(del 28 aprile 1992)
visto il messaggio 5 dicembre 1989 n. 3539 del Consiglio di Stato,
Il patriziato è una corporazione di diritto pubblico, autonoma nei limiti stabiliti dalla Costituzione e dalle leggi, proprietaria di beni d’uso comune da conservare e utilizzare con spirito viciniale a favore della comunità.
Sono pure patriziati le corporazioni di diritto pubblico, proprietarie di beni d’uso comune, che hanno svolto e svolgono un’attività d’interesse pubblico riconosciuta dal Consiglio di Stato.
I patriziati generali, le corporazioni, le degagne e i vicinati sono considerati analogamente purchè adempiano ai requisiti di cui ai capoversi precedenti.
Il patriziato, tenuto conto delle proprie risorse, collabora con il Cantone ed i comuni nella gestione e nella manutenzione del territorio e dei suoi beni; sono riservate le leggi speciali.
Il regolamento del patriziato stabilisce e disciplina l’esistenza di altri enti o eventuali suddivisioni interne, con i relativi diritti e obblighi.
Ogni patriziato secondo l’art. 1 deve essere riconosciuto dal Consiglio di Stato.
Tale riconoscimento ha effetto dichiarativo.
Contro il decreto del Consiglio di Stato è dato ricorso al Gran Consiglio, la cui decisione è impugnabile al Tribunale cantonale amministrativo entro il termine di 30 giorni.
La consistenza dei beni di proprietà del patriziato o degli enti patriziali può essere mutata unicamente secondo le norme della legge.
Il godimento dei beni deve avvenire in comune da parte dei patrizi e dei non patrizi nei limiti stabiliti dalla legge.
I beni patriziali si suddividono in beni amministrativi e beni patrimoniali.
I beni amministrativi sono beni che servono all’adempimento di compiti di diritto pubblico. Essi sono in particolare i boschi, gli alpi, i maggenghi, i prati, i pascoli, le cave, le case patriziali e gli altri edifici di uso pubblico, i terreni incolti, l’archivio e gli altri beni culturali, le strade e gli accessi, gli acquedotti, le teleferiche, gli impianti sportivi o per il tempo libero, le opere di premunizione torrentizie e antivalangarie di consolidamento dei terreni.
I beni patrimoniali sono beni privi di uno scopo pubblico diretto. Essi sono in particolare i beni mobili, quali i capitali, il denaro contante e i crediti, nonchè gli edifici utilizzati nella forma del diritto privato (locazione, affitto) o attraverso la concessione di uno speciale diritto di godimento.
L’ufficio patriziale tiene l’inventario dei beni di proprietà del patriziato, come pure dei beni e dei capitali affidati alla sua amministrazione e sottoposti alla sua vigilanza.
Il regolamento di applicazione fissa le norme d’esecuzione del presente articolo.
Per lo scopo a cui sono destinati, i beni amministrativi si suddividono in:
a) beni destinati in primo luogo all’esercizio dell’attività agricola, costituiti dai beni di godimento o primari quali boschi, alpi, maggenghi, prati, pascoli con i relativi diritti di pascolare, legnamare, stramare, stabiliti dal regolamento del patriziato;
b) beni destinati anche all’uso sociale quali boschi, terreni pascolivi ed altri al piano ed in montagna con le loro vie d’accesso e le relative opere di protezione e le eventuali infrastrutture quali gli acquedotti e le teleferiche;
c) edifici;
d) opere di protezione e premunizione torrentizie e antivalangarie, di consolidamento dei terreni;
e) impianti sportivi;
f) cave;
g) beni culturali quale l’archivio.
Il patriziato ha il compito di organizzare il buon governo dei beni patriziali, di garantire l’uso pubblico e di valorizzare le tradizioni locali.
In particolare:
a) di curare la conservazione, il miglioramento e la gestione razionale dei boschi e dei beni agricoli;
b) di assicurare il buon governo dei beni destinati anche all’uso sociale e di promuovere la realizzazione di nuove opere quali il miglioramento o la creazione di accessi stradali o pedonali, piazze di riposo, posteggi, impianti per lo svago e lo sport e subordinatamente l’edificazione a scopi abitativi;
c) di assicurare l’efficienza degli impianti di uso pubblico e di promuoverne dei nuovi;
d) di promuovere la creazione in proprio o con altri enti di organismi e squadre specializzate per la cura del pascolo e del bosco, per il taglio o il commercio del legname;
e) di assicurare e regolare l’esercizio del diritto di legnamare, stramare e pascolare nei boschi patriziali provvedendo anche ad estinguere tali diritti qualora non fossero più usati;
f) di riscattare eventuali diritti di pascolo, prepascolo e postpascolo, e in genere i diritti di godimento sui beni patriziali;
g) di integrare le aree boschive e pascolive patriziali con l’acquisizione di aree abbandonate, o in procinto di esserlo, al piano e in montagna;
h) di valorizzare i beni culturali.
I beni amministrativi sono inalienabili.
I beni patrimoniali possono essere alienati per ammortizzare debiti, per finanziare opere di pubblica utilità oppure quando l’alienazione sia fatta nell’interesse della collettività in genere e non sia comunque pregiudizievole agli interessi del patriziato.
È riservato l’art. 20 cpv. 2.
Sono autorizzate la permuta dei fondi, l’alienazione di scorpori di terreno, la cessione di proprietà per la rettifica di confine, o per scopi di miglioria fondiaria, che non hanno utilità prevedibile.
È in ogni caso vietata l’assegnazione in godimento di particelle di boschi (quadrelle).
Ogni alienazione di proprietà immobiliare diventa efficace con la ratifica da parte del Consiglio di Stato.
Il Consiglio di Stato applica una tassa di giudizio che varia da fr. 100.– a fr. 2000.– in sede di decisione sulla ratifica. Il dispositivo della risoluzione di ratifica va pubblicato all’albo patriziale.
Il Comune nella cui giurisdizione si trovano fondi di proprietà patriziale, subordinatamente il Cantone, hanno in caso di vendita ai privati un diritto di prelazione su fondi quando siano destinati a scopi pubblici.
Il Consiglio di Stato può delegare il diritto di prelazione del Cantone a un altro Comune o a un consorzio di Comuni interessati.
Le modalità, i limiti e l’esercizio del diritto di prelazione sono stabiliti nel regolamento di applicazione della legge.
Il Comune ha il diritto di riscattare, dimostrata la necessità di utilità pubblica, o nel caso di gestione insufficiente, le infrastrutture non agricole di proprietà patriziale.
L’indennità è calcolata sul valore di costruzione al momento del riscatto dedotto il deprezzamento per vetustà.
Restano riservate le cessioni volontarie ad altre condizioni.
Le alienazioni, gli affitti e le locazioni dei beni di proprietà del patriziato devono essere fatti per pubblico concorso.
Il concorso dev’essere accessibile a chiunque e annunciato all’albo per un periodo di almeno quindici giorni consecutivi.
Il regolamento del patriziato fissa la cifra oltre la quale il concorso dev’essere parimenti pubblicato sul Foglio ufficiale cantonale.
Quando al patriziato non ne può derivare danno e quando l’interesse generale lo giustifica, il Dipartimento può:
a) esonerare il patriziato dall’obbligo del pubblico concorso;
b) concedere segnatamente che l’alienazione, la locazione e l’affitto siano fatti per licitazione o a trattative private.
Sono riservate le norme di leggi speciali.
Il Dipartimento applica una tassa di giudizio che varia da fr. 100.– a fr. 2000.– in sede di decisione sulla ratifica.
L’aggiudicazione deve essere fatta al miglior offerente, riservati i cpv. 2 e 3.
Solo in casi straordinari, quando l’offerta migliore non presenti, a giudizio dell’ufficio patriziale, sufficienti garanzie, l’aggiudicazione può essere fatta ad altro concorrente.
Quando nessuna delle offerte presenti sufficienti garanzie, oppure quando i prezzi offerti siano manifestamente svantaggiosi per il patriziato, l’ufficio patriziale può decidere la riapertura del concorso.
Il regolamento d’applicazione della legge fissa la procedura per i concorsi pubblici e le aggiudicazioni.
I beni amministrativi non possono essere costituiti in pegno.
I beni patrimoniali possono essere costituiti in pegno nei limiti consentiti dagli art. 173, 174 e 175 della legge di applicazione e complemento del Codice civile svizzero.
Il patriziato può prestare fideiussioni o concedere mutui a favore di enti pubblici o di associazioni locali di interesse pubblico.
Il Consiglio di Stato può accordare l’autorizzazione anche a favore di privati quando l’interesse del patriziato è evidente.
I beni di proprierà del patriziato non possono essere impiegati in speculazioni.
…
Se la gestione corrente del preventivo di un anno chiude con un disavanzo, l’assemblea, rispettivamente il Consiglio patriziale decidono la copertura a medio termine:
a) in primo luogo attingendo alla riserva disponibile a bilancio;
b) in secondo luogo con il prelevamento di un’imposta per ogni fuoco patriziale. L’imposta corrisponde al fabbisogno scoperto ripartito in modo uguale tra i fuochi. Il regolamento del patriziato stabilisce se l’imposta può essere pagata, in tutto o in parte sottoforma di lavoro comune.
Solo in casi straordinari i beni patrimoniali possono essere alienati per sopperire a bisogni correnti del bilancio, purchè siano salvaguardati gli interessi della collettività.
Il patriziato può prevedere nel regolamento l’introduzione del lavoro comune sottoforma di prestazione di lavoro per la conservazione o una migliore utilizzazione del suo patrimonio.
Il regolamento del patriziato deve prevedere il pagamento della quota corrispondente se la prestazione non viene data.
Il patriziato è obbligato a devolvere un importo massimo del 10% del reddito netto di ogni taglio di boschi al proprio fondo di riserva forestale.
I proventi del fondo di riserva forestale sono da impiegare specialmente per l’esecuzione di lavori forestali.
Il regolamento d’applicazione della legge stabilisce le norme per la costituzione, il controllo e l’impiego di tale fondo.
I patriziati sono esenti dalla tassa immobiliare, dall’imposta sulla sostanza e sul reddito ad eccezione delle loro aziende forestali.
Per le opere destinate anche all’uso sociale di cui all’art. 6 lett. b), il Cantone può eccezionalmente accordare sussidi supplementari sui costi residui in aggiunta ai sussidi usuali, al finanziamento del comune e di terzi.
Il patriziato può chiedere al Consiglio di Stato la costituzione di un consorzio secondo l’art. 36 quando dovesse affrontare spese rilevanti per l’esecuzione, il ripristino o la manutenzione di opere o infrastrutture utilizzate prevalentemente per scopi sociali o collettivi non agricoli o forestali.
È istituito il fondo di aiuto patriziale.
Quando l’esecuzione o il ripristino di un’opera o di un’infrastruttura di interesse pubblico essenziale dovesse cagionare a un patriziato una spesa sproporzionata ai suoi mezzi e tale da pregiudicare l’equilibrio finanziario, il patriziato può chiedere al Cantone un contributo dal fondo di aiuto patriziale.
Il fondo di aiuto patriziale è amministrato dal Consiglio di Stato, tramite il Dipartimento competente, assistito da una Commissione consultiva composta da uno stesso numero di membri in rappresentanza dello Stato e di delegati del patriziato.
Il fondo è alimentato con i seguenti mezzi:
a) il contributo annuale dei patriziati, calcolato tra il 2% e il 10% del reddito netto delle vendite di beni patriziali, dei capitali, degli affitti, delle locazioni e dei diritti di superficie se complessivamente superano i fr. 5000.--.
Il regolamento di applicazione stabilisce i criteri e le modalità di determinazione del reddito netto;
b) il contributo annuale del Cantone pari almeno a quello dei patriziati di cui alla lett. a);
c) la devoluzione dei beni dei patriziati disconosciuti.
I patriziati sono tenuti a presentare annualmente la dichiarazione dei redditi netti di cui al cpv. 2 lett. a). Essi devono compilare il modulo in modo completo e inviarlo, con gli allegati prescritti, al Dipartimento entro il termine stabilito.
Il patriziato che omette di inviare la dichiarazione dei redditi o che presenta un modulo incompleto, è diffidato a rimediarvi entro un congruo termine.
Se nonostante la diffida il patriziato non presenta la dichiarazione dei redditi, il Dipartimento li determina d’ufficio in base a una valutazione che tenga conto delle precedenti tassazioni e dell’evoluzione patrimoniale. Il Dipartimento applica una tassa di giudizio da fr. 100.– a fr. 2’000.– in sede di decisione.
Il Consiglio di Stato, sentita la Commissione consultiva, fissa le percentuali per anno e per categoria di reddito netto, le modalità, le condizioni e i criteri per il prelievo e il versamento del contributo di cui al cpv. 2 lett. a).
Il Consiglio di Stato, sentita la Commissione consultiva, può ridurre o abbandonare il contributo su richiesta del patriziato interessato che verrebbe a trovarsi, a causa del contributo imposto, in una evidente situazione di disagio finanziario.
È istituito un fondo denominato Fondo per la gestione del territorio, finanziato dal Cantone, destinato ad incentivare interventi di gestione e manutenzione del territorio e dei suoi beni.
Gli incentivi possono essere accordati quando cumulativamente:
a) gli interventi sono promossi in collaborazione da enti patriziali e comunali nell’ambito di un accordo programmatico;
b) gli enti patriziali interessati forniscono sufficienti garanzie di funzionalità amministrativa ed operativa.
Gli incentivi non possono superare il 50% dei costi complessivi degli interventi e saranno commisurati alla capacità finanziaria degli enti patriziali coinvolti; essi possono essere cumulati ad aiuti e contributi previsti da leggi speciali.
Il Fondo è amministrato dal Consiglio di Stato, tramite il Dipartimento competente, assistito dalla Commissione di cui all’art. 27 cpv. 1 e dai Servizi cantonali interessati.
Il Consiglio di Stato, sentita la Commissione, fissa in un regolamento l’apporto annuo del Cantone, le condizioni, i criteri e le modalità per il versamento degli incentivi, ritenuto che non vi è un diritto agli stessi.
Il regolamento del patriziato stabilisce i modi e le condizioni del godimento come pascolare, far erba, fieno e strame, e l’approvvigionamento in legna da ardere.
Il godimento non può essere negato, senza valido motivo, alle famiglie non patrizie domiciliate nel comune del patriziato, dietro pagamento di un’equa tassa fissata dal regolamento del patriziato.
Il regolamento del patriziato può prevedere il godimento per i non patrizi domiciliati nel comune del patriziato con aziende agricole, alle stesse condizioni dei patrizi.
È riservato l’art. 171a della LAC.
Ai fuochi patrizi può essere concessa, una volta all’anno, legna da ardere lavorata, proveniente dai boschi patriziali ticinesi, per proprio uso domestico. La stessa assegnazione può essere concessa ai fuochi non patrizi domiciliati nel Comune del patriziato.
I quantitativi da assegnare sono fissati di volta in volta dall’ufficio patriziale, sentito l’ufficio forestale di circondario, giusta le disponibilità.
I fuochi patrizi domiciliati fuori Cantone partecipano all’assegnazione se ne fanno richiesta.
Il regolamento del patriziato può escludere o ridurre proporzionalmente l’assegnazione ai patrizi domiciliati fuori comune, in considerazione delle particolari condizioni locali.
Il patriziato può esigere dai beneficiari una congrua partecipazione al costo della lavorazione.
L’assegnazione di legna da ardere in piedi può essere fatta eccezionalmente alle medesime condizioni quando non sia in contrasto con le norme di buon governo dei boschi.
Ad ogni patrizio maggiorenne può essere concessa, a prezzo di favore, legna d’opera lavorata per la costruzione o la riattazione in proprio di case, stalle o altri edifici nella giurisdizione del comune a cui si estende il patriziato.
Il quantitativo della legna d’opera assegnata non può superare la percentuale della produzione totale di tale legname fissata dal regolamento del patriziato, ritenuto che il quantitativo massimo assegnato al patrizio non potrà superare venti metri cubi ogni dieci anni.
L’assegnazione di legna d’opera in piedi può essere fatta nelle medesime condizioni e negli stessi quantitativi di quella lavorata, solo in casi straordinari, per la costruzione o la riparazione di case, stalle o altri edifici in zone di montagna di difficile accesso sempre che il richiedente dia serie garanzie per una corretta esecuzione del taglio.
I diritti di godimento patriziali non possono essere ceduti.
È vietata ogni ripartizione di rendite o divisione di beni patriziali tra i patrizi.
I redditi ed i ricavi devono essere destinati all’assolvimento dei compiti del patriziato, all’ammortamento dei debiti del patriziato, oppure al finanziamento di opere di pubblica utilità eseguite o da eseguire nel comune del patriziato.
I ricavi dei boschi devono essere principalmente impiegati per investimenti a favore dell’economia forestale e alpestre.
Due o più patriziati possono essere aggregati quando ciò fosse imposto da ragioni d’interesse economico o amministrativo generali.
In particolare, sentiti i rappresentanti degli enti interessati:
a) allo scopo di garantire una maggiore consistenza economica ed una gestione più razionale dei beni di loro proprietà, a favore della comunità;
b) quando la maggior parte dei patrizi di uno dei patriziati fossero i medesimi dell’altro;
c) quando i beni patriziali consistono in diritti che gravano la proprietà di altro patriziato;
d) al fine di costituire una sola gestione dei beni patriziali in una giurisdizione comunale o in un comprensorio di comuni confinanti.
La procedura di aggregazione può essere avviata:
a) su domanda di tutti i patriziati coinvolti, ovvero per ciascuno di essi dall’Ufficio patriziale, dall’Assemblea patriziale o dal Consiglio patriziale;
b) d’ufficio dal Consiglio di Stato.
Il Consiglio di Stato avvia lo studio di aggregazione, definendone il comprensorio. Esso nomina una Commissione, in cui sono rappresentati tutti i patriziati coinvolti.
La Commissione redige entro il termine fissato lo studio con la sua proposta di aggregazione e lo inoltra al Consiglio di Stato, unitamente alla presa di posizione degli uffici patriziali dei patriziati coinvolti; il Consiglio di Stato esamina lo studio e se del caso ne chiede la completazione.
La proposta del Consiglio di Stato è in seguito trasmessa ai singoli Uffici patriziali, affinché entro il termine fissato la sottopongano con il loro preavviso a tutti gli aventi diritto di voto in materia patriziale di ogni patriziato, riuniti in assemblea straordinaria ai sensi dell’art. 70; nei patriziati con il Consiglio patriziale, si esprime l’Assemblea dei cittadini patrizi.
Il Consiglio di Stato decreta l’aggregazione e ne dà pubblicazione sul Foglio ufficiale.
Contro il decreto è ammesso il ricorso al Gran Consiglio da parte dei patriziati interessati o da parte dei singoli patrizi, entro 60 giorni dalla pubblicazione; se i preavvisi assembleari non sono tutti favorevoli, è richiesto il voto della maggioranza assoluta dei membri del Gran Consiglio.
Sono per il resto applicabili per analogia gli art. 4 cpv. 2, 5 cpv. 1, 6 cpv. 3, 9, 11 cpv. 1, 12, 13, 14 della Legge sulle aggregazioni e separazioni dei Comuni.
I patriziati possono essere riuniti in consorzio allo scopo di:
a) garantire un governo e uno sfruttamento più razionale dei beni immobili di cui essi sono proprietari, specialmente dei boschi, dei pascoli e degli alpi;
b) favorire l’esecuzione di opere di premunizione valangaria e di stabilizzazione del terreno e di altre opere analoghe di interesse pubblico.
Il consorzio può comprendere anche i comuni nella cui giurisdizione si trovino i beni patriziali, altri comuni, gli enti turistici, le regioni, quando il fine del consorzio è l’utilizzazione dei fondi patriziali per scopi sociali o collettivi non agricoli o forestali, come il turismo, lo svago o il ristoro, la protezione ambientale.
La procedura di consorziamento è avviata:
a) su domanda dei singoli patriziati;
b) su domanda di altri enti interessati;
c) d’ufficio dal Consiglio di Stato.
Il Consiglio di Stato decreta il consorziamento e ne dà pubblicazione sul Foglio ufficiale.
È per il resto applicabile la legge sui Consorzi del 21 luglio 1913.
Il patriziato che non adempie più i requisiti di legge viene disconosciuto dal Consiglio di Stato, sentiti i rappresentanti dell’ente.
Contro il decreto i rappresentanti dell’ente ed i singoli interessati hanno facoltà di ricorso al Gran Consiglio entro 30 giorni dalla pubblicazione.
Contro la decisione del Gran Consiglio è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo entro il termine di 30 giorni.
Il decreto di disconoscimento stabilisce la devoluzione dei beni dell’ente disconosciuto. In assenza di soluzioni concordate, gli stessi vengono devoluti ad altro patriziato presente sulla giurisdizione comunale, in subordine al Comune di riferimento.
Lo stato di patrizio presuppone la cittadinanza ticinese.
Non si può acquistare lo stato di membro di un patriziato, se già si appartiene ad un altro patriziato, salvo in caso di svincolo a norma dell’art. 43 lett. c).
Acquista lo stato di patrizio il figlio di genitore patrizio.
Se i genitori sono membri di patriziati diversi si presume che il figlio acquisti lo stato di patrizio del padre, a meno che dichiari ai rispettivi uffici patriziali di scegliere quello della madre.
...
La scelta vale anche per i discendenti.
Una persona acquista lo stato di patrizio per il fatto del matrimonio con un patrizio o una patrizia.
Nel caso di matrimonio tra cittadini di patriziati diversi, ciascun coniuge mantiene il proprio stato di patrizio.
In ambo i casi è riservato il diritto di opzione nel termine di un anno.
Lo stato di patrizio può essere concesso dall’assemblea o dal consiglio patriziale alle seguenti condizioni:
a) se il richiedente è cittadino ticinese attinente del comune in cui ha sede il patriziato;
b) se il richiedente è cittadino ticinese domiciliato nel comune da almeno dieci anni;
c) se il richiedente, già membro di altro patriziato, domanda lo svincolo dal patriziato precedente. Lo svincolo può essere condizionato all’acquisto del nuovo patriziato.
La domanda di concessione comprende automaticamente i figli minorenni.
L’acquisto dello stato di patrizio di enti o suddivisioni interne di cui all’art. 2 conferisce automaticamente lo stato di patrizio generale.
La procedura per l’acquisto dello stato di patrizio è stabilita dal regolamento d’applicazione della legge.
Per la concessione dello stato di patrizio può essere prelevata una tassa dell’importo massimo di fr. 1000.--.
La tassa è commisurata alle condizioni economiche del richiedente.
Lo stato di patrizio si perde per le seguenti cause:
a) per la perdita della cittadinanza ticinese;
b) per la rinuncia allo stato di patrizio;
c) per nuovo matrimonio, successivo al divorzio o vedovanza, dell’uomo o della donna che ha acquistato lo stato di patrizio all’atto del matrimonio.
La perdita dello stato di patrizio per i motivi di cui alla lett. b) dell’art. 47 non produce effetti per il coniuge e per i discendenti del rinunciante.
La perdita dello stato di patrizio per i motivi di cui alla lett. c) dell’art. 47 non produce effetti per i discendenti.
Chi riacquista la cittadinanza ticinese, riacquista lo stato precedente di patrizio.
La procedura per la rinuncia ed il riacquisto dello stato di patrizio è stabilita dal regolamento d’applicazione della legge.
Il patrizio esercita i diritti patriziali nei limiti stabiliti dalla legge.
Per la convocazione alle assemblee il patrizio domiciliato fuori dal comune sede del patriziato deve notificare il suo recapito all’ufficio patriziale.
Ogni patrizio ha diritto di voto a diciotto anni compiuti ed è considerato maggiorenne ai sensi della legge.
L’esercizio del diritto di voto è personale.
I diritti di godimento dei beni del patriziato sono esercitati per fuoco.
Il fuoco patriziale è costituito:
a) di un maggiorenne, con economia propria;
b) di una comunione di persone patrizie formanti un’unica economia domestica;
c) della donna patrizia che mantiene il patriziato da nubile all’atto del matrimonio.
In caso di costituzione di un nuovo fuoco, i diritti di godimento si esercitano dal giorno di iscrizione nel corrispondente registro.
In caso di estinzione per decesso, rinuncia degli aventi diritto, o per altra causa, i diritti di godimento cessano con la radiazione del fuoco dal registro.
Per l’esercizio dei diritti di godimento, nei rapporti con l’amministrazione patriziale, il fuoco è rappresentato di regola dal patrizio più anziano.
Il diritto di rappresentanza può essere delegato.
Il registro dei patrizi, dei votanti e dei fuochi attesta:
a) lo stato di patrizio;
b) la qualità di avente diritto di voto;
c) i fuochi con diritto di godimento.
L’ufficio patriziale allestisce su formulario stabilito dal Dipartimento, il registro aggiornato ogni anno, entro la fine di novembre.
Il Consiglio di Stato predispone una banca dati cantonale volta a raccogliere le registrazioni dei patrizi, dei votanti e dei fuochi dei singoli patriziati.
Il regolamento di applicazione della legge definisce le norme di dettaglio.
Il registro è pubblicato ogni anno durante i primi venti giorni di dicembre.
La pubblicazione ha luogo con l’esposizione nell’ufficio patriziale o nella cancelleria comunale e, nel caso di patriziati con giurisdizione in più comuni, nella cancelleria del comune sede del patriziato.
Nel corso dell’anno l’ufficio patriziale apporta al registro le variazioni ordinate dal Consiglio di Stato, nonché quelle a seguito di cambiamenti di stato civile o per altra causa comportanti modificazioni nelle famiglie patrizie. I cittadini patrizi devono notificare le variazioni che li concernono e collaborare attivamente al fine della tenuta a giorno dei suesposti dati.
L’ufficio patriziale è tenuto a consultare regolarmente la Banca dati Movimento della popolazione.
L’ufficio patriziale pubblica le variazioni durante i quindici giorni consecutivi all’albo patriziale.
Nessuna variazione, tranne se ordinata dal Consiglio di Stato, può essere apportata al registro durante il periodo di pubblicazione.
Le iscrizioni che si rendono necessarie durante il periodo di pubblicazione sono apportate decorso tale periodo; le corrispondenti variazioni devono essere pubblicate all’albo secondo le norme dell’art. 59.
Chiunque ha il diritto di voto nel patriziato può contestare le iscrizioni nel registro mediante ricorso al Consiglio di Stato.
Il ricorso tendente a ottenere l’iscrizione nel registro può essere interposto solo dal patrizio che la chiede o da un suo mandatario.
…
Il ricorso contro il registro deve essere interposto:
a) nel caso di pubblicazione annuale, durante il periodo di pubblicazione;
b) nel caso di variazione, durante il periodo di pubblicazione della variazione medesima.
I termini non sono sospesi dalle ferie giudiziarie.
Le contestazioni sullo stato di patrizio che sorgessero nel corso di una causa giudiziaria devono essere demandate dal giudice civile al Consiglio di Stato. Contro la decisione del Consiglio di Stato è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo.
Gli organi del patriziato sono: I’assemblea, il consiglio patriziale dove è stato costituito e l’ufficio patriziale.
Essi amministrano il patriziato secondo le competenze conferite dalla legge.
L’elezione del consiglio patriziale e dell’ufficio patriziale ha luogo ogni quattro anni nel mese di aprile nella data fissata dal Consiglio di Stato entro la fine del mese di agosto dell’anno precedente.
Ogni patriziato deve avere un sigillo la cui impronta dev’essere apposta a ogni atto ufficiale.
Il sigillo e le sue variazioni devono essere notifica al Dipartimento competente.
L’assemblea è la riunione degli aventi diritto di voto in materia patriziale. Essa è pubblica.
L’assemblea:
a) elegge il consiglio patriziale, I’ufficio patriziale, il suo presidente e i supplenti;
b) adotta i regolamenti, li abroga, li modifica o ne sospende l’applicazione;
c) esercita la sorveglianza sull’amministrazione patriziale;
d) approva ogni anno il conto preventivo e il conto consuntivo del patriziato e delle sue aziende;
e) autorizza le spese di investimento, approva la costituzione di fideiussioni, l’accensione di ipoteche, la costituzione di pegno su beni mobili;
f) autorizza l’acquisizione, l’affitto, la locazione, la permuta, I’alienazione, la commutazione delI’uso e del godimento dei beni;
g) decide l’esecuzione delle opere sulla base di progetti e di preventivi definitivi e accorda i crediti necessari;
h) autorizza l’ufficio patriziale a intraprendere o a stare in lite, a transigere e a compromettere, riservate le procedure amministrative;
i) fissa per regolamento gli onorari dei membri dell’ufficio, il rimborso delle spese per le missioni o funzioni straordinarie, gli stipendi del segretario e degli altri dipendenti o incaricati del patriziato;
I) concede lo stato di patrizio e prende atto della rinuncia al patriziato;
m) nomina per il quadriennio la commissione della gestione e le eventuali commissioni speciali;
n) esercita tutte le competenze non conferite dalla legge ad altro organo del patriziato;
o) nomina i delegati del patriziato negli enti di diritto pubblico e privato di cui il patriziato è parte; sono riservati leggi speciali e i casi di competenza dell’Ufficio patriziale.
Le assemblee ordinarie annuali sono due:
a) la prima si occupa principalmente della gestione dell’esercizio precedente del patriziato;
b) la seconda si occupa in ogni caso del preventivo dell’anno seguente.
Nelle assemblee ordinarie possono essere trattati altri oggetti purché figurino all’ordine del giorno.
I patriziati senza un movimento finanziario importante possono prevedere nel loro regolamento la tenuta di una sola assemblea ordinaria annuale, fissandone la data non oltre il 30 aprile.
L’assemblea patriziale si raduna straordinariamente:
a) ogni qualvolta l’ufficio patriziale lo ritiene opportuno;
b) se richiesto da un numero di aventi diritto di voto corrispondente almeno ad un sesto del numero dei patrizi domiciliati nel comune o nei comuni, rispettivamente nella sezione, del patriziato. Le sezioni di cui al presente capoverso corrispondono a quelle previste dalla legge sulla misurazione ufficiale dell’8 novembre 2005.
Entro un mese dalla presentazione, l’ufficio patriziale esamina se la domanda di cui alla lettera b del capoverso precedente è regolare e ricevibile e pubblica all’albo la sua decisione; riconosciutane la regolarità e la ricevibilità, convoca l’assemblea entro trenta giorni dalla pubblicazione all’albo.
Il regolamento del patriziato fissa la data delle assemblee ordinarie, ritenuto che l’approvazione della gestione patriziale deve avvenire entro il 30 aprile, e l’approvazione del preventivo entro il 31 dicembre.
L’ufficio patriziale, per giustificati motivi, può prorogare il termine della prima e della seconda assemblea ordinaria sino al 30 giugno e rispettivamente, sino al 28 febbraio.
Il Consiglio di Stato, su istanza motivata dell’ufficio patriziale, può prorogare eccezionalmente i termini di cui al cpv. 2.
L’Ufficio patriziale convoca l’assemblea mediante avviso all’albo e contemporaneamente al domicilio dei patrizi aventi diritto di voto domiciliati nel comune, rispettivamente nella sezione del patriziato e, per i domiciliati fuori comune, al recapito prescritto dall’art. 51, almeno dieci giorni prima della riunione, indicando il giorno, l’ora, il luogo e gli oggetti da trattare.
Ogni anno all’inizio della prima assemblea ordinaria viene nominato un Presidente, che sta in carica un anno.
L’ufficio presidenziale é completato ad ogni assemblea con la designazione di due scrutatori.
I membri dell’ufficio patriziale in carica o che lo furono nell’anno di cui si discute la gestione non possono far parte dell’ufficio presidenziale.
L’assemblea può validamente deliberare qualunque sia il numero dei presenti. I membri e supplenti dell’ufficio patriziale non sono computati tra i presenti.
L’assemblea delibera a maggioranza dei votanti
Per gli oggetti di cui all’art. 68 lett. e), f), g), h), e nel caso di revoca di risoluzioni precedenti, essa delibera a maggioranza di due terzi dei votanti; in ogni caso i voti affermativi devono costituire la metà dei presenti.
In tutti i casi gli astenuti e, per le votazioni a scrutinio segreto, le schede in bianco non sono computate.
Un patrizio non può prendere parte alle discussioni e al voto su oggetti che riguardano il suo personale interesse o quello di suoi parenti nei seguenti gradi: coniuge, partner registrati, conviventi di fatto, genitori, figli, fratelli, zii, nipoti consanguinei, cognati, suoceri, generi e nuore.
L’interesse di un ente di diritto pubblico e di un gremio o ente di diritto privato con scopi ideali e privi di fini economici non determina la collisione di interessi nei suoi membri.
La collisione esiste invece per gli amministratori e i dipendenti con funzioni dirigenziali di persone giuridiche aventi scopo di lucro.
Il verbale viene letto, approvato seduta stante e firmato dal presidente delI’assemblea, dal segretario e dagli scrutatori.
Il presidente del patriziato pubblica entro cinque giorni all’albo le risoluzioni dell’assemblea con l’indicazione dei mezzi e dei termini di ricorso.
Il regolamento del patriziato stabilisce le altre modalità di funzionamento dell’assemblea.
Esso deve in particolare disciplinare:
a) il luogo, il giorno e l’ordine delle trattande;
b) la composizione dell’ufficio presidenziale e i compiti;
c) ll verbale delle discussioni, i modi di tenuta e di approvazione;
d) il sistema di voto;
e) i messaggi e i rapporti, le forme ed i termini di presentazione e deposito;
f) le commissioni, la loro composizione e gli attributi;
g) le interpellanze e le mozioni con le forme ed i termini di presentazione;
h) I’ordine e la pubblicità dell’assemblea.
Il presidente, i membri ed i supplenti dell’ufficio patriziale in carica o che lo furono nell’anno di cui si discute la gestione non possono partecipare alle votazioni per la nomina della commissione della gestione e per l’approvazione del consuntivo.
Il regolamento del patriziato può prevedere l’istituzione del consiglio patriziale.
Esso ne stabilisce il funzionamento richiamati gli art. 75 e 76 disciplinando in particolare:
a) la seduta costitutiva;
b) I’ufficio presidenziale e i suoi compiti;
c) le sessioni ordinarie e straordinarie;
d) il luogo e i modi di convocazione;
e) le modalità di partecipazione;
f) il verbale delle discussioni, i modi di tenuta e di approvazione;
g) i messaggi, i rapporti, i modi e i termini di presentazione e di deposito;
h) il sistema e il quoziente di voto;
i) le commissioni, la loro composizione e gli attributi;
I) le interpellanze e le mozioni con le forme e i termini di presentazione.
Il consiglio patriziale esercita gli attributi dell’assemblea patriziale di cui all’art. 68 riservato il diritto di iniziativa e di referendum secondo le modalità previste dalla legge organica comunale, ritenuto che i quozienti ivi previsti sono computati sul numero dei cittadini patrizi domiciliati nel comune o nei comuni del patriziato.
Sono eleggibili in consiglio patriziale gli aventi diritto di voto del patriziato.
La carica è incompatibile con quella di Consigliere di Stato, di membro dell’ufficio patriziale o supplente e di dipendente del patriziato, salvo che quest’ultima sia esercitata con funzione accessoria.
L’ufficio patriziale amministra il patriziato.
Esso si compone di tre o di cinque membri, compreso il presidente.
L’ufficio di un patriziato la cui giurisdizione si estende a più comuni può avere fino a un massimo di nove membri.
La carica è obbligatoria.
Nei patriziati ove esiste un ufficio di tre membri occorrono due supplenti.
È eleggibile alla carica di membro e di supplente dell’ufficio ogni patrizio maggiorenne con diritto di voto in materia patriziale.
…
La carica di presidente dell’ufficio patriziale è incompatibile con quella di segretario.
Non possono far parte contemporaneamente dello stesso ufficio come presidente, membro o supplente: coniugi, partner registrati, conviventi di fatto, genitori e figli, fratelli, suoceri con generi e nuore.
…
Il presidente, i membri e i supplenti possono dimissionare dalla carica per uno dei seguenti motivi:
a) l’aver coperto la carica l’intero quadriennio immediatamente precedente;
b) l’età di 65 anni;
c) un’infermità che la rende eccessivamente gravosa o altro motivo grave.
Le dimissioni per i motivi di cui all’art. 86 lett. a) e b) sono inoltrate all’ufficio patriziale e hanno effetto dopo due mesi dalla presentazione.
La rinuncia alla carica e le dimissioni di chi invoca il motivo di cui agli art. 85 e 86 lett. c) sono decise dall’ufficio patriziale, riservato il ricorso al Consiglio di Stato.
…
Il presidente, i membri e i supplenti dell’ufficio patriziale stanno in carica quattro anni e sono rieleggibili.
…
Nella prima seduta successiva alla sua elezione l’ufficio nomina tra i suoi membri un vicepresidente.
L’ufficio può nominare, nel suo seno o fuori, commissioni per la sorveglianza di determinati rami dell’amministrazione e per lo studio di oggetti di particolare importanza.
Di ogni commissione deve far parte un membro dell’ufficio, di regola in qualità di presidente.
Le commissioni esercitano la loro vigilanza sui rami dell’amministrazione loro affidati o propongono le misure da attuare. Esse hanno in ogni caso funzioni consultive.
L’ufficio patriziale:
a) è l’organo esecutivo del patriziato;
b) dirige l’amministrazione, prende ogni provvedimento a tutela dell’interesse della corporazione, comprese le procedure amministrative;
c) formula le sue proposte o fa rapporto su ogni oggetto di competenza dell’assemblea o del consiglio patriziale;
d) esegue o fa eseguire le risoluzioni dell’assemblea o del consiglio patriziale;
e) dà ragguagli sull’amministrazione all’assemblea o al consiglio patriziale con un rapporto scritto annuale;
f) decide sulla regolarità e ricevibilità della domanda di cui all’art. 70 cpv. 1 lett. b);
g) esercita le competenze a lui particolarmente conferite dal regolamento o da altre leggi.
L’ufficio patriziale, in particolare:
a) organizza il buon governo dei beni patriziali e ne garantisce l’uso pubblico;
b) provvede all’incasso delle imposte patriziali e dei crediti, soddisfa gli impegni nei limiti del preventivo, come pure all’impiego dei capitali, e vigila sulla conversione dei prestiti;
c) allestisce ogni anno il conto preventivo e il conto consuntivo;
d) applica i regolamenti patriziali e punisce con multa i contravventori alle leggi e ai regolamenti stessi;
e) nomina i dipendenti e assegna gli incarichi;
f) approva i piani di assestamento dei boschi e i piani di sistemazione alpestre;
g) procede alle aggiudicazioni in seguito a concorso, a licitazione o a trattativa privata giusta le norme della presente legge nonché della legge sulle commesse pubbliche del 20 febbraio 2001;
h) allestisce e aggiorna il registro dei patrizi;
i) procede ogni quattro anni al controllo dei confini dei fondi di proprietà del patriziato, di propria iniziativa o quando fosse richiesto dai confinanti o dall’autorità di vigilanza;
l) conserva e aggiorna l’archivio patriziale;
m) fissa la sportule di cancelleria.
Fino ad un importo annuo complessivo stabilito dal regolamento patriziale in rapporto all’importanza del bilancio del patriziato, comunque al massimo pari al 10% dei costi dell’ultimo consuntivo e non superiore a fr. 40’000.–, l’Ufficio patriziale può effettuare spese correnti non preventivate.
Il regolamento del patriziato stabilisce le norme di funzionamento dell’ufficio patriziale a completazione e integrazione di quelle prescritte dalla presente legge. In particolare esso deve disciplinare:
a) il luogo delle sedute;
b) il funzionamento delle sedute;
c) la chiamata dei supplenti;
d) il modo di votazione;
e) il verbale delle discussioni e le modalità della tenuta e approvazione;
f) l’obbligo di discrezione, l’esame degli atti e il rilascio di estratti.
L’art. 76 è applicabile per analogia.
…
L’ufficio patriziale può validamente deliberare se interviene alla seduta almeno la maggioranza assoluta dei suoi membri e se gli stessi sono stati avvisati almeno 24 ore prima della riunione. Se per due volte consecutive tale maggioranza fa difetto, l’ufficio può deliberare la terza volta, qualunque sia il numero dei presenti.
La partecipazione alle sedute è obbligatoria.
Se il membro si sottrae, senza legittimo motivo, in modo deliberato e continuo ai doveri della propria carica, l’ufficio segnala il caso all’autorità di vigilanza.
Le risoluzioni sono prese a maggioranza dei presenti; l’astensione non è ammessa.
Le risoluzioni possono essere revocate con il voto della maggioranza dei suoi membri, riservati i diritti dei terzi.
Un membro dell’ufficio patriziale non può essere presente alle discussioni e al voto su oggetti che riguardano il suo personale interesse e quello dei suoi parenti secondo l’art. 75.
L’interesse di un ente di diritto pubblico e di un gremio o ente di diritto privato con scopi ideali e privi di fini economici non determina la collisione di interessi nei suoi membri.
La collisione esiste invece per gli amministratori e i dipendenti con funzioni dirigenziali di persone giuridiche aventi scopo di lucro.
Un membro dell’ufficio patriziale non può assumere né direttamente, né indirettamente lavori, forniture o mandati a favore del patriziato.
L’ufficio patriziale nomina ogni quadriennio il segretario e gli altri dipendenti, previsti da leggi speciali o dal regolamento.
La nomina è fatta per concorso pubblico. Il periodo di nomina scade sei mesi dopo l’elezione dell’ufficio patriziale.
Salvo proroga da accordare dal Dipartimento competente, la riconferma è tacita se l’ufficio patriziale non comunica al dipendente entro quattro mesi dalle elezioni, presentandone i motivi, la mancata conferma.
La violazione dei doveri d’ufficio è punita dall’ufficio patriziale con i seguenti provvedimenti disciplinari:
a) l’ammonimento;
b) la multa fino a fr. 500.--;
c) la sospensione dalle funzioni fino a tre mesi;
d) il licenziamento.
L’applicazione d’ogni provvedimento disciplinare dev’essere preceduta da un’inchiesta nella quale all’interessato dev’essere data la possibilità di giustificarsi e di farsi assistere.
Ogni provvedimento disciplinare dev’essere motivato e notificato per iscritto all’interessato.
I provvedimenti disciplinari sono appellabili da parte dell’interessato al Consiglio di Stato.
Contro le decisioni del Consiglio di Stato è ammesso ricorso al Tribunale cantonale amministrativo.
Il regolamento del patriziato oltre alle disposizioni della presente legge stabilisce i requisiti per la nomina, gli stipendi, gli obblighi e i doveri di servizio e le prestazioni sociali dei dipendenti.
Il conto preventivo e il conto consuntivo del patriziato si estendono alla gestione dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
Il conto preventivo deve contenere:
a) le previsioni sui ricavi e sulle spese per il prossimo periodo contabile da inserire nel conto economico;
b) la tabella degli ammortamenti e, a discrezione dell’Ufficio patriziale, l’inventario dei beni patriziali.
Le entrate e le uscite del conto degli investimenti, per opere votate o da votare, sono presentate solo a titolo informativo.
Il conto consuntivo deve contenere:
a) il conto economico;
b) il conto degli investimenti;
c) il bilancio comprensivo dei seguenti allegati ai conti:
– la tabella degli ammortamenti;
– la tabella di controllo dei crediti d’investimento;
– l’elenco debiti, nonché l’inventario dei beni patriziali.
Si procede alle deliberazioni sul conto preventivo e sul conto consuntivo articolo per articolo e sul complesso.
I crediti possono essere destinati dall’ufficio patriziale solo per l’oggetto per cui furono accordati.
L’ufficio patriziale non può far spese che non siano iscritte nel bilancio preventivo, nè superare quelle iscritte, senta il consenso preliminare dell’assemblea o del consiglio patriziale, salvo nei casi di assoluta urgenza per i quali esso dovrà chiedere la ratifica alla prossima assemblea o riunione del consiglio.
Il credito suppletorio è il complemento di un credito di investimento.
Il credito suppletorio deve essere richiesto se il sorpasso accertato sarà di almeno il 10% del credito originario e superiore a fr. 20’000.–; la richiesta deve essere presentata con apposito messaggio, non appena il sorpasso diventa prevedibile; per sorpassi inferiori è sufficiente chiedere la ratifica ad opera terminata.
Quando, nel corso dell’anno, l’ufficio patriziale mancasse di liquidità per sopperire a spese della parte ordinaria del conto preventivo, potrà far capo a prestiti a breve scadenza, purché siano integralmente rimborsati entro l’anno successivo.
I pagamenti e le riscossioni devono essere fatti per conto corrente postale o bancario. Il regolamento del patriziato designa gli aventi diritti di firma collettiva con il presidente dell’ufficio patriziale per tutte le operazioni concernenti i conti suddetti.
Le norme particolari circa la tenuta dei libri contabili e le registrazioni sono stabilite dal regolamento speciale.
La contabilità dei patriziati è tenuta secondo il sistema della partita doppia; essa s’ispira al modello armonizzato secondo le raccomandazioni emanate dalla Conferenza delle direttrici e dei direttori cantonali delle finanze.
L’esame della gestione è affidato alla commissione della gestione.
A tale scopo le è conferita la facoltà di esame degli atti dell’amministrazione patriziale, i verbali e gli archivi.
La commissione si pronuncia:
a) sul preventivo;
b) sulle proposte per oggetti che richiedono una decisione dell’assemblea o del consiglio patriziale in virtú dell’art. 68 quando l’esame non rientri nella competenza esclusiva di un’altra commissione;
c) sul consuntivo.
La carica di membro e di supplente della commissione della gestione è obbligatoria.
Non possono far parte della commissione:
a) i membri dell’ufficio patriziale ed i supplenti;
b) i congiunti nei gradi seguenti: coniuge, partner registrato, convivente di fatto, genitori e figli, fratelli, suoceri con generi e nuore, zii e nipoti consanguinei;
c) coloro che si trovano nei detti gradi di parentela con i membri dell’ufficio patriziale, i supplenti ed il segretario.
Chi ha rivestito la carica di membro dell’ufficio patriziale o di supplente può far parte della commissione della gestione.
Egli non può tuttavia partecipare alla discussione e al voto sulla gestione che lo concerne.
La commissione della gestione allestisce il rapporto scritto.
Qualora la commissione non fosse in grado di presentare un rapporto di merito sui conti, riferisce i motivi all’assemblea o al consiglio patriziale.
L’assemblea o il consiglio patriziale stabilisce un nuovo termine non superiore a un mese. Di ciò l’ufficio patriziale dà sollecita comunicazione al Dipartimento.
L’ufficio patriziale applica la multa sulle contravvenzioni ai regolamenti patriziali o alle leggi la cui applicazione gli è affidata.
Il massimo della multa è di fr. 10'000.--, riservate le leggi speciali.
I membri dell’ufficio patriziale e i dipendenti di cui all’art. 101 che vengono a conoscenza di una trasgressione ne fanno rapporto al patriziato.
Le segnalazioni possono essere fatte anche da terzi.
Il rapporto di contravvenzione deve indicare i fatti, il luogo, la data e il periodo in cui le infrazioni sono avvenute e le norme di legge o di regolamento violate.
L’ufficio patriziale lo intima al denunciato, assegnandogli un termine perentorio di quindici giorni per le osservazioni scritte.
È applicabile per il resto la legge di procedura per le cause amministrative.
Accertata la violazione, l’ufficio patriziale infligge la multa; nella decisione devono essere richiamati:
a) il rapporto di contravvenzione;
b) i motivi della multa;
c) l’indicazione delle norme di legge o di regolamento violate e di quella che reprime la trasgressione;
d) l’indicazione dei mezzi e dei termini di ricorso.
La decisione di multa è appellabile al Consiglio di Stato.
Contro la decisione del Consiglio di Stato è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo.
La decisione di abbandono del procedimento contravvenzionale dev’essere notificata al denunciato.
Per la prescrizione è applicabile la legge del 20 aprile 2010 di procedura per le contravvenzioni.
Le multe devono essere pagate entro un mese da quando sono definitive.
L’ufficio patriziale può concedere una proroga non superiore a due mesi o accordare la possibilità di pagamento a rate nel termine massimo di sei mesi.
Se la multa non è pagata tempestivamente, l’ufficio patriziale procede in via esecutiva.
Non essendo possibile l’incasso, il giudice dell’applicazione della pena, su istanza dell’ufficio patriziale e previa diffida di dieci giorni, commuta la multa in pena detentiva sostitutiva fino a un massimo di tre mesi con comunicazione all’autorità di esecuzione.
Contro la decisione di commutazione della multa il condannato e l’ufficio patriziale possono interporre reclamo alla Corte di appello e di revisione penale giusta il codice di procedura penale del 5 ottobre 2007.
Il patriziato disciplina mediante regolamenti le materie che rientrano nelle sue competenze.
I regolamenti patriziali devono essere esposti al pubblico previo avviso agli albi:
a) per il periodo di trenta giorni durante il quale è ammesso il ricorso al Consiglio di Stato;
b) nei patriziati a regime di consiglio patriziale inoltre per un periodo di quarantacinque giorni durante il quale è data la facoltà di referendum.
Trascorsi i termini di esposizione di cui all’art. 125, i regolamenti sono sottoposti al Consiglio di Stato per l’approvazione.
Analoga procedura dev’essere ossequiata per ogni loro variazione.
Il Consiglio di Stato applica una tassa di giudizio che varia da fr. 100.– a fr. 2000.– in sede di decisione sulla ratifica.
Il Consiglio di Stato nella procedura di approvazione dei regolamenti patriziali, valendosi dei poteri di vigilanza conferitigli dall’art. 130 della legge può:
a) apportare d’ufficio modificazioni o aggiunte al regolamento per metterlo in consonanza con le norme della costituzione e delle leggi;
b) approvare il regolamento ritenuto lo stralcio delle disposizioni non conformi alle leggi;
c) sospendere l’approvazione del regolamento o di singole sue disposizioni, con invito al patriziato a procedere alle modificazioni e completazioni del caso, assegnando a tale scopo un termine adeguato.
Il Consiglio di Stato emana in luogo e vece dell’organo patriziale competente il regolamento, limitatamente alle disposizioni di natura essenziale, quando un patriziato, trascorso il termine stabilito e previa formale diffida con l’assegnazione di un nuovo termine, non vi avesse provveduto.
I regolamenti sono approvati dal Consiglio di Stato con la riserva dei diritti di terzi.
Il dispositivo della risoluzione di approvazione va pubblicato all’albo patriziale.
Con l’approvazione del Consiglio di Stato i regolamenti diventano esecutivi.
L’approvazione non estingue il diritto di ricorso in ogni caso di applicazione.
Il patriziato può sottoscrivere convenzioni di diritto pubblico con enti pubblici e privati per l’esecuzione dei suoi compiti.
La convenzione deve contenere in particolare lo scopo, l’organizzazione, il riparto delle spese, il termine di rinnovo e di disdetta.
La stessa dev’essere adottata dall’assemblea patriziale o dal consiglio patriziale secondo le modalità previste per il regolamento patriziale, salvo i casi di esclusiva competenza dell’ufficio patriziale.
Il patriziato può affidare mandati di prestazione a enti pubblici o privati per l’esecuzione di suoi compiti. Il mandato deve prevedere:
– la prestazione e le modalità esecutive,
– i mezzi finanziari,
– i controlli,
– diritti e obblighi reciproci,
– durata, facoltà di revoca.
Contro le decisioni di carattere amministrativo del soggetto esterno è dato ricorso ai sensi degli art. 146 e seguenti.
Il mandato deve essere adottato dall’assemblea o dal consiglio patriziale secondo le modalità previste per il regolamento patriziale.
Il Consiglio di Stato, tramite il Dipartimento competente, promuove l’utilizzazione razionale dei beni di proprietà patriziale, coordinata con la pianificazione cantonale e la promozione socio-economica prevista dagli enti regionali di sviluppo.
Esso si avvale di una commissione in cui sono rappresentati l’Alleanza patriziale, i servizi e gli enti cantonali interessati.
Il regolamento della commissione ne stabilisce le competenze e il funzionamento.
I patriziati sono sottoposti alla vigilanza del Cantone.
Essa è esercitata dal Consiglio di Stato che designa il Dipartimento competente.
La vigilanza sui patriziati ha per oggetto:
a) il controllo di legalità sull’applicazione delle leggi e dei regolamenti da parte dei patriziati e dei loro organi;
b) il controllo di opportunità, limitato all’arbitrio;
c) la sorveglianza sull’amministrazione in genere e sulle decisioni degli organi patriziali riguardanti la gestione e l’impiego dei beni di proprietà patriziale;
d) i provvedimenti adottati dal presidente dell’assemblea o del consiglio patriziale nell’ambito delle sue competenze.
A tale scopo è conferita al Dipartimento la facoltà di esame dei registri, dei libri contabili e degli archivi patriziali come pure sull’uso e sulla gestione dei beni patriziali.
Dalla vigilanza sui patriziati conformemente al presente capitolo è escluso il campo di applicazione di leggi speciali, di competenza del Dipartimento cui spetta la relativa applicazione.
L’Autorità di vigilanza è legittimata ad intervenire sia su denuncia privata sia d’ufficio, quando vi fosse indizio o sospetto di cattiva amministrazione a detrimento di importanti interessi collettivi, rispettivamente si ravvisasse una violazione degli obblighi derivanti dalla carica.
Singole decisioni errate o viziate, adottate dagli organi patriziali, non costituiscono di per sé indizio o sospetto di cattiva amministrazione.
La procedura di vigilanza è una procedura sussidiaria, riservata ai casi in cui non sia possibile promuovere una normale procedura ricorsuale; se è pendente una procedura penale, il Consiglio di Stato sospende la procedura di vigilanza.
L’Autorità di vigilanza può adottare provvedimenti particolari o annullare le risoluzioni degli organi patriziali, allorquando, cumulativamente:
a) l’agire degli organi patriziali violi manifestamente norme della Costituzione, di leggi o di regolamenti;
b) lo impongano importanti e preponderanti interessi collettivi.
La facoltà di annullare le risoluzioni degli organi patriziali si prescrive nel termine di cinque anni dalla loro crescita in giudicato; è riservata ai terzi l’azione di risarcimento.
Il Consiglio di Stato può infliggere ai membri ed ai supplenti dell’ufficio patriziale, della commissione della gestione, del consiglio patriziale e degli uffici presidenziali, in carica, colpevoli di inosservanza delle disposizioni legali, degli ordini dell’autorità di vigilanza o di grave negligenza nell’esercizio delle loro funzioni i seguenti provvedimenti:
a) ...;
b) l’ammonimento;
c) la multa fino a un massimo di fr. 2000.–;
d) la sospensione dalla carica fino a un massimo di sei mesi;
e) la destituzione.
Il provvedimento, di cui alla lett. e), si applica nei casi di gravi e ripetute violazioni nell’esercizio dei propri incombenti.
Ogni provvedimento dev’essere motivato e preceduto da un’inchiesta nella quale è data all’interessato la possibilità di giustificarsi.
Il Consiglio di Stato può ordinare la pubblicazione all’albo dei provvedimenti presi; nel caso di sospensione o di destituzione la pubblicazione è obbligatoria.
I provvedimenti disciplinari si prescrivono nel termine di cinque anni dal compimento dei fatti.
Le multe non possono essere messe a carico della cassa patriziale.
Se un membro dell’ufficio patriziale è perseguito per crimini o delitti, il Consiglio di Stato può sospenderlo dalle sue funzioni. Esso è sostituito in tal caso da un supplente.
La sospensione può essere decisa dal Consiglio di Stato quando nei confronti di un membro di un ufficio patriziale, ai sensi della Legge federale sull’esecuzione e sul fallimento, fossero adottati i seguenti provvedimenti:
a) rilascio di un attestato di carenza beni;
b) dichiarazione di fallimento.
L’interessato dev’essere udito prima del provvedimento.
Se un membro dell’Ufficio patriziale è condannato alla pena detentiva o alla pena pecuniaria, anche se al beneficio della sospensione condizionale, per reati intenzionali contrari alla dignità della carica, il Consiglio di Stato deve destituirlo dalle sue funzioni.
In tal caso si provvede alla sua sostituzione secondo le norme delle leggi elettorali.
Il provvedimento dev’essere motivato e preceduto da un’inchiesta nella quale è data all’interessato la possibilità di giustificarsi.
…
Il procuratore pubblico notifica al Consiglio di Stato, al più presto ma al massimo entro tre mesi dall’apertura dell’istruzione, l’esistenza di un procedimento penale a carico di un membro dell’ufficio patriziale quando l’interessato è perseguito per reati contrari alla dignità della carica.
Quando un patriziato si trova in difficoltà ad assicurare la normale amministrazione o quando l’ufficio patriziale si sottrae in modo deliberato e continuo ai doveri del suo ufficio, l’autorità di vigilanza può, previa diffida, direttamente o per mezzo di uno o più delegati affiancarsi o sostituirsi all’ufficio patriziale nell’amministrazione del patriziato, fintanto che perdurano i motivi che hanno giustificato l’intervento.
Se l’assemblea patriziale non provvede alla elezione dell’ufficio patriziale, o se quest’ultimo non può essere costituito per motivi di incompatibilità secondo la norma dell’art. 84 tra i membri eletti, il Consiglio di Stato delega al municipio locale l’amministrazione del patriziato.
Tale misura ha fine tosto che si renda possibile l’elezione di un ufficio patriziale o quando siano cessate le cause d’incompatibilità.
Nei casi stabiliti dagli art. 138 e 139 l’assemblea o il consiglio patriziale mantengono nondimeno le proprie competenze.
Perdurando i motivi d’intervento di cui agli art. 138 e 139, il Consiglio di Stato può avviare d’ufficio il procedimento di aggregazione a norma dell’art. 35, rispettivamente di disconoscimento a norma dell’art. 38.
Il Consiglio di Stato può recuperare le spese d’intervento o d’inchiesta fino ad un importo massimo di fr. 10'000.--.
Le spese accollate al patriziato sono a carico della cassa patriziale.
Se l’istanza è infondata l’istante deve essere tenuto a pagare le spese.
Le risoluzioni dell’assemblea o del consiglio patriziale concernenti prestiti o aperture di crediti devono essere ratificate dal Dipartimento.
Il Dipartimento applica una tassa di giudizio che varia da fr. 100.– a fr. 2000.– in sede di decisione sulla ratifica.
Se i conti patriziali o parte di essi, come pure i sorpassi di credito, non sono approvati, l’ufficio patriziale ne fa immediato rapporto al Consiglio di Stato, che statuisce in merito.
Contro le decisioni dell’autorità di vigilanza è dato ricorso al Consiglio di Stato.
Contro le decisioni del Consiglio di Stato è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo.
Contro le decisioni degli organi patriziali è dato ricorso al Consiglio di Stato, le cui decisioni sono appellabili al Tribunale cantonale amministrativo, a meno che la legge non disponga altrimenti.
Il ricorso ha effetto sospensivo, a meno che la legge o la decisione impugnata non disponga altrimenti. In questo caso il ricorrente può chiedere al presidente dell’autorità di ricorso la sospensione della decisione.
Sono legittimati a ricorrere contro le deliberazioni degli organi patriziali:
a) ogni patrizio avente diritto di voto;
b) ogni altra persona o ente che dimostri un interesse legittimo.
Sono nulle e di nessun effetto le decisioni in materia patriziale emanate da un organo incompetente a decidere.
Tutte le decisioni degli organi patriziali sono annullabili:
a) quando fossero state violate le norme di legge per la convocazione e quanto tale violazione fosse stata influente sulle deliberazioni;
b) quando la riunione fosse stata tenuta in un locale vietato dalla legge.
Le singole decisioni degli organi patriziali sono annullabili:
a) se contrarie a norme della Costituzione, di legge o di regolamenti;
b) quando fossero state ammesse a votare persone non aventi diritto, e quando ciò abbia potuto influire sulle deliberazioni;
c) se la votazione non sia stata eseguita secondo le norme della legge;
d) se conseguenti a pratiche illecite, oppure quando vi fossero stati disordini o intimidazioni tali da presumere che i patrizi non abbiano potuto esprimere liberamente il voto;
e) quando fossero violate formalità essenziali prescritte da leggi o da regolamenti.
Le decisioni degli organi patriziali viziate di nullità assoluta possono essere impugnate in ogni tempo.
Negli altri casi, il ricorso deve essere inoltrato per iscritto, entro trenta giorni dall’intimazione o dalla data di pubblicazione della decisione impugnata.
È applicabile la legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013, riservate le disposizioni di altre leggi speciali.
Capitolo IV
Contro le decisioni del Dipartimento e delle autorità ad esso subordinate è dato ricorso al Consiglio di Stato.
Contro le decisioni del Consiglio di Stato è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo.
…
La donna patrizia che per matrimonio ha acquistato il patriziato del marito può chiedere entro un anno dall’entrata in vigore della presente legge, la reintegra nel patriziato da nubile mediante notifica scritta all’ufficio patriziale del patriziato originario e copia a quello del patriziato del marito.
La reintegra comporta il riacquisto del diritto di voto e dei diritti di godimento, nonché la costituzione di fuoco ai sensi degli art. 53 e 54.
I figli maggiorenni di genitori patrizi la cui madre intende esercitare il diritto di reintegra di cui all’articolo precedente possono parimenti optare per il patriziato della madre entro il medesimo termine.
I figli maggiorenni di madre patrizia sposata con un non patrizio possono acquistare lo stato di patrizio della madre entro un anno dall’entrata in vigore della presente legge se ne fanno richiesta all’ufficio patriziale.
Il patrizio che appartiene a più patriziati di giurisdizione comunale diversa è tenuto ad optare per uno di questi entro un anno dall’entrata in vigore della presente legge.
Nel caso di mancata opzione fa stato il patriziato del comune di attinenza.
Ogni patriziato è tenuto a presentare un’istanza di riconoscimento secondo l’art. 3 della presente legge entro un anno dalla sua entrata in vigore.
I patriziati che non intendono postulare il riconoscimento o lasciano decorrere infruttuosamente il termine di cui al cpv. 1 soggiacciono alla procedura di disconoscimento di cui all’art. 38.
I patriziati sono tenuti a conformare le norme dei loro regolamenti alla presente legge entro quattro anni dalla sua entrata in vigore.
Il Consiglio di Stato emana i regolamenti d’applicazione della presente legge.
…
La legge organica patriziale del 29 gennaio 1962 e successive modificazioni è abrogata con l’entrata in vigore della presente legge.
Decorsi i termini per l’esercizio del diritto di referendum, la presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.
Il Consiglio di Stato fissa la data dell’entrata in vigore.
Pubblicata nel BU 1994, 523.
Titolo modificato dalla L 13.3.2019; in vigore dal 1.9.2019 - BU 2019, 190.
Cpv. introdotto dalla L 13.2.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2012, 151.
Cpv. modificato dalla L 2.12.2008, in vigore dal 27.1.2009 - BU 2009, 22.
Cpv. modificato dalla L 13.3.2019; in vigore dal 1.9.2019 - BU 2019, 190; precedente modifica: BU 2016, 443.
Cpv. introdotto dalla L 20.9.2016; in vigore dal 1.1.2017 - BU 2016, 443.
Art. reintrodotto dalla L 13.2.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2014, 227; precedente modifica: BU 2012, 151.
Art. abrogato dalla L 13.2.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2014, 227; precedente modifica: BU 2002, 444.
Art. modificato dalla L 13.2.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2012, 151.
Cpv. modificato dalla L 13.3.2019; in vigore dal 1.9.2019 - BU 2019, 190.
Cpv. modificato dalla L 13.3.2019; in vigore dal 1.9.2019 - BU 2019, 190.
Art. introdotto dalla L 13.2.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2012, 151.
Art. introdotto dalla L 13.2.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2012, 151.
Cpv. modificato dalla L 13.3.2019; in vigore dal 1.9.2019 - BU 2019, 190.
Cpv. modificato dalla L 13.3.2019; in vigore dal 1.9.2019 - BU 2019, 190.
Cpv. modificato dalla L 13.3.2019; in vigore dal 1.9.2019 - BU 2019, 190.
Nota marginale modificata dalla L 13.2.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2012, 151.
Cpv. modificato dalla L 13.2.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2012, 151.
Lett. modificata dalla L 13.2.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2012, 151.
Nota marginale modificata dalla L 13.2.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2012, 151.
Art. modificato dalla L 13.2.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2012, 151; precedente modifica: BU 2004, 60.
Cpv. modificato dalla L 13.3.2019; in vigore dal 1.9.2019 - BU 2019, 190; precedente modifica: BU 2009, 22.
Cpv. introdotto dalla L 2.12.2008; in vigore dal 27.1.2009 - BU 2009, 22.
Art. modificato dalla L 13.3.2019; in vigore dal 1.9.2019 - BU 2019, 190.
Cpv. modificato dalla L 28.1.2013; in vigore dal 1.6.2013 - BU 2013, 139.
Cpv. abrogato dalla L 13.3.2019; in vigore dal 1.9.2019 - BU 2019, 190.
Cpv. modificato dalla L 13.2.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2012, 151.
Entrata in vigore anticipata dal CdS rispetto alla entrata in vigore dell’intera legge (1.1.1995) in data 25.8.1992 - BU 1992, 273.
Art. introdotto dalla L 13.3.2019; in vigore dal 1.9.2019 - BU 2019, 190.
Nota marginale modificata dalla L 13.3.2019; in vigore dal 1.9.2019 - BU 2019, 190.
Nota marginale modificata dalla L 13.3.2019; in vigore dal 1.9.2019 - BU 2019, 190.
Art. modificato dalla L 13.2.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2012, 151.
Cpv. modificato dalla L 13.3.2019; in vigore dal 1.9.2019 - BU 2019, 190.
Cpv. abrogato dalla L 13.2.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2012, 151.
Cpv. modificato dalla L 13.3.2019; in vigore dal 1.9.2019 - BU 2019, 190; precedente modifica: BU 2013, 471.
Art. modificato dalla L 10.11.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2009, 7; precedente modifica: BU 1992, 273.
Lett. modificata dalla L 13.2.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2012, 151.
Lett. modificata dalla L 13.2.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2012, 151.
Lett. modificata dalla L 13.2.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2012, 151.
Lett. modificata dalla L 13.3.2019; in vigore dal 1.9.2019 - BU 2019, 190.
Lett. modificata dalla L 13.2.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2012, 151.
Lett. introdotta dalla L 13.3.2019; in vigore dal 1.9.2019 - BU 2019, 190.
Lett. modificata dalla L 13.2.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2012, 151.
Lett. modificata dalla L 13.2.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2012, 151.
Lett. modificata dalla L 13.3.2019; in vigore dal 1.9.2019 - BU 2019, 190.
Cpv. introdotto dalla L 13.2.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2012, 151.
Cpv. modificato dalla L 13.2.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2012, 151.
Cpv. modificato dalla L 13.2.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2012, 151.
Art. modificato dalla L 13.3.2019; in vigore dal 1.9.2019 - BU 2019, 190.
Art. introdotto dalla L 13.2.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2012, 151.
Art. modificato dalla L 13.2.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2012, 151.
Cpv. modificato dalla L 13.2.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2012, 151.
Cpv. abrogato dalla L 10.11.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2009, 7.
Art. modificato dalla L 13.2.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2012, 151.
Art. abrogato dalla L 13.2.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2012, 151.
Cpv. modificato dalla L 13.2.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2012, 151; precedente modifica: BU 2009, 22.
Art. abrogato dalla L 13.2.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2012, 151; precedente modifica: BU 2009, 22.
Nota marginale modificata dalla L 10.11.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2009, 7; precedente modifica: BU 1998, 391; FU 1999, 5138.
Cpv. abrogato dalla L 10.11.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2009, 7; precedente modifica: BU 1998, 391; FU 1999, 5138.
Lett. modificata dalla L 13.3.2019; in vigore dal 1.9.2019 - BU 2019, 190.
Lett. modificata dalla L 13.3.2019; in vigore dal 1.9.2019 - BU 2019, 190.
Art. introdotto dalla L 13.3.2019; in vigore dal 1.9.2019 - BU 2019, 190.
Art. abrogato dalla L 20.2.2001; in vigore dal 1.5.2001 - BU 2001, 99.
Art. modificato dalla L 13.2.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2012, 151.
Art. modificato dalla L 13.2.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2012, 151.
Art. modificato dalla L 13.3.2019; in vigore dal 1.9.2019 - BU 2019, 190.
Art. modificato dalla L 13.3.2019; in vigore dal 1.9.2019 - BU 2019, 190.
Nota marginale modificata dalla L 13.2.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2012, 151.
Art. modificato dalla L 13.2.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2012, 151.
Art. modificato dalla L 13.3.2019; in vigore dal 1.9.2019 - BU 2019, 190; precedente modifica: BU 2012, 151.
Lett. modificata dalla L 13.3.2019; in vigore dal 1.9.2019 - BU 2019, 190.
Art. modificato dalla L 13.2.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2012, 151.
Art. modificato dalla L 20.4.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 260; precedente modifica: BU 2006, 561.
Cpv. modificato dalla L 24.6.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 318; precedenti modifiche: BU 2007, 17; BU 2010, 252.
Norma transitoria: BU 2007, 21. (27 novembre 2006)
Norma transitoria: BU 2007, 21. (27 novembre 2006)
Cpv. modificato dalla L 20.4.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 252; precedenti modifiche: BU 1994, 285; BU 2007, 17; BU 2008, 204.
Lett. modificata dalla L 24.9.2013; in vigore dal 1.3.2014 - BU 2013, 471.
Lett. modificata dalla L 13.2.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2012, 151.
Cpv. introdotto dalla L 20.9.2016; in vigore dal 1.1.2017 - BU 2016, 443.
Cpv. introdotto dalla L 13.3.2019; in vigore dal 1.9.2019 - BU 2019, 190.
Art. introdotto dalla L 13.3.2019; in vigore dal 1.9.2019 - BU 2019, 190.
Art. introdotto dalla L 13.3.2019; in vigore dal 1.9.2019 - BU 2019, 190.
Cpv. modificato dalla L 13.2.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2012, 151.
Nota marginale modificata dalla L 13.2.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2012, 151.
Cpv. reintrodotto dalla L 13.3.2019; in vigore dal 1.9.2019 - BU 2019, 190; precedente modifica: BU 2012, 151.
Art. introdotto dalla L 13.2.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2012, 151.
Art. modificato dalla L 13.2.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2012, 151.
Cpv. modificato dalla L 13.2.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2012, 151.
Cpv. modificato dalla L 13.2.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2012, 151.
Cpv. modificato dalla L 13.2.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2012, 151.
Cpv. modificato dalla L 13.2.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2012, 151.
Cpv. modificato dalla L 27.11.2006; in vigore dal 1.1.2007 - BU 2007, 17.
Art. abrogato dalla L 13.2.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2012, 151.
Art. modificato dalla L 4.6.2012; in vigore dal 10.8.2012 - BU 2012, 363.
Nota marginale modificata dalla L 13.2.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2012, 151.
Art. modificato dalla L 13.2.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2012, 151.
Cpv. introdotto dalla L 13.2.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2012, 151.
Cpv. introdotto dalla L 20.9.2016; in vigore dal 1.1.2017 - BU 2016, 443.
Nota marginale modificata dalla L 13.2.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2012, 151.
Art. modificato dalla L 13.2.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2012, 151.
Nota marginale modificata dalla L 2.12.2008; in vigore dal 27.1.2009 - BU 2009, 22.
Art. modificato dalla L 2.12.2008; in vigore dal 27.1.2009 - BU 2009, 22.
Cpv. modificato dalla L 24.9.2013; in vigore dal 1.3.2014 - BU 2013, 471.
Cpv. modificato dalla L 24.9.2013; in vigore dal 1.3.2014 - BU 2013, 480.
Capitolo introdotto dalla L 2.12.2008; in vigore dal 27.1.2009 - BU 2009, 22.
Art. introdotto dalla L 2.12.2008; in vigore dal 27.1.2009 - BU 2009, 22.
Art. abrogato dalla L 13.3.2019; in vigore dal 1.9.2019 - BU 2019, 190.
Art. abrogato dalla L 13.2.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2012, 151.
Entrata in vigore: 1 gennaio 1995 - BU 1994, 523.
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