Decreto esecutivo concernente il rimborso dei sussidi in caso di sottrazione dei fondi alla destinazione agricola nelle zone raggruppate o bonificate

702.120Decree1 gen 1900

702.120

Decreto esecutivo

concernente il rimborso dei sussidi in caso di sottrazione dei fondi alla destinazione agricola nelle zone raggruppate o bonificate

(del 28 ottobre 2020)

IL CONSIGLIO DI STATO

DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

richiamate:

– la legge federale sull'agricoltura del 29 aprile 1998 (LAgr);

– l’ordinanza sui miglioramenti strutturali nell'agricoltura del 7 dicembre 1998 (OMSt);

– la legge sul raggruppamento e la permuta dei terreni del 23 novembre 1970,

decreta:

Art. 1

L’obbligo di rimborso fa stato per i seguenti comprensori di raggruppamento e bonifica:

Importo rimborso (fr./mq.)Data scadenza rimborso
a) Distretto di Mendrisio
1. Breggia Sezione Caneggio1.4018 luglio 2026
2. Castel San Pietro Sezione 1: Campora (RT Caneggio)0.2018 luglio 2026
b) Distretto di Lugano
1. Capriasca Sezione 4: Sala Capriasca0.8026 febbraio 2039
2. Monteceneri Sezione di Rivera0.3022 settembre 2026
3. Sessa0.3519 agosto 2036
4. Monteceneri Sezione di Medeglia0.6528 novembre 2026
5. Lugano Sezione Valcolla RT Colla-Cozzo RT Scareglia-Signôra0.25 4.9512 gennaio 2021 12 gennaio 2021
c) Distretto di Locarno
1. Cugnasco-Gerra Sezione Gerra RT Gerra Verzasca ValleI zona II zona20.00 0.2023 dicembre 2024 23 dicembre 2024
d) Distretto di Vallemaggia 1. Cevio Sezione di Cavergno RT Valle Bavona0.8510 maggio 2037
2. Maggia Sezione 6: MoghegnoI zona II zona1.20 0.2528 novembre 2026 28 novembre 2026
3. Lavizzara Sezione di Menzonio0.6019 febbraio 2033
e) Distretto di Riviera 1. LodrinoI zona II zona0.70 0.1012 settembre 2021 12 settembre 2021

Art. 2

I geometri assuntori di opere di raggruppamento terreni e di bonifica ed i geometri revisori delle misurazioni catastali delle zone bonificate e raggruppate sopra elencate, riportano su tutti gli estratti censuari prima e dopo il raggruppamento (vecchio particellare, nuovo riparto provvisorio e definitivo) e su tutti gli estratti censuari rilasciati fino all'impianto del registro fondiario definitivo, la menzione di “Restrizioni RT: Obbligo di rimborso sussidi in caso di cambiamento di destinazione (LRPT-UCRF)” iscritta a registro fondiario.

Nel periodo decorrente fino all’approvazione del nuovo riparto, se gli estratti censuari sono rilasciati dalla cancelleria comunale, il riporto di detta menzione compete alla cancelleria stessa.

Art. 3

Contro la decisione di rimborso dei sussidi è dato ricorso al Consiglio di Stato entro il termine di 30 giorni.

Art. 4

È abrogato il decreto esecutivo concernente il rimborso dei sussidi in caso di sottrazione dei fondi alla destinazione agricola nelle zone raggruppate o bonificate del 9 gennaio 2007.

Art. 5

Il presente decreto esecutivo è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi ed entra in vigore il 1° dicembre 2020.

Pubblicato nel BU 2020, 313.

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