del 6 giugno 2001 (stato 1° settembre 2023)
richiamati:
la legge organica comunale del 10 marzo 1987 (LOC);
il regolamento della legge sull’orientamento scolastico e professionale e sulla formazione professionale e continua del 10 ottobre 1998 (RLorform),
Capitolo primo
Il Dipartimento delle istituzioni, Sezione degli enti locali (SEL), tramite un suo responsabile, assume la direzione strategica e il coordinamento nello sviluppo delle competenze e della formazione, necessarie per lo svolgimento delle funzioni e delle cariche previste dall’articolo 2.
Attraverso mandati interni, la SEL si avvale della collaborazione del Dipartimento dell’educazione, della cultura e dello sport, Istituto della formazione continua (IFC) per l’organizzazione, la gestione e la direzione didattica dei corsi di formazione di base e continua. La SEL può inoltre far capo ad altri istituti formativi.
La SEL è coadiuvata dalla Commissione di cui all’articolo 6.
Il presente regolamento si applica allo sviluppo delle competenze e alla formazione di base e continua di:
a) funzionari comunali, consortili e patriziali;
b) politici comunali, consortili e patriziali.
Per la formazione dei segretari comunali è applicabile il regolamento sulla formazione di base e continua dei segretari comunali.
…
Di regola i corsi, dedotti i sussidi federali e cantonali, come pure i contributi delle associazioni professionali interessate, si autofinanziano con le tasse d’iscrizione.
L’IFC designa i docenti dei corsi di formazione, riservato l’articolo 7.
Capitolo secondo
Su proposta della Sezione degli enti locali, il Consiglio di Stato nomina la Commissione per lo sviluppo delle competenze e la formazione nel settore degli enti locali e ne designa il presidente.
Nella Commissione sono rappresentati:
a) i comuni;
b) i patriziati;
c) le associazioni di categoria professionale dei funzionari comunali;
d) la SEL.
Il Consiglio di Stato stabilisce il numero dei membri della Commissione.
La SEL assume il coordinamento della Commissione e ne garantisce il supporto amministrativo. L’lFC partecipa alle sedute della Commissione con ruolo consultivo per gli aspetti di sua competenza.
La Commissione:
a) discute e promuove strategie e temi attinenti allo sviluppo delle competenze e alla formazione per lo svolgimento delle funzioni e delle cariche;
b) è informata sui corsi di formazione di base e continua e sui relativi programmi.
Per i corsi di diploma cantonale per funzionari dell’amministrazione comunale, la Commissione di formazione dei segretari comunali in base al regolamento sulla formazione di base e continua dei Segretari comunali è sentita:
a) sui regolamenti d’esame dei corsi;
b) per la scelta dei docenti;
c) sui casi particolari di ammissione ai corsi.
…
Capitolo terzo
Le condizioni di ammissione agli esami, la relativa procedura e organizzazione sono disciplinate dai regolamenti relativi alle singole funzioni di cui all’articolo 2, emanati dal Dipartimento dell’educazione, della cultura e dello sport, Divisione della formazione professionale (DFP).
La DFP designa le relative commissioni d’esame secondo le disposizioni dei regolamenti del capoverso 1.
…
È abrogato il regolamento sulla formazione e sull’abilitazione alla carica di segretario comunale del 28 giugno 1988.
Le modifiche non si applicano ai corsi di diploma iniziati prima della loro entrata in vigore.
Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino Ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi del Cantone Ticino ed entra immediatamente in vigore.
Pubblicato nel BU 2001, 130.
Capitolo modificato dal R 17.5.2023; in vigore dal 1.9.2023 - BU 2023, 172.
Art. modificato dal R 17.5.2023; in vigore dal 1.9.2023 - BU 2023, 172; precedente modifica: BU 2002, 195.
Art. modificato dal R 17.5.2023; in vigore dal 1.9.2023 - BU 2023, 172; precedente modifica: BU 2009, 474.
Art. abrogato dal R 17.5.2023; in vigore dal 1.9.2023 - BU 2023, 172.
Art. modificato dal R 17.5.2023; in vigore dal 1.9.2023 - BU 2023, 172.
Art. modificato dal R 17.5.2023; in vigore dal 1.9.2023 - BU 2023, 172.
Capitolo modificato dal R 17.5.2023; in vigore dal 1.9.2023 - BU 2023, 172; precedente modifica: BU 2009, 474.
Art. reintrodotto dal R 17.5.2023; in vigore dal 1.9.2023 - BU 2023, 172; precedente modifica: BU 2009, 474.
Art. reintrodotto dal R 17.5.2023; in vigore dal 1.9.2023 - BU 2023, 172; precedente modifica: BU 2009, 474.
Art. abrogati dal R 28.10.2009; in vigore dal 1.1.2010 - BU 2009, 474.
Capitolo modificato dal R 17.5.2023; in vigore dal 1.9.2023 - BU 2023, 172.
Art. modificato dal R 17.5.2023; in vigore dal 1.9.2023 - BU 2023, 172.
Art. abrogato dal R 17.5.2023; in vigore dal 1.9.2023 - BU 2023, 172.
Art. modificato dal R 17.5.2023; in vigore dal 1.9.2023 - BU 2023, 172.
Entrata in vigore: 8 giugno 2001 - BU 2001, 129.
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