualità ed efficacia delle misure;
b) all’estensione territoriale delle misure;
c) ai vantaggi sociali e alla fruibilità.
Non sono riconosciuti sussidi per le misure di compensazione ecologica imposte nel quadro di un’autorizzazione o di una concessione.
Il sussidio è concesso nel quadro delle seguenti percentuali, tenuto conto dei sussidi federali:
a) interventi di rivitalizzazione: sussidio cantonale 30% con sussidio federale complessivamente fino a 95%;
b) interventi di protezione contro le piene: sussidio cantonale 25% con sussidio federale complessivamente fino a 70%;
c) interventi combinati: sussidio cantonale 25% con sussidio federale complessivamente fino a 90%.
I sussidi possono essere definiti in modo percentuale o forfetario qualora questo sistema di calcolo consenta di raggiungere lo scopo prefissato e di assicurare un’esecuzione razionale ed economica del progetto.
La concessione dei sussidi è subordinata alla condizione che i lavori siano gestiti e realizzati da studi e imprese specializzate e referenziate.
La DC può emanare delle linee guida.
Le domande di sussidio sono presentate all’UCA con il progetto di sistemazione sulla base delle linee guida elaborate della DC.
Il sussidio è stabilito dal Consiglio di Stato.
Capitolo sesto
(art. 85 LGA)
Il sistema informatico cantonale degli impianti e delle attività ai sensi della LGA (SICIA) raggruppa le banche dati che permettono di gestire e archiviare i dati e gli interventi relativi a:
a) autorizzazioni e concessioni;
b) caseifici;
c) distillerie e cantine vinicole;
d) distributori di carburante;
e) garage e carrozzerie;
f) impianti di pretrattamento mobili;
g) impianti di trattamento inerti e di betonaggio;
h) impianti per l’utilizzo delle acque sotterranee e della geotermia;
i) imprese di estrazione e lavorazione della pietra;
j) imprese di pittura;
k) industrie e artigianati beneficiari di un’autorizzazione allo scarico;
l) lavanderie;
m) piccoli impianti di depurazione privati;
n) piazze per la manipolazione di prodotti fitosanitari;
o) serbatoi contenenti liquidi nocivi;
p) studi odontoiatrici.
La SPAAS è l’organo responsabile del SICIA e lo gestisce con il supporto tecnico del Centro sistemi informativi. Essa assolve in particolare i seguenti compiti:
a) è responsabile dell’utilizzo e del trattamento dei dati contenuti nel SICIA in maniera conforme allo scopo stabilito della legge;
b) gestisce e coordina gli accessi al sistema informatico;
c) si assicura che il sistema informatico sia regolarmente aggiornato.
Accedono al SICIA in qualità di organi partecipanti le autorità cantonali incaricate dell’applicazione della presente legge.
Negli altri casi, su richiesta scritta e motivata, la SPAAS può trasmettere i dati contenuti nel sistema informatico ad altre autorità cantonali e comunali, persone giuridiche di diritto pubblico o privato, se necessari all’esecuzione dei loro compiti legali, in modo sistematico, oppure in singoli casi, mediante liste o su supporto elettronico, alle condizioni stabilite dalla legge sulla protezione dei dati personali del 9 marzo 1987 (LPDP) e previa stipulazione di una convenzione.
I dati archiviati nel sistema informatico cantonale possono essere elaborati a scopo di ricerca, pianificazione e statistica, nel rispetto delle disposizioni concernenti la protezione dei dati personali.
Le misure di sicurezza adottate dalla SPAAS per tutelare i dati elaborati sono stabilite nelle direttive interne emanate dal Consiglio di Stato.
Capitolo settimo
L’autorità e i servizi specializzati prelevano una tassa per le proprie prestazioni e controlli.
2L’ammontare delle singole tasse e spese è stabilito nel tariffario per le prestazioni in materia ambientale emanato dalla DA.
L’abrogazione e la modifica di atti normativi sono disciplinate nell’allegato.
Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2026.
Pubblicato nel BU 2025, 245.
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