del 3 dicembre 2002 (stato 1° gennaio 2026)
richiamata la legge sulla perequazione finanziaria intercomunale del 25 giugno 2002,
Capitolo primo
Il gettito dell’imposta cantonale, per comune, di un determinato anno comprende le seguenti componenti:
a) il gettito delle tassazioni emesse delle persone fisiche, riparti intercomunali compresi, di quell’anno;
b) il gettito delle tassazioni emesse delle persone giuridiche, riparti intercomunali compresi, di quell’anno;
c) il gettito dell’imposta alla fonte di quell’anno;
d) …;
e) il contributo di livellamento della potenzialità fiscale di quell’anno;
f) per i contribuenti delle lettere a e b per i quali non è ancora stata emessa la tassazione di quell’anno, si tiene conto dell’ultima tassazione disponibile emessa al massimo entro gli 8 anni precedenti l’anno di accertamento.
All’importo di cui al cpv. 1 è aggiunta, per ogni comune, la differenza derivante dal ricalcolo degli accertamenti dei 5 anni precedenti.
I comuni possono richiedere, entro la fine di aprile, la deduzione delle perdite comprovate e maturate nell’anno che precede l’accertamento, per l’importo che supera lo 0.5% del precedente gettito di imposta cantonale.
Il gettito dell’imposta cantonale di un determinato anno, così definito, serve come componente del gettito delle risorse fiscali del medesimo anno e come base di calcolo in particolare per la determinazione dei contributi dei comuni agli oneri relativi:
a) alla legge sugli stipendi degli impiegati dello Stato e dei docenti (art. 34) del secondo anno successivo;
b) alle spese sull’assicurazione malattia, sull’AVS, sull’AI e sulle prestazioni complementari AVS/AI del secondo anno successivo;
c) alla legge concernente il promovimento, coordinamento e sussidiamento delle attività sociali a favore delle persone anziane (art. 6a) e il contributo relativo alla legge sull’assistenza e cura a domicilio (art. 35), del secondo anno successivo.
L’accertamento del gettito dell’imposta cantonale di un determinato anno è effettuato dalla Sezione degli enti locali nel terzo anno successivo tramite la Divisione delle contribuzioni con la collaborazione dei comuni.
Il gettito delle risorse fiscali comunali di un determinato anno comprende le seguenti componenti:
a) il gettito dell’imposta cantonale del comune di quell’anno;
b) il gettito dell’imposta personale comunale di quell’anno;
c) il gettito dell’imposta immobiliare comunale di quell’anno.
d) ...
Il gettito delle risorse fiscali così definito è utilizzato per il calcolo:
a) del contributo dei comuni di tre anni dopo al fondo di perequazione;
b) delle risorse fiscali pro capite quale componente a) dell’indice di capacità finanziaria di cui all’art. 9 della legge.
L’accertamento del gettito delle risorse fiscali comunali di un determinato anno è effettuato nel terzo anno successivo dalla Sezione degli enti locali.
La popolazione utilizzata ai fini della presente legge è la popolazione residente permanente al 31 dicembre; questa è utilizzata la prima volta per il dato dell’anno 2011.
Di regola deve servire per le utilizzazioni di tipo finanziario.
L’Ufficio cantonale di statistica è competente per la sua pubblicazione annuale sul Foglio ufficiale (in seguito FU).
Per gli anni precedenti il 2011 fanno stato i dati relativi alla popolazione finanziaria.
Capitolo secondo
Il gettito delle risorse fiscali, determinate secondo l’art. 4 e utilizzate per il calcolo del contributo di livellamento di un dato anno non tengono conto, nel gettito dell’imposta cantonale, del contributo di livellamento di quell’anno.
Il pro capite delle risorse fiscali è calcolato dividendo la media aritmetica di cinque anni delle risorse fiscali con la media aritmetica di cinque anni della popolazione residente permanente al 31 dicembre; è riservato l’art. 7 cpv. 4. Per entrambi i fattori si considerano i valori di quattro anni prima fino a otto anni prima dell’anno per il quale si calcola il contributo di livellamento.
Il contributo ha validità per l’anno successivo a quello in cui viene calcolato.
(art. 7 L)
Il moltiplicatore comunale medio si calcola moltiplicando il gettito base cantonale di ogni comune per i relativi moltiplicatori d’imposta e dividendo la somma totale per il gettito base cantonale totale dei comuni.
Il gettito base è composto dal gettito cantonale delle persone fisiche e dal gettito cantonale delle persone giuridiche.
Per il contributo di livellamento di un determinato anno il moltiplicatore comunale medio viene calcolato utilizzando i moltiplicatori d’imposta di due anni prima e il gettito base cantonale di cinque anni prima.
Il moltiplicatore comunale medio quale parametro per il calcolo del contributo di livellamento è utilizzato con arrotondamento all’unità più vicina.
Ogni anno la Sezione degli enti locali effettua la pubblicazione nel Foglio ufficiale del moltiplicatore comunale medio, valido quale parametro per il calcolo del contributo di livellamento di due anni dopo. Nel Foglio ufficiale viene inoltre pubblicata la scala di corrispondenza tra il moltiplicatore comunale coordinato e la percentuale di diritto al contributo di livellamento dei comuni beneficiari (art. 5 cpv. 1 della legge) e la scala di corrispondenza tra il moltiplicatore comunale coordinato e il coefficiente di ponderazione del surplus delle risorse fiscali utilizzato per il calcolo del contributo di livellamento a carico dei comuni paganti (art. 6 cpv. 1 della legge).
Il moltiplicatore comunale coordinato per il calcolo del contributo di livellamento di cui agli articoli 5 e 6 della legge è quello dell’anno precedente a quello del contributo da calcolare.
Per moltiplicatore comunale coordinato ai sensi del presente regolamento e della relativa legge, si intende quello definito nell’art. 177 cpv. 6 della legge organica comunale del 10 marzo 1987. Esso è calcolato ogni anno dalla Sezione degli enti locali e pubblicato nel Foglio ufficiale non appena possibile sulla base dei moltiplicatori di un determinato anno e dei gettiti base cantonali accertati di tre anni prima. Il moltiplicatore comunale coordinato è arrotondato all’unità intera.
(art. 4 e 5 L)
Il Consiglio di Stato per il tramite della Sezione degli enti locali determina il contributo di livellamento spettante al Comune beneficiario (Comune con risorse fiscali pro capite inferiori al 90% della media), come segue:
Se: rf co + [(90% di rf ca) - rf co] x 20% > 70% rf ca
CL = [(90% di rf ca) - rf co] x 20% x pop. x coeff. art. 5 cpv. 1 legge;
Se: rf co + [(90% di rf ca) - rf co] x 20%
Titolo modificato dal R 24.2.2021; in vigore dal 26.2.2021 - BU 2021, 80.
Nota marginale modificata dal R 10.4.2018; in vigore dal 13.4.2018 - BU 2018, 133.
Lett. modificata dal R 3.3.2009; in vigore dal 6.3.2009 - BU 2009, 134.
Lett. abrogata dal R 13.9.2022; in vigore dal 16.9.2022 - BU 2022, 222; precedente modifica: BU 2009, 134.
Lett. modificata dal R 11.12.2025; in vigore dal 1.1.2026 - BU 2025, 350.
Cpv. introdotto dal R 10.4.2018; in vigore dal 13.4.2018 - BU 2018, 133.
Cpv. introdotto dal R 10.4.2018; in vigore dal 13.4.2018 - BU 2018, 133.
Art. modificato dal R 3.3.2009; in vigore dal 6.3.2009 - BU 2009, 134.
Art. modificato dal R 3.3.2009; in vigore dal 6.3.2009 - BU 2009, 134.
Lett. abrogata dal R 13.9.2022; in vigore dal 16.9.2022 - BU 2022, 222; precedente modifica: BU 2009, 134.
Lett. modificata dal R 3.3.2009; in vigore dal 6.3.2009 - BU 2009, 134.
Art. modificato dal R 3.3.2009; in vigore dal 6.3.2009 - BU 2009, 134.
Art. modificato dal R 15.5.2012; in vigore dal 18.5.2012 - BU 2012, 191; precedente modifica: BU 2011, 119.
Cpv. modificato dal R 4.6.2025; in vigore dal 1.6.2025 - BU 2025, 118; precedenti modifiche: BU 2009, 134; BU 2012, 91.
Cpv. modificato dal R 4.6.2025; in vigore dal 1.6.2025 - BU 2025, 118.
Nota marginale modificata dal R 4.6.2025; in vigore dal 1.6.2025 - BU 2025, 118.
Art. modificato dal R 15.5.2012; in vigore dal 18.5.2012 - BU 2012, 191; precedente modifica: BU 2009, 134.
Cpv. modificato dal R 4.6.2025; in vigore dal 1.6.2025 - BU 2025, 118.
Cpv. modificato dal R 4.6.2025; in vigore dal 1.6.2025 - BU 2025, 118.
Cpv. modificato dal R 4.6.2025; in vigore dal 1.6.2025 - BU 2025, 118.
Cpv. modificato dal R 4.6.2025; in vigore dal 1.6.2025 - BU 2025, 118.
Cpv. modificato dal R 4.6.2025; in vigore dal 1.6.2025 - BU 2025, 118.
Art. modificato dal R 4.6.2025; in vigore dal 1.6.2025 - BU 2025, 118; precedenti modifiche: BU 2005, 450; BU 2009, 134; BU 2011, 119; BU 2012, 191.
Art. modificato dal R 4.6.2025; in vigore dal 1.6.2025 - BU 2025, 118; precedente modifica: BU 2012, 191.
Art. modificato dal R 4.6.2025; in vigore dal 1.6.2025 - BU 2025, 118; precedenti modifiche: BU 2005, 450; BU 2011, 119; BU 2014, 527.
Art. introdotto dal R 1.3.2011; in vigore dal 4.3.2011 - BU 2011, 119.
Nota marginale modificata dal R 4.6.2025; in vigore dal 1.6.2025 - 2025, 118.
Art. modificato dal R 1.3.2011; in vigore dal 4.3.2011 - BU 2011, 119.
Cpv. modificato dal R 4.6.2025; in vigore dal 1.6.2025 - BU 2025, 118; precedente modifica: BU 2016, 498.
Cpv. modificato dal R 4.6.2025; in vigore dal 1.6.2025 - BU 2025, 118.
Cpv. modificato dal R 4.6.2025; in vigore dal 1.6.2025 - BU 2025, 118.
Art. modificato dal R 1.3.2011; in vigore dal 4.3.2011 - BU 2011, 119; precedente modifica: BU 2009, 134.
Lett. modificata dal R 21.11.2012; in vigore dal 23.11.2012 - BU 2012, 542.
Lett. modificata dal R 4.6.2025; in vigore dal 1.6.2025 - BU 2025, 118; precedente modifica: BU 2012, 191.
Cpv. modificato dal R 1.3.2011; in vigore dal 4.3.2011 - BU 2011, 119.
Art. modificato dal R 4.6.2025; in vigore dal 1.6.2025 - BU 2025, 118; precedenti modifiche: BU 2005, 450; BU 2011, 119; BU 2012, 191.
Art. modificato dal R 1.3.2011; in vigore dal 4.3.2011 - BU 2011, 119.
Nota marginale modificata dal R 1.3.2011; in vigore dal 4.3.2011 - BU 2011, 119.
Cpv. modificato dal R 20.12.2005; in vigore dal 23.12.2005 - BU 2005, 450.
Art. modificato dal R 1.3.2011; in vigore dal 4.3.2011 - BU 2011, 119.
Art. modificato dal R 1.3.2011; in vigore dal 4.3.2011 - BU 2011, 119.
Art. modificato dal R 4.6.2025; in vigore dal 1.6.2025 - BU 2025, 118; precedenti modifiche: BU 2005, 450; BU 2011, 119; BU 2017, 207 e 311.
Art. abrogati dal R 1.3.2011; in vigore dal 4.3.2011 - BU 2011, 119.
Art. modificato dal R 26.10.2016; in vigore dal 28.10.2016 - BU 2016, 430; precedenti modifiche: BU 2005, 450; BU 2011, 119.
Art. modificato dal R 1.3.2011; in vigore dal 4.3.2011 - BU 2011, 119; precedenti modifiche: BU 2005, 450; BU 2008, 527.
Art. modificato dal R 1.3.2011; in vigore dal 4.3.2011 - BU 2011, 119.
Cpv. modificato dal R 15.5.2012; in vigore dal 18.5.2012 - BU 2012, 191.
Cpv. modificato dal R 4.6.2025; in vigore dal 1.6.2025 - BU 2025, 118; precedente modifica: BU 2012, 191.
Art. reintrodotto dal R 10.4.2018; in vigore dal 13.4.2018 - BU 2018, 133; precedente modifica: BU 2011, 119.
Art. introdotto dal R 6.8.2025; in vigore dal 1.6.2025 - BU 2025, 160.
Art. introdotto dal R 11.12.2025; in vigore dal 1.1.2026 - BU 2025, 350.
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