del 10 marzo 1987 (stato 1° gennaio 2025)
visto il messaggio 2 luglio 1985 n. 2954 del Consiglio di Stato,
Il comune è una corporazione di diritto pubblico, con personalità giuridica e territorio proprio, autonoma nei limiti stabiliti dalla Costituzione e dalle leggi.
Il comune svolge a livello locale i compiti pubblici generali che non spettano alla Confederazione o al Cantone.
La circoscrizione e la denominazione dei comuni possono essere modificati soltanto a norma delle disposizioni legali.
La parte di un comune costituita da un aggregato di case abitate, topograficamente distinto e separato dal capoluogo, costituisce una frazione, se il regolamento comunale le attribuisce tale qualità. Il regolamento comunale elenca le frazioni.
Il regolamento comunale può parimenti prevedere una suddivisione per quartieri, definendone i confini.
L’organizzazione delle frazioni e dei quartieri, se prevista, è disciplinata dal regolamento comunale. I relativi organi hanno funzione consultiva e propositiva negli ambiti di loro pertinenza, riservato il diritto di ottenere risposta dal municipio nei tempi previsti dal regolamento comunale.
Il numero e la denominazione delle frazioni e dei quartieri possono essere variati con la procedura prevista per la modifica del regolamento comunale.
Il regolamento comunale può inoltre prevedere la possibilità che detti organi siano dotati di un budget finanziario e ne disciplina le modalità.
…
È domiciliato in un comune chi vi risiede con l’intenzione di stabilirvisi durevolmente.
I diritti politici in materia comunale sono regolati dalla legge speciale.
La legge speciale ne disciplina le condizioni e le modalità.
Ogni comune ha uno stemma e un sigillo.
L’adozione dello stemma è di competenza dell’assemblea o del consiglio comunale; quella del sigillo è di competenza del municipio.
…
Capitolo primo
Gli organi sono:
a) l’assemblea;
b) il consiglio comunale dove è stato costituito;
c) il municipio.
Essi amministrano il comune secondo i rispettivi attributi stabiliti dalla legge.
Il numero dei municipali, dei supplenti e dei consiglieri comunali è fissato dal regolamento; può essere modificato solo per l’inizio di un periodo quadriennale di nomina.
Il regolamento comunale, fissandone i limiti, può legittimare il municipio a delegare al segretario comunale, ai servizi e ai funzionari dell’amministrazione e delle aziende comunali, inoltre alle commissioni amministratrici di queste ultime competenze decisionali municipali che la legge non attribuisce in modo vincolante al municipio e facoltà di spese di gestione corrente. Sono riservate leggi speciali.
Contro le decisioni delle istanze subordinate è data facoltà di reclamo al municipio, responsabile del corretto espletamento delle competenze delegate.
L’elezione del municipio e del consiglio comunale ha luogo ogni quattro anni, durante il mese di aprile; il Consiglio di Stato fissa la data entro la fine di agosto dell’anno precedente. È riservato l’articolo 6a della legge sulle aggregazioni e separazioni dei Comuni del 16 dicembre 2003.
Il consiglio comunale di prima istituzione è eletto entro quattro mesi dall’approvazione del regolamento comunale da parte del Consiglio di Stato e resta in carica per il periodo che manca a completare il quadriennio.
Il Consiglio di Stato organizza corsi di formazione e di aggiornamento per i membri del Municipio, del Consiglio comunale e dell’Assemblea comunale.
Capitolo secondo
L’assemblea comunale è la riunione dei cittadini.
È cittadino chi ha i diritti politici in materia comunale.
La partecipazione all’assemblea è un dovere civico.
L’assemblea per scrutinio popolare:
a) elegge il municipio, il sindaco ed il consiglio comunale;
b) decide sulle domande di iniziativa e di referendum nei comuni dove è stato costituito il consiglio comunale.
Le elezioni avvengono secondo le norme della legge speciale.
L’assemblea in seduta pubblica:
a) adotta i regolamenti comunali, li abroga, li modifica o ne sospende l’applicazione;
b) esercita la sorveglianza sull’amministrazione comunale;
c) approva il preventivo del comune e delle aziende comunali e il fabbisogno da coprire con l’imposta; stabilisce inoltre i moltiplicatori d’imposta;
d) adotta e modifica il piano regolatore;
e) autorizza le spese di investimento;
f) esamina ogni anno i conti consuntivi del comune e delle sue aziende e delibera sulla loro approvazione;
g) decide l’esecuzione delle opere pubbliche sulla base di preventivi e di progetti definitivi e accorda i crediti necessari;
h) autorizza segnatamente l’acquisizione, la donazione, la successione, la permuta, l’affitto, la locazione, I’alienazione o il cambiamento di destinazione dei beni comunali;
i) approva la Costituzione di fideiussioni, l’accensione di ipoteche, la Costituzione in pegno di beni mobili;
l) autorizza il municipio a intraprendere o a stare in lite, a transigere o a compromettere; sono riservate le procedure amministrative;
m) decide l’assunzione o la concessione a terzi da parte del comune di servizi di interesse comunale, anche in regime di privativa;
n) accorda l’attinenza comunale;
o) nomina i delegati del comune nei consorzi giusta le norme della legge sul consorziamento dei comuni e dei singoli statuti consortili;
p) nomina i delegati del comune negli enti di diritto pubblico o privato di cui il comune è parte secondo le regole degli articoli 60, 61 e 31a; sono riservati leggi speciali e i casi di competenza municipale;
q) nomina ogni quattro anni, nella seduta costitutiva, la commissione della gestione e le altre commissioni previste dal regolamento;
r) esercita gli attributi che non sono dalla legge conferiti ad altro organo comunale.
Il regolamento comunale può prevedere per le competenze di cui alle lettere e, g, h e l del cpv. 1 e per le convenzioni, la delega decisionale a favore del municipio, nel rispetto dei criteri stabiliti dal regolamento di applicazione. Avuto riguardo dei medesimi criteri, il regolamento comunale può prevedere una facoltà di subdelega dal municipio ai servizi e ai funzionari dell’amministrazione e delle aziende comunali, inoltre alla commissione amministratrice di quest’ultime.
L’assemblea fissa il termine entro il quale il credito di cui alle lettere e) e g) decade, se non è utilizzato.
L’assemblea può deliberare validamente se è presente un decimo dei cittadini.
Nel computo del numero legale non si tiene conto dei municipali e dei supplenti né dei cittadini residenti all’estero.
L’assemblea si riunisce in seduta costitutiva entro trenta giorni dalla proclamazione dei risultati dell’elezione del municipio; la seduta viene aperta dal sindaco il quale chiama due scrutatori a formare l’ufficio provvisorio.
L’assemblea provvede esclusivamente:
a) alla nomina per il primo anno del quadriennio dell’ufficio presidenziale;
b) alla nomina, per il quadriennio, delle commissioni previste dal regolamento comunale, dei delegati del comune nei consorzi e negli altri enti di diritto pubblico o privato secondo l’art. 13 lett. o) e p).
L’assemblea si riunisce in sessione ordinaria due volte all’anno.
La prima si occupa in ogni caso del consuntivo dell’anno precedente del comune e delle aziende comunali.
La seconda si occupa in ogni caso del preventivo dell’anno seguente.
La prima sessione deve tenersi entro il 30 giugno e la seconda entro il 31 dicembre.
1bisIl Consiglio di Stato, su istanza motivata del presidente, può prorogare eccezionalmente e per motivi di forza maggiore i termini del capoverso 1; le richieste di proroga devono essere inoltrate entro il 31 maggio, rispettivamente il 30 novembre.
Se le deliberazioni non sono esaurite in una seduta, l’assemblea prima di sciogliersi stabilisce la data dell’ulteriore seduta da tenersi entro un termine di quindici giorni, rendendola immediatamente nota con avviso all’albo comunale.
Se le assemblee cadono in un giorno in cui si svolgono votazioni federali, cantonali, distrettuali, di circolo o comunali, l’assemblea dovrà essere convocata entro gli otto giorni successivi.
Le assemblee straordinarie sono convocate dal presidente, d’intesa con il municipio:
a) quando il municipio lo ritiene opportuno;
b) su domanda popolare;
c) quando l’autorità cantonale lo impone.
In caso di disaccordo sulla data dell’assemblea prevale l’opinione del presidente.
I cittadini possono chiedere la convocazione di un’assemblea straordinaria per deliberare su uno o più oggetti di sua competenza.
La domanda di convocazione da presentarsi per iscritto al municipio deve essere firmata da almeno 1/6 dei cittadini; deve inoltre essere motivata ed indicare gli oggetti su cui deliberare.
La domanda che tende a conseguire la revoca di una precedente risoluzione deve raccogliere le firme di almeno 1/4 dei cittadini.
Nel computo del numero legale non si tiene conto dei cittadini residenti all’estero.
Entro un mese dalla presentazione, il municipio esamina se la domanda è regolare e ricevibile e pubblica all’albo la sua decisione.
Il municipio, riconosciutane la regolarità e la ricevibilità, convoca l’assemblea entro trenta giorni dalla pubblicazione all’albo.
Riservate leggi speciali, le deliberazioni adottate dall’assemblea sono assoggettate alla procedura di rinvio prevista dall’art. 38 cpv. 2 per le proposte a carattere sostanziale non condivise dal municipio, affinché licenzi un messaggio nel termine di 6 mesi.
Il presidente dell’assemblea, d’intesa con il municipio, convoca l’assemblea mediante avviso personale al domicilio dei cittadini e pubblicazione all’albo comunale durante dieci giorni prima della riunione, indicando il giorno, l’ora, il luogo e gli oggetti da trattare. In caso di disaccordo sulla data di convocazione dell’assemblea prevale l’opinione del presidente.
L’assemblea andata deserta è riconvocata non prima di sette giorni; essa potrà deliberare qualunque sia il numero dei presenti.
Il presidente, d’intesa con il municipio, può prevedere nell’avviso di convocazione la data di riconvocazione dell’assemblea che andasse deserta; la conferma della riconvocazione deve essere pubblicata all’albo comunale durante il periodo che precede la riunione. In caso di disaccordo sulla data della riconvocazione prevale l’opinione del presidente.
Le assemblee possono deliberare solo sugli oggetti all’ordine del giorno.
Le assemblee sono tenute nel luogo stabilito dal regolamento comunale.
...
Ogni anno all’inizio della prima assemblea ordinaria, è designato l’ufficio presidenziale composto di un presidente, di un vicepresidente e di due scrutatori.
Il sindaco e i municipali in carica o che lo furono nell’anno di cui si discute la gestione non possono far parte dell’ufficio presidenziale.
Il segretario comunale, o in sua assenza una persona designata dal sindaco, redige il verbale che deve contenere:
a) la data e l’ordine del giorno;
b) l’elenco dei presenti con nome, cognome e numero progressivo;
c) la trascrizione integrale delle risoluzioni, unitamente ai risultati delle votazioni, tenuto conto dell’art. 29 cpv. 2;
d) il riassunto delle discussioni con le dichiarazioni di voto.
Per la redazione del verbale è ammesso l’ausilio di mezzi tecnici di registrazione il cui uso sarà stabilito dal regolamento di applicazione.
Il contenuto del verbale relativo all’art. 24 lett. c) deve essere letto e approvato alla fine di ogni trattanda.
Le risoluzioni sono firmate dal presidente, dal segretario e dagli scrutatori alla fine di ogni seduta.
Il regolamento comunale può prevedere che il riassunto delle discussioni sia verbalizzato a parte, trascritto e approvato nell’assemblea successiva.
L’assemblea è pubblica.
Il pubblico, secondo le modalità previste dal regolamento comunale, assiste in silenzio, non deve manifestare approvazione o disapprovazione, né turbare in qualsiasi modo le discussioni.
Il presidente dirige l’assemblea, mantiene l’ordine e veglia alla legalità delle deliberazioni.
Il presidente ammonisce chi crea disordini, contravviene alle leggi o ai regolamenti; in caso di recidiva lo fa allontanare dalla sala.
Persistendo i disordini, il presidente può sospendere o sciogliere l’assemblea; in questo caso egli è tenuto a far rapporto al Consiglio di Stato per i provvedimenti adeguati.
Il presidente mette in discussione separatamente gli oggetti all’ordine del giorno.
I cittadini possono prendere la parola due volte su ogni oggetto, osservati i limiti di tempo fissati dal regolamento comunale.
Il rappresentante del municipio ha facoltà di parlare senza limitazioni a sostegno delle proposte del municipio.
Esaurita la discussione, si passa al voto; se vi sono più proposte, si procede con votazioni eventuali. Il regolamento di applicazione stabilisce le modalità.
…
L’assemblea vota e nomina per l’alzata di mano o per separazione; va eseguita la controprova. Sono riservati i capoversi seguenti.
Il verbale deve indicare il numero dei votanti al momento della votazione, dei favorevoli, dei contrari e degli astenuti.
Essa vota per appello nominale o per voto segreto se sarà deciso a maggioranza dei votanti prima di ogni votazione; sono riservati i casi in cui la legge o il regolamento comunale prescrive il sistema di voto.
Per le nomine giusta l’art. 13 cpv. 1 lett. p) si procede per voto segreto se il numero dei candidati eccede quello delle cariche; il regolamento di applicazione regola gli aspetti relativi a scrutinio e validità delle schede.
L’assemblea decide a maggioranza dei votanti riservati i casi in cui la legge richiede una maggioranza qualificata. È inoltre riservato l’art. 31a.
Non sono computati tra i votanti gli astenuti e, per le votazioni segrete, le schede in bianco.
In caso di parità la votazione viene ripetuta in un’assemblea successiva; se il risultato è ancora di parità, il presidente decide.
Sull’oggetto dell’art. 13 cpv. 1 lett. n) sono riservati i disposti della legge sulla cittadinanza ticinese e sull’attinenza comunale dell’8 novembre 1994 (LCCit).
Per gli oggetti contemplati nelle lett. d, e, g, h, i, l e m dell’art. 13 e agli articoli 192a e 193f, l’assemblea delibera a maggioranza dei due terzi dei votanti.
Non sono computati tra i votanti gli astenuti e, per le votazioni segrete, le schede in bianco.
In ogni caso, i voti affermativi devono costituire almeno la metà dei cittadini presenti.
Il cittadino escluso dal voto in forza dell’art. 32 non è computato nel numero dei presenti.
Le elezioni dei delegati ai sensi dell’art. 13 cpv. 1 lett. p) avvengono secondo il sistema della maggioranza assoluta al primo turno.
La maggioranza assoluta equivale al numero di voti che raddoppiato dà un totale superiore di almeno un’unità a quello delle schede valide e computabili.
Se la maggioranza assoluta non è raggiunta, ha luogo un secondo turno col sistema della maggioranza relativa. Sono eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti validi computabili.
Le astensioni, o in caso di scrutinio segreto le schede bianche e le schede nulle, non sono in alcun caso computate.
Se vi è parità di voti, si procede immediatamente con un ulteriore scrutinio. In caso di nuova parità il Presidente procede al sorteggio.
Un cittadino non può prendere parte alle discussioni e al voto su oggetti che riguardano il suo personale interesse o quello di suoi parenti, secondo l’art. 83.
Il cpv. 1 non si applica in sede di procedura di revisione totale del piano regolatore ad eccezione delle deliberazioni su singoli aspetti.
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L’interesse di un ente di diritto pubblico e di un gremio o ente di diritto privato con scopi ideali e privi di fini economici non determina la collisione di interessi nei suoi membri.
La collisione esiste invece per gli amministratori e i dipendenti con funzioni dirigenziali di persone giuridiche aventi scopo di lucro.
I disposti dei capoversi 1-5 sono applicabili anche in sede di commissioni, ritenuto che in tal caso il membro non può essere presente alle discussioni e al voto.
I messaggi all’assemblea comunale, motivati per iscritto, devono essere trasmessi alle commissioni e depositati in cancelleria per consultazione almeno trenta giorni prima della seduta.
1bisIl messaggio sul preventivo va trasmesso e depositato entro il 31 ottobre dell’anno precedente a quello a cui si riferisce; quello sul consuntivo entro il 15 maggio dell’anno successivo a quello cui si riferisce.
1terIl regolamento comunale può prevedere la trasmissione e il deposito dei messaggi prima delle scadenze del capoverso 1bis.
Le commissioni allestiscono i rapporti scritti con le relative proposte e li depositano presso la cancelleria almeno sette giorni prima della seduta dell’assemblea; la cancelleria trasmette immediatamente i rapporti al municipio.
Possono essere presentati uno o più rapporti di minoranza.
È applicabile l’art. 57.
Il regolamento comunale stabilisce le commissioni permanenti, il numero dei membri, ritenuto un minimo di tre, e dei supplenti, le forme di convocazione ed il funzionamento delle commissioni, rispettati gli articoli 70, 71, 72 e 73.
Per l’esame di problemi determinati l’assemblea può nominare commissioni speciali composte da tre a undici cittadini.
Ogni cittadino, esaurito l’ordine del giorno, può interpellare il municipio per essere informato su oggetti d’interesse comunale.
Il municipio risponde immediatamente o alla prossima assemblea.
Se l’interpellanza perviene in forma scritta, anche in formato elettronico, almeno sette giorni prima dell’assemblea, il municipio è tenuto a rispondere nel corso della stessa.
L’interpellanza si ritiene evasa con la risposta del municipio. L’interpellante può dichiararsi soddisfatto o insoddisfatto; sono consentite una breve replica dell’interpellante e la duplica del municipale.
Vi può essere una discussione generale se l’assemblea lo decide.
Il Municipio nelle risposte alle interpellanze si attiene a una comunicazione trasparente: esso informa in modo proporzionato, oggettivo e completo, distinguendo chiaramente fra dati e valutazioni, indicando le fonti, senza tralasciare elementi essenziali o tacere aspetti negativi. Qualora una disposizione di legge o un interesse pubblico superiore gli impediscano di rispondere a determinate domande, il Municipio indica espressamente l’esistenza di tale impedimento.
Ogni cittadino può presentare per iscritto, nella forma della mozione, proposte su oggetti di competenza dell’assemblea che non sono all’ordine del giorno.
Il Municipio è tenuto ad esaminarle ed a formulare, alla prossima assemblea ordinaria, preavviso scritto.
Se il municipio dà preavviso favorevole, l’assemblea decide definitivamente.
Se il municipio non dà alcun preavviso nel termine suindicato o lo dà sfavorevole, l’assemblea delibera se accetta la proposta in via preliminare; in caso di accettazione designa una commissione per l’esame della proposta, fissando un termine per la presentazione di un preavviso scritto.
Se la mozione è demandata ad una commissione speciale il mozionante ne farà parte. In ogni caso ha diritto di essere sentito.
Nessuna proposta può essere esaminata dall’assemblea senza il preavviso municipale.
È possibile presentare per iscritto proposte di emendamento relative ad un oggetto all’ordine del giorno. Le proposte marginali possono essere decise seduta stante. Le proposte sostanziali, se contenute in un rapporto di una commissione del consiglio comunale incaricata dell’esame del messaggio municipale e se condivise dal municipio, possono essere decise seduta stante. Negli altri casi, l’oggetto deve essere rinviato al municipio affinché licenzi un messaggio in merito nel termine di 6 mesi. È riservato l’art. 177 cpv. 3.
Le deliberazioni adottate dall’organo legislativo convocato ai sensi degli art. 19 e 50 cpv. 1 lett. b) sono assoggettate alla procedura di rinvio di cui al cpv. 2 ultima frase per le proposte di emendamento a carattere sostanziale.
L’assemblea può revocare una risoluzione riservati i diritti dei terzi.
La revoca può essere proposta dal municipio o dai cittadini nelle forme e nei modi stabiliti dall’art. 19.
Per la revoca occorre la maggioranza dei due terzi dei votanti, e, in ogni caso, il voto affermativo di almeno la metà dei cittadini presenti al momento della votazione.
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Il presidente, entro cinque giorni, pubblica all’albo comunale le risoluzioni dell’assemblea con l’indicazione dei mezzi e dei termini di ricorso.
I termini decorrono dalla data di pubblicazione.
Capitolo terzo
I comuni che contano almeno trecento abitanti possono stabilire per regolamento l’istituzione del consiglio comunale con un numero di membri non inferiore a 15 e non superiore a 60. I comuni con più di 5000 abitanti devono avere almeno 30 consiglieri comunali.
Il consiglio esercita gli attributi dell’assemblea (art. 13) riservato il diritto di referendum e di iniziativa.
Il consiglio comunale può dotarsi di norme di funzionamento interne a completazione delle disposizioni della presente legge.
Sono eleggibili in consiglio comunale i cittadini del comune.
La carica è incompatibile con quella di consigliere di Stato, di municipale o supplente e di dipendente del comune e delle sue aziende.
Possono pure fare parte del consiglio comunale i docenti di ogni ordine e i cittadini nominati dal comune con funzioni accessorie e non permanenti o che svolgono per incarico del Cantone o della Confederazione mansioni accessorie nell’ambito dell’amministrazione.
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Le dimissioni e la rinuncia alla carica sono inoltrate al municipio che le trasmette al consiglio comunale per decisione alla prossima seduta; esse devono essere motivate.
1bisSe le dimissioni sono accettate dal consiglio comunale, nella medesima seduta il subentrante può assumere la carica ai sensi dell’articolo 47.
È riservata la legge speciale.
Il consiglio comunale è convocato dal municipio in seduta costitutiva entro trenta giorni dalla proclamazione dei risultati.
La seduta è aperta dal consigliere anziano per età, il quale chiama a formare l’ufficio provvisorio due scrutatori.
I membri del Consiglio comunale assumono la carica con il rilascio della dichiarazione di fedeltà alla Costituzione ed alle leggi, firmando il relativo attestato che viene loro consegnato dall’Autorità designata.
L’ufficio presidenziale è costituito di:
a) un presidente;
b) uno o due vicepresidenti;
c) due scrutatori.
Esso viene nominato ogni anno la prima volta nella seduta costitutiva e in seguito all’apertura della prima sessione ordinaria.
Le cariche non sono obbligatorie.
Il consiglio comunale si riunisce in sessione ordinaria due volte all’anno.
La prima è convocata al più tardi entro il 30 giugno e si occupa in ogni caso del consuntivo dell’anno precedente.
La seconda, da tenersi entro il 31 dicembre, si occupa in ogni caso del preventivo dell’anno seguente.
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Il Consiglio di Stato, su istanza motivata del presidente, può prorogare eccezionalmente per motivi di forza maggiore i termini dei capoversi 2 e 3; le richieste di proroga devono essere inoltrate entro il 31 maggio, rispettivamente il 30 novembre.
Il consiglio comunale si riunisce in sessione straordinaria:
a) se il municipio lo ritiene opportuno;
b) se almeno un terzo dei consiglieri ne fa domanda scritta e motivata al presidente.
Il presidente decide sulla regolarità e sulla ricevibilità della domanda; d’accordo con il municipio fissa la data della sessione e ne ordina la convocazione. In caso di disaccordo prevale l’opinione del presidente.
Le deliberazioni delle sedute convocate ai sensi della lett. b) sono assoggettate alla procedura di rinvio prevista dall’art. 38 cpv. 2 per le proposte a carattere sostanziale non condivise dal municipio. Sono riservate leggi speciali.
Le sessioni ordinarie e straordinarie sono convocate dal presidente d’intesa con il municipio, con avviso all’albo comunale e comunicazione personale scritta ad ogni consigliere con l’indicazione del luogo, dell’ora e dell’ordine del giorno. In caso di disaccordo sulla data di convocazione del consiglio comunale, prevale l’opinione del presidente.
La convocazione deve avvenire con un preavviso di sette giorni salvo in caso d’urgenza, da riconoscersi dal municipio e dal presidente.
La convocazione d’urgenza deve pervenire ai consiglieri entro il giorno antecedente la riunione.
Le sedute sono tenute nel luogo stabilito dal regolamento comunale.
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La partecipazione alle sedute è obbligatoria.
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Se il consigliere comunale si sottrae, senza legittimo motivo, in modo deliberato e continuo ai doveri della propria carica, il presidente deve segnalare il caso all’autorità di vigilanza.
Il consiglio comunale non può deliberare se non è presente la maggioranza assoluta dei suoi membri.
Se il consiglio comunale non può deliberare per mancanza del numero legale, il presidente procede ad una nuova convocazione.
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Se per due volte consecutive il consiglio non può deliberare per mancanza del numero legale, si procede come all’art. 53 cpv. 4.
Le sedute del consiglio sono pubbliche e sono dirette dal presidente o da chi ne fa le veci.
Il municipio vi partecipa in corpore o con una delegazione, senza diritto di voto.
Il sindaco e i municipali possono prendere parte alla discussione solo a nome del municipio e a sostegno delle proposte municipali.
Per il mantenimento dell’ordine, il comportamento del pubblico, l’esclusione dei contravventori e la sospensione delle sedute valgono le disposizioni degli art. 26 e 27.
I messaggi al consiglio comunale, motivati per iscritto, devono essere depositati e trasmessi ai consiglieri comunali almeno trenta giorni prima della seduta.
1bisIl messaggio sul preventivo va trasmesso e depositato entro il 31 ottobre dell’anno precedente a quello a cui si riferisce; quello sul consuntivo entro il 15 maggio dell’anno successivo a quello cui si riferisce.
1terIl regolamento comunale può prevedere la trasmissione e il deposito prima delle scadenze del capoverso 1bis.
Salvo i casi dove è domandata e concessa l’urgenza, i messaggi non possono venir discussi e votati se non dopo esame e preavviso di una commissione del consiglio comunale.
I messaggi, ad eccezione di quelli sui conti preventivi e consuntivi, possono essere ritirati prima della deliberazione del consiglio comunale.
Con deliberazione a maggioranza semplice il consiglio comunale può rinviare i messaggi al municipio, ad eccezione di quelli sui conti preventivi e consuntivi.
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Il consiglio comunale non può deliberare su oggetti non compresi nell’ordine del giorno, se non è accolta l’urgenza dalla maggioranza assoluta dei membri. L’urgenza non può essere dichiarata per le mozioni e nella seduta costitutiva.
Per le proposte di emendamento formulate su oggetti all’ordine del giorno è applicabile la procedura di cui all’art. 38 cpv. 2.
Il consiglio comunale vota e nomina per alzata di mano o altrimenti in modo manifesto. Sono riservati i capoversi 2-4 e leggi speciali.
Esso vota per appello nominale o per voto segreto se sarà deciso a maggioranza dei votanti prima di ogni votazione.
In materia di concessione dell’attinenza comunale il sistema di voto è disciplinato dal regolamento comunale.
Per le nomine giusta l’art. 13 cpv. 1 lett. p) si procede per voto segreto se il numero dei candidati eccede quello delle cariche; il regolamento di applicazione regola gli aspetti relativi a scrutinio e validità delle schede.
Le risoluzioni sono prese a maggioranza dei votanti e devono raccogliere il voto affermativo di almeno un terzo dei membri del consiglio. Sono riservati i capoversi seguenti.
Gli oggetti di cui alle lett. d, e, g, h, i, l e m dell’art. 13 e agli articoli 192a e 193f devono raccogliere il voto affermativo della maggioranza assoluta dei membri del consiglio.
In caso di parità, nelle risoluzioni di cui al cpv. 1, la votazione viene ripetuta nella seduta successiva; se il risultato è ancora di parità o se il numero dei voti necessari non è raggiunto, la proposta si ritiene respinta.
I consiglieri esclusi dal voto in forza dell’articolo 32 non sono computati nel numero dei votanti.
Sull’oggetto dell’art. 13 cpv. 1 lett. n) sono riservati i disposti della legge sulla cittadinanza ticinese e sull’attinenza comunale dell’8 novembre 1994 (LCCit)
Le elezioni ai sensi dell’art. 13 cpv. 1 lett. p) avvengono con il sistema della maggioranza assoluta. L’art. 31a è applicabile.
Il segretario comunale è responsabile della tenuta del verbale; esso viene redatto in conformità all’art. 24.
Il contenuto relativo all’art. 24 lett. c) deve essere letto e approvato alla fine di ogni trattanda.
Le risoluzioni sono firmate dal presidente, dal segretario e dagli scrutatori alla fine di seduta.
Il regolamento comunale stabilisce le modalità di approvazione del riassunto delle discussioni con le dichiarazioni di voto.
Il verbale del riassunto delle discussioni deve essere trasmesso a tutti i consiglieri comunali assieme ai rapporti.
Il consiglio comunale può revocare una risoluzione, con il voto della maggioranza assoluta dei membri, riservati i diritti dei terzi.
Nei casi previsti dall’art. 32, un consigliere non può prendere parte né alla discussione, né al voto.
Il regolamento comunale può prevedere l’istituto delle interrogazioni scritte da parte dei consiglieri comunali e ne disciplina le modalità. Il Municipio nelle risposte alle interrogazioni si attiene a una comunicazione trasparente: esso informa in modo proporzionato, oggettivo e completo, distinguendo chiaramente fra dati e valutazioni, indicando le fonti, senza tralasciare elementi essenziali o tacere aspetti negativi. Qualora una disposizione di legge o un interesse pubblico superiore gli impediscano di rispondere a determinate domande, il Municipio indica espressamente l’esistenza e l’esatta portata di tale impedimento.
Ogni consigliere può interpellare il municipio su oggetti d’interesse comunale.
Il regolamento comunale può prevedere l’obbligatorietà della forma scritta per le interpellanze.
Il Municipio, di regola, risponde immediatamente; se l’interpellanza è presentata in forma scritta, anche in formato elettronico, almeno 7 giorni prima della seduta, il Municipio è tenuto a rispondere nella seduta stessa.
L’interpellanza si ritiene evasa con la risposta municipale. L’interpellante può dichiararsi soddisfatto o insoddisfatto; sono consentite una breve replica dell’interpellante e la duplica del municipale.
Vi può essere una discussione generale se il consiglio comunale lo decide.
Il Municipio nelle risposte alle interpellanze si attiene ad una comunicazione trasparente: esso informa in modo proporzionato, oggettivo e completo, distinguendo chiaramente fra dati e valutazioni, indicando le fonti, senza tralasciare elementi essenziali o tacere aspetti negativi. Qualora una disposizione di legge o un interesse pubblico superiore gli impediscano di rispondere a determinate domande, il Municipio indica espressamente l’esistenza di tale impedimento.
Ogni consigliere può presentare per iscritto, nella forma della mozione, proposte su oggetti di competenza del Consiglio comunale che non sono all’ordine del giorno; è esclusa la proposta di moltiplicatori o di modifica dei medesimi.
Esse devono essere immediatamente demandate per esame a una commissione permanente o speciale, ritenuto l’obbligo del municipio di allestire:
a) un preavviso scritto sulla ricevibilità della mozione entro il termine di un mese;
b) un preavviso scritto sul contenuto della mozione entro il termine di quattro mesi; se il municipio non intende esprimersi sul contenuto deve pure comunicarlo entro lo stesso termine.
Se la mozione è demandata ad una commissione speciale il mozionante ne farà parte; in ogni caso ha diritto di essere sentito.
Il municipio in ogni fase della procedura deve collaborare con la commissione fornendo la necessaria documentazione e assistenza.
Il rapporto della commissione deve essere presentato entro il termine di sei mesi, a partire dalla scadenza dei termini di cui al cpv. 2.
Il municipio deve esprimersi in forma scritta sulle conclusioni della commissione entro due mesi.
Il consiglio comunale nomina ogni quattro anni nella seduta costitutiva la commissione della gestione e le altre commissioni permanenti previste dal regolamento comunale.
Quando il consiglio comunale ha 30 o più membri le commissioni permanenti devono essere composte di almeno sette membri.
Il regolamento comunale stabilisce il numero dei membri, le forme di convocazione ed il funzionamento.
È facoltà del consiglio comunale di nominare in ogni tempo commissioni speciali per l’esame di determinati problemi.
Le sedute delle commissioni sono valide se è presente la maggioranza assoluta dei membri.
1bisLe sedute si tengono in presenza. Per giustificati motivi è data facoltà alle commissioni di riunirsi virtualmente in videoconferenza o di autorizzare la partecipazione di loro membri in questa forma; in tal caso devono essere salvaguardate le modalità decisionali e di verbalizzazione del presente articolo e dell’articolo 71, inoltre vanno garantite la riservatezza, la sicurezza e l’integrità dei dati.
Il voto sul rapporto avviene a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità decide il voto del presidente o di chi ne fa le veci.
Le commissioni tengono un verbale delle riunioni.
La partecipazione alle sedute delle commissioni è obbligatoria, salvo in caso di assenza per legittimi motivi.
La commissione allestisce rapporto scritto con le relative proposte e lo deposita presso la cancelleria almeno sette giorni prima della seduta dell’assemblea rispettivamente del consiglio comunale.
La cancelleria trasmette immediatamente i rapporti al municipio e ai singoli consiglieri comunali.
Possono essere presentati uno o più rapporti di minoranza.
La commissione della gestione esercita gli attributi stabiliti dagli art. 179, 181 e seguenti.
Il regolamento comunale o, di volta in volta, il consiglio comunale, possono affidarle altri compiti.
Nelle commissioni devono essere rappresentati proporzionalmente i gruppi di cui si compone il consiglio; per i supplenti vale quanto prescritto dal regolamento comunale.
Il gruppo è costituito da tre o più consiglieri eletti sulla stessa lista.
I consiglieri appartenenti a liste con un numero di eletti insufficiente per formare gruppo possono costituire gruppi misti.
La formazione di un gruppo misto deve essere comunicata alla cancelleria comunale almeno cinque giorni prima della seduta costitutiva.
I seggi nelle commissioni sono ripartiti proporzionalmente fra i gruppi in base al numero dei seggi da questi conseguiti, secondo il sistema di ripartizione per l’elezione del Consiglio comunale stabilito dalla legge sull’esercizio dei diritti politici del 19 novembre 2018, con la variante che anche i gruppi che non hanno raggiunto il quoziente partecipano alla ripartizione in forza della maggiore frazione.
I membri sono designati dai rispettivi gruppi; qualora il numero dei designati differisse dal numero dei seggi di diritto decide il consiglio comunale. I gruppi possono sostituire i membri nelle commissioni nel corso della legislatura.
Il presidente pubblica entro cinque giorni all’albo comunale le risoluzioni del consiglio comunale con l’indicazione dei mezzi e dei termini di ricorso nonché dei termini per l’esercizio del diritto di referendum.
I termini decorrono dalla data di pubblicazione.
Sono soggette a referendum le risoluzioni del consiglio comunale di cui alle lett. a, d, e, g, h, i e m dell’art. 13 e agli articoli 192a e 193f, come pure nei casi stabiliti da legge speciali, quando ciò sia domandato da almeno il 15% dei cittadini, ritenuto un massimo di 3000 cittadini.
Nel computo del numero si tiene conto dei cittadini iscritti nel catalogo al momento della pubblicazione della risoluzione all’albo comunale, esclusi i cittadini all’estero.
La domanda di referendum dev’essere presentata per iscritto al Municipio entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione della risoluzione all’albo comunale e indicare la risoluzione per la quale il referendum è chiesto.
Entro un mese dalla presentazione, il municipio esamina se la domanda è regolare e ricevibile e pubblica all’albo la sua decisione.
Riconosciute la regolarità e la ricevibilità, esso sottopone la risoluzione alla votazione popolare al più tardi entro cinque mesi dalla pubblicazione all’albo della decisione.
Per iniziativa popolare possono essere fatte proposte sugli oggetti di cui alle lett. a, d, e, g, h, i e m dell’art. 13 e degli articoli 192a e 193f, come pure nei casi stabiliti da leggi speciali.
I cittadini che intendono proporre un’iniziativa popolare devono depositare il testo, firmato almeno da tre promotori, presso la cancelleria comunale che ne farà immediata pubblicazione all’albo.
I promotori designano un loro rappresentante autorizzato a ricevere le comunicazioni ufficiali ed a ritirare l’iniziativa in qualsiasi momento, al più tardi entro otto giorni dalle deliberazioni del consiglio comunale. La raccolta delle firme deve avvenire entro cento giorni dal deposito dell’iniziativa alla cancelleria comunale.
La domanda dev’essere presentata per iscritto al Municipio, firmata da almeno il 15% dei cittadini, ritenuto un massimo di 3000 cittadini.
Nel computo del numero si tiene conto dei cittadini iscritti nel catalogo al momento del deposito del testo da parte dei promotori, esclusi i cittadini all’estero.
Entro un mese dalla presentazione, il municipio esamina se la domanda è regolare e ricevibile e pubblica all’albo la sua decisione. Entro sessanta giorni dalla pubblicazione, il municipio la sottopone al Consiglio comunale, accompagnandola eventualmente con un controprogetto.
Se si tratta di normativa legislativa, essa può essere presentata in forma generica o in forma elaborata.
Il Consiglio comunale decide previo esame e preavviso di una sua commissione, sulla domanda di iniziativa entro quattro mesi dalla pubblicazione all’albo della decisione di regolarità e ricevibilità della domanda di iniziativa.
Se la domanda di iniziativa legislativa è presentata in forma generica il Consiglio comunale è tenuto ad elaborare il progetto nel senso della domanda.
Qualunque sia la forma dell’iniziativa il Consiglio comunale può opporre un suo controprogetto. Il municipio può in ogni caso presentare sue osservazioni scritte sull’iniziativa e sul controprogetto prima della decisione del Consiglio comunale.
Se il Consiglio comunale aderisce all’iniziativa, questa si ritiene accolta e la consultazione non ha luogo. Se non aderisce, è sottoposta a votazione popolare al più tardi entro cinque mesi dalla pubblicazione della risoluzione del Consiglio comunale.
Se all’iniziativa popolare il Consiglio comunale contrappone un proprio progetto, i cittadini aventi diritto di voto devono decidere, in un’unica votazione, se preferiscono l’iniziativa o il controprogetto al diritto vigente; hanno pure la facoltà di accettare o respingere entrambe le proposte e di esprimere la loro preferenza nel caso in cui iniziativa e controprogetto vengano accettati.
La maggioranza assoluta è accertata separatamente per ogni domanda.
Non è tenuto conto delle domande lasciate senza risposta.
Se risultano accettati sia l’iniziativa sia il controprogetto, è determinante l’esito della terza domanda. Entra in vigore il testo che, secondo le risposte a questa domanda, ha raccolto il maggior numero di voti del popolo.
I firmatari dell’iniziativa possono autorizzare uno o più proponenti a ritirarla, sia in favore di un controprogetto, sia incondizionatamente.
Per essere valida l’autorizzazione deve essere menzionata nelle liste destinate alla raccolta delle firme.
L’iniziativa può essere ritirata in qualsiasi tempo, ma al più tardi entro otto giorni dalla pubblicazione all’albo comunale della risoluzione del consiglio comunale di non adesione all’iniziativa.
Il sindaco pubblica immediatamente all’albo comunale il ritiro dell’iniziativa.
Per la presentazione delle domande di iniziativa e di referendum, la raccolta, il deposito ed il controllo delle firme, come pure per le votazioni sono applicabili per analogia le norme della legge sull’esercizio dei diritti politici.
I Comuni trasmettono i risultati della riuscita, della ricevibilità, dell’eventuale ritiro e del risultato della votazione di iniziative e referendum alla Cancelleria dello Stato.
Capitolo quarto
Il Municipio esplica funzioni esecutive, dirigendo collegialmente gli affari comunali in base alle competenze previste dalla legge.
Esso si compone di un numero dispari di membri, scelti fra i cittadini del comune, ritenuto un massimo di sette.
La carica è obbligatoria.
Nei comuni ove esiste un municipio di tre membri sono designati due supplenti.
Negli altri comuni, il regolamento comunale può prevedere i supplenti in numero non superiore ai due terzi dei membri del municipio.
Non possono assumere la carica di municipale:
a) i consiglieri di Stato e il cancelliere dello Stato;
b) i magistrati dell’ordine giudiziario;
c) i funzionari dell’Amministrazione cantonale indicati dal Consiglio di Stato;
d) i docenti di nomina comunale;
e) i dipendenti del comune e delle sue aziende.
Non possono far parte dello stesso municipio coniugi, partner registrati, conviventi di fatto, genitori e figli, fratelli, suoceri con generi e nuore, zii e nipoti consanguinei, cognati.
Questa norma si applica anche ai supplenti municipali.
Ai Comuni con meno di 300 abitanti il Consiglio di Stato può concedere deroghe.
…
Sindaco, municipali e supplenti possono dimissionare dalla carica per giustificati motivi, in particolare:
a) l’aver coperto la carica l’intero periodo di legislatura immediatamente precedente, anche in altro comune;
b) l’età di 65 anni;
c) ragioni di salute o altre giustificate ragioni.
Le dimissioni dalla carica di sindaco comportano automaticamente anche quelle dalla carica di municipale.
Le dimissioni per i motivi di cui all’art. 85 cpv. 1 lett. a) e b) sono inoltrate al municipio e hanno effetto dopo due mesi dalla presentazione.
Il Consiglio di Stato decide, su preavviso del municipio, in merito alle dimissioni di chi invoca il motivo dell’art. 85 cpv. 1 lett. c) e alla rinuncia alla carica.
È riservata la legge speciale.
…
Il Sindaco, i municipali e i supplenti stanno in carica quattro anni e sono sempre rieleggibili.
Essi assumono la carica rilasciando davanti al Giudice di pace la dichiarazione di fedeltà alla Costituzione ed alle leggi.
Il municipio si riunisce in seduta costitutiva dopo l’elezione del sindaco.
Nomina, tra i suoi membri, il vicesindaco per il quadriennio e procede alle incombenze degli articoli 13 capoverso 1 lettera p, 90 e 91.
Il municipio è tenuto ad istituire dicasteri per agevolare l’esame degli oggetti di sua competenza.
Nessun municipale può rifiutare il dicastero che gli è attribuito.
L’assegnazione dei dicasteri può essere modificata nel corso del quadriennio con decisione municipale a maggioranza dei presenti.
Il singolo municipale non può prendere decisioni vincolanti.
Il municipio nomina le commissioni e delegazioni imposte dalla legge o dal regolamento e ogni altra che si rendesse necessaria per il controllo di speciali rami dell’amministrazione e per lo studio di oggetti di particolare importanza. È riservato l’articolo 192c.
Di ogni commissione e delegazione deve far parte un municipale, di regola in qualità di presidente.
Il municipio decide sull’opportunità di avvalersi del supporto consultivo delle commissioni e delle delegazioni. Sono riservati leggi speciali e i disposti del regolamento comunale giusta l’art. 4.
Le commissioni e le delegazioni tengono un verbale delle proprie sedute.
Le sedute municipali devono essere tenute nel locale a ciò destinato, non di uso privato.
Se speciali ragioni lo giustificano, possono essere tenute eccezionalmente in altro locale che non sia un pubblico esercizio.
Il municipio fissa le sedute ordinarie in determinati giorni della settimana o del mese.
Il municipio è inoltre convocato dal sindaco:
a) quando lo reputa necessario;
b) su istanza di almeno un terzo dei municipali.
In quest’ultimo caso il sindaco vi dà seguito entro tre giorni, sotto comminatoria delle sanzioni disciplinari di cui all’art. 197.
Se il termine trascorre infruttuoso la convocazione può essere fatta dal vicesindaco o da un municipale.
Il municipio può validamente deliberare se interviene alla seduta almeno la maggioranza assoluta dei membri del municipio.
Inoltre nei casi previsti dalle lettere a) e b) dell’art. 93 se i municipali sono stati avvisati a domicilio, almeno 24 ore prima della riunione.
2bisLe sedute si tengono in presenza. Per giustificati motivi è data facoltà al Municipio di riunirsi virtualmente in videoconferenza o di autorizzare la partecipazione di suoi membri in questa forma; in tal caso devono essere salvaguardate le modalità decisionali e di verbalizzazione del presente capitolo e inoltre vanno garantite la riservatezza, la sicurezza e l’integrità dei dati.
Se uno o più municipali, allo scopo dichiarato di impedire una deliberazione per difetto della maggioranza assoluta, abbandonano la seduta, l’oggetto in discussione sarà rinviato alla prossima seduta.
Ripetendosi il caso, la deliberazione potrà essere presa validamente dai presenti.
I supplenti sono chiamati per l’inizio della seduta nel caso in cui non è presente la maggioranza assoluta dei municipali e solo nel numero necessario a comporla.
Se il municipio si compone di tre membri, il supplente deve essere chiamato anche in assenza di un solo municipale.
I supplenti sono convocati anche nel corso della seduta se, in applicazione dell’art. 100, viene a mancare la maggioranza assoluta.
I supplenti sono designati per sorteggio, in primo luogo fra quelli appartenenti al o ai gruppi rappresentati dai municipali mancanti.
La partecipazione alle sedute è obbligatoria.
...
Se il municipale si sottrae, senza legittimo motivo, in modo deliberato e continuo ai doveri della propria carica, il municipio segnala il caso all’autorità di vigilanza.
Se per due volte consecutive, malgrado la convocazione dei membri e dei supplenti, non è presente la maggioranza assoluta, il municipio può validamente deliberare sugli oggetti messi per la terza volta in discussione, qualunque sia il numero dei presenti.
Le sedute municipali sono dirette dal sindaco; egli è responsabile della loro preparazione.
Egli veglia al mantenimento del buon ordine e alla regolarità delle deliberazioni.
Nelle discussioni prende per primo la parola il sindaco, il relatore se fu designato, e in seguito gli altri municipali.
Le votazioni avvengono in forma aperta; se esperite per appello nominale, i municipali votano in ordine inverso rispetto all’anzianità di carica subordinatamente per età e il sindaco per ultimo.
Le nomine di competenza devono svolgersi a voto segreto, se un municipale lo richiede.
Per la preparazione e lo svolgimento delle sedute il municipio può dotarsi di un sistema di gestione elettronica dei documenti, a condizione che sia garantita la riservatezza, la sicurezza e l’integrità dei dati. È inoltre riservato l’art. 104.
Le risoluzioni del municipio sono prese a maggioranza dei presenti; i municipali non possono astenersi dal voto.
Se vi sono più proposte si procede con votazioni eventuali.
In caso di parità di voti viene esperita una seconda votazione in una seduta successiva.
Se il risultato è ancora di parità è determinante il voto del sindaco o di chi ne fa le veci. Se la votazione è segreta, decide la sorte.
Un membro del municipio non può essere presente alle discussioni e al voto su oggetti che riguardano il suo personale interesse e quello dei suoi parenti secondo l’art. 83.
Il cpv. 1 non si applica in sede di procedura di revisione totale del piano regolatore, escluse le deliberazioni su singoli aspetti.
L’interesse di un ente di diritto pubblico e di un gremio o ente di diritto privato con scopi ideali e privi di fini economici non determina la collisione di interessi nei suoi membri.
La collisione esiste invece per gli amministratori e i dipendenti con funzioni dirigenziali di persone giuridiche aventi scopo di lucro.
Un membro del municipio non può assumere, né direttamente né indirettamente, lavori, forniture o mandati a favore del comune.
Il municipio può revocare una risoluzione con il voto della maggioranza dei suoi membri, riservati i diritti dei terzi.
Il verbale deve essere tenuto su registro, redatto seduta stante, letto, approvato e firmato dal sindaco e dal segretario.
Deve contenere la data della seduta, il nome dei presenti, le risoluzioni adottate, i voti espressi e il riassunto della discussione.
Ogni municipale può farvi iscrivere, seduta stante, come ha votato.
Il municipio ha facoltà di stabilire che il riassunto della discussione sia verbalizzato a parte, trascritto su registro e approvato nella seduta successiva.
I membri del municipio, delle sue commissioni e delegazioni devono osservare la necessaria discrezione su deliberazioni, documenti e informazioni di cui vengono a conoscenza nell’esercizio della carica, nonché l’assoluto riserbo sulle discussioni e sugli apprezzamenti di carattere personale espressi durante la seduta del municipio e delle sue commissioni o delegazioni.
Il membro del municipio, delle sue commissioni e delegazioni e il dipendente sono tenuti a denunciare alle autorità di perseguimento penale, ai loro superiori o al municipio i crimini e i delitti perseguibili d’ufficio che constatano o sono loro segnalati nell’esercizio della loro funzione.
Nel caso di segnalazione ai loro superiori o al municipio, l’obbligo di denuncia incombe ad essi.
Sono fatti salvi gli obblighi di denuncia previsti da altre leggi.
I municipali hanno diritto di prendere visione, in ufficio o in archivio, di tutti gli atti riguardanti l’amministrazione comunale. Sono riservate modalità di preparazione e di svolgimento delle sedute attraverso un sistema di gestione elettronica dei documenti ai sensi dell’art. 98.
Lo stesso diritto spetta alle commissioni dell’assemblea o del consiglio comunale o loro delegazioni per oggetti di loro pertinenza, durante il periodo che intercorre tra l’invio del messaggio e la consegna del rapporto scritto.
Identico diritto compete alle commissioni municipali per oggetti di loro pertinenza durante il periodo che intercorre tra la convocazione e la riunione.
4-6…
Il municipio, riservate le competenze delegate secondo la presente legge e il regolamento comunale:
a) pianifica l’attività del comune, dirige l’amministrazione comunale e prende tutti i provvedimenti di sua competenza a tutela dell’interesse del comune, comprese le procedure amministrative;
b) propone, esegue o fa eseguire le risoluzioni dell’assemblea e del consiglio comunale;
c) informa sulle decisioni prese l’assemblea o il consiglio comunale quando ne è interpellato;
d) svolge le mansioni conferitegli dalle leggi, dai decreti e dalle risoluzioni cantonali e federali, nonché dal regolamento comunale;
e) tiene e aggiorna, nelle forme previste dalle leggi e dai regolamenti, i cataloghi civici, il registro della popolazione e delle imprese come pure gli altri registri e gestisce l’archivio comunale.
Il municipio esercita le funzioni di polizia locale, riservate le competenze delegate secondo la presente legge e il regolamento comunale.
Queste hanno specialmente per oggetto:
a) il mantenimento dell’ordine e della tranquillità, la repressione delle azioni manifestamente illegali e le misure dettate dallo stato di necessità;
b) la tutela della pubblica salute ed igiene;
c) le misure intese a gestire i beni comunali, ad assicurare l’uso dei beni comuni, a disciplinarne l’uso accresciuto ed esclusivo;
d) le misure intese a disciplinare il traffico sul territorio comunale riservate le norme della legge federale e cantonale;
e) le funzioni di polizia che la legislazione cantonale e federale devolvono ai municipi.
...
Il regolamento comunale o un regolamento speciale stabiliranno le relative tasse o tariffe.
Sono riservati la legge sulla collaborazione fra la Polizia cantonale e le Polizie comunali del 16 marzo 2011 e il relativo regolamento di applicazione.
…
Il sindaco, i membri del municipio e i funzionari comunali indicati dal municipio sono designati quali agenti ufficiali per partecipare alle perquisizioni domiciliari eseguite in conformità degli art. 48 e 49 della legge federale sul diritto penale amministrativo del 22 marzo 1974.
In caso di pericolo pubblico il municipio può chiedere alle persone presenti nel comune di prestargli man forte.
Ai renitenti sarà inflitta una multa fino a fr. 500.--, riservata l’azione penale per disobbedienza a decisioni dell’autorità.
Il regolamento comunale può prevedere i casi eccezionali in cui i cittadini possono essere obbligati dal municipio a prestare anche gratuitamente giornate di lavoro.
Nell’amministrazione del comune il municipio esercita specialmente le seguenti funzioni:
a) allestisce ogni anno il preventivo secondo le norme previste dalla legge;
b) provvede all’esazione delle imposte, procedendo in via esecutiva contro i morosi al più tardi entro il secondo anno in cui sono scadute;
c) provvede all’incasso dei crediti e al pagamento degli impegni nei limiti del preventivo, all’impiego dei capitali, all’accensione e al rinnovo dei prestiti secondo i bisogni di liquidità del comune;
d) fa eseguire i regolamenti comunali;
e) nomina i dipendenti comunali;
f) delibera in tema di commesse pubbliche;
g) preavvisa all’assemblea o al consiglio comunale tutte le questioni di loro competenza;
h) amministra le aziende comunali, i legati e i beni comunali e richiede ogni anno il rapporto della gestione se l’amministrazione è affidata a terzi;
i) rilascia i certificati previsti dalle leggi e dai regolamenti.
l) tutela gli interessi del comune e dei suoi organi nell’ambito di procedure civili, penali ed amministrative, informando l’assemblea o il consiglio comunale;
m) tiene uno o più conti correnti mediante i quali effettuare i pagamenti e le riscossioni di cui alle lettere b) e c).
Sono riservate le competenze delegate secondo la presente legge e il regolamento comunale per le competenze delle lett. b, c, d, f, h e i.
Il municipio esercita le competenze decisionali delegategli ai sensi dell’art. 13 cpv. 2.
Il regolamento comunale designa i dipendenti autorizzati a riscuotere per cassa e quelli aventi diritto di firma collettiva con il sindaco o col vicesindaco per le operazioni relative ai conti del comune.
Il municipio formalizza in una direttiva interna le procedure di incasso e pagamento di cui alle lettere b) e c) del cpv. 1.
Il sindaco provvede entro cinque giorni, all’esposizione all’albo comunale delle risoluzioni la cui pubblicazione è prevista dalla legge o quando l’interesse generale lo richiede.
Il municipio informa la popolazione sui problemi comunali di particolare interesse.
Sono riservati gli art. 104 e 105 e i disposti di regolamento comunale ai sensi dell’art. 4.
...
…
…
…
Per il rilascio di atti, documenti, estratti, duplicati e certificati, il municipio incassa tasse di cancelleria, fissandone in via di ordinanza l’ammontare e le modalità di pagamento.
Il regolamento comunale fissa l’ammontare delle indennità per prestazioni e interventi del comune richiesti da privati e che esulano dai normali compiti.
Il regolamento comunale stabilisce il rimborso delle spese vive, delle spese di rappresentanza, e la retribuzione spettante ai membri del municipio, tenendo conto in modo adeguato del lavoro richiesto per l’assolvimento del mandato pubblico.
Capitolo quinto
Il sindaco rappresenta il comune, presiede il municipio, coordina l’attività del collegio municipale e dirige l’amministrazione con le competenze conferite dalla legge.
...
Egli cura l’esecuzione delle risoluzioni municipali, vigila sull’attività dei dipendenti e, nei casi urgenti, prende i necessari provvedimenti, sottoponendo il suo operato, non appena possibile, alla ratifica del municipio.
Il sindaco informa immediatamente il Dipartimento interessato per materia, se ritiene una decisione municipale manifestamente contraria alle leggi o ai regolamenti.
In particolare il sindaco, riservate le competenze delegate secondo la presente legge e il regolamento comunale in relazione alle lett. d, e, f:
a) ...;
b) è responsabile della gestione e della trasmissione ai destinatari per i loro incombenti della corrispondenza, delle petizioni, dei rapporti, delle istanze indirizzate al comune;
c) denuncia alle competenti autorità i reati di azione pubblica che si verificano nella giurisdizione comunale;
d) firma, in unione al segretario comunale, gli atti del comune e provvede alla loro trasmissione;
e) ordina l’esposizione degli atti governativi e del municipio ai sensi dell’art. 111;
f) rilascia, in unione con il segretario, i certificati di domicilio e di capacità elettorale;
g) prende i provvedimenti conferitegli dalla LAC.
In caso di assenza il Sindaco è supplito dal Vice Sindaco e, in assenza di questi, dal municipale più anziano per carica, subordinatamente per età.
Nei casi urgenti, che esigono l’intervento del sindaco, qualsiasi municipale presente deve provvedere in sua vece, facendo immediato rapporto al sindaco.
...
Capitolo sesto
Chi, in seguito a nomina viene a trovarsi in un caso di incompatibilità previsto dagli art. 43 e 82 deve optare per una delle cariche.
Se non opta entro quindici giorni si presume che abbia rinunciato alla nomina.
Il termine di quindici giorni decorre dalla crescita in giudicato dell’atto di nomina.
Nel caso di elezione è applicabile la legge speciale.
Capitolo primo
Il municipio nomina ogni quadriennio il segretario comunale e i dipendenti del comune previsti da leggi speciali o dai regolamenti.
I dipendenti del comune sono nominati dal municipio in seguito a concorso pubblicato all’albo per un periodo di almeno sette giorni.
Il municipio può assumere altre persone a titolo di incarico in caso di necessità, secondo le modalità previste dal regolamento comunale. Sono riservate le competenze delegate secondo la presente legge e il regolamento comunale.
Il periodo di nomina scade per tutti i dipendenti del comune, compresi quelli nominati durante il quadriennio, sei mesi dopo le elezioni comunali. È riservato l’art. 135 cpv. 3.
Salvo proroga da accordare dal Consiglio di Stato, la riconferma è presunta se, entro sei mesi dalle elezioni, il municipio non comunica al dipendente, precisandone i motivi, la mancata conferma; in ogni caso devono essere rispettati i termini di disdetta dell’art. 132.
La mancata conferma può avvenire solo per giustificati motivi. Va garantito il diritto di essere sentito dei dipendenti.
È nulla la nomina di dipendenti del comune conseguita con manovre fraudolente.
Prima di entrare in carica il segretario comunale e i dipendenti abilitati ad allestire perizie o rapporti di contravvenzione, nonché quelli designati dal regolamento comunale rilasciano la dichiarazione di fedeltà alla Costituzione ed alle leggi, firmando il relativo attestato che viene loro consegnato dal Municipio.
Per tutti i dipendenti di nuova nomina il primo anno di impiego è considerato periodo di prova.
Per i dipendenti, la cui assunzione è subordinata al conseguimento di un attestato di idoneità, la durata del periodo di prova è prolungato fino al conseguimento di detto attestato.
Nei casi dubbi il municipio ha la facoltà di prolungare il periodo di prova sino ad un massimo di due anni.
Il rapporto può essere disdetto per la fine di ogni mese con trenta giorni di preavviso.
I dipendenti del comune sono tenuti al segreto d’ufficio.
Questo obbligo sussiste anche una volta cessato il rapporto di servizio.
Ogni dipendente può recedere dal contratto con un preavviso di almeno tre mesi.
Il regolamento comunale può prevedere un termine di disdetta più lungo a dipendenza della funzione e della durata dell’impiego.
Il procuratore pubblico notifica al municipio, al più presto ma al massimo entro tre mesi dall’apertura dell’istruzione, l’esistenza di un procedimento penale a carico di un dipendente comunale, ad eccezione dei casi senza rilevanza per la funzione.
La violazione di doveri d’ufficio da parte dei dipendenti comunali, la trascuranza e la negligenza nell’adempimento delle mansioni loro assegnate, sono punite dal municipio con i seguenti provvedimenti disciplinari, riservata l’azione penale:
a) l’ammonimento;
b) la multa fino a fr. 500.--;
c) il collocamento temporaneo in situazione provvisoria;
d) il trasferimento ad altra funzione;
e) la sospensione dall’impiego con privazione totale o parziale dello stipendio per un periodo massimo di tre mesi;
f) la sospensione per un tempo determinato dell’assegnazione degli aumenti ordinari di stipendio;
g) l’assegnazione temporanea a una classe inferiore dell’organico;
h) la destituzione.
Tali misure sono applicabili anche nei casi dell’art. 133.
L’applicazione delle sanzioni disciplinari è preceduta da un’inchiesta. Al dipendente viene data conoscenza dell’accusa mossagli e dei risultati dell’inchiesta. Egli può farsi assistere da un procuratore. Le sanzioni sono motivate e comunicate per scritto all’interessato con l’indicazione dei mezzi e dei termini di ricorso.
Il Municipio può sospendere anche immediatamente dalla carica oppure trasferire provvisoriamente ad altra funzione il dipendente nei confronti del quale è stata aperta un’inchiesta disciplinare. Al dipendente va garantito il diritto di essere sentito, riservata l’urgenza. La decisione provvisionale, debitamente motivata e con l’indicazione dei mezzi e dei termini di ricorso, è notificata immediatamente all’interessato. Contro la decisione è data facoltà di ricorso entro quindici giorni al Consiglio di Stato, la cui decisione è impugnabile dinnanzi al Tribunale cantonale amministrativo entro il medesimo termine. I ricorsi non hanno effetto sospensivo.
Contro i provvedimenti disciplinari è dato ricorso al Consiglio di Stato, la cui decisione è impugnabile al Tribunale cantonale amministrativo.
La facoltà di punire disciplinarmente si prescrive in cinque anni a decorrere dalla trasgressione; in presenza di un procedimento penale riguardante gli stessi fatti, questo termine è automaticamente prorogato fino ad un anno dalla crescita in giudicato della decisione penale.
I rapporti d’impiego con i dipendenti del comune devono essere disciplinati dal regolamento comunale o dal regolamento organico dei dipendenti.
Oltre alle disposizioni della presente legge il regolamento stabilisce le funzioni, i requisiti per le assunzioni, le classi di stipendio, gli obblighi e i doveri di servizio, le prestazioni sociali e la prestazione di cauzioni. Il regolamento può prevedere una delega al Municipio per il disciplinamento delle funzioni, dei relativi requisiti e classificazioni mediante ordinanza.
In deroga alle disposizioni non vincolanti di questo titolo, i comuni possono adottare le disposizioni della LORD.
Ai dipendenti delle aziende comunali si applicano le norme della presente legge; sono riservate le leggi speciali e i regolamenti comunali particolari.
Capitolo secondo
Il Segretario è responsabile della cancelleria comunale ed è capo del personale.
Egli dirige, sorveglia, coordina ed esegue i lavori amministrativi a lui affidati dalle leggi, dai regolamenti o richiesti dal municipio e dal sindaco.
In particolare il segretario:
a) firma col sindaco o con chi ne fa le veci gli atti del comune e, da solo, gli estratti e le copie il cui rilascio è stato autorizzato dal municipio. Sono riservate le competenze delegate secondo la presente legge e il regolamento comunale;
b) redige il verbale dell’assemblea o del Consiglio comunale e del municipio;
c) è responsabile della corretta gestione dell’archivio amministrativo e dell’archivio storico del Comune in base alla legge sull’archiviazione e sugli archivi pubblici;
d) esercita le funzoni attribuitegli dalla LAC;
e) è responsabile del sigillo comunale e del suo uso.
Il segretario è soggetto all’incompatibilità d’ufficio stabilita per i membri del municipio alle lett. a) e b) dell’art. 82.
La carica è inoltre incompatibile per parentela nei confronti del sindaco per i casi di cui all’art. 83 e, limitatamente al primo grado di parentela, al coniuge, al partner registrato e al convivente di fatto, anche nei confronti dei municipali.
Ai Comuni con meno di 300 abitanti il Consiglio di Stato può concedere deroghe.
In caso di collisione d’interessi personali o di un suo congiunto nei gradi contemplati dall’art. 83 il segretario non può essere presente in seduta limitamente alla trattanda che lo concerne.
In caso di impedimento o di assenza temporanea il segretario è supplito da una persona designata dal municipio.
Quando la carica di segretario comunale diviene vacante il municipio è tenuto a provvedere, entro tre mesi, alla nomina di un nuovo titolare.
Il segretario comunale dev’essere di nazionalità svizzera, avere i diritti civici ed essere in possesso del diploma cantonale, che lo abilita all’esercizio della professione.
Il segretario privo del diploma cantonale deve conseguirlo entro due anni, pena la decadenza dalla carica. Il municipio può concedere una proroga di un anno.
Il segretario in carica è tenuto a seguire i corsi obbligatori di formazione continua.
...
Il Consiglio di Stato è responsabile dei corsi obbligatori di formazione di base e di aggiornamento per i segretari.
Il municipio punisce con la multa le contravvenzioni ai regolamenti comunali, alle ordinanze municipali o alle leggi la cui applicazione gli è affidata.
Il massimo della multa è di fr. 10’000.-, riservate le leggi speciali.
La polizia può richiedere al contravventore residente all’estero una anticipata garanzia necessaria a coprire le spese procedurali e la multa, oppure a designare un recapito legale in Svizzera.
I municipali e i dipendenti che vengono a conoscenza di una trasgressione ne fanno rapporto al municipio.
Le segnalazioni possono essere fatte anche da terzi.
Il rapporto di contravvenzione deve indicare i fatti, il luogo, la data e il periodo in cui le infrazioni sono avvenute e le norme di legge o di regolamento violate.
Il municipio, riservate le facoltà delegate secondo la presente legge e il regolamento comunale, lo intima al denunciato assegnandogli un termine perentorio di quindici giorni per le osservazioni scritte.
È applicabile, per il resto, la legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013.
Accertata la violazione il municipio infligge la multa; nella decisione devono essere richiamati:
a) il rapporto di contravvenzione;
b) i motivi della multa;
c) l’indicazione delle norme di legge o di regolamento violate e di quella che reprime la trasgressione;
d) l’indicazione dei mezzi e dei termini di ricorso.
Sono riservate le facoltà delegate secondo la presente legge e il regolamento comunale per multe fino a fr. 300.–.
La decisione di multa è impugnabile dinnanzi al Consiglio di Stato.
Contro la decisione del Consiglio di Stato è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo.
La decisione di abbandono del procedimento contravvenzionale dev’essere notificata al denunciato.
Per la prescrizione è applicabile la legge di procedura per le contravvenzioni del 20 aprile 2010.
Le multe devono essere pagate entro un mese da quando sono definitive.
Il municipio può concedere una proroga non superiore a due mesi o accordare la possibilità di pagamento a rate nel termine massimo di sei mesi.
Se la multa non è pagata tempestivamente, il municipio procede in via esecutiva.
Non essendo possibile l’incasso, il giudice dell’applicazione della pena, su istanza del municipio e previa diffida di 10 giorni, commuta la multa in pena detentiva sostitutiva fino a un massimo di tre mesi con comunicazione all’autorità di esecuzione.
Contro la decisione di commutazione della multa il condannato e il municipio possono interporre reclamo alla Corte di appello e di revisione penale giusta il Codice di procedura penale del 5 ottobre 2007.
Capitolo primo
La gestione finanziaria è retta dai principi della legalità, dell’equilibrio finanziario, della parsimonia, dell’economicità, della causalità e della compensazione dei vantaggi, nonché del divieto del vincolo delle entrate.
La contabilità deve permettere una visione chiara, completa e veridica della gestione finanziaria, del patrimonio e dei debiti del comune.
Salvo deroghe accordate dal Consiglio di Stato, il periodo contabile dei comuni si estende dal 1° gennaio al 31 dicembre.
Il Consiglio di Stato definisce tramite regolamento le norme di applicazione del presente titolo.
A supporto di una corretta gestione delle finanze il comune si dota di un piano finanziario. Per i comuni con meno di 500 abitanti il piano finanziario è facoltativo.
Il municipio lo sottopone per informazione e discussione al legislativo comunale con messaggio municipale.
Il piano finanziario va aggiornato e sottoposto al legislativo quando vi sono modifiche di rilievo, in particolare in presenza di importanti progetti di investimento, in ogni caso almeno una volta per legislatura, di regola in concomitanza con il preventivo successivo alle elezioni generali.
Il regolamento comunale può prevedere aggiornamenti più frequenti del piano finanziario.
La contabilità dei comuni ticinesi è tenuta secondo il sistema della partita doppia; essa si ispira al modello armonizzato secondo le raccomandazioni emanate dalla conferenza delle direttrici e dei direttori cantonali delle finanze.
Capitolo secondo
Gli elementi del modello contabile sono il bilancio, il conto economico, il conto degli investimenti e l’allegato.
Il bilancio è formato dagli attivi e dai passivi esistenti al momento della chiusura annuale dei conti.
Gli attivi sono suddivisi in beni patrimoniali e beni amministrativi.
I passivi sono suddivisi in capitale dei terzi e capitale proprio.
Il conto economico contiene le spese ed i ricavi del relativo periodo contabile. Essi modificano il capitale proprio.
Il conto economico presenta:
a) il risultato dell’attività ordinaria, suddiviso nei risultati delle attività operative e finanziarie;
b) il risultato dell’attività straordinaria;
c) il risultato totale d’esercizio, quale somma del risultato ordinario e di quello straordinario. Esso modifica l’eccedenza o il disavanzo di bilancio.
Le spese ed i ricavi sono considerati straordinari quando non sono prevedibili, non sono influenzabili o controllabili e non fanno parte dell’attività operativa.
Il conto degli investimenti considera le uscite e le entrate del relativo periodo contabile, finalizzate alla Costituzione di importanti beni amministrativi con una durata di utilizzo di più anni; va tenuto conto del limite di attivazione stabilito nel regolamento.
Il conto degli investimenti deve indicare l’investimento lordo e netto.
Le entrate per investimenti sono riportate a bilancio direttamente in deduzione del rispettivo bene amministrativo.
L’allegato è l’insieme dei documenti annessi ai conti che forniscono informazioni supplementari per una loro migliore comprensione. Il regolamento elenca tali documenti.
Il capitale proprio è costituito dai fondi del capitale proprio, dalle riserve per budget globali, dalle riserve di rivalutazione dei beni patrimoniali, nonché dall’eccedenza o disavanzo di bilancio.
L’eccedenza o disavanzo di bilancio corrisponde alla somma cumulata dei risultati totali d’esercizio degli anni precedenti.
Il disavanzo di bilancio deve essere ammortizzato entro quattro anni.
Il regolamento definisce i servizi che si finanziano integralmente tramite tributi causali in forza del principio di causalità o di leggi speciali. Essi sono gestiti tramite i fondi del capitale proprio.
La contabilità dei cespiti fornisce indicazioni dettagliate sull’evoluzione dei beni d’investimento attivati a bilancio.
Essa comprende gli investimenti materiali dei beni patrimoniali e tutti gli investimenti in beni amministrativi.
A bilancio i cespiti possono essere raggruppati secondo quanto stabilito dal regolamento.
Capitolo terzo
I beni amministrativi comprendono gli attivi che servono direttamente all’esecuzione di compiti pubblici. Sono compiti pubblici quelli eseguiti in forza del diritto pubblico o a seguito di scelte di interesse collettivo.
I beni amministrativi sono inalienabili e non possono essere costituiti in pegno.
I beni patrimoniali comprendono gli attivi privi di uno scopo pubblico diretto.
I beni patrimoniali possono essere alienati, purché non siano pregiudicati gli interessi collettivi.
I beni patrimoniali sono allibrati a bilancio la prima volta al valore di acquisizione o costruzione netto. In seguito essi sono rivalutati periodicamente secondo quanto stabilito dal regolamento.
I beni amministrativi sono allibrati a bilancio al valore di acquisizione o costruzione netto, dedotti i relativi ammortamenti. Fanno eccezione le partecipazioni, da valutare tenuto conto dei criteri stabiliti dal regolamento.
Il trapasso di beni patrimoniali nei beni amministrativi e viceversa avviene ai valori del cpv. 1.
I beni amministrativi sono ammortizzati ogni anno linearmente in base alla durata di utilizzo, secondo quanto stabilito nel regolamento. La spesa di ammortamento deve essere inserita a preventivo.
I prestiti e le partecipazioni sono ammortizzati secondo la perdita effettiva.
Se a causa di eventi particolari un bene amministrativo subisce una perdita di valore superiore all’ammortamento ordinario di cui al cpv. 1, va effettuata una conseguente correzione di valore.
Sui beni amministrativi non possono essere registrati aumenti di valore, riservata l’eccezione dell’art 164 cpv. 2.
Ammortamenti supplementari non sono ammessi.
Il municipio provvede alla conservazione e all’amministrazione dei beni comunali in modo che gli stessi siano messi a beneficio della collettività senza pregiudicarne la consistenza.
Alienazioni, affitti e locazioni di beni mobili e immobili devono essere fatte per pubblico concorso.
Il concorso deve essere annunciato all’albo almeno sette giorni prima della scadenza e aperto ad ogni interessato.
In casi eccezionali, quando al comune non ne può derivare danno o quando l’interesse generale lo giustifica, il legislativo può autorizzare il municipio a procedere per licitazione privata oppure per trattative dirette.
Sono riservate disposizioni di leggi speciali.
I beni comunali non possono essere impiegati in speculazione.
Capitolo quarto
Il preventivo del conto economico deve essere presentato nella forma stabilita dal regolamento.
Esso deve contenere le previsioni delle spese e dei ricavi con esplicita indicazione del fabbisogno di imposta. Una previsione del gettito comunale ed il presunto risultato totale d’esercizio sono forniti a titolo informativo.
Il preventivo tiene conto delle spese e dei ricavi derivanti da leggi, regolamenti e altre basi legali e autorizza le spese per compiti senza base legale; inoltre tiene conto di impegni assunti dal municipio, anche con effetto su più anni di gestione, adottati nell’espletamento delle sue competenze esecutive.
Le entrate e le uscite del conto degli investimenti, per opere votate o da votare, sono presentate solo a titolo informativo.
Il legislativo comunale esamina il preventivo capitolo per capitolo; la decisione formale avviene sui singoli emendamenti e nel complesso.
I crediti iscritti alle singole voci possono essere impiegati dal municipio solo per il relativo oggetto e fino a concorrenza dell’importo stanziato. Sono riservati i casi di assoluta urgenza. Eventuali sorpassi devono essere evidenziati e giustificati in sede di consuntivo.
I crediti decadono con la chiusura del periodo contabile. È riservato l’art. 169 cpv. 3.
Fino ad un importo annuo complessivo stabilito dal regolamento comunale, il municipio può effettuare nuove spese non iscritte nel preventivo. Il regolamento fissa i limiti per categoria.
In assenza di un preventivo approvato dal legislativo, il municipio può effettuare spese e incassare ricavi solo se questi hanno base legale in altri atti, segnatamente in leggi, convenzioni o statuti; sono riservati i casi di assoluta urgenza.
Se per due volte in un quinquennio il preventivo non è approvato entro i termini di legge, il Consiglio di Stato sospende il versamento di aiuti, sussidi e contributi cantonali al comune fino all’approvazione del preventivo.
Al ripetersi di ritardi nella presentazione dei preventivi il Consiglio di Stato può avviare un’inchiesta amministrativa nei confronti degli organi comunali.
I Comuni possono derogare dalle disposizioni dell’art. 169 allestendo il preventivo per i loro servizi o per le aziende comunali con una previsione di spesa globale, supportandolo se del caso con un mandato di prestazione interno. Il consuntivo deve però essere presentato secondo il piano dei conti armonizzato.
Il consuntivo comprende il conto economico, il conto degli investimenti ed il bilancio ed è esaminato e approvato secondo le regole stabilite per il preventivo.
Esso è presentato nella forma e con gli allegati stabiliti dal regolamento.
Il credito di investimento autorizza il municipio ad effettuare spese per la Costituzione di importanti beni amministrativi o patrimoniali con una durata di utilizzo di più anni. Sono richiamate le competenze dell’art. 13.
Il credito di investimento è approvato sulla base della spesa lorda. Il messaggio municipale deve dare indicazione sulle entrate previste o presumibili. Esso può prevedere una clausola di adeguamento del credito al livello dei prezzi.
Il credito di investimento può essere impiegato solo per l’oggetto per il quale è stato stanziato e fino a concorrenza del credito lordo concesso.
I messaggi con proposte di investimenti rilevanti per rapporto all’importanza del comune devono dare sufficienti indicazioni sulle conseguenze dell’investimento per le finanze del comune.
I comuni possono utilizzare il credito quadro per la realizzazione di un programma di investimenti articolato in più parti d’opera, funzionalmente distinte fra loro ma con contenuti tecnici simili.
Esso non è ammesso per opere che per natura e finalità costituiscono un’unità non suddivisibile.
Il credito quadro è utilizzabile anche per un programma di investimenti relativo a forniture.
Il regolamento definisce i presupposti d’utilizzo del credito quadro e i contenuti minimi della risoluzione del legislativo di stanziamento dello stesso.
Il credito suppletorio è il complemento di un credito di investimento.
Il credito suppletorio deve essere chiesto non appena è accertato un sorpasso superiore al 10% del credito lordo originario e superiore a fr. 20’000.-.
Per sorpassi inferiori è sufficiente chiedere la ratifica ad opera terminata; la medesima può avvenire con messaggio apposito oppure con una specifica risoluzione nel dispositivo di approvazione dei conti consuntivi.
Il moltiplicatore d’imposta per le imposte dirette delle persone fisiche è la percentuale che determina il prelievo per l’imposta comunale, applicata al gettito di imposta cantonale base del comune, segnatamente all’imposta sul reddito e sulla sostanza; la percentuale va arrotondata all’unità intera. Esso deve ammontare ad almeno il 40%.
1bisIl moltiplicatore d’imposta per le imposte dirette delle persone giuridiche è la percentuale che determina il prelievo per l’imposta comunale, applicata al gettito di imposta cantonale base del comune, segnatamente all’imposta sull’utile e sul capitale; la percentuale va arrotondata all’unità intera. Esso deve ammontare ad almeno il 40% e non può essere inferiore di oltre 20 punti percentuali né superiore di oltre 60 punti percentuali rispetto al moltiplicatore d’imposta delle persone fisiche.
L’Assemblea comunale o il Consiglio comunale, su proposta del Municipio, stabiliscono i moltiplicatori di cui ai cpv. 1 e 1bis, di regola con l’approvazione del preventivo dell’anno a cui si riferiscono, ma al più tardi entro il 31 maggio.
Essi possono decidere una modifica delle proposte municipali secondo il cpv. 2 solo se tale modifica è contenuta e adeguatamente valutata nel rapporto della Commissione della gestione, tenendo conto degli interessi finanziari del comune; le modifiche presentate in seduta da singoli cittadini o consiglieri comunali possono essere decise soltanto se rientrano in un margine di +/- 5 punti rispetto ai moltiplicatori proposti inizialmente dal Municipio e se sono state comunicate almeno 10 giorni prima della seduta alla Commissione della gestione, la quale le valuta ed esprime il suo preavviso tramite un breve rapporto.
La decisione di fissazione dei moltiplicatori è immediatamente esecutiva.
Se i moltiplicatori non sono stabiliti in tempo utile, fanno stato i moltiplicatori dell’anno precedente; è riservato l’art. 178 cpv. 2.
Il moltiplicatore comunale coordinato è definito come il rapporto tra la somma delle imposte comunali sul reddito e sulla sostanza delle persone fisiche nonché sull’utile e sul capitale delle persone giuridiche e l’imposta cantonale base delle stesse.
Nella fissazione dei moltiplicatori, l’Assemblea comunale o il Consiglio comunale tengono conto del principio dell’equilibrio finanziario secondo l’art. 151 cpv. 1 e dell’ammontare del capitale proprio.
In presenza di un disavanzo di bilancio il Comune aumenta i moltiplicatori secondo quanto stabilito dal regolamento.
Il Consiglio di Stato modifica d’ufficio i moltiplicatori se il comune non dà seguito a quanto stabilito al cpv. 2.
Capitolo quinto
La commissione della gestione controlla la gestione finanziaria e la tenuta dei conti; essa esperisce verifiche secondo le modalità previste dal regolamento e da direttive dell’autorità superiore.
Per il controllo dell’esattezza formale e materiale dei conti consuntivi il comune affida un mandato ad un organo di controllo esterno, che redige un rapporto all’indirizzo del municipio. Il Dipartimento emana direttive circa i contenuti minimi del rapporto.
Nell’esercizio delle sue competenze, la commissione della gestione prende visione del rapporto dell’organo di controllo esterno e ha diritto di chiedere informazioni e verifiche supplementari.
Il Dipartimento fissa i requisiti per chi esercita funzioni di organo di controllo esterno.
Il municipio può dotare l’amministrazione di un sistema di gestione della qualità, comprensivo di un sistema di controllo interno fondato sull’analisi dei rischi.
Esso può richiedere una certificazione cantonale del sistema di gestione della qualità. Il Consiglio di Stato ne stabilisce le modalità e le competenze.
Riservate le competenze di legge, il regolamento comunale può inoltre prevedere un organo di controllo amministrativo interno, disciplinandone le modalità operative.
L’esame della gestione è affidata alla commissione della gestione. È riservato l’art. 179 cpv. 2.
A tale scopo le è conferita facoltà di esame degli atti dell’amministrazione comunale. I commissari della gestione sono tenuti al rispetto dei disposti dell’art. 104.
La commissione si pronuncia:
a) sul preventivo;
b) sulle proposte per oggetti che richiedono una decisione dell’assemblea o del consiglio comunale in virtù dell’art. 13, a meno che l’esame non rientri nella competenza esclusiva di un’altra commissione; in questo caso la commissione può comunque pretendere di pronunciarsi sugli aspetti finanziari;
c) sul consuntivo.
La carica di membro o di supplente della commissione della gestione è obbligatoria.
Non possono far parte della commissione:
a) i membri del municipio ed i supplenti;
b) i congiunti nei gradi seguenti: coniuge, partner registrato, convivente di fatto, genitori e figli, fratelli, suoceri con generi e nuore, zii e nipoti consanguinei, cognati;
c) coloro che si trovano nei detti gradi di parentela con i membri del municipio, i supplenti ed il segretario comunale.
Ai comuni con meno di 300 abitanti il Consiglio di Stato può concedere deroghe.
Nei comuni in regime d’assemblea comunale non possono far parte della commissione i dipendenti del comune e delle sue aziende fatta eccezione di quelli indicati all’art. 43 cpv. 3.
Chi ha rivestito la carica di municipale o di supplente può far parte della commissione della gestione.
Egli non può tuttavia partecipare alla discussione e al voto sulla gestione che lo concerne.
La commissione della gestione allestisce il rapporto scritto secondo l’art. 71.
Qualora la commissione non fosse in grado di presentare un rapporto di merito sui conti, riferisce i motivi all’assemblea o al consiglio comunale.
L’assemblea o il consiglio comunale stabilisce un nuovo termine non superiore a un mese. Di ciò il municipio dà sollecita comunicazione al Dipartimento.
...
Capitolo primo
Il comune disciplina mediante regolamenti le materie che rientrano nelle sue competenze.
L’approvazione dei regolamenti deve avvenire mediante voto sul complesso; il voto avviene sui singoli articoli se vi sono proposte di modifica rispetto alla proposta municipale.
I regolamenti comunali devono essere esposti al pubblico previo avviso agli albi comunali:
a) in tutti i comuni per il periodo di trenta giorni durante il quale è ammesso il ricorso al Consiglio di Stato;
b) nei comuni a regime di consiglio comunale per un periodo di sessanta giorni durante il quale è data facoltà di referendum a norma dell’articolo 75.
Trascorsi i termini di esposizione di cui all’art. 187, i regolamenti sono sottoposti al Consiglio di Stato per l’approvazione.
Analoga procedura deve essere ossequiata per ogni loro variazione.
Il Consiglio di Stato applica una tassa di giudizio che varia da fr. 100.– a fr. 2’000.– in sede di decisione sulla ratifica.
Il Consiglio di Stato nella procedura di approvazione dei regolamenti comunali, valendosi dei poteri di vigilanza conferitigli dall’art. 194, può:
a) apportare d’ufficio modificazioni o aggiunte al regolamento per metterlo in consonanza con le norme della Costituzione e delle leggi;
b) approvare il regolamento ritenuto lo stralcio delle disposizioni non conformi alle leggi;
c) sospendere l’approvazione del regolamento o di singole sue disposizioni, con invito al comune a procedere alle modificazioni e completazioni del caso, assegnando a tale scopo un termine adeguato.
Il Consiglio di Stato emana in luogo e vece dell’organo comunale competente il regolamento, limitatamente alle disposizioni di natura essenziale, quando un comune, trascorso il termine stabilito e previa formale diffida con l’assegnazione di un nuovo termine, non vi avesse provveduto.
I regolamenti sono approvati dal Consiglio di Stato con la riserva dei diritti di terzi. Il dispositivo della risoluzione di approvazione va pubblicato all’albo comunale.
Con l’approvazione del Consiglio di Stato i regolamenti diventano esecutivi.
L’approvazione non estingue il diritto di ricorso in ogni caso di applicazione.
Un esemplare dei regolamenti comunali sarà consegnato dal municipio ai cittadini che ne faranno richiesta.
I comuni possono estenderne la distribuzione ad altri destinatari.
Il municipio può emanare ordinanze per disciplinare materie di competenza propria o delegata da leggi o da regolamenti.
Le ordinanze sono esposte all’albo comunale per un periodo di trenta giorni durante il quale è ammesso il ricorso al Consiglio di Stato contro le disposizioni in esse contenute.
Capitolo secondo
Nei limiti della Costituzione e delle leggi, il comune ha facoltà di assumere in proprio anche in regime di privativa l’esercizio diretto di servizi di interesse comunale. Sono riservate leggi speciali.
L’assunzione è decisa dall’assemblea o dal consiglio comunale.
Il comune ha facoltà di istituire aziende comunali allo scopo di gestire uno o più settori in modo distinto dagli altri rami dell’amministrazione comunale.
Le aziende comunali non hanno personalità giuridica. La loro organizzazione è stabilita in un regolamento comunale, avuto riguardo degli articoli 192c-192e.
Gli organi delle aziende comunali sono il legislativo e il municipio, che deliberano secondo le norme del titolo II.
Il regolamento delle aziende comunali può prevedere una commissione amministratrice nominata ogni quadriennio dal municipio, stabilendone la composizione, i criteri di nomina, le competenze, il funzionamento e la retribuzione dei membri. Sono riservate le competenze del municipio e i disposti degli articoli 82, 83, 100, 101 e 104.
I dipendenti integrati nell’organizzazione delle aziende comunali sono dipendenti ai sensi del titolo III capitolo primo.
È data facoltà di delega secondo gli articoli 9 e 13 alla commissione amministratrice e ai dipendenti di cui al capoverso 3.
Il regolamento delle aziende comunali deve contenere:
– la denominazione e il settore di attività dell’azienda;
– la composizione, i criteri di nomina, il funzionamento, le competenze e la retribuzione della commissione amministratrice;
– le deleghe di competenze decisionali alla commissione amministratrice e ai funzionari giusta l’articolo 192c;
– le tariffe e le tasse applicate all’utenza per i servizi prestati.
Possono essere emanati altri regolamenti concernenti il settore delle aziende.
Per le aziende comunali va tenuta una contabilità separata secondo le modalità stabilite dalla normativa di applicazione sulla gestione finanziaria e sulla contabilità dei comuni. È applicabile l’articolo 179; sono inoltre riservati disposti di leggi speciali e direttive superiori.
Le aziende sono finanziate dal comune, al quale corrispondono un adeguato interesse sul capitale.
Per le prestazioni che soggiacciono al principio di causalità, le aziende coprono i costi tramite il prelievo di tasse causali. Il regolamento sulla gestione finanziaria e contabilità dei comuni ne stabilisce le eccezioni. Esso stabilisce inoltre i principi e i criteri di riversamento dell’utile all’erario comunale.
Capitolo terzo
Riservate competenze particolari non delegabili, il comune può ricorrere a soggetti esterni per lo svolgimento di compiti di natura pubblica; nelle forme di legge, esso può costituire organismi di diritto pubblico e privato o decidere di parteciparvi.
1bisAssemblea e consiglio comunale possono delegare l’esecuzione di loro risoluzioni secondo gli articoli 13 capoverso 1 lettere e/g e 175 a enti pubblici e soggetti privati di proprietà pubblica toccati dall’oggetto delle risoluzioni. Il regolamento di applicazione ne precisa condizioni e modalità.
Il Comune è responsabile dell’esecuzione dei compiti nel rispetto degli interessi collettivi e appronta i necessari controlli.
Il Municipio informa annualmente Assemblea e Consiglio comunale sull’attività svolta attraverso tutti i soggetti esterni previsti al cpv. 1. Il regolamento definisce i campi in cui le informazioni devono essere date senza restrizioni.
Il Municipio, l’Assemblea e il Consiglio comunale possono dare istruzioni vincolanti sull’attività. In caso di mancato rispetto di dette istruzioni, l’organo di nomina può revocare il mandato conferito ai rappresentanti diretti in soggetti esterni.
Sono riservati le disposizioni di leggi speciali e il diritto federale.
Il comune può sottoscrivere convenzioni di diritto pubblico con enti pubblici o privati per l’esecuzione dei suoi compiti.
La convenzione deve contenere in particolare lo scopo, l’organizzazione, il riparto delle spese, il termine di rinnovo e di disdetta.
La stessa dev’essere adottata dall’assemblea o dal consiglio comunale secondo le modalità previste per il regolamento comunale, salvo i casi di esclusiva competenza municipale.
Il comune può affidare mandati di prestazione a enti pubblici o privati per l’esecuzione di suoi compiti. Il mandato deve prevedere:
la prestazione e le modalità esecutive;
i mezzi finanziari;
i controlli;
diritti e obblighi reciproci;
durata, facoltà di revoca.
Contro le decisioni di carattere amministrativo del soggetto esterno è dato ricorso ai sensi degli art. 208 e seguenti.
Il mandato deve essere adottato dall’assemblea o dal consiglio comunale secondo le modalità previste per il regolamento comunale.
Il comune può costituire enti di diritto pubblico con propria personalità giuridica, anche con la collaborazione di altri enti pubblici e di privati.
L’assemblea o il consiglio comunale adottano lo statuto dell’ente, secondo le modalità previste per il regolamento comunale.
Il comune può attribuire il compito all’ente mediante mandato di prestazione. È applicabile l’art. 193b.
Lo statuto dell’ente deve in particolare contenere:
scopi e compiti;
organi dell’ente, competenze e funzionamento;
meccanismi di controllo degli organi comunali;
in che misura l’ente soggiace ai principi di gestione finanziaria comunale;
finanziamento, copertura del disavanzo, ripartizione degli utili;
eventuali mandati di prestazione;
modalità di scioglimento.
Lo statuto deve essere approvato dal Consiglio di Stato.
I conti dell’ente devono essere approvati dall’assemblea o dal consiglio comunale. I membri degli organi dell’ente sono vincolati agli articoli 32 e 100, quelli dell’Esecutivo pure all’art. 101. Sono inoltre applicabili gli art. 208 e seguenti.
L’ente può essere sciolto in ogni tempo, se non vi si oppongono interessi pubblici preponderanti, secondo le modalità previste dallo statuto, con decisione del Legislativo comunale ratificata dal Consiglio di Stato.
Il comune può dare in concessione a terzi servizi comunali di interesse pubblico.
L’atto di concessione deve prevedere:
a) la durata della concessione;
b) clausola, preavviso e condizioni per il riscatto secondo l’art. 193h, per l’anticipata immissione in possesso degli impianti e per l’eventuale facoltà di riscatto anticipato; inoltre conseguenze, termini da ossequiare, diritti e obblighi delle parti se la concessione prevede la possibilità di non riscattare gli impianti alla scadenza e se non vi è rinnovo della stessa.
c) gli obblighi riguardanti la qualità del prodotto fornito;
d) il vincolo per i concessionari di tenere una contabilità che preveda o permetta:
– una visione chiara del risultato economico e della situazione patrimoniale relativa all’attività svolta nell’ambito della concessione
– ammortamenti che tengano conto della durata degli impianti e del loro costo di acquisto o di costruzione
– una verifica dei costi alla base del calcolo delle tariffe applicate all’utenza;
e) i criteri per il calcolo delle tariffe applicabili al Comune e ai privati, inoltre per la stipulazione di tariffe speciali;
f) la procedura di modifica delle tariffe, ritenuto che la medesima può essere richiesta con preavviso di sei mesi per la fine di ogni anno di durata della concessione a partire dal secondo anno di concessione; la procedura deve segnatamente tener conto dell’evoluzione di tutti i costi determinanti;
g) i diritti di controllo del Comune, in particolare il diritto di chiedere una volta all’anno il valore di riscatto degli impianti; copia dei conti di gestione e del bilancio deve essere in ogni caso trasmessa annualmente al Municipio;
h) le penalità in caso di violazione degli obblighi della concessione e le condizioni di revoca della stessa in caso di grave violazione delle sue disposizioni.
Sono riservati disposti di legge speciale e superiore, inoltre direttive settoriali.
L’atto di concessione è adottato dall’assemblea o dal consiglio comunale secondo le modalità previste per i regolamenti comunali, riservati gli articoli 31 e 61. Le medesime formalità devono essere ossequiate in caso di rinnovo, modifica o prolungamento dell’atto.
L’atto è sottoposto per l’approvazione al Consiglio di Stato; la concessione diventa esecutiva con la stessa.
Alla scadenza della concessione e se la medesima non è rinnovata, il comune è tenuto ad assumere in proprio il servizio d’interesse pubblico. È riservata la facoltà di prevedere diversamente nell’atto di concessione.
Il comune ha il diritto di chiedere l’anticipata immissione in possesso degli impianti necessari, se prevista dalla concessione. La concessione può inoltre prevedere il riscatto anticipato.
L’indennità di riscatto corrisponde al valore reale e reperibile dei beni al momento del riscatto. L’indennità così determinata potrà essere corretta in caso di rilevanti divergenze con le risultanze contabili e tenuto conto del capoverso seguente; dal valore così determinato sono deducibili i contributi di terzi per allacciamento e ogni altro contributo all’investimento incassato. È riservata la facoltà di prevedere diversamente nell’atto di concessione.
In caso di riscatto il comune subentra nei diritti e negli obblighi relativi all’esercizio del servizio pubblico riscattato, purché assunti prima della denuncia del riscatto; di ciò va tenuto conto nel calcolo dell’indennità di riscatto.
Sono riservati disposti di leggi speciali o di direttive settoriali.
Riservate norme di leggi speciali e l’art. 92 let. a legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013, le contestazioni tra comune e concessionario e quelle tra concessionario e utenti sono decise in via di ricorso dal Consiglio di Stato, contro la cui risoluzione è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo. È per il resto applicabile la legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013.
Le contestazioni sull’anticipata immissione in possesso, sul riscatto e sulla relativa indennità sono decise dal Tribunale delle espropriazioni, contro la cui decisione è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo ai sensi della legge di espropriazione dell’8 marzo 1971.
Capitolo primo
I comuni, nel rispetto della loro autonomia, sono sottoposti alla vigilanza del Consiglio di Stato, che designa il Dipartimento competente.
Nell’esercizio dei compiti di vigilanza è conferita al Consiglio di Stato facoltà di esame dei registri, dei libri contabili e degli archivi dei Comuni come pure sull’uso e sulla gestione dei beni comunali.
Secondo necessità possono essere ordinate ispezioni puntuali o periodiche dell’amministrazione dei Comuni.
Dalla vigilanza sui comuni ai sensi del presente capitolo è escluso il campo di applicazione di leggi speciali, di competenza del Dipartimento cui spetta la relativa applicazione.
L’autorità, d’ufficio o su istanza, entra in materia quando a carico degli organi comunali e dei loro membri ravvisa indizi di cattiva amministrazione a detrimento di importanti interessi collettivi, rispettivamente ravvisa una violazione degli obblighi derivanti dalla carica.
Singole decisioni errate o viziate, adottate dagli organi locali, non costituiscono di per sé indizio o sospetto di cattiva amministrazione.
L’istanza di intervento è un rimedio di diritto sussidiario, riservata ai casi in cui non sia possibile promuovere una normale procedura ricorsuale. Se è pendente una procedura penale, il Consiglio di Stato sospende la procedura di vigilanza.
L’introduzione dell’istanza non dà diritto all’entrata in materia. L’istante non ha ruolo di parte.
Istanze generiche o contenenti segnalazioni che da accertamenti preliminari non lasciano intravedere i presupposti per un’entrata in materia sono evase con breve motivazione.
L’istanza deve essere presentata in forma scritta all’autorità di vigilanza.
Essa deve contenere:
a) la menzione della decisione o del comportamento censurati;
b) una chiara elencazione dei fatti, una breve motivazione e l’indicazione di eventuali mezzi di prova richiesti;
c) le conclusioni dell’istante.
L’istanza deve essere corredata dall’eventuale decisione censurata e da ogni utile documentazione.
L’autorità di vigilanza può adottare provvedimenti particolari o annullare le risoluzioni degli organi comunali, allorquando, cumulativamente:
a) l’agire degli organi locali violi manifestamente norme della Costituzione, di leggi o di regolamenti;
b) lo impongano importanti e preponderanti interessi collettivi.
Le misure possono essere precedute da un’inchiesta amministrativa.
La facoltà di annullare le risoluzioni degli organi comunali si prescrive nel termine di cinque anni dalla loro crescita in giudicato. È riservata ai terzi l’azione di risarcimento.
Il Consiglio di Stato può infliggere ai membri ed ai supplenti del municipio, della commissione della gestione, del consiglio comunale e degli uffici presidenziali, in carica, colpevoli di inosservanza delle disposizioni legali, degli ordini dell’autorità di vigilanza o di grave negligenza nell’esercizio delle loro funzioni i seguenti provvedimenti:
a) ...;
b) l’ammonimento;
c) la multa fino ad un massimo di fr. 20'000.--;
d) la sospensione dalla carica fino ad un massimo di sei mesi;
e) la destituzione.
Il provvedimento, di cui alla lett. e), si applica nei casi di gravi e ripetute violazioni nell’esercizio dei propri incombenti.
Ogni provvedimento dev’essere motivato e preceduto da un’inchiesta nella quale è data all’interessato la possibilità di giustificarsi.
Il Consiglio di Stato può ordinare la pubblicazione all’albo comunale dei provvedimenti presi; nel caso di sospensione o di destituzione la pubblicazione è obbligatoria.
I provvedimenti disciplinari si prescrivono nel termine di cinque anni dal compimento dei fatti.
Le multe non possono essere messe a carico della cassa comunale.
…
Se un membro del Municipio è perseguito per crimini o delitti contrari alla dignità della carica, il Consiglio di Stato può sospenderlo dalle sue funzioni. Esso è sostituito in tal caso da un supplente secondo le norme dell’art. 95 cpv. 4.
La sospensione può essere decretata dal Consiglio di Stato quando nei confronti di un membro di un Municipio, ai sensi della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento, fossero adottati i seguenti provvedimenti:
a) rilascio di un attestato di carenza beni;
b) dichiarazione di fallimento.
L’interessato dev’essere udito prima del provvedimento.
Se un membro del Municipio è condannato alla pena detentiva o alla pena pecuniaria per crimini o delitti contrari alla dignità della carica, il Consiglio di Stato lo destituisce dalle sue funzioni. In tal caso si provvede alla sua sostituzione secondo la legge sull’esercizio dei diritti politici.
Il provvedimento dev’essere motivato e preceduto da un’inchiesta nella quale è data all’interessato la possibilità di giustificarsi.
L’autorità giudiziaria notifica al Consiglio di Stato la sentenza definitiva di condanna di un membro del municipio alla pena detentiva o alla pena pecuniaria per crimini o delitti contrari alla dignità della carica; essa notifica inoltre al Consiglio di Stato, al più presto ma al massimo entro tre mesi dall’apertura dell’istruzione, l’esistenza di un procedimento penale a carico di un membro del municipio quando l’interessato è perseguito per crimini o delitti contrari alla dignità della carica.
Quando un comune si trova nell’impossibilità di costituire i propri organi o in difficoltà ad assicurare la normale amministrazione o quando il municipio si sottrae in modo deliberato e continuo ai doveri del suo ufficio, l’autorità di vigilanza può, previa diffida, direttamente o per mezzo di uno o più delegati affiancarsi o sostituirsi al municipio nell’amministrazione del comune, fintanto che perdurano i motivi che hanno giustificato l’intervento.
L’assemblea comunale o il consiglio comunale mantengono tuttavia le proprie prerogative.
Perdurando i motivi d’intervento di cui all’art. 201, il Consiglio di Stato può avviare d’ufficio il procedimento di aggregazione ai sensi della legge sulle aggregazioni e separazioni dei Comuni.
Il Consiglio di Stato può, in caso di provata insolvenza di un comune o quando il comune non potesse altrimenti evitare un dissesto imminente, concedergli un mutuo o un contributo a fondo perso.
Esso può accordare una garanzia presso un Istituto di credito al comune cui è negata l’apertura di crediti sul mercato monetario.
In questi casi il comune deve essere sottoposto a speciali misure di sorveglianza che saranno fissate da apposita risoluzione.
Il Consiglio di Stato ed i servizi dipartimentali preposti a compiti di vigilanza, recuperano le spese d’istruttoria.
Le spese accollate al comune sono a carico della cassa comunale.
Se l’istanza è infondata l’istante deve essere tenuto a pagare le spese.
…
Se i conti comunali o parte di essi, come pure i sorpassi di credito, non sono approvati, il municipio ne fa immediato rapporto al Consiglio di Stato; quest’ultimo statuisce in merito, ritenuto che i conti preventivi vengono come regola ritornati agli organi comunali per nuova deliberazione del legislativo.
Il Consiglio di Stato può coinvolgere in sede di istruttoria la commissione della gestione.
Chi è leso nei suoi legittimi interessi ha diritto di ricorso al Tribunale cantonale amministrativo, contro le decisioni emanate dal Consiglio di Stato quale autorità di vigilanza in applicazione del presente capitolo.
Il Comune è legittimato a ricorrere se leso nella sua autonomia.
Capitolo secondo
Contro le decisioni degli organi comunali è dato ricorso al Consiglio di Stato, le cui decisioni sono appellabili al Tribunale cantonale amministrativo, a meno che la legge non disponga altrimenti.
Il ricorso ha effetto sospensivo, a meno che la legge o la decisione impugnata non disponga altrimenti. In questo caso il ricorrente può chiedere al presidente dell’autorità di ricorso la sospensione della decisione.
I ricorsi contro le dimissioni, le sostituzioni e le nomine non hanno effetto sospensivo e non sospendono l’entrata in carica delle persone elette.
Sono legittimati a ricorrere contro le decisioni degli organi comunali:
a) ogni cittadino del comune;
b) ogni altra persona o ente che dimostri un interesse legittimo.
Sono nulle e di nessun effetto le decisioni in materia comunale emanate da un organo incompetente.
Tutte le decisioni degli organi comunali sono annullabili:
a) quando fossero state violate le norme di legge per la convocazione e quando tale violazione fosse stata influente sulle deliberazioni;
b) quando la riunione fosse stata tenuta in un locale vietato dalla legge.
Le singole decisioni degli organi comunali sono annullabili:
a) se contrarie a norme della Costituzione, di legge o di regolamenti;
b) quando fossero state ammesse a votare persone non aventi diritto, e quando ciò abbia potuto influire sulle deliberazioni;
c) se la votazione non sia stata eseguita secondo le norme di legge;
d) se conseguenti a pratiche illecite, oppure quando vi fossero stati disordini o intimidazioni tali da presumere che i cittadini non abbiano potuto esprimere liberamente il loro voto;
e) quando fossero violate formalità essenziali prescritte da leggi o da regolamenti.
Le decisioni degli organi comunali viziate di nullità assoluta possono essere impugnate in ogni tempo.
Negli altri casi, il ricorso deve essere inoltrato per iscritto, entro trenta giorni dall’intimazione o dalla data di pubblicazione della decisione impugnata.
È applicabile la legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013, riservate le disposizioni di altre leggi speciali.
Capitolo terzo
Contro le decisioni del Dipartimento e delle autorità ad esso subordinate è dato ricorso al Consiglio di Stato.
Contro le decisioni del Consiglio di Stato è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo.
…
Il Consiglio di Stato provvede all’introduzione del nuovo modello contabile armonizzato di seconda generazione (MCA2) in tutti i comuni, stabilendo i tempi e le modalità ed emanando le necessarie direttive.
Nel caso di introduzione a tappe, per i comuni in attesa di introdurre il nuovo piano contabile e fino a quel momento, non sono applicabili gli articoli da 153 a 161, 164, 165, 169 cpv. 1 e 173 cpv. 2. In questi ambiti restano in vigore le normative precedenti.
...
Per i periodi fiscali dal 2025 al 2029 compreso, in deroga all’art. 177 cpv. 1bis LOC, il moltiplicatore d’imposta delle persone giuridiche non può essere inferiore al moltiplicatore delle persone fisiche.
Le aziende municipalizzate in base al diritto previgente e i relativi regolamenti vanno adattati alle disposizioni degli articoli 192 b-e entro il termine fissato dal Consiglio di Stato nel regolamento.
Gli articoli 193f, 193g e 193h non sono applicabili alle concessioni in essere alla loro entrata in vigore; alle medesime, fino alla loro scadenza, sono applicabili gli articoli 35, 36 e 38 della legge sulla municipalizzazione dei servizi pubblici del 12 dicembre 1907. Sono riservati disposti di legge speciale.
Il Consiglio di Stato emana i regolamenti d’applicazione della presente legge.
...
Decorsi i termini per l’esercizio del diritto di referendum, la presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.
Il Consiglio di Stato fissa la data d’entrata in vigore.
Pubblicata nel BU 1987, 173.
Diritto transitorio della legge organica comunale del 10 marzo 1987 (art. 215 cpv. 2)
Il conto amministrativo si compone del conto di gestione corrente e del conto investimenti.
Il conto di gestione corrente contiene le spese e i ricavi del relativo periodo contabile.
Essi modificano il capitale proprio o il disavanzo riportato.
In particolare sono da iscrivere tutte le spese che hanno un carattere di consumo, gli interessi e gli ammortamenti.
Il conto degli investimenti considera i movimenti finanziari che servono alla Costituzione di importanti beni amministrativi e patrimoniali, nonché beni sussidiati, con durata d’utilizzazione di più anni.
Esso deve indicare l’investimento lordo e netto.
Il legislativo vota il credito necessario per la realizzazione dell’investimento e ad opera conclusa, nella risoluzione finale di approvazione dei conti consuntivi, ne dà scarico al municipio a maggioranza semplice.
Ogni anno deve essere previsto l’ammortamento della sostanza ammortizzabile con tassi differenziati a seconda del genere d’investimento.
In ogni caso il totale degli ammortamenti non può risultare inferiore all’8%.
Le infrastrutture per il servizio di approvvigionamento dell’acqua potabile e per la depurazione delle acque quali le canalizzazioni e gli impianti di depurazione non fanno parte della sostanza ammortizzabile e sono ammortizzate in base alla durata di utilizzo del bene, applicando i tassi d’ammortamento sul valore iniziale stabiliti dal regolamento.
I terreni patrimoniali non edificati e le partecipazioni amministrative non fanno parte della sostanza ammortizzabile e sono ammortizzati sulla base della perdita effettiva subita dal bene durante l’esercizio.
L’eccedenza passiva deve essere ammortizzata entro quattro anni.
Le spese per ammortamento, unitamente a quelle degli interessi del debito comunale, deve essere iscritta nel preventivo del conto gestione corrente.
La sostanza ammortizzabile si compone di beni d’investimento mobili e immobili, di contributi per investimenti e delle altre spese di ogni genere, iscritte nelle attività di bilancio.
Gli attivi sono classificati in modo da indicare i beni patrimoniali, i beni amministrativi e l’eventuale disavanzo riportato.
I passivi sono classificati in modo da indicare il capitale di terzi e l’eventuale capitale proprio.
Il capitale proprio consiste nell’eccedenza della somma dei valori allibrati dei beni amministrativi e patrimoniali rispetto alla somma degli impegni; esso si modifica secondo i risultati d’esercizio.
Il debito pubblico è costituito dalla differenza fra il totale dei debiti ed il valore dei beni patrimoniali allibrati a bilancio.
L’autofinanziamento è la somma algebrica degli ammortamenti sui beni amministrativi e dell’avanzo o del disavanzo del conto di gestione corrente.
Il municipio provvede a contrarre i prestiti necessari a sopperire al fabbisogno di liquidità non coperto dall’autofinanziamento. Sono riservate le competenze delegate secondo la presente legge e il regolamento comunale.
Il consuntivo contiene:
a) il conto amministrativo;
b) il bilancio patrimoniale.
Nel bilancio patrimoniale figurano tutte le attività e passività del comune, compresi i crediti verso i debitori e i debiti verso i creditori.
I comuni devono tenere la contabilità a partita doppia.
Il Dipartimento emana disposizioni per uniformare il piano dei conti, i criteri di valutazione contabile e i tassi di ammortamento differenziati.
Diritto transitorio della legge sulla municipalizzazione dei servizi pubblici del 12 dicembre 1907 (art. 217 cpv. 2)
Qualunque concessione di aziende d’interesse pubblico per essere valida deve rispondere ai seguenti requisiti:
a) essere votata dai due terzi dell’Assemblea comunale rispettivamente dalla maggioranza assoluta dei membri componenti il Consiglio comunale.
Il messaggio municipale relativo alla domanda di concessione, nonché tutti gli atti e i piani inerenti e il progetto completo di convenzione devono essere messi a disposizione dei cittadini almeno un mese prima dell’assemblea;
b) determinare in venti anni la durata della concessione, riservato l’art. 44;
c) comprendere la clausola e le condizioni del riscatto secondo l’art. 38;
d) stabilire l’obbligo per i concessionari di tenere una contabilità uniforme che indichi il risultato economico aziendale generale dell’attività svolta nell’ambito della concessione. La contabilità deve segnatamente includere un elenco dei Comuni serviti, che indichi per ognuno di essi le prestazioni fornite e il ricavo lordo.
Gli ammortamenti e gli accantonamenti devono in particolare tener conto della durata degli impianti e del loro costo di acquisto o di costruzione. I contributi di terzi per allacciamento devono essere contabilizzati separatamente. Copia dei conti di gestione e del bilancio deve essere data annualmente al Municipio, al quale devono essere garantite tutte le facoltà di controllo e di ispezione da stabilire esplicitamente nell’atto di concessione;
e) determinare le tariffe applicabili sia al Comune sia ai privati e la qualità del prodotto da fornire.
Per la determinazione delle tariffe farà stato la contabilità di cui alla lett. d) estesa a tutta l’azienda.
La procedura di modifica delle tariffe deve essere particolarmente regolata; la modifica delle stesse può essere richiesta mediante preavviso di sei mesi per la fine di ogni anno di durata della concessione a partire dal secondo anno di concessione; essa dovrà segnatamente tener conto dell’evoluzione di tutti i costi determinanti.
La procedura per la stipulazione di tariffe speciali deve pure essere particolarmente regolata;
f) determinare le multe in caso di contravvenzione e le condizioni di revoca della concessione in caso di grave violazione delle sue disposizioni.
La concessione è sottoposta ai diritti di referendum e di iniziativa.
Gli atti di concessione sono sottoposti per l’approvazione al Consiglio di Stato.
La concessione diventa esecutiva con tale approvazione.
Le medesime formalità devono esser osservate nei casi di rinnovo, di modificazione o di prolungazione di una concessione già accordata: sono esclusi in ogni caso il rinnovo e la prolungazione in forma tacita.
Alla scadenza della concessione e se la medesima non è stata rinnovata, il Comune è tenuto ad assumere in proprio o a concedere ad una propria azienda municipalizzata o un’azienda consortile di cui fa parte il servizio d’interesse pubblico.
A tale scopo il Comune ha il diritto di chiedere l’anticipata immissione in possesso degli impianti necessari.
Nell’ambito dei servizi definiti dall’art. 2a, la nuova concessione può essere rilasciata ad aziende pubbliche o private, con o senza trasferimento di proprietà degli impianti.
L’indennità di riscatto corrisponderà al valore reale e reperibile dei beni al momento del riscatto. L’indennità così determinata potrà essere corretta qualora si verificassero rilevanti divergenze con le risultanze contabili. Dal valore così determinato sono infine deducibili i contributi di terzi per allacciamento.
4bisIl riscatto può essere chiesto quando sia trascorso un terzo della durata complessiva della concessione, e sarà preceduto dal preavviso di due anni.
Il riscatto della rete di distribuzione di energia elettrica potrà avvenire solo previo esame e consenso del Consiglio di Stato, che dovrà determinarsi sulla modifica del comprensorio di rete.
...
Titolo modificato dalla L 10.12.2018; in vigore dal 1.7.2019 - BU 2019, 69.
Art. modificato dalla L 24.1.2017; in vigore dal 1.6.2017 - BU 2017, 66; precedente modifica: BU 2008, 627.
Art. abrogato dalla L 28.11.2005; in vigore dal 1.1.2006 - BU 2006, 30.
Art. modificato dalla L 7.5.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 627.
Cpv. abrogato dalla L 7.5.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 627.
Cpv. modificato dalla L 19.11.2018; in vigore dal 1.7.2019 - BU 2019, 76; precedenti modifiche: BU 1999, 273; BU 2008, 627.
Cpv. introdotto dalla L 7.5.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 627.
Cpv. modificato dalla L 14.12.2022; in vigore dal 1.4.2023 - BU 2023, 62; precedente modifica: BU 2004, 59.
Cpv. modificato dalla L 7.5.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 627.
Art. introdotto dalla L 7.5.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 627.
Cpv. modificato dalla L 7.5.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 627.
Lett. modificata dalla L 7.5.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 627.
Lett. modificata dalla L 4.11.2019; in vigore dal 1.1.2025 - BU 2020, 13; precedenti modifiche: BU 2012, 157; BU 2019, 69.
Lett. modificata dalla L 7.5.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 627.
Lett. modificata dalla L 3.2.1999; in vigore dal 1.1.2000 - BU 1999, 273.
Lett. modificata dalla L 3.2.1999; in vigore dal 1.1.2000 - BU 1999, 273.
Lett. modificata dalla L 3.2.1999; in vigore dal 1.1.2000 - BU 1999, 273.
Lett. reintrodotta dalla L 19.11.2018; in vigore dal 1.7.2019 - BU 2019, 76; precedente modifica: BU 1999, 273.
Lett. modificata dalla L 14.12.2022; in vigore dal 1.4.2023 - BU 2023, 62; precedenti modifiche: BU 1999, 273; BU 2014, 495.
Lett. modificata dalla L 3.2.1999; in vigore dal 1.1.2000 - BU 1999, 273.
Cpv. modificato dalla L 19.11.2018; in vigore dal 1.7.2019 – BU 2019, 76; precedente modifica: BU 1999, 273; BU 2008, 627.
Cpv. introdotto dalla L 3.2.1999; in vigore dal 1.1.2000 - BU 1999, 273.
Art. modificato dalla L 7.5.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 627.
Art. modificato dalla L 7.5.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 627.
Cpv. modificato dalla L 14.12.2022; in vigore dal 1.4.2023 - BU 2023, 62; precedente modifica: BU 2019, 76.
Art. modificato dalla L 7.5.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 627; precedente modifica: BU 1999, 273.
Cpv. modificato dalla L 14.12.2022; in vigore dal 1.4.2023 - BU 2023, 62; precedente modifica: BU 2014, 191.
Cpv. introdotto dalla L 14.12.2022; in vigore dal 1.4.2023 - BU 2023, 62.
Cpv. modificato dalla L 14.12.2022; in vigore dal 1.4.2023 - BU 2023, 62.
Art. modificato dalla L 3.2.1999; in vigore dal 1.1.2000 - BU 1999, 273.
Cpv. modificato dalla L 3.2.1999; in vigore dal 1.1.2000 - BU 1999, 273.
Cpv. modificato dalla L 3.2.1999; in vigore dal 1.1.2000 - BU 1999, 273.
Cpv. introdotto dalla L 7.5.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 627.
Art. modificato dalla L 3.2.1999; in vigore dal 1.1.2000 - BU 1999, 273; precedente modifica: BU 1994, 285.
Nota marginale modificata dalla L 7.5.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 627.
Cpv. modificato dalla L 3.2.1999; in vigore dal 1.1.2000 - BU 1999, 273.
Cpv. abrogato dalla L 3.2.1999; in vigore dal 1.1.2000 - BU 1999, 273.
Cpv. modificato dalla L 20.6.1994; in vigore dal 5.8.1994 - BU 1994, 285.
Cpv. modificato dalla L 7.5.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 627.
Art. modificato dalla L 3.2.1999; in vigore dal 1.1.2000 - BU 1999, 273.
Cpv. abrogato dalla L 7.5.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 627.
Art. modificato dalla L 10.4.2018; in vigore dal 1.10.2018 - BU 2018, 254.
Cpv. modificato dalla L 10.4.2018; in vigore dal 1.10.2018 - BU 2018, 254.
Cpv. introdotto dalla L 18.9.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2017, 412.
Cpv. modificato dalla L 19.11.2018; in vigore dal 1.7.2019 - BU 2019, 76.
Art. introdotto dalla L 10.4.2018; in vigore dal 1.10.2018 - BU 2018, 254.
Art. modificato dalla L 7.5.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 627; precedenti modifiche: BU 1999, 273; BU 2007, 575.
Cpv. introdotto dalla L 14.12.2022; in vigore dal 1.4.2023 - BU 2023, 62.
Art. modificato dalla L 7.5.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 627.
Cpv. modificato dalla L 14.12.2022; in vigore dal 1.4.2023 - BU 2023, 62; precedente modifica: BU 2014, 191.
Cpv. introdotto dalla L 14.12.2022; in vigore dal 1.4.2023 - BU 2023, 62.
Cpv. introdotto dalla L 14.12.2022; in vigore dal 1.4.2023 - BU 2023, 62.
Art. modificato dalla L 3.2.1999; in vigore dal 1.1.2000 - BU 1999, 273.
Cpv. modificato dalla L 7.5.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 627.
Cpv. modificato dalla L 24.3.2015; in vigore dal 15.5.2015 - BU 2015, 224.
Cpv. modificato dalla L 3.2.1999; in vigore dal 1.1.2000 - BU 1999, 273.
Cpv. introdotto dalla L 23.1.2017; in vigore dal 1.6.2017 - BU 2017, 65.
Cpv. modificato dalla L 7.5.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 627.
Cpv. modificato dalla L 7.5.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 627.
Art. modificato dalla L 3.2.1999; in vigore dal 1.1.2000 - BU 1999, 273.
Cpv. modificato dalla L 10.12.2018; in vigore dal 1.7.2019 - BU 2019, 69; precedenti modifiche: BU 2012, 157; BU 2014, 191.
Cpv. modificato dalla L 10.5.2005; in vigore dal 1.7.2005 - BU 2005, 205.
Cpv. modificato dalla L 7.5.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 627; precedente modifica: BU 1994, 285.
Art. abrogato dalla L 3.2.1999; in vigore dal 1.1.2000 - BU 1999, 273.
Cpv. modificato dalla L 20.6.1994; in vigore dal 5.8.1994 - BU 1994, 285.
Cpv. modificato dalla L 3.2.1999; in vigore dal 1.1.2000 - BU 1999, 273.
Art. abrogato dalla L 7.10.1998 - BU 1998, 391; in vigore dal 2.6.1999 - FU 1999, 5138.
Art. modificato dalla L 7.5.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 627.
Cpv. introdotto dalla L 14.12.2022; in vigore dal 1.4.2023 - BU 2023, 62.
Art. modificato dalla L 7.10.1998 - BU 1998, 391; in vigore dal 2.6.1999 - FU 1999, 5138.
Cpv. modificato dalla L 14.12.2022; in vigore dal 1.4.2023 - BU 2023, 62.
Cpv. modificato dalla L 14.12.2022; in vigore dal 1.4.2023 - BU 2023, 62.
Cpv. abrogato dalla L 14.12.2022; in vigore dal 1.4.2023 - BU 2023, 62; precedenti modifiche: BU 1999, 273; BU 2008, 627; BU 2014, 191.
Cpv. modificato dalla L 14.12.2022; in vigore dal 1.4.2023 - BU 2023, 62; precedenti modifiche: BU 1999, 273; BU 2008, 627; BU 2014, 191.
Cpv. modificato dalla L 3.2.1999; in vigore dal 1.1.2000 - BU 1999, 273.
Cpv. modificato dalla L 7.5.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 627; precedente modifica: BU 1999, 273.
Cpv. modificato dalla L 3.2.1999; in vigore dal 1.1.2000 - BU 1999, 273; precedente modifica: BU 1994, 285.
Cpv. modificato dalla L 20.6.1994; in vigore dal 5.8.1994 - BU 1994, 285.
Cpv. modificato dalla L 3.2.1999; in vigore dal 1.1.2000 - BU 1999, 273.
Cpv. abrogato dalla L 3.2.1999; in vigore dal 1.1.2000 - BU 1999, 273.
Cpv. abrogato dalla L 3.2.1999; in vigore dal 1.1.2000 - BU 1999, 273.
Cpv. abrogato dalla L 3.2.1999; in vigore dal 1.1.2000 - BU 1999, 273.
Cpv. modificato dalla L 3.2.1999; in vigore dal 1.1.2000 - BU 1999, 273.
Cpv. modificato dalla L 3.2.1999; in vigore dal 1.1.2000 - BU 1999, 273.
Cpv. abrogato dalla L 3.2.1999; in vigore dal 1.1.2000 - BU 1999, 273.
Cpv. modificato dalla L 3.2.1999; in vigore dal 1.1.2000 - BU 1999, 273.
Cpv. modificato dalla L 14.12.2022; in vigore dal 1.4.2023 - BU 2023, 62; precedenti modifiche: BU 1999, 273; BU 2008, 627; BU 2014, 191.
Cpv. introdotto dalla L 14.12.2022; in vigore dal 1.4.2023 - BU 2023, 62.
Cpv. introdotto dalla L 14.12.2022; in vigore dal 1.4.2023 - BU 2023, 62.
Nota marginale modificata dalla L 7.5.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 627.
Art. modificato dalla L 17.2.2014; in vigore dal 1.9.2014 - BU 2014, 191; precedente modifica: BU 2008, 627.
Art. abrogato dalla L 3.2.1999; in vigore dal 1.1.2000 - BU 1999, 273.
Nota marginale modificata dalla L 3.2.1999; in vigore dal 1.1.2000 - BU 1999, 273.
Cpv. modificato dalla L 7.5.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 627; precedente modifica: BU 1999, 273.
Art. modificato dalla L 10.4.2018; in vigore dal 1.10.2018 - BU 2018, 254.
Cpv. modificato dalla L 14.12.2022; in vigore dal 1.4.2023 - BU 2023, 62.
Art. modificato dalla L 10.4.2018; in vigore dal 1.10.2018 - BU 2018, 254; precedente modifica: BU 2017, 412.
Cpv. modificato dalla L 19.11.2018; in vigore dal 1.7.2019 - BU 2019, 76.
Cpv. modificato dalla L 14.12.2022; in vigore dal 1.4.2023 - BU 2023, 62.
Art. modificato dalla L 3.2.1999; in vigore dal 1.1.2000 - BU 1999, 273.
Art. modificato dalla L 23.1.2017; in vigore dal 1.6.2017 - BU 2017, 65.
Cpv. modificato dalla L 24.3.2015; in vigore dal 15.5.2015 - BU 2015, 224.
Cpv. modificato dalla L 3.2.1999; in vigore dal 1.1.2000 - BU 1999, 273.
Cpv. introdotto dalla L 23.1.2017; in vigore dal 1.6.2017 - BU 2017, 65.
Art. modificato dalla L 3.2.1999; in vigore dal 1.1.2000 - BU 1999, 273.
Cpv. modificato dalla L 4.11.2019; in vigore dal 1.1.2025 - BU 2020, 13; precedente modifica: BU 2012, 157.
Cpv. modificato dalla L 13.3.2019; in vigore dal 1.7.2019 - BU 2019, 189.
Nota marginale modificata dalla L 14.12.2022; in vigore dal 1.4.2023 - BU 2023, 62.
Cpv. introdotto dalla L 14.12.2022; in vigore dal 1.4.2023 - BU 2023, 62.
Cpv. introdotto dalla L 7.5.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 627.
Cpv. introdotto dalla L 12.4.2022; in vigore dal 1.9.2022 - BU 2022, 165.
Art. modificato dalla L 3.2.1999; in vigore dal 1.1.2000 - BU 1999, 273.
Cpv. modificato dalla L 10.12.2018; in vigore dal 1.7.2019 - BU 2019, 69; precedente modifica: BU 2008, 627.
Nota marginale modificata dalla L 7.5.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 627.
Art. modificato dalla L 7.11.1994; in vigore dal 20.12.1994 - BU 1994, 631.
Cpv. modificato dalla L 7.5.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 627.
Cpv. modificato dalla L 19.11.2018; in vigore dal 1.9.2019 - BU 2019, 293; precedente modifica: BU 2008, 627.
Cpv. modificato dalla L 21.9.2010; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2010, 542.
Cpv. modificato dalla L 20.6.1994; in vigore dal 5.8.1994 - BU 1994, 285.
Cpv. modificato dalla L 19.11.2018; in vigore dal 1.7.2019 - BU 2019, 76; precedenti modifiche: BU 2004, 481; BU 2009, 275.
Cpv. modificato dalla L 8.11.2004; in vigore dal 31.12.2004 - BU 2004, 481.
Cpv. modificato dalla L 24.9.2020; in vigore dal 1.3.2021 - BU 2020, 387; precedenti modifiche: BU 2001, 265; BU 2004, 481; BU 2009, 275.
Cpv. modificato dalla L 3.2.1999; in vigore dal 1.1.2000 - BU 1999, 273.
Cpv. modificato dalla L 15.4.2013; in vigore dal 1.1.2015 - BU 2013, 484; precedenti modifiche: BU 1998, 391; FU 1999, 5138; BU 1999, 273.
Art. modificato dalla L 20.4.1994; in vigore dal 3.6.1994 - BU 1994, 152.
Cpv. modificato dalla L 19.11.2018; in vigore dal 1.7.2019 - BU 2019, 76.
Cpv. modificato dalla L 24.9.2020; in vigore dal 1.3.2021 - BU 2020, 387; precedente modifica: BU 2009, 275.
Cpv. modificato dalla L 21.4.2009; in vigore dal 1.7.2009 - BU 2009, 275; precedente modifica: BU 2004, 481.
Cpv. modificato dalla L 8.11.2004; in vigore dal 31.12.2004 - BU 2004, 481.
Cpv. modificato dalla L 4.4.2000; in vigore dal 9.6.2000 - BU 2000, 207; precedente modifica: BU 1998, 391; FU 1999, 5138.
Cpv. modificato dalla L 4.4.2000; in vigore dal 9.6.2000 - BU 2000, 207; precedente modifica: BU 1998, 391; FU 1999, 5138.
Nota marginale modificata dalla L 7.10.1998 - BU 1998, 391; in vigore dal 2.6.1999 - FU 1999, 5138.
Art. modificato dalla L 4.4.2000; in vigore dal 9.6.2000 - BU 2000, 207; precedenti modifiche: BU 1994; 285; BU 1998, 391; FU 1999, 5138.
Art. introdotto dalla L 7.10.1998 - BU 1998, 391; in vigore dal 2.6.1999 - FU 1999, 5138.
Cpv. modificato dalla L 15.4.2013; in vigore dal 1.1.2015 - BU 2013, 484; precedenti modifiche: BU 1998, 391; FU 1999, 5138; BU 2000, 207.
Cpv. modificato dalla L 3.2.1999; in vigore dal 1.1.2000 - BU 1999, 273.
Art. modificato dalla L 7.10.1998 - BU 1998, 391; in vigore dal 2.6.1999 - FU 1999, 5138.
Art. introdotto dalla L 8.11.2021; in vigore dal 14.1.2022 -BU 2022, 17.
Nota marginale modificata dalla L 7.5.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 627.
Cpv. modificato dalla L 7.5.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 627.
Lett. modificata dalla L 3.2.1999; in vigore dal 1.1.2000 - BU 1999, 273; precedente modifica: BU 1992, 349.
Lett. modificata dalla L 19.11.2018; in vigore dal 1.9.2019 - BU 2019, 293; precedenti modifiche: BU 1992, 42; BU 2012, 307.
Art. modificato dalla L 7.5.2008; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2008, 627; precedente modifica: BU 2007, 575.
Art. abrogato dalla L 7.10.1998 - BU 1998, 391; in vigore dal 2.6.1999 - FU 1999, 5138.
Frase modificata dalla L 3.2.1999; in vigore dal 1.1.2000 - BU 1999, 273.
Lett. modificata dalla L 14.12.2022; in vigore dal 1.4.2023 - BU 2023, 62.
Lett. modificata dalla L 14.12.2022; in vigore dal 1.4.2023 - BU 2023, 62.
Lett. modificata dalla L 14.12.2022; in vigore dal 1.4.2023 - BU 2023, 62.
Nota marginale modificata dalla L 7.5.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 627.
Art. modificato dalla L 2.12.2008; in vigore dal 27.1.2009 - BU 2009, 21; precedente modifica: BU 2008, 627.
Art. abrogato dalla L 7.10.1998 - BU 1998, 391; in vigore dal 2.6.1999 - FU 1999, 5138.
Art. modificato dalla L 7.10.1998 - BU 1998, 391; in vigore dal 2.6.1999 - FU 1999, 5138.
Cpv. modificato dalla L 14.12.2022; in vigore dal 1.4.2023 - BU 2023, 62.
Cpv. modificato dalla L 7.5.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 627.
Cpv. modificato dalla L 19.11.2018; in vigore dal 1.7.2019 - BU 2019, 76.
Cpv. modificato dalla L 20.6.1994; in vigore dal 5.8.1994 - BU 1994, 285.
Cpv. modificato dalla L 7.5.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 627; precedente modifica: BU 1999, 273.
Cpv. modificato dalla L 20.6.1994; in vigore dal 5.8.1994 - BU 1994, 285.
Cpv. introdotto dalla L 14.12.2022; in vigore dal 1.4.2023 - BU 2023, 62.
Cpv. abrogato dalla L 3.2.1999; in vigore dal 1.1.2000 - BU 1999, 273.
Cpv. modificato dalla L 7.5.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 627.
Nota marginale modificata dalla L 17.2.2014; in vigore dal 1.9.2014 - BU 2014, 191; precedente modifica: BU 2008, 627.
Cpv. modificato dalla L 7.5.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 627.
Cpv. introdotto dalla L 17.2.2014; in vigore dal 1.9.2014 - BU 2014, 191.
Cpv. modificato dalla L 7.5.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 627.
Cpv. introdotto dalla L 7.5.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 627.
Cpv. introdotto dalla L 7.5.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 627.
Art. modificato dalla L 7.5.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 627.
Art. modificato dalla L 13.12.2021; in vigore dal 1.3.2022 - BU 2022, 49; precedente modifica: BU 2010, 251.
Nota marginale modificata dalla L 17.2.2014; in vigore dal 1.9.2014 - BU 2014, 191.
Cpv. modificato dalla L 17.2.2014; in vigore dal 1.9.2014 - BU 2014, 191.
Cpv. modificato dalla L 20.6.1994; in vigore dal 5.8.1994 - BU 1994, 285.
Cpv. abrogato dalla L 15.3.2011; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2012, 427; precedente modifica: BU 1994, 285.
Art. modificato dalla L 7.5.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 627; precedente modifica: BU 1999, 273.
Lett. modificata dalla L 15.3.2011; in vigore dal 1.6.2012 - BU 2012, 129.
Cpv. modificato dalla L 7.5.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 627.
Cpv. abrogato dalla L 17.2.2014; in vigore dal 1.9.2014 - BU 2014, 191.
Cpv. introdotto dalla L 17.2.2014; in vigore dal 1.9.2014 - BU 2014, 191.
Art. abrogato dalla L 17.2.2014; in vigore dal 1.9.2014 - BU 2014, 191.
Art. introdotto dalla L 20.4.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 251.
Nota marginale modificata dalla L 10.12.2018; in vigore dal 1.7.2019 - BU 2019, 69.
Cpv. modificato dalla L 7.5.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 627.
Cpv. introdotto dalla L 10.12.2018; in vigore dal 1.7.2019 - BU 2019, 69.
Art. modificato dalla L 7.5.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 627; precedente modifica: BU 1999, 273.
Lett. modificata dalla L 14.2.2012; in vigore dal 20.4.2012 - BU 2012, 157.
Lett. modificata dalla L 10.12.2018; in vigore dal 1.7.2019 - BU 2019, 69.
Lett. modificata dalla L 19.11.2018; in vigore dal 1.7.2019 - BU 2019, 76.
Lett. introdotta dalla L 10.12.2018; in vigore dal 1.7.2019 - BU 2019, 69.
Frase modificata dalla L 19.11.2018; in vigore dal 1.7.2019 - BU 2019, 76.
Cpv. introdotto dalla L 10.12.2018; in vigore dal 1.7.2019 - BU 2019, 69.
Cpv. introdotto dalla L 10.12.2018; in vigore dal 1.7.2019 - BU 2019, 69.
Cpv. modificato dalla L 7.5.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 627.
Art. abrogato dalla L 20.2.2001; in vigore dal 1.5.2001 - BU 2001, 99; precedente modifica: BU 1999, 273.
Art. abrogato dalla L 20.2.2001; in vigore dal 1.5.2001 - BU 2001, 99; precedente modifca: BU 1998, 126.
Art. abrogato dalla L 20.2.2001; in vigore dal 1.5.2001 - BU 2001, 99.
Art. abrogato dalla L 10.12.2018; in vigore dal 1.7.2019 - BU 2019, 69; precedenti modifiche: BU 1999, 273; BU 2008, 627.
Art. modificato dalla L 7.5.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 627.
Cpv. modificato dalla L 7.5.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 627
Cpv. abrogato dalla L 28.11.2005; in vigore dal 1.1.2006 - BU 2006, 30.
Art. modificato dalla L 7.5.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 627; precedente modifica: BU 1999, 273.
Art. modificato dalla L 28.11.2005; in vigore dal 1.1.2006 - BU 2006, 30.
Art. abrogati dalla L 3.2.1999; in vigore dal 1.1.2000 - BU 1999, 273.
Art. modificato dalla L 7.5.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 627.
Cpv. modificato dalla L 7.5.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 627.
Art. modificato dalla L 18.10.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 541.
Cpv. modificato dalla L 17.2.2014; in vigore dal 1.9.2014 - BU 2014, 191.
Art. modificato dalla L 7.5.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 627.
Art. modificato dalla L 7.10.1998 - BU 1998, 391; in vigore dal 2.6.1999 - FU 1999, 5138.
Art. modificato dalla L 3.2.1999; in vigore dal 1.1.2000 - BU 1999, 273.
Art. modificato dalla L 4.6.2012; in vigore dal 10.8.2012 - BU 2012, 363.
Art. modificato dalla L 7.5.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 627; precedente modifica: BU 1994, 285.
Cpv. modificato dalla L 24.1.2017; in vigore dal 1.6.2017 - BU 2017, 66; precedenti modifiche: BU 2010, 541; BU 2013, 471.
Art. introdotto dalla L 7.5.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 627.
Cpv. modificato dalla L 24.9.2013; in vigore dal 1.3.2014 - BU 2013, 471.
Cpv. modificato dalla L 24.1.2017; in vigore dal 1.6.2017 - BU 2017, 66.
Cpv. modificato dalla L 24.1.2017; in vigore dal 1.6.2017 - BU 2017, 66; precedenti modifiche: BU 1995, 237 e 297; BU 1999, 273.
Art. modificato dalla L 19.11.2018; in vigore dal 1.7.2019 - BU 2019, 76.
Cpv. modificato dalla L 3.2.1999; in vigore dal 1.1.2000 - BU 1999, 273.
Art. modificato dalla L 7.5.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 627.
Lett. modificata dalla L 17.2.2014; in vigore dal 1.9.2014 - BU 2014, 191.
Cpv. modificato dalla L 16.12.1991; in vigore dal 31.1.1992 - BU 1992, 42.
Cpv. modificato dalla L 17.2.2014; in vigore dal 1.9.2014 - BU 2014, 191; precedenti modifiche: BU 2007, 575; BU 2008, 627.
Art. modificato dalla L 17.2.2014; in vigore dal 1.9.2014 - BU 2014, 191.
Art. modificato dalla L 7.5.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 627.
Art. abrogato dalla L 7.5.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 627.
Art. modificato dalla L 7.5.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 627.
Cpv. introdotto dalla L 22.2.2016; in vigore dal 15.4.2016 - BU 2016, 201.
Cpv. modificato dalla L 7.5.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 627.
Cpv. modificato dalla L 24.1.2017; in vigore dal 1.6.2017 - BU 2017, 66.
Cpv. modificato dalla L 24.9.2013; in vigore dal 1.3.2014 - BU 2013, 480.
Cpv. modificato dalla L 24.1.2017; in vigore dal 1.6.2017 - BU 2017, 66.
Cpv. modificato dalla L 7.5.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 627.
Cpv. modificato dal DL 16.12.1991; in vigore dal 1.3.1992 - BU 1992, 63.
Art. modificato dalla L 20.4.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 260; precedente modifica: BU 2006, 561.
Cpv. modificato dalla L 24.6.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 318; precedenti modifiche: BU 2007, 17; BU 2010, 251.
Norma transitoria: BU 2007, 21 (27 novembre 2006).
Norma transitoria: BU 2007, 21 (27 novembre 2006).
Cpv. modificato dalla L 20.4.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 251; precedenti modifiche: BU 1994, 285; BU 2007, 17; BU 2008, 204.
Titolo integralmente modificato dalla L 10.12.2018; in vigore dal 1.7.2019 - BU 2019, 69.
Art. modificato dalla L 4.11.2019; in vigore dal 1.1.2025 - BU 2020, 13.
Art. modificato dalla L 4.11.2019; in vigore dal 1.1.2025 - BU 2020, 13.
Art. modificato dalla L 10.12.2018; in vigore dal 1.7.2019 - BU 2019, 69.
Art. modificato dalla L 10.12.2018; in vigore dal 1.7.2019 - BU 2019, 69.
Art. modificato dalla L 10.12.2018; in vigore dal 1.7.2019 - BU 2019, 69.
Art. modificato dalla L 10.12.2018; in vigore dal 1.7.2019 - BU 2019, 69.
Art. abrogato dalla L 10.12.2018; in vigore dal 1.7.2019 - BU 2019, 69.
Capitolo introdotto dalla L 19.11.2018; in vigore dal 1.7.2019 - BU 2019, 76.
Nota marginale modificata dalla L 7.5.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 627.
Cpv. introdotto dalla L 7.5.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 627.
Art. modificato dalla L 17.2.2014; in vigore dal 1.9.2014 - BU 2014, 191; precedente modifica: BU 2013, 471.
Lett. modificata dalla L 14.12.2022; in vigore dal 1.4.2023 - BU 2023, 62.
Cpv. introdotto dalla L 20.9.2016; in vigore dal 1.1.2017 - BU 2016, 443.
Cpv. modificato dalla L 7.5.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 627.
Art. modificato dalla L 3.2.1999; in vigore dal 1.1.2000 - BU 1999, 273.
Cpv. modificato dalla L 24.1.2017; in vigore dal 1.6.2017 - BU 2017, 66.
Capitolo introdotto dalla L 19.11.2018; in vigore dal 1.7.2019 - BU 2019, 76.
Art. introdotto dalla L 19.11.2018; in vigore dal 1.7.2019 - BU 2019, 76.
Art. introdotto dalla L 19.11.2018; in vigore dal 1.7.2019 - BU 2019, 76.
Art. introdotto dalla L 19.11.2018; in vigore dal 1.7.2019 - BU 2019, 76.
Art. introdotto dalla L 19.11.2018; in vigore dal 1.7.2019 - BU 2019, 76.
Art. introdotto dalla L 19.11.2018; in vigore dal 1.7.2019 - BU 2019, 76.
Cpv. modificato dalla L 14.12.2022; in vigore dal 1.4.2023 - BU 2023, 62; precedente modifica: BU 2019, 69.
Capitolo introdotto dalla L 19.11.2018; in vigore dal 1.7.2019 - BU 2019, 76.
Nota marginale modificata dalla L 14.12.2022; in vigore dal 1.9.2023 - BU 2023, 62; precedenti modifiche: BU 2008, 627; BU 2009, 274.
Art. modificato dalla L 7.5.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 627.
Cpv. introdotto dalla L 14.12.2022; in vigore dal 1.9.2023 - BU 2023, 62.
Cpv. modificato dalla L 20.4.2009; in vigore dal 1.7.2009 - BU 2009, 274.
Art. introdotto dalla L 7.5.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 627.
Art. introdotto dalla L 7.5.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 627.
Art. introdotto dalla L 7.5.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 627.
Art. introdotto dalla L 7.5.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 627.
Art. introdotto dalla L 7.5.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 627.
Art. introdotto dalla L 19.11.2018; in vigore dal 1.7.2019 - BU 2019, 76.
Art. introdotto dalla L 19.11.2018; in vigore dal 1.7.2019 - BU 2019, 76.
Art. introdotto dalla L 19.11.2018; in vigore dal 1.7.2019 - BU 2019, 76.
Art. introdotto dalla L 19.11.2018; in vigore dal 1.7.2019 - BU 2019, 76.
Art. modificato dalla L 3.2.1999; in vigore dal 1.1.2000 - BU 1999, 273.
Art. modificato dalla L 7.5.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 627; precedente modifica: BU 1999, 273.
Nota marginale modificata dalla L 3.2.1999; in vigore dal 1.1.2000 - BU 1999, 273.
Art. modificato dalla L 7.5.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 627; precedente modifica: BU 1999, 273.
Art. modificato dalla L 7.5.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 627; precedente modifica: BU 1999, 273.
Art. modificato dalla L 7.5.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 627; precedente modifica: BU 1999, 273.
Nota marginale modificata dalla L 7.5.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 627.
Art. modificato dalla L 24.1.2017; in vigore dal 1.6.2017 - BU 2017, 66; precedenti modifiche: BU 1999, 273; BU 2008, 627.
Art. modificato dalla L 3.2.1999; in vigore dal 1.1.2000 - BU 1999, 273.
Cpv. abrogato dalla L 2.12.2008; in vigore dal 27.1.2009 - BU 2009, 21.
Cpv. modificato dalla L 17.12.2014; in vigore dal 1.3.2015 - BU 2015, 51.
Cpv. modificato dalla L 7.12.1993; in vigore dal 21.1.1994 - BU 1994, 3.
Cpv. modificato dalla L 17.12.2014; in vigore dal 1.3.2015 - BU 2015, 51; precedente modifica: BU 2007, 17.
Art. modificato dalla L 17.12.2014; in vigore dal 1.3.2015 - BU 2015, 51; precedente modifica: BU 2012, 363.
Nota marginale modificata dalla L 7.5.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 627.
Art. modificato dalla L 16.12.2003; in vigore dal 13.2.2004 - BU 2004, 59.
Nota marginale modificata dalla L 7.5.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 627.
Cpv. modificato dalla L 7.5.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 627.
Nota marginale modificata dalla L 3.2.1999; in vigore dal 1.1.2000 - BU 1999, 273.
Cpv. modificato dalla L 3.2.1999; in vigore dal 1.1.2000 - BU 1999, 273.
Cpv. introdotto dalla L 7.5.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 627.
Art. abrogato dalla L 20.9.2016; in vigore dal 1.1.2017 - BU 2016, 443; precedenti modifiche: BU 1999, 273; BU 2008, 627.
Art. modificato dalla L 7.5.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 627; precedente modifica: BU 1999, 273.
Cpv. modificato dalla L 17.2.2014; in vigore dal 1.9.2014 - BU 2014, 191.
Art. modificato dalla L 2.12.2008; in vigore dal 27.1.2009 - BU 2009, 21; precedente modifica: BU 1999, 273.
Cpv. introdotto dalla L 14.12.2022; in vigore dal 1.4.2023 - BU 2023, 62.
Cpv. modificato dalla L 24.9.2013; in vigore dal 1.3.2014 - BU 2013, 471.
Cpv. modificato dalla L 24.9.2013; in vigore dal 1.3.2014 - BU 2013, 480.
Capitolo introdotto dalla L 2.12.2008; in vigore dal 27.1.2009 - BU 2009, 21.
Art. introdotto dalla L 2.12.2008; in vigore dal 27.1.2009 - BU 2009, 21.
Art. abrogato dalla L 23.11.2015; in vigore dal 1.1.2017 - BU 2016, 39; precedente modifica: BU 2008, 627.
Art. modificato dalla L 10.12.2018; in vigore dal 1.7.2019 - BU 2019, 69.
Diritto transitorio consultabile in fondo alla legge.
Art. abrogato dalla L 7.5.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 627; precedente modifica: BU 1999, 273.
Art. reintrodotto dalla L 4.11.2024; in vigore dal 1.1.2025 - BU 2025, 1; precedente modifica: BU 2008, 627.
Art. reintrodotto dalla L 19.11.2018; in vigore dal 1.7.2019 - BU 2019, 76; precedente modifica: BU 2008, 627.
Articoli consultabili in fondo a questa legge.
Art. abrogato dalla L 7.5.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 627.
Entrata in vigore: 7 luglio 1987, ad eccezione degli art. 68 cpv. 2 e 82 lett. b) e c) entrati in vigore il 24 aprile 1988 - BU 1987, 173.
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