(del 23 dicembre 2003)
visto l’art. 18 della legge sulla municipalizzazione dei servizi pubblici, del 12 dicembre 1907,
Il presente regolamento definisce i criteri formali a cui devono attenersi, nella loro struttura, le tariffe per la fornitura di energia elettrica all’utente.
Le tariffe per la fornitura di energia elettrica all’utente devono essere trasparenti, semplici e formulate in modo comprensibile.
Gli elementi che fanno stato per la fatturazione devono essere facilmente controllabili da parte dell’utente.
Le aziende di distribuzione hanno la facoltà di suddividere l’utenza in categorie e sottocategorie di potenza e/o secondo le finalità del prelievo: economia domestica, industria, commercio, agricoltura, ecc.
I prezzi devono essere uniformi per tutti gli utenti della medesima categoria.
Le aziende di distribuzione hanno la facoltà di concludere contratti speciali, riservato l’art. 35 lettera e), cifra 3 della legge sulla municipalizzazione dei servizi pubblici (LMSP).
Su richiesta scritta i Comuni interessati possono ottenere la lista degli utenti del proprio territorio con cui sono stati conclusi dei contratti speciali.
1Nei tariffari, fatta riserva di eventuali casi speciali, vengono utilizzate le seguenti unità di misura:
a) tensione V (volt)
b) intensità di corrente A (ampère)
c) potenza elettrica kW (chilowatt)
d) energia elettrica kWh (chilowattora)
e) energia reattiva kVarh (chilovarora)
f) fattore di potenza cosphi (coseno phi)
Ogni tariffario è costituito da quattro elementi di base:
a) tassa base, abbonamenti, noleggi
Sotto questa voce s’intendono i costi legati al contatore, ai servizi (di rete o altri) e quelli indipendenti dal consumo (acconti, fatture, consulenza, informazione servizio di picchetto, ecc.) di natura fissa e facilmente attribuibili ad ogni categoria di utenti in modo equo (ad es. in fr./mese, fr./trimestre, fr./semestre, fr./prestazione).
b) prezzo dell’energia
Questa voce tariffale indica il prezzo dell’energia elettrica in cts/kWh per l’energia attiva, risp. cts/kVarh per l’energia reattiva, nelle rispettive fasce orarie e stagionali scelte ed offerte al distributore (ad es. non differenziata, giorno e notte, estate-inverno, ecc.).
c) prezzo della potenza
A seconda della categoria di utenti vi saranno nelle varie aziende strumenti fisici e metodi diversi per esprimere questo elemento del tariffario (ad es. potenza abbonata, potenza misurata, energia consumata durante determinate fasce orarie, ecc.).
d) contributi legali
Questo elemento tariffale è costituto dai vari contributi legali (ad es. privativa ai Comuni per la distribuzione di energia elettrica) che devono figurare sulla fattura.
Il prezzo della potenza dev’essere in relazione alla potenza concessa (abbonata) e/o misurata (prelevata).
Nel caso di potenze limitate (ad es. economia domestica) il prezzo della potenza può essere determinato da altri parametri purché di facile comprensione per l’utente (p.e. energia consumata o taratura delle valvole d’entrata).
Il prezzo della potenza tiene conto anche della caratteristica di consumo (prelievo) dell’utente.
Le aziende di distribuzione hanno la facoltà di introdurre differenziazioni di prezzo sia della potenza sia dell’energia, in funzione del periodo di utilizzazione dell’energia: differenziazioni stagionali (come estate e inverno) e differenziazioni giornaliere (come tariffa alta e tariffa bassa).
Le aziende di distribuzione hanno la facoltà di praticare tariffe particolari per forniture:
a) che sono limitate nel tempo (alimentazione di cantieri, ecc.);
b) che non giustificano una misurazione mediante contatore (cabine telefoniche, ecc.)
c) relative ad impegni convenzionali (illuminazione pubblica, ecc.).
Nella convenzione di privativa devono essere specificati i principi che fanno stato per queste tariffe, ed in particolare il tipo e la portata delle prestazioni in natura concesse dalle aziende al Comune.
La fattura per la fornitura di energia elettrica deve soddisfare i seguenti requisiti:
a) indicare esplicitamente a quale periodo di fornitura è riferita;
b) indicare lo stato iniziale e finale dei numeratori dell’apparecchio di misura;
c) indicare le quantità fatturate, i prezzi unitari e i prezzi globali;
d) indicare i contributi legali.
L’utente deve essere informato circa i tariffari tramite pubblicazione sul foglio ufficiale oppure tramite invio degli stessi al momento della loro adozione e in occasione di ogni successiva modifica.
Il presente regolamento è pubblicato sul Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore.
Le aziende di distribuzione sono tenute ad uniformare alle presenti disposizioni i propri tariffari entro tre anni dall’entrata in vigore del regolamento.
Pubblicato nel BU 2003, 507.
Entrata in vigore: 30 dicembre 2003 - BU 2003, 507.
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