Tariffario della Vigilanza sulle fondazioni e LPP della Svizzera orientale
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(del 19 giugno 2019)
in applicazione dell’art. 11 lett. h della convenzione intercantonale sulla Vigilanza sulle fondazioni e LPP della Svizzera orientale del 26 settembre 2005,
quali tariffe:
Per le istituzioni di previdenza sono applicabili le seguenti tariffe:
N. Franchi
10 Controllo dei conti annuali
– istituzioni di previdenza ai sensi dell’art. 1 cpv. 2 LFLP da 500.– a 30’000.–
– tutti gli altri istituti dediti alla previdenza professionale da 500.– a 20’000.–
11 Registrazione o cancellazione nel registro della previdenza da 300.– a 5’000.–
professionale rispettivamente nella lista delle istituzioni
di previdenza non registrate
12 Assunzione della vigilanza da 300.– a 5’000.–
13 Modifica dell’atto di fondazione o dello statuto da 300.– a 5’000.–
14 Approvazione di fusioni o soppressioni 1‰ del patrimonio
trasferito,
al minimo 300.–
e al massimo 5’000.–
15 Trasferimento di patrimonio o soppressione 1‰ del patrimonio
trasferito,
al minimo 300.–
e al massimo 5’000.–
Approvazione del regolamento sulla liquidazione parziale 300.– fino a 5’000.–
Altre decisioni e diffide da 150.– a 5’000.–
Provvedimenti di vigilanza da 300.– a 5’000.–
Le istituzioni di previdenza assumono i costi effettivi, fatturati come tassa di vigilanza annuale e emolumenti per decisioni e servizi alla Vigilanza sulle fondazioni e LPP della Svizzera orientale secondo le disposizioni federali sull’alta vigilanza.
Per l’ulteriore addebito della tassa di vigilanza annuale e degli emolumenti per decisioni e servizi, sono applicate le disposizioni federali valide per il calcolo della tassa annua di vigilanza.
Per le fondazioni classiche sono applicabili le seguenti tariffe:
N. Franchi
20 Controllo dei conti annuali da 250.– a 2’500.–
21 Assunzione della vigilanza da 150.– a 2’500.–
22 Modifica dell’atto di fondazione da 150.– a 2’500.–
23 Fusione o soppressione 1‰ del patrimonio trasferito,
al minimo 150.– e al massimo 2’500.–
24 Trasferimento di patrimonio o soppressione 1‰ del patrimonio trasferito,
al minimo 150.– e al massimo 2’500.–
25 Altre decisioni e diffide da 150.– a 2’500.–
26 Provvedimenti di vigilanza da 150.– a 2’500.–
Gli emolumenti di cui agli art. 1 e 3 del presente tariffario possono essere aumentati fino al doppio dell’importo massimo qualora si rendano necessari degli interventi straordinari da parte dell’autorità di vigilanza.
Il tariffario della Vigilanza sulle fondazioni e LPP della Svizzera orientale dell’8 luglio 2015 è abrogato con effetto 31 dicembre 2019.
Queste disposizioni entrano in vigore il 1° gennaio 2020.
Queste disposizioni, conformemente all’art. 7 della convenzione intercantonale sulla Vigilanza sulle fondazioni e LPP della Svizzera orientale del 26 settembre 2005, sono pubblicate nei Cantoni aderenti.
San Gallo, 19 giugno 2019
Commissione amministrativa della Vigilanza
sulle fondazioni e LPP della Svizzera orientale
Il Presidente Il Vice Presidente
della Commissione amministrativa della Commissione amministrativa
Fredy Fässler Dr. Andrea Bettiga
Capo del Dipartimento di sicurezza e Capo del Dipartimento di sicurezza e
di giustizia del Cantone di San Gallo di giustizia del Cantone di Glarona
Pubblicato nel BU 2019, 422.
Raccolta delle leggi dei cantoni aderenti:
– Cantone di Glarona: III B / 4 / 2;
– Cantone di Appenzello Esterno: 212.02;
– Cantone di Appenzello Interno: 831.410;
– Cantone di San Gallo: 355.01;
– Cantone dei Grigioni: 219.160;
– Cantone di Turgovia: 831.41.
Legge federale sul libero passaggio nella previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (LFLP; RS 831.42).
cpv. 1 della legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (LPP; RS 831.40).
cpv. 1 LPP rispettivamente art. 3 cpv. 2 lett. b dell’ordinanza concernente la vigilanza nella previdenza professionale (OPP 1; RS 831.435.1).
cpv. 1 LPP in relazione all’art. 11 lett. a delle disposizioni procedurali della vigilanza sulle fondazioni e LPP della Svizzera orientale.
LPP in relazione all’art. 12 delle disposizioni procedurali della vigilanza sulle fondazioni e LPP della Svizzera orientale.
e seguenti, in particolare art. 64c LPP nella versione adottata il 19 marzo 2010 (FF 2010, 1799 e segg.).
cpv. 2 lett. a e cpv. 3 LPP nella versione adottata il 19 marzo 2010 (FF 2010, 1799 e segg.) così come art. 7 cpv. 1 OPP 1.
cpv. 1 del Codice civile svizzero (CC; RS 210) in relazione all’art. 11 lett. a delle disposizioni procedurali della vigilanza sulle fondazioni e LPP della Svizzera orientale.
segg. CC in relazione all’art. 12 delle disposizioni procedurali della vigilanza sulle fondazioni e LPP della Svizzera orientale.
Raccolta delle leggi dei cantoni aderenti:
– Cantone di Glarona: III B / 4 / 2;
– Cantone di Appenzello Esterno: 212.02;
– Cantone di Appenzello Interno: 211.910;
– Cantone di San Gallo: 355.01;
– Cantone dei Grigioni: 219.150;
– Cantone di Turgovia: 831.41.
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