del 28 ottobre 2009 (stato 1° settembre 2023)
visti:
la legge organica comunale del 10 marzo 1987 (art. 142 LOC);
il regolamento di applicazione della legge organica comunale del 30 giugno 1987 (art. 37 RALOC);
il regolamento della legge sull’orientamento scolastico e professionale e sulla formazione professionale e continua del 1° aprile 2008 (RLorform);
la legge sulle scuole professionali del 2 ottobre 1996 (Lsp),
Il presente regolamento disciplina la formazione professionale di base e continua dei segretari comunali.
Il Dipartimento delle istituzioni, Sezione degli enti locali (SEL), tramite un suo responsabile, assume la direzione strategica e il ruolo di coordinamento nella formazione di base e continua dei segretari comunali, d’intesa con la Commissione per la formazione dei segretari comunali di cui agli articoli 5 e 6 (di seguito Commissione).
Attraverso mandati interni, la SEL si avvale della collaborazione del Dipartimento dell’educazione, della cultura e dello sport, Istituto della formazione continua (IFC), per l’organizzazione, la gestione e la direzione didattica dei corsi.
La SEL può inoltre far capo ad altri istituti formativi.
L’IFC designa i docenti dei corsi di formazione, sentita la Commissione.
Di regola i corsi, dedotti i sussidi federali e cantonali, come pure i contributi delle associazioni professionali interessate, tendono ad autofinanziarsi con le tasse d’iscrizione.
Su proposta della SEL il Consiglio di Stato nomina la Commissione per la formazione dei segretari comunali e ne designa il presidente.
La Commissione è composta di 5 membri in rappresentanza di:
a) comuni;
b) Unione segretari comunali ticinesi (USCTi);
c) SEL.
La SEL assume il coordinamento e garantisce il supporto amministrativo della Commissione. L’lFC partecipa alle sedute con ruolo consultivo; supporta inoltre la Commissione per gli aspetti e le questioni di sua competenza.
La Commissione:
a) discute e promuove strategie e temi attinenti allo sviluppo delle competenze e alla formazione dei segretari comunali;
b) è informata sullo svolgimento dei corsi e sui relativi programmi;
c) è informata sul regolamento d’esame del corso di diploma per quadri dirigenti degli enti locali;
d) è sentita per la scelta dei docenti;
e) è sentita sui casi particolari di ammissione;
f) è sentita sul programma di formazione continua;
g) decide sui requisiti minimi per l’assolvimento dell’obbligo stabilito dall’art. 142 cpv. 3 LOC;
h) è competente per l’omologazione dei corsi prevista dall’art. 14 cpv. 2.
La Commissione funge anche da Commissione d’esame del corso di diploma per quadri dirigenti degli enti locali, con le competenze definite dal regolamento d’esame.
Capitolo primo
Il diploma che abilita all’esercizio della carica di segretario comunale ai sensi dell’art. 142 LOC è il diploma cantonale di quadro dirigente degli enti locali.
Il titolo di segretario comunale è assunto con la nomina municipale.
Sono ammessi al corso di diploma per quadri dirigenti degli enti locali i cittadini maggiorenni di nazionalità svizzera che soddisfano uno dei seguenti requisiti:
a) sono in possesso di un titolo di grado secondario II e hanno maturato un’esperienza professionale di almeno due anni;
b) hanno conseguito un titolo universitario (bachelor o master di università o di scuola universitaria professionale).
La Commissione può in casi particolari ammettere candidati privi dei requisiti di formazione del cpv. 1, dopo esame del relativo dossier, se del caso sottoponendo i candidati ad un esame di ammissione.
La formazione comprende una parte teorica e una parte pratica.
La parte teorica della formazione si estende di regola su tre semestri e comprende lezioni d’aula per un minimo di 380 ore.
Le materie d’insegnamento ed eventuali esenzioni dalle stesse e dai relativi esami sono stabilite nel regolamento d’esame.
La parte pratica della formazione consiste nello svolgimento di un periodo di pratica di almeno sei mesi presso un ente locale.
Il periodo di pratica può essere stato svolto anche nei cinque anni precedenti all’inizio del corso.
Il regolamento d’esame è parte integrante delle condizioni generali del corso di diploma per quadri dirigenti degli enti locali ed è emanato dal Dipartimento dell’educazione, della cultura e dello sport, Divisione della formazione professionale.
L’IFC designa la relativa commissione d’esame secondo le disposizioni del regolamento d’esame.
Superati gli esami previsti dal regolamento d’esame e assolto il periodo di formazione pratica, il candidato riceve il diploma di quadro dirigente degli enti locali, che lo abilita all’esercizio della carica di segretario comunale nei comuni del Cantone.
Il segretario comunale in funzione, in possesso del diploma di quadro dirigente degli enti locali o una volta conseguito il medesimo, riceve pure un certificato rilasciato dal Dipartimento delle istituzioni attestante l’esercizio effettivo della carica.
Capitolo secondo
La SEL stabilisce il programma di formazione continua, d’intesa con la Commissione.
Corsi effettuati al di fuori dal programma di cui al cpv. 1 possono essere omologati dalla Commissione, su richiesta degli interessati.
Le modifiche non si applicano al corso di diploma per quadri dirigenti degli enti locali iniziato prima della loro entrata in vigore.
Con l’entrata in vigore del presente regolamento sono abrogati l’art. 2. lett. a e il Titolo II del regolamento sulla formazione professionale di base e continua per il settore degli enti locali del 6 giugno 2001.
Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino Ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore il 1° gennaio 2010.
Pubblicato nel BU 2009, 474.
Art. modificato dal R 17.5.2023; in vigore dal 1.9.2023 - BU 2023, 174.
Art. modificato dal R 17.5.2023; in vigore dal 1.9.2023 - BU 2023, 174.
Art. modificato dal R 17.5.2023; in vigore dal 1.9.2023 - BU 2023, 174.
Art. modificato dal R 17.5.2023; in vigore dal 1.9.2023 - BU 2023, 174.
Cpv. modificato dal R 17.5.2023; in vigore dal 1.9.2023 - BU 2023, 174.
Art. modificato dal R 17.5.2023; in vigore dal 1.9.2023 - BU 2023, 174.
Cpv. modificato dal R 17.5.2023; in vigore dal 1.9.2023 - BU 2023, 174.
Art. modificato dal R 17.5.2023; in vigore dal 1.9.2023 - BU 2023, 174.
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