Regolamento concernente gli emolumenti per le prestazioni dell’Ufficio del registro di commercio

224.120Ordinance1 gen 1900

224.120

Regolamento

concernente gli emolumenti per le prestazioni dell’Ufficio del registro di commercio

(del 16 dicembre 2020)

IL CONSIGLIO DI STATO

DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

visti l’ordinanza sugli emolumenti in materia di registro di commercio del 6 marzo 2020 (OEmol-RC) e l’articolo 10 della legge cantonale sul registro di commercio del 12 marzo 1997,

decreta:

Art. 1

L’Ufficio del registro di commercio riscuote i seguenti emolumenti:

1.Allestimento di un estratto legalizzato di un ente giuridicofr. 50.–
2.Allestimento di un estratto legalizzato di un ente giuridico prima della pubblicazione dell’iscrizione nel FUSCfr. 100.–
3.Allestimento di esemplare di statuto legalizzato di un ente giuridicofr. 50.–
4.Allestimento di altre attestazionifr. 80.–
5.Allestimento di copie semplici di notificazioni e documenti giustificativi (per singola iscrizione)fr. 1.– per pagina min. fr. 10.– max. fr. 120.–
6.Legalizzazione di notificazioni e documenti giustificativi (per singola iscrizione), supplemento alla cifra 5fr. 50.–
7.Legalizzazione di una firmafr. 20.--
8.Visione di notificazioni e documenti giustificativifr. 100.– all’ora
9.Compilazione di notificazionifr. 150.– all’ora
10.Avviso di rifiuto dell’iscrizione, esame preliminare di notificazioni e documenti giustificativi, e informazioni e pareri giuridicifr. 250.– all’ora

Art. 2

L’importo degli emolumenti per le prestazioni precedenti l’entrata in vigore del presente regolamento è retto dal diritto anteriore.

Art. 3

Il regolamento concernente le tasse per le prestazioni del registro di commercio del 21 ottobre 2014 è abrogato.

Art. 4

Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi ed entra in vigore il 1° gennaio 2021.

Pubblicato nel BU 2020, 395.

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