del 7 giugno 2023 (stato 15 giugno 2023)
vista la legge sugli esercizi alberghieri e sulla ristorazione del 15 marzo 2023 (LEAR),
Capitolo primo
Il Dipartimento delle istituzioni, Polizia cantonale, Servizi generali, Servizio autorizzazioni, commercio e giochi (di seguito Servizio) è l’autorità competente per l’applicazione delle normative in materia di esercizi alberghieri e della ristorazione (di seguito esercizi) e in materia di legge federale sulle bevande distillate del 21 giugno 1932, riservate le competenze espressamente demandate ad altre autorità.
Il Dipartimento dell’educazione, della cultura e dello sport, Divisione della formazione professionale (di seguito DFP), è competente per l’applicazione degli articoli 11–12 LEAR.
Il Municipio è in particolare competente per:
a) la verifica della conformità strutturale dell’esercizio con le normative edilizie, pianificatorie e ambientali;
b) ogni altra competenza esplicitamente demandata dalla legge e dal presente regolamento.
Il Dipartimento della sanità e della socialità, Laboratorio cantonale, è l’autorità competente per l’applicazione degli articoli 18–20 agli esercizi dove vengono offerte derrate alimentari.
Capitolo secondo
Il commercio al minuto di bevande alcoliche da consumare sul posto o da trasportare è autorizzato negli esercizi, salvo diversa indicazione sull’autorizzazione.
Il Servizio può autorizzare:
a) il commercio al minuto di bevande alcoliche in altre strutture di vendita nel rispetto delle disposizioni della legge federale sull’alcool;
b) la mescita nelle vie e nelle piazze in occasioni di manifestazioni pubbliche.
La patente è rilasciata al gerente o alla persona responsabile.
Capitolo terzo
Gli esercizi con cucina sono quelle strutture che dispongono di una superficie di lavorazione ai sensi dell’articolo 19 in cui non vi sono limitazioni nell’offerta di derrate alimentari.
Gli esercizi con cucina limitata sono quelle strutture nei quali si possono servire esclusivamente bevande, aperitivi, pasticcini, piatti freddi, piatti caldi, ottenuti per semplice riscaldamento da preparazioni industriali preconfezionate (convenience foods) e gelati.
Queste strutture devono disporre di un adeguato locale di preparazione di cui all’articolo 20.
Il Laboratorio cantonale può emanare una direttiva inerente prodotti ritenuti ad alto rischio che non possono essere offerti negli esercizi con cucina limitata.
Gli esercizi di alloggio senza cucina non possono offrire alcun tipo di derrata alimentare, fatta eccezione per la messa a disposizione di distributori automatici.
Per questo genere di strutture non è necessario il preavviso del Laboratorio cantonale nell’ambito del rilascio dell’attestazione di idoneità dei locali.
Ai sensi della legge e del presente regolamento si intende per:
a) mense scolastiche, aziendali o altre strutture analoghe, non accessibili al pubblico: le mense riservate esclusivamente al personale impiegato, agli allievi e agli studenti, alle quali terze persone non possono accedere;
b) buvette aperte solo in concomitanza di eventi culturali o sportivi: le strutture che offrono cibo e bevande da consumare sul posto accessoriamente a un’attività sportiva, culturale (teatri, cinema) o sociale, la cui apertura è limitata esclusivamente alla contemporaneità con l’evento puntuale alla quale è legata;
c) alloggi per gruppi: ad esempio le colonie, ossia quelle strutture di alloggio di proprietà di enti pubblici, associazioni, cooperative o fondazioni private, la cui differenza rispetto a un esercizio pubblico dall’esterno appare evidente e sono generalmente accessibili esclusivamente ai gruppi che hanno riservato la struttura;
d) appartamenti di vacanza, case e chalet affittati per un periodo limitato e che non offrono prestazioni di albergheria: le strutture utilizzabili a scopo abitativo che oltre a non fornire alcun tipo di prestazione alberghiera (servizio di cibo e bevande, lavanderia, ecc.) sono affittate per un massimo di 90 giorni complessivi all’anno, indipendentemente dal numero di ospiti ammessi;
e) attività di ristorazione a domicilio: cuochi professionisti e non che, al proprio domicilio o recandosi a casa del cliente, preparano, a pagamento, un pasto a un gruppo ben determinato di persone;
f) circoli (o club privati) e palestre: quei locali non riconoscibili dall’esterno come esercizi pubblici, gestiti di principio da un’associazione e la cui entrata è riservata ai membri ed eventuali accompagnatori. Il consumo di cibo e bevande non può essere lo scopo principale dell’associazione e l’offerta dev’essere limitata a cibi e bevande semplici, senza nessun obbligo di consumo.
Non sono inoltre considerati esercizi di vendita di cibi e bevande con consumo sul posto ai sensi della legge, i commerci di derrate alimentari (negozi da asporto) che presentano semplici pianali di appoggio, ossia non destinati appositamente al consumo di cibo e bevande, e in cui la presenza della clientela all’interno dell’attività è limitata essenzialmente all’operazione di acquisto.
Per esercizi composti da più immobili o parti di essi si intende il riconoscimento dell’unità funzionale anche per singole parti di un edificio o di più edifici ubicati nelle vicinanze che permettono una gestione unitaria.
Capitolo quarto
Gli esercizi di ristorazione con cucina limitata possono denominarsi unicamente caffè, bar, pub, pasticceria, tea-room o gelateria.
La denominazione “grotto”, anche all’interno del nome dell’esercizio, può essere utilizzata esclusivamente dagli esercizi dove i cibi e le bevande vengono serviti in un ambiente rustico e semplice, di stile e di carattere ticinese, situato, di regola, in zone discoste e ombreggiate.
I grotti dispongono di una carta menù con prodotti e piatti tipici ticinesi, inserita in una sezione ben riconoscibile nella carta del grotto o in una carta ad hoc disponibile per il cliente.
I prodotti e i piatti tipici ticinesi devono essere proposti in maniera preponderante rispetto al resto dell’offerta.
Sono discoteche quei locali notturni accessibili unicamente a persone maggiori di 18 anni, in cui si svolgono il ballo, gli spettacoli di varietà e le esibizioni musicali o suono di musica riprodotta.
Per l’offerta ristorativa si applicano per analogia gli articoli 4 e 5.
Capitolo quinto
Per agriturismo si intende l’offerta di ristorazione e pernottamento svolta a titolo accessorio da aziende agricole che raggiungono le unità standard di manodopera (USM) minime previste dagli articoli 5 e 7 della legge federale sul diritto fondiario rurale del 4 ottobre 1991 (LDFR) e dall’articolo 2 della legge sul diritto fondiario rurale e sull’affitto agricolo del 30 gennaio 2007 e le cui strutture agrituristiche:
a) in zona non edificabile rispettano le condizioni definite dall’articolo 24b della legge federale sulla pianificazione del territorio del 22 giugno 1979 (LPT);
b) in zona edificabile, si trovano all’interno del nucleo aziendale o nelle sue immediate vicinanze.
L’agriturismo promuove principalmente il consumo e la vendita di beni alimentari ticinesi, in prevalenza prodotti dall’azienda o nella regione, in funzione della disponibilità.
La gestione di un agriturismo comportante attività di ristorazione e/o offerta di alloggio soggiace ad autorizzazione rilasciata dal Servizio.
Agli agriturismi con attività di ristorazione e/o offerta di alloggio si applicano esclusivamente gli articoli del presente capitolo. Rimane riservato il capitolo sulle tasse.
L’autorizzazione per la gestione di un agriturismo comportante attività di ristorazione e/o offerta di alloggio è rilasciata a condizione che il richiedente:
a) disponga del diploma cantonale per esercente o dell’attestazione del superamento del l’esame cantonale per l’esercizio dell’agriturismo da parte del gestore;
b) produca l’attestazione del municipio dell’idoneità dei locali per agriturismo comprensiva del numero dei posti disponibili. L’articolo 21 si applica per analogia;
c) disponga di un’adeguata copertura assicurativa per le conseguenze derivanti dalla re sponsabilità civile;
d) soddisfi i requisiti di sicurezza, sanitari e igienici previsti dalle specifiche legislazioni in materia di polizia del fuoco, polizia edilizia e di igiene.
La richiesta di autorizzazione per l’esercizio di un agriturismo è inoltrata almeno 15 giorni prima dell’apertura dell’attività al Servizio, corredata dai seguenti documenti e informazioni:
a) nome del gestore e del gerente dell’azienda agricola;
b) diploma cantonale per esercente o attestazione di superamento d’esame cantonale per l’esercizio dell’agriturismo o certificati di capacità professionale rilasciati durante il regime delle legislazioni previgenti la LEAR;
c) attestazione del municipio sull’idoneità dei locali per agriturismo comprensiva del numero dei posti disponibili;
d) prova di assicurazione RC per i danni causati nell’esercizio dell’attività.
In caso di ripetuta inosservanza degli obblighi o di grave negligenza nella conduzione del l’agriturismo, l’autorizzazione alla gestione può essere revocata al gestore.
Il gerente vigila sul rispetto delle disposizioni riguardanti le prescrizioni in materia di orari di apertura e chiusura, i divieti di fumo e di vendita delle bevande alcoliche, dell’ordine e della quiete pubblici, l’accertamento dell’età e l’osservanza delle norme previste dalla legislazione federale in materia di derrate alimentari. Gli agriturismi non soggiacciono all’obbligo di notifica degli orari al Municipio.
Sono applicabili per analogia gli articoli 24 e 39 LEAR.
Il servizio cantonale di ispezione e controllo può ispezionare gli esercizi di agriturismo, in particolare verifica la provenienza dei prodotti offerti.
Per essere ammessi agli esami i candidati devono dimostrare di avere sufficienti nozioni di lingua italiana; per contro essi sono esentati dal disporre di un attestato federale di capacità o di un titolo equipollente e dalla dimostrazione di un periodo lavorativo nel settore dell’albergheria e della ristorazione.
Per il resto l’esame avviene secondo il regolamento d’esame di cui all’articolo 37 che regola anche il suo superamento, il rilascio del diploma da parte della Commissione d’esame e la relativa tassa.
Capitolo sesto
Sezione 1
Ogni esercizio soddisfa i requisiti di sicurezza, sanitari e igienici previsti dalle specifiche legislazioni in materia di polizia del fuoco, polizia edilizia e di igiene.
Gli spazi dell’esercizio devono essere usati per scopi attinenti all’attività dello stesso.
Se la licenza edilizia lo consente, nello stesso spazio possono essere svolte altre attività a condizione che si tenga una contabilità separata per ogni attività.
Le autorità possono verificare le relative contabilità in ogni momento.
Sono riservate le disposizioni applicabili alle altre attività di cui al capoverso 2, segnatamente in materia di orari di apertura e di chiusura e di imposta sul valore aggiunto (IVA).
Sezione 2
Il preavviso del Laboratorio cantonale è d’obbligo e vincolante nell’ambito della valutazione dell’idoneità dei locali degli esercizi che offrono derrate alimentari.
Il Laboratorio cantonale nel formulare il suo preavviso applica la legislazione federale in materia di derrate alimentari e in particolare l’ordinanza del DFI sui requisiti igienici per il trattamento delle derrate alimentari del 16 dicembre 2016 (ORI).
Nella valutazione vengono considerati in particolare il dimensionamento, l’ubicazione e la sistemazione dei locali in cui sono trattate le derrate alimentari, delle installazioni sanitarie e dei locali accessori previsti dalla legislazione (quali depositi, spogliatoi e servizi igienici per il personale, ecc.) in relazione alla capacità ricettiva e alla tipologia di offerta di derrate alimentari dell’esercizio.
Il preavviso del Laboratorio cantonale può essere formulato in modo tale da limitare l’attività.
Gli esercizi con cucina dispongono di una superficie di lavorazione adeguata alla capacità ricettiva.
Il calcolo viene effettuato in base a un minimo di 0.40 mq per avventore, ritenuto un minimo di 16 mq.
Nel computo della superficie di lavorazione vengono considerati tutti i locali in cui sono trattate le derrate alimentari, come la cucina, la zona di preparazione delle pizze, ecc. Sono esclusi dal computo i depositi e l’area del bancone bar.
Per giustificati motivi possono essere concesse deroghe al capoverso 2. Restano riservate le normative in materia di legge federale sul lavoro.
Gli esercizi con cucina limitata dispongono di un adeguato locale di preparazione (office) con una superficie minima di 10 mq. Restano riservate le normative in materia di legge federale sul lavoro.
Sezione 3
Per il rilascio dell’attestazione di idoneità dei locali il Municipio deve utilizzare il formulario ufficiale messo a disposizione dal Cantone.
L’attestazione dell’idoneità dei locali rilasciata dal Municipio ha durata illimitata, riservato il capoverso 3.
Ogni cambiamento suscettibile di modificare la capacità ricettiva o la tipologia dell’esercizio richiede il rilascio da parte del Municipio di una nuova attestazione di idoneità dei locali previo preavviso del Laboratorio cantonale.
La superficie minima degli spazi dove si servono cibi e bevande deve essere di regola di 1.00 mq per avventore.
Per gli aspetti di propria competenza, il Municipio può concedere deroghe per casi particolari, premesso che siano rispettate le norme di sicurezza e igiene.
Per una capacità ricettiva fino a 100 persone sono necessari almeno due gabinetti (WC) separati per sesso; da 101 persone è necessario un numero adeguato di WC, rispettivamente orinatoi, la cui commisurazione spetta ai municipi.
Sezione 4
Sono considerati spazi aperti quegli spazi che presentano un’apertura direttamente verso l’esterno di almeno la metà del perimetro della struttura; l’apertura del soffitto non è presa in considerazione.
Tende, gazebo, vetrate, terrazze, porticati e altre strutture analoghe sono considerati spazi chiusi se non rispondono ai requisiti del capoverso 1.
Spazi delimitati da pareti frangivento, non coperti, non sono considerati spazi chiusi a condizione che sia garantito un adeguato ricambio d’aria.
In ogni caso non possono essere messi a disposizione dei fumatori gli spazi abituali di un esercizio.
La messa in funzione di locali o spazi adibiti ai fumatori viene preceduta dalla presentazione al Municipio di una dichiarazione di uno specialista di impianti di ventilazione dalla quale risulti la conformità dell’impianto a quanto stabilito dalla legislazione federale.
Capitolo settimo
La domanda di autorizzazione deve contenere almeno le seguenti indicazioni:
a) genere e denominazione dell’esercizio;
b) ubicazione e numero del mappale;
c) generalità del gerente e del gestore;
d) inizio attività.
La domanda di autorizzazione deve essere presentata almeno 15 giorni prima dell’inizio dell’attività.
Alla domanda di autorizzazione il gestore deve allegare i seguenti documenti:
a) attestazione del Municipio dell’idoneità dei locali comprensiva della capacità ricettiva;
b) documentazione attestante il godimento del diritto d’uso dei locali. Inoltre in caso di sublocazione, l’assenso scritto del proprietario immobiliare della struttura;
c) prova di assicurazione RC per i danni causati nell’esercizio dell’attività o eventuale comprova dell’avvenuto versamento del deposito cauzionale;
d) estratto cantonale delle esecuzioni per persone fisiche o giuridiche del gestore rilasciato al massimo tre mesi prima della presentazione della domanda;
e) estratto del casellario giudiziale, sia del gestore che del gerente, rilasciato al massimo tre mesi prima della presentazione della domanda;
f) se straniero, il permesso di soggiorno che autorizzi il gestore, rispettivamente il gerente, all’esercizio dell’attività lucrativa;
g) contratto di lavoro del gerente;
h) certificato medico dal quale risulti che il gerente non è affetto da malattie o non è colpito da infermità tali da impedirgli la normale conduzione dell’esercizio;
i) diploma cantonale per esercente del gerente o decisione della DFP che riconosce titoli di formazione o lo svolgimento di un’adeguata pratica professionale;
j) se il gerente è beneficiario di una rendita AI, un’attestazione circa il suo grado d’invalidità.
Il gestore e il gerente che risiedono o che hanno risieduto all’estero nei cinque anni precedenti l’istanza, devono inoltre presentare i corrispondenti documenti rilasciati dalle autorità estere.
L’Autorità competente può richiedere la presentazione di ogni ulteriore documento ritenuto utile per valutare l’adempimento dei requisiti professionali e personali, segnatamente ai fini della verifica dell’equivalenza dei requisiti di coloro che provengono da altri cantoni o stati.
Sono inconciliabili ai sensi dell’articolo 9 capoverso 2 lettera c LEAR i seguenti reati:
omicidio (art. 111 CP);
assassinio (art. 112 CP);
lesioni personali gravi (art. 122 CP);
rissa (art. 133 CP);
aggressione (art. 134 CP);
somministrazione a fanciulli di sostanze pericolose per la salute (art. 136 CP);
appropriazione indebita (art. 138 CP);
furto (art. 139 CP);
rapina (art. 140 CP);
truffa (art. 146 CP);
estorsione (art. 156 CP);
usura (art. 157 CP);
amministrazione infedele (art. 158 CP);
appropriazione indebita di trattenute salariali (art. 159 CP);
minaccia (art. 180 CP);
coazione (art. 181 CP);
sequestro di persona e rapimento (art. 183 CP);
atti sessuali con fanciulli (187 CP);
coazione sessuale (art. 189 CP);
violenza carnale (art. 190 CP);
promovimento della prostituzione (art. 195 CP);
atti sessuali con minorenni contro rimunerazione (art. 196 CP);
molestie sessuali (art. 198 CP);
falsità in documenti (art. 251 CP);
falsità in certificati (art. 252 CP);
organizzazione criminale (art. 260ter CP);
riciclaggio di denaro (art. 305bis CP);
entrata, partenza o soggiorno illegali e attività lucrativa senza autorizzazione (art. 115 LStr);
impiego di stranieri sprovvisti di permesso (art. 117 LStr);
inganno nei confronti delle autorità (art. 118 LStr);
frode fiscale (art. 269 LT);
appropriazione indebita di imposte alla fonte (art. 270 LT);
ripetuta guida in stato di ebrietà con concentrazione qualificata di alcol nell’alito o nel sangue (art. 91 cpv. 2 lett. a LCStr).
Ogni cambiamento di gestore è oggetto di una nuova domanda di autorizzazione.
Ogni cambiamento di gerente comporta l’aggiornamento dei dati dell’autorizzazione previo l’inoltro della documentazione di cui all’articolo 27 capoverso 1 lettere e-j.
Ogni trasferimento della proprietà dello stabile comporta l’aggiornamento dei dati dell’autoriz zazione.
In caso di chiusura di un esercizio superiore a 60 giorni, il Municipio ed il gerente sono tenuti a darne comunicazione al Servizio ed al Laboratorio cantonale.
Capitolo ottavo
La stipulazione del contratto di assicurazione va comprovata da un attestato del l’assicuratore, riservato l’articolo 33.
La dichiarazione di cui al capoverso 1 deve indicare le prestazioni stipulate e l’impegno per l’assicuratore di notificare tempestivamente al Servizio la modifica, la sospensione o la cessazione dell’assicurazione.
Per ogni caso di sinistro viene stipulata una garanzia globale minima per lesioni corporali e danni materiali di 3’000'000 di franchi.
L’importo del deposito a titolo di garanzia che devono versare in contanti gli esercizi che fungono da attività accessoria nei locali erotici è di 25'000 franchi. Se vi è il rischio che la copertura non risulti sufficiente, l’importo può essere aumentato.
L’importo è versato al Servizio autorizzazioni, commercio e giochi della Polizia cantonale, con bonifico bancario dalla Svizzera da parte del richiedente dell’autorizzazione, su un apposito conto.
L’eventuale liberazione può essere effettuata soltanto a favore di terzi che hanno diritto al pagamento per eventuali danni subiti previo il consenso della persona che ha fornito la cauzione o sulla base di una sentenza cresciuta in giudicato.
Se la cauzione o parti di essa sono liberate a favore di terzi, l’autorità competente può esigere che la persona che l’ha fornita riversi, totalmente o parzialmente, la somma liberata.
La restituzione della cauzione può essere concessa sei mesi dopo la scadenza o la revoca dell’autorizzazione o dopo la presentazione di un attestato che comprovi la sottoscrizione di un’assicurazione per responsabilità civile ai sensi dell’articolo 9 capoverso 1 lettera c LEAR.
Capitolo nono
Il diploma cantonale di esercente (di seguito diploma) o la decisione di riconoscimento della DFP sono necessari per la gerenza di tutti gli esercizi riservato l’articolo 35.
Il Servizio può autorizzare la gerenza senza diploma a quelle strutture che offrono l’alloggio senza servizio di ristorazione fino ad un massimo di 15 posti letto.
Nei casi di cui al capoverso 1 l’autorizzazione è rilasciata a una persona fisica con le medesime responsabilità di un gerente.
La vigilanza sulla formazione professionale e sull’organizzazione degli esami per l’otteni mento del diploma è di competenza del Dipartimento dell’educazione, della cultura e dello sport che la esercita tramite la DFP.
1Il Dipartimento dell’educazione, della cultura e dello sport emana il relativo regolamento d’esame e nomina la Commissione d’esame, in cui devono figurare almeno un rappresentante per:
– la Divisione della formazione professionale;
– il Dipartimento delle istituzioni;
– GastroTicino (Federazione esercenti albergatori Ticino;
– Hôtellerie suisse, Sezione Ticino;
– la Scuola specializzata superiore alberghiera e del turismo.
2In aggiunta ai compiti previsti dal regolamento d’esame, la Commissione d’esame:
a) esercita mansioni di vigilanza sull’insegnamento offerto e i relativi esami;
b) propone modifiche dei curricoli formativi offerti;
c) collabora nella politica d’informazione nei confronti del settore;
d) esamina e discute le relazioni del Presidente della Commissione d’esame;
e) rilascia il diploma cantonale per esercenti.
Per ottenere il diploma il candidato, oltre a dover superare l’esame secondo lo specifico regolamento dipartimentale, deve aver effettuato una pratica in Svizzera o all’estero, a tempo pieno o parziale per un periodo anche non consecutivo, della durata complessiva di cinque mesi.
La pratica può essere effettuata anche prima dell’esame in ogni caso al più tardi entro cinque anni dal superamento dell’esame.
Sono dispensati dal periodo di pratica coloro che possiedono un attestato federale di capacità del settore o giudicato equivalente dalla DFP.
Il periodo di pratica in Svizzera è comprovato da una dichiarazione salariale AVS presso un esercizio di cui all’articolo 7 LEAR.
Il periodo di pratica all’estero è comprovato da una dichiarazione rilasciata dall’autorità preposta del luogo dove è stato effettuato.
Nell’impossibilità di comprovare il periodo di pratica al candidato è richiesta una dichiarazione di autocertificazione.
Sono riconosciuti i certificati o i diplomi d’esercente rilasciati da un altro cantone se l’esame è equivalente nella sostanza a quello previsto nel Cantone Ticino e se il richiedente dimostra di aver svolto il periodo di pratica.
Per le materie d’esame che non sono equivalenti il richiedente deve sottoporsi all’esame per quelle materie.
L’autorizzazione allo svolgimento della funzione di gerente rilasciata da un altro cantone e la pratica acquisita in tale funzione per almeno tre anni sono riconosciuti come equivalenti al diploma.
Limitatamente all’esercizio dell’attività di agriturismo i certificati acquisiti sotto il regime delle previgenti normative sono riconosciuti come equivalenti al diploma.
Il riconoscimento di titoli e di abilitazioni spetta alla DFP.
Capitolo decimo
Il gestore notifica preventivamente gli orari di apertura e di chiusura al Municipio, il quale provvederà a informare il Servizio senza indugio.
Previo comunicazione tempestiva da parte del gestore o del gerente al Municipio o alla polizia comunale territorialmente competente, gli esercizi possono rimanere aperti, oltre gli orari notificati al Municipio, entro i limiti previsti dall’articolo 21 capoverso 1 LEAR. Questa chiusura posticipata non costituisce deroga ai sensi dell'articolo 35 LEAR.
Gli esercizi possono anticipare l’orario di chiusura se le circostanze lo giustificano, segnatamente in caso di assenza di clientela senza ulteriori formalità.
Capitolo undicesimo
Sezione 1
Il gestore è responsabile verso il Servizio del rispetto della legge e del regolamento e, segnatamente, dei seguenti compiti:
a) esporre in modo ben visibile dall’esterno, gli orari di apertura e di chiusura dell’esercizio;
b) mettere a disposizione bevande analcoliche a prezzi vantaggiosi;
c) notificare gli orari di apertura e di chiusura, i giorni di riposo settimanale e i periodi di chiusura al municipio;
d) designare una persona responsabile ai sensi delle normative federali sulle derrate alimen tari operante a tempo pieno nella struttura. Qualora non sia designata una persona responsabile, è responsabile il gestore;
e) pagare le tasse previste dalla legge e dal regolamento.
Sezione 2
Il gerente è responsabile verso il Servizio del rispetto della legge e del regolamento e, segnatamente, dei seguenti compiti:
a) curare l’istruzione del personale e vigilare sul suo operato;
b) vegliare sull’igiene e la pulizia generale dell’esercizio;
c) esporre i prezzi delle prestazioni offerte;
d) garantire il mantenimento dell’ordine e della quiete pubblici ai sensi dell’articolo 25 LEAR;
e) vigilare al rispetto dei divieti di vendere bevande alcoliche a minori, fumare in locali inade guati e incoraggiare il consumo di bevande alcoliche;
f) notificare gli ospiti alla polizia ai sensi dell’articolo 37 LEAR.
Il gerente deve essere assunto con un grado di occupazione del 100%.
Il gerente è tenuto ad effettuare la gerenza personalmente e in maniera effettiva.
Il gerente di un esercizio può eccezionalmente assumere la gerenza di manifestazioni soggette a permesso speciale.
L’assenza temporanea non libera il gerente dalle sue responsabilità.
Il gerente di un piccolo esercizio, ossia quegli esercizi aventi una capienza massima di 40 avventori, che dispongono di un numero massimo di tre persone impiegate, compresi il gerente, i famigliari ed il personale avventizio, può essere assunto con un grado di occupazione del 50%.
La stessa persona può essere designata quale gerente fino ad un massimo di tre esercizi pubblici a condizione che sia assunto dal medesimo datore di lavoro, titolare delle rispettive autorizzazioni.
Il Servizio può limitare la gerenza a due esercizi in caso di eccessiva distanza tra di essi.
1Qualora un gerente, per cause di forza maggiore ma transitorie, sia impossibilitato nel proseguire la conduzione dell’esercizio, il gestore può chiedere al Servizio un’autorizzazione sostitutiva per un periodo massimo di un anno.
2L’istanza deve essere motivata e contenere:
a) le generalità complete della persona alla quale si intende affidare la sostituzione;
b) i documenti previsti dall’articolo 27 lettere e–h, relativi al sostituto;
c) la documentazione comprovante l’esistenza dell’impedimento del gerente;
d) le informazioni che permettano di valutare le capacità professionali (certificato di capacità per esercente, certificato di servizio, pratica esercitata nel campo degli esercizi, ecc.) del sostituto.
In caso di decesso del gerente, su richiesta, il Servizio rilascia un’autorizzazione ad una persona con adeguata pratica professionale per la durata massima di un anno.
Il gerente ha l’obbligo di prendere tutti i provvedimenti atti a garantire il mantenimento dell’ordine e della quiete, tanto all’interno dei propri locali quanto negli spazi di propria pertinenza e funzionalmente legati alla propria attività.
Il divieto di accesso ingiunto dal gerente ha una durata massima di due anni. In caso di cambiamento della gerenza il divieto mantiene la propria validità. È riservata la facoltà del nuovo gerente di revocare tale provvedimento.
Il gerente che dispone tale provvedimento deve notificarlo al Servizio e alla polizia comunale territorialmente competente tramite l’apposito formulario.
Se richiesto dall’interessato, il provvedimento di divieto di accesso deve essergli motivato per iscritto da parte del gerente entro cinque giorni.
Il Servizio dirime le contestazioni sulla base di divieti d’accesso scritti e motivati.
Capitolo dodicesimo
Il titolare di un permesso speciale secondo l’articolo 27 LEAR è responsabile del rispetto degli obblighi di cui all’articolo 42 lettere b e 19 LEAR.
Il rilascio del permesso al titolare è subordinato alla designazione di una persona responsabile del rispetto degli obblighi di cui all’articolo 43, che dovrà essere presente sul posto.
La persona designata è anche responsabile verso il Laboratorio cantonale per il rispetto delle normative in materia di derrate alimentari.
I richiedenti devono beneficiare di una copertura assicurativa per i danni derivanti dall’attività di esercizio.
Per il resto valgono gli articoli 31 e 32.
Capitolo tredicesimo
Le infrazioni constatate dalle polizie comunali strutturate sono oggetto di un rapporto che è trasmesso al Servizio per l’eventuale apertura di una procedura penale in materia di contravvenzioni.
L’esercizio deve esporre un’insegna visibile esternamente.
Il testo indica la denominazione (nome proprio o di fantasia) dell’esercizio, conformemente al tenore dell’autorizzazione; di tale indicazione viene data sistematica comunicazione al Municipio.
Nel Comune non sono ammesse denominazioni identiche.
Non sono subordinati all’obbligo dell’esposizione dell’insegna i rifugi e le capanne di montagna raggiungibili direttamente con strade carrozzabili o con impianti di risalita e gli agriturismi.
Il gerente deve esporre nell’esercizio, in luogo visibile ai clienti o tenere in ogni momento a loro disposizione, la lista dei prezzi tutto compreso riguardanti l’alloggio, i cibi e le bevande con l’indicazione precisa e separata degli eventuali supplementi per musica, spettacolo, ballo, autorimessa o altro.
È inoltre fatto obbligo al gerente di esporre all’esterno dell’esercizio la lista dei prezzi.
Se le vivande o le bibite non figurano sulla lista, il gerente è tenuto, su richiesta, a indicarne il prezzo al momento in cui accetta l’ordinazione.
Il gerente deve inoltre esporre in ogni singola camera la lista dei prezzi (complessivi o di dettaglio) riguardanti il pernottamento.
Capitolo quattordicesimo
L’organo responsabile della banca dati SEPU è il Servizio autorizzazioni, commercio e giochi della Polizia cantonale.
Il Servizio autorizzazioni, commercio e giochi garantisce il diritto di accesso conformemente alla legge sulla protezione dei dati personali del 9 marzo 1987 (LPDP) e alla legge sulla protezione dei dati personali elaborati dalla polizia cantonale e dalle polizie comunali del 13 dicembre 1999 (LPDPpol).
Le polizie comunali possono accedere alla banca dati in qualità di utenti, limitatamente a quanto necessario per lo svolgimento dei loro compiti previsti dalla legislazione in materia di collaborazione fra la polizia cantonale e le polizie comunali.
Il Laboratorio cantonale e gli uffici preposti alle verifiche strutturali possono accedere alla banca dati in qualità di utenti, limitatamente a quanto necessario per lo svolgimento dei loro compiti previsti dalla presente legge, segnatamente ai dati riguardanti la struttura.
1Il registro contiene i seguenti dati e documenti:
a) nome, indirizzo, mappale e tipo della struttura;
b) numero identificativo della struttura;
c) nome, cognome, data di nascita, indirizzo e recapito telefonico dei gerenti, dei datori di lavoro nonché dei proprietari degli immobili in cui si situano gli esercizi pubblici;
d) documentazione allegata all’istanza secondo l’articolo 27;
e) autorizzazione;
f) rapporti dei controlli effettuati;
g) decisioni e sanzioni emanate nell’ambito della legge;
h) nome, cognome e indirizzo delle eventuali persone diffidate.
Le notifiche relative agli ospiti sono registrate con i seguenti dati:
a) generalità della persona notificata;
b) numero e copia del documento d’identità;
c) numero d’annuncio di registrazione;
d) eventuale numero dei congiunti e il numero di questi ultimi con più e rispettivamente meno di 14 anni.
L’organo responsabile autorizza la condivisione nella banca dati dell’Agenzia turistica ticinese dei seguenti dati:
a) nome, indirizzo, mappale e tipo della struttura
b) numero identificativo della struttura;
c) numero dei posti letto della struttura;
d) dati relativi alla validità dell’attività.
I dati di cui all’articolo 57 capoverso 1 sono conservati per dieci anni a partire dallo scadere dell’autorizzazione.
I dati di cui all’articolo 57 capoverso 2 sono conservati per cinque anni.
Decorsi i termini di conservazione di cui ai capoversi 1 e 2, i dati possono essere conservati dall’organo responsabile in forma anonima per scopi statistici.
Per la sicurezza della banca dati SEPU vengono adottate le opportune misure tecniche.
Capitolo quindicesimo
Sezione 1
Il Servizio applica le seguenti tasse di autorizzazione alla conduzione di un esercizio:
– rilascio: da 100 a 500 franchi
– aggiornamento: 100 franchi
Per le spese ed i lavori di cancelleria (dichiarazioni, attestazioni, informazioni, telefono, telefax, fotocopie, spese postali, ecc.) può essere domandato un contributo fino a 500 franchi a seconda del lavoro richiesto all’autorità.
Per il commercio di bevande alcoliche, contemplato dalla legge federale sulle bevande distillate del 21 giugno 1932 (LAlc), relativamente all’attività di esercizi alberghieri e della ristorazione, il Servizio applica una tassa annua che ammonta ad un importo base di 175 franchi, a cui si aggiungono 5 franchi per avventore disponibile.
Su richiesta, nel caso in cui l’attività venga chiusa in maniera definitiva, l’importo della tassa è ridotto o rimborsato proporzionalmente in funzione della durata dell’attività.
Per il rilascio della patente per commercio di bevande alcoliche, contemplato dalla LAlc, relativamente a manifestazioni nell’ambito dei permessi speciali, il Servizio applica una tassa pari a 50 franchi per punto di vendita. Per manifestazioni della durata superiore a quattro giorni la tassa è pari a 150 franchi per punto di vendita.
La tassa annua per l’esercizio del commercio di bevande alcoliche, contemplata dalla LAlc, relativamente ad altri commerci è di 175 franchi per metro cubo di esposizione di vendita.
Le frazioni di metro cubo valgono quali unità intere.
Nell’ambito del rilascio del preavviso di cui all’articolo 8 capoverso 3 LEAR, il Laboratorio cantonale preleva una tassa da 50 a 100 franchi.
Sezione 2
La tassa per deroga d’orario ammonta al massimo a 60 franchi per ora.
In casi particolari il Municipio può astenersi dal prelevare una tassa.
La tassa per il rilascio del permesso speciale varia da 60 a 1'000 franchi a dipendenza dei giorni di attività autorizzati.
In casi particolari il Municipio può astenersi dal prelevare la tassa.
La tassa per l’estensione dei posti esterni varia da 60 a 1'000 franchi a dipendenza dell’estensione concessa.
Per il rilascio dell’attestazione di idoneità dei locali di cui all’articolo 8 LEAR può essere prelevata una tassa da 50 a 100 franchi.
Sezione 3
Il gestore è il responsabile per il pagamento delle tasse.
Il responsabile di uno spaccio di bevande alcoliche è tenuto al pagamento delle tasse sull’alcool. Se quest’ultimo non svolge l’attività a titolo indipendente, il suo datore di lavoro (persona fisica o giuridica) è solidalmente responsabile per il pagamento delle tasse
Capitolo quindicesimo
1La decisione di revoca dell’autorizzazione a condurre un esercizio è presa dal Servizio, di regola previa comminatoria, da intimare sia al gerente che al gestore.
2Con la comminatoria il gerente viene diffidato a compiere o ad astenersi da un determinato comportamento.
3La durata minima della revoca è di 15 giorni.
4Il Servizio ne dà comunicazione al Municipio interessato e al Laboratorio cantonale.
Capitolo sedicesimo
Il regolamento della legge sugli esercizi alberghieri e sulla ristorazione del 16 marzo 2011 (RLear) è abrogato.
Il presente regolamento entra in vigore il 15 giugno 2023.
Pubblicato nel BU 2023, 227.
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