Regolamento concernente la gestione finanziaria e la tenuta della contabilità dei patriziati

188.120Ordinance1 gen 1900

188.120

Regolamento

concernente la gestione finanziaria e la tenuta

della contabilità dei patriziati

(dell’11 ottobre 1994)

IL CONSIGLIO DI STATO

DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

in applicazione della legge organica patriziale del 28 aprile 1992, in particolare dell’art. 112,

decreta:

TITOLO I

Norme generali

Principi della gestione finanziaria e della contabilità

Art. 1

La gestione finanziaria è retta dai principi della legalità, dell’equilibrio finanziario, dalla parsimonia, dall’economicità, dalla causalità e dalla compensazione dei vantaggi.

La contabilità deve permettere una visione chiara, completa e veridica della gestione finanziaria, del patrimonio e dei debiti del patriziato.

Art. 2

…

Legati e fondi

Art. 3

I conti inerenti ai legati e ai fondi speciali di qualsiasi natura, affidati all’amministrazione dell’Ufficio patriziale, sono sottoposti all’approvazione dell’assemblea.

I legati e i fondi speciali, amministrati dall’Ufficio patriziale, son integrati nel bilancio.

TITOLO II

Tenuta dei conti

Tenuta della contabilità

Art. 4

La contabilità va tenuta con il sistema della partita doppia.

Il Dipartimento delle istituzioni, Sezione degli enti locali, elabora i requisiti minimi del piano dei conti da adottare per l’introduzione della partita doppia. Esso definisce pure le regole per l’adattamento del bilancio.

Registri contabili

Art. 5

I patriziati hanno l’obbligo di tenere i seguenti registri contabili:

a) giornale delle registrazioni;

b) mastro;

c) preventivi e consuntivi.

I due registri, giornale delle registrazioni e mastro, possono essere riuniti in un giornale mastro.

Il registro dei preventivi e consuntivi può essere tenuto sotto forma di fogli mobili o tramite sistema di elaborazione elettronica dei dati.

Giornale delle registrazioni e mastro

Art. 6

Nel giornale delle registrazioni, rispettivamente nel mastro, si iscrivono in ordine cronologico tutte le riscossioni e i pagamenti effettuati attraverso il conto corrente postale, bancario o in contanti.

Il giornale delle registrazioni e il mastro, si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

Contenuto del giornale delle registrazioni

Art. 7

Le scritturazioni nel giornale delle registrazioni devono portare il numero di riferimento, la data e una breve descrizione dell’operazione.

Documenti giustificativi

Art. 8

I documenti giustificativi sono contrassegnati con un numero di riferimento da riprendere nel giornale delle registrazioni in modo da permettere un facile e rapido controllo.

Contenuto del mastro e del giornale mastro

Art. 9

Il mastro (registro o schedario) si compone di tante partite quanti sono gli articoli del conto preventivo e di quelle necessarie per le registrazioni relative ai residui dei precedenti esercizi e del conto degli investimenti.

Il giornale mastro (registro) si compone di tante partite quante sono le categorie del conto di gestione corrente e di quelle necessarie per le registrazioni relative ai residui dei precedenti esercizi e del conto degli investimenti.

Chiusura dell’esercizio

Art. 10

Alla chiusura dell’esercizio le registrazioni riportate alle partite del mastro, rispettivamente del giornale mastro, sono addizionate.

I totali delle diverse partite devono corrispondere nel loro complesso al totale delle entrate, rispettivamente delle uscite figuranti nel giornale delle registrazioni.

TITOLO III

Riscossioni e pagamenti

Traffico dei pagamenti

Art. 11

Il traffico dei pagamenti va effettuato ordinariamente per mezzo del conto corrente postale o bancario.

Le riscossioni e i pagamenti eseguiti personalmente a mano (“BREVI MANU”), non sono ammessi, fatta eccezione per le operazioni di piccola cassa; a tal fine l’Ufficio patriziale designa le persone autorizzate a riscuotere e a pagare per conto del patriziato.

Formalità

Art. 12

I pagamenti possono essere effettuati solo in base ad una risoluzione dell’Ufficio patriziale, fatta eccezione per quelli ricorrenti periodicamente.

TITOLO IV

Conto preventivo

Art. 13

…

A) Conto di gestione corrente

Art. 14

Nel conto di gestione corrente si iscrivono le previsioni sui ricavi e sulle spese pertinenti all’esercizio.

In particolare sono da iscrivere tutte le spese che hanno carattere di consumo, gli interessi e gli ammortamenti.

B) Conto degli investimenti

Art. 15

Nel conto degli investimenti si iscrivono alle uscite:

a) le spese per beni non di consumo la cui durata e utilizzo coprono un periodo di più esercizi;

b) le spese per la creazione di nuovi beni o per il miglioramento qualitativo o quantitativo che va oltre alla ordinaria manutenzione di beni già esistenti.

Alle entrate i ricavi da alienazioni di beni patriziali, da sussidi, o altri contributi da terzi.

Nelle contabilità tenute con il sistema della partita semplice vengono inoltre registrate le entrate da prestiti o mutui.

Ammortamenti

Art. 16

Al conto di gestione corrente del preventivo, per i patriziati con il sistema di contabilità a partita semplice, deve essere caricato ogni anno un ammortamento minimo del 2,5%, calcolato sul debito consolidato iniziale.

Per i patriziati con contabilità a partita doppia l’ammortamento si determina sulla base della durata di utilizzo del bene, applicando i tassi indicati ai capoversi 3 e 4.

I beni amministrativi sono ammortizzati rispettando, di regola, i seguenti tassi percentuali minimi e massimi d’ammortamento per categoria, calcolati sul valore iniziale dell’investimento:

CategorieTasso minimoTasso massimo
a)terreni non edificati (compresi boschi e alpeggi)0%1%
b)opere del genio civile2,5%3,5%
c)costruzioni edili2,5%4%
d)opere forestali e risanamenti di alpeggi2%4%
e)mobilio, macchine, veicoli, attrezzature, scorte10%50%
f)contributi per investimentia dipendenza dell’oggetto finanziato
g)prestiti e partecipazionisulla base della perdita di valore effettiva
h)altre spese d’investimento attivatesulla base della durata di utilizzo

I beni patrimoniali sono ammortizzati rispettando, di regola, i seguenti tassi percentuali minimi e massimi d’ammortamento per categoria, calcolati sul valore iniziale dell’investimento:

CategorieTasso minimoTasso massimo
a)terreni non edificati0%1%
b)case d’abitazione1%2%
c)edifici commerciali1%3%
d)alberghi e ristoranti1%4%
e)fabbriche, magazzini e stabilimenti artigianali1%5%
f)mobilio, macchine, veicoli, attrezzature, scorte10%50%
g)prestiti e partecipazionisulla base della perdita di valore effettiva
h)altre spese d’investimento attivatesulla base della durata di utilizzo

Spese e ricavi

Art. 17

Le spese e i ricavi del conto preventivo si ripartiscono in categorie e queste in articoli.

Ogni articolo deve attenersi a un solo oggetto.

Crediti suppletori

Art. 18

I crediti suppletori, votati dal legislativo, dopo l’approvazione del conto preventivo devono essere iscritti nel medesimo.

La risoluzione del legislativo designerà l’articolo a cui si riferisce il credito suppletorio votato, oppure stabilirà l’iscrizione nel conto preventivo di un nuovo articolo.

TITOLO V

Conto consuntivo

A) Conto consuntivo:

allestimento e contenuto

Art. 19

Il conto consuntivo deve avere la stessa struttura del preventivo ed è allestito secondo gli stessi principi.

…

Il conto consuntivo va corredato di tutti gli atti e documenti giustificativi comprovanti le operazioni eseguite.

B) Principi della competenza

Art. 20

Il conto di gestione corrente deve contenere:

a) le entrate e le uscite relative all’esercizio, riscosse, rispettivamente pagate, entro il 31 dicembre;

b) le entrate accertate o valutate e non ancora riscosse e le uscite accertate o valutate e non ancora pagate al 31 dicembre, relative all’esercizio;

c) le eventuali maggiori o minori entrate e le eventuali maggiori o minori uscite accertate, di esercizi precedenti.

Se la contabilità è tenuta a partita semplice, deve risultare anche l’avanzo o il disavanzo generale d’esercizio.

Bilancio patrimoniale

Art. 21

Il bilancio patrimoniale deve indicare gli attivi e i passivi del patriziato, quali risultano alla chiusura dell’esercizio.

Gli attivi sono classificati in modo da indicare i beni patrimoniali, i beni amministrativi e l’eventuale disavanzo riportato.

I passivi sono classificati in modo da indicare il capitale di terzi e l’eventuale capitale proprio.

Il capitale proprio consiste nell’eccedenza della somma dei valori allibrati dei beni amministrativi e patrimoniali rispetto alla somma degli impegni: esso si modifica secondo i risultati d’esercizio.

Il bilancio illustra la situazione patrimoniale al 31 dicembre.

TITOLO VI

Norme finali e transitorie

Abrogazione

Art. 22

È abrogato il Decreto esecutivo concernente la gestione finanziaria e la tenuta della contabilità dei patriziati del 9 gennaio 1951.

Norma transitoria

Art. 22a

I patriziati che tengono la contabilità a partita semplice, adottano il sistema a partita doppia entro cinque anni dall’entrata in vigore della presente modifica.

Entrata in vigore

Art. 23

Il presente regolamento viene pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi del Cantone Ticino ed entra in vigore il 1° gennaio 1995.

Pubblicato nel BU 1994, 552.

Art. abrogato dal R 11.11.2003; in vigore dal 25.11.2003 - BU 2003, 365.

Art. modificato dal R 24.10.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2012, 507.

Art. abrogato dal R 11.11.2003; in vigore dal 25.11.2003 - BU 2003, 365.

Art. modificato dal R 22.3.2016; in vigore dal 25.3.2016 - BU 2016, 179.

Cpv. abrogato dal R 11.11.2003; in vigore dal 25.11.2003 - BU 2003, 365.

Titolo modificato dal R 24.10.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2012, 507.

Art. introdotto dal R 24.10.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2012, 507.

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