Legge di applicazione della legislazione federale sull’esercito e sull’amministrazione militare (LALM)
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(del 17 dicembre 2020)
– vista la legge federale sull’esercito e sull’amministrazione militare del 3 febbraio 1995;
– visto il messaggio 8 luglio 2020 n. 7848 del Consiglio di Stato,
La presente legge disciplina le norme di applicazione del diritto federale in materia di esercito e di amministrazione militare.
Il Cantone forma un unico circondario per l’organizzazione militare.
Il Consiglio di Stato designa l’autorità militare cantonale e nomina il Comandante di circondario.
Il Consiglio di Stato emana le disposizioni di esecuzione e di applicazione, in particolare per:
a) l’amministrazione degli impianti di tiro;
b) la coordinazione tra le società di tiro e i Comuni;
c) i compiti dei Comuni e la coordinazione fra gli stessi;
d) i sussidi cantonali concessi per gli impianti di tiro.
Contro le decisioni dell’autorità cantonale militare è dato ricorso:
a) al Dipartimento delle istituzioni in materia di procedura disciplinare; si applica la procedura prevista dagli art. 206 segg. del Codice penale militare;
b) negli altri casi al Consiglio di Stato, le cui decisioni sono impugnabili al Tribunale cantonale amministrativo; è applicabile la legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013.
Il decreto legislativo concernente il sussidiamento delle piazze di tiro del 3 luglio 1961 è abrogato.
Trascorsi i termini per l’esercizio del diritto di referendum, la presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi.
Il Consiglio di Stato ne stabilisce la data di entrata in vigore.
Pubblicata nel BU 2021, 117.
Entrata in vigore: 16 aprile 2021 - BU 2021, 117.
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