del 30 maggio 2018 (stato 6 febbraio 2026)
vista la legge sulla scuola media del 21 ottobre 1974;
vista la legge della scuola del 1° febbraio 1990;
visto il regolamento della legge della scuola del 19 maggio 1992,
Capitolo primo
La direzione generale della scuola media compete al Consiglio di Stato che la esercita per mezzo del Dipartimento dell’educazione, della cultura e dello sport (di seguito Dipartimento).
Nell’ambito del Dipartimento, la Sezione dell’insegnamento medio (di seguito Sezione) della Divisione della scuola (di seguito Divisione) svolge in particolare le seguenti funzioni:
a) sovrintende all’insegnamento nella scuola media;
b) vigila sull’insegnamento, in particolare in collaborazione con le direzioni di istituto, gli esperti di materia e i capigruppo del Servizio di sostegno pedagogico;
c) studia ed esamina i problemi generali dell’insegnamento e della vita scolastica e promuove iniziative e innovazioni;
d) assicura il coordinamento con gli altri ordini di scuola tramite le rispettive unità dipartimentali;
e) elabora proposte per la formazione di base e continua dei docenti;
f) formula al Dipartimento il preavviso sulle proposte di nomina, incarico e trasferimento dei docenti e su ogni richiesta inerente ai loro rapporti d’impiego.
Capitolo secondo
È istituito il collegio dei direttori delle scuole medie, il quale è composto dai direttori degli istituti pubblici e, con voto consultivo, da quelli delle scuole medie private parificate.
L’attività del collegio si svolge a livello cantonale e nei gruppi regionali del Bellinzonese e Valli, del Locarnese, del Luganese e del Mendrisiotto.
Il collegio tratta i problemi generali dell’insegnamento e coordina le attività degli istituti d’intesa con la Sezione, la Divisione e il Dipartimento.
In particolare il collegio:
a) formula alla Sezione proposte o preavvisi d’ordine pedagogico-didattico, organizzativo e amministrativo;
b) preavvisa o decide, secondo i casi, le modalità di applicazione delle disposizioni del Consiglio di Stato e del Dipartimento;
c) cura l’informazione reciproca sui problemi dei singoli istituti;
d) propone al Dipartimento l’apertura dei concorsi per l’assunzione dei docenti e organizza le prove per l’assunzione nelle scuole medie;
e) formula al Dipartimento le proposte di incarico, nomina e trasferimento dei docenti in base ai criteri derivanti dalle disposizioni vigenti o, subordinatamente, stabiliti dal collegio stesso;
f) esamina le proposte inerenti alla formazione di base e continua dei docenti;
g) esamina i problemi di coordinamento tra i vari ordini di scuola.
I gruppi regionali trattano i temi inerenti alle rispettive regioni, sviluppano iniziative d’interesse regionale, preparano i lavori del collegio ed elaborano d’intesa con la Sezione le proposte di assunzione, nomina e trasferimento dei docenti.
Il collegio è diretto dall’ufficio presidenziale, composto dal presidente, dal segretario e dai presidenti dei gruppi regionali.
Il presidente e il segretario sono eletti dal collegio, mentre i presidenti dei gruppi regionali sono eletti dai rispettivi gruppi; le cariche sono di durata biennale e non possono superare la durata di un quadriennio.
Al segretario compete la redazione del verbale.
L’ufficio presidenziale esegue le decisioni del collegio, lo rappresenta, coordina l’attività dei gruppi regionali e tratta direttamente le pratiche correnti, in particolare quelle sottoposte al collegio dalla Sezione.
Il collegio può essere convocato dal presidente, dalla Sezione, dalla Divisione, dal Dipartimento o su richiesta di almeno un terzo dei direttori degli istituti pubblici.
La partecipazione alle sedute del collegio è obbligatoria. Chi non può partecipare è tenuto a farsi sostituire da un membro della direzione di istituto.
Alle sedute del collegio partecipa il direttore della Sezione.
Le decisioni vengono prese a maggioranza semplice dei presenti.
Di ogni seduta viene redatto un verbale firmato dal segretario. Copie del verbale sono trasmesse al Dipartimento e sono a disposizione dei docenti che ne fanno richiesta.
Capitolo terzo
Per ogni disciplina il Consiglio di Stato incarica alcuni esperti di materia, con attività nelle scuole comunali, rispettivamente nelle scuole medie, nonché un coordinatore per ogni gruppo o area disciplinare.
Gli esperti di materia devono possedere un master o una formazione accademica disciplinare specifica, o in via eccezionale un bachelor (o formazione equivalente), accompagnati da una formazione nella didattica della propria disciplina o la disponibilità a conseguirla.
La Divisione della scuola stabilisce i comprensori delle scuole dell’obbligo assegnati ai singoli esperti di materia, che comprendono scuole medie, scuole comunali e scuole private parificate.
Se docenti cantonali, gli esperti di materia mantengono la nomina nella scuola di provenienza, con un riconoscimento orario stabilito al momento dell’incarico. Ai fini del riconoscimento dell’indennità di trasferta, l’assegnazione della sede di servizio viene definita dalla Divisione della scuola. Lo stesso avviene per gli esperti che non sono docenti cantonali.
Le funzioni e gli ambiti di competenza degli esperti di materia della scuola dell'obbligo sono:
a) coordinare l'insegnamento nella propria disciplina sul piano cantonale, in particolare per quanto attiene alle modalità di messa in atto del Piano di studio della scuola dell'obbligo ticinese (PdS), della progettazione/pianificazione didattica, della valutazione e della scelta dei mezzi didattici;
b) valutare la situazione dell'insegnamento/apprendimento nella propria disciplina, proponendo e promuovendo l'innovazione sulla base dell'evoluzione del contesto sociale e della ricerca didattica disciplinare;
c) curare in maniera interdisciplinare gli aspetti della trasversalità e della formazione generale del PdS e dell'insegnamento;
d) promuovere iniziative utili all’armonizzazione tra i cicli e tra i settori scolastici;
e) favorire in maniera attiva l'approfondimento degli aspetti culturali e didattici della materia, organizzando e stimolando la partecipazione dei docenti ad iniziative di formazione continua.
Nello svolgere le loro funzioni gli esperti di materia:
a) si tengono aggiornati sull'evoluzione scientifica e didattica della propria disciplina, anche partecipando a corsi e convegni, nell'ottica di una condivisione con il corpo docenti e in funzione del ruolo di promotori dell'innovazione;
b) offrono aiuto e consulenza didattica alle direzioni di istituto e ai docenti, e/o li affiancano nello sviluppo e nello svolgimento di progetti educativi e didattici, in particolare di tipo sperimentale;
c) possono promuovere incontri con i docenti, assicurando lo scambio di riflessioni, informazioni, esperienze e materiali;
d) possono essere chiamati ad esprimere un parere nel quadro di contestazioni in materia di valutazione;
e) redigono, quando richiesto dalla direzione di istituto o dalla Sezione, pareri su docenti incaricati o nominati;
f) mantengono contatti regolari con gli altri esperti della stessa materia e di altre materie;
g) partecipano a gruppi di lavoro;
h) redigono un rapporto trimestrale sulle attività svolte all’indirizzo della Divisione e delle Sezioni dell’insegnamento.
In aggiunta ai compiti di cui al cpv. 2, per le scuole medie gli esperti di materia:
a) incontrano le direzioni di istituto per affrontare le questioni relative alla propria disciplina nei singoli istituti o per partecipare alla presa a carico di eventuali situazioni problematiche in collaborazione con altri attori scolastici;
b) compiono obbligatoriamente visite durante le lezioni ai docenti incaricati e, facoltativamente, ad altri docenti; per le visite obbligatorie, in via eccezionale, può essere autorizzata dalla Sezione l’assenza dalle proprie lezioni nella sede di insegnamento;
c) redigono, d’intesa con il direttore, alla fine dell’anno scolastico, un rapporto sui docenti incaricati; la valutazione dei docenti al primo anno d’incarico deve fondarsi sulla base di almeno due visite in classe;
d) partecipano alle prove di assunzione;
e) promuovono incontri con i gruppi disciplinari degli istituti scolastici per lo scambio di informazioni e di esperienze e per il coordinamento dell’attività didattica;
f) d’intesa con la Sezione dell’insegnamento medio preparano le prove cantonali.
Gli esperti di scienze dell’educazione sono chiamati a svolgere le stesse funzioni degli esperti di materia ma con riferimento a questioni di ambito psicopedagogico, educativo e di didattica generale
…
L’incarico degli esperti di materia è quadriennale ed è rinnovabile.
Gli esperti di materia formano il collegio degli esperti.
Il collegio è diretto per un quadriennio, d’intesa con le Sezioni dell’insegnamento, da un presidente designato dal collegio tra i membri del gruppo di coordinamento di cui all’art. 13.
Il collegio degli esperti tratta le questioni legate all’insegnamento nella scuola obbligatoria e quelle connesse alla funzione di esperto di materia. In particolare esso:
a) cura i criteri di coordinamento tra le varie discipline e tra i vari cicli di studio;
b) formula o preavvisa progetti e iniziative inerenti all’insegnamento disciplinare nella scuola dell’obbligo;
c) contribuisce attivamente allo sviluppo della scuola dell’obbligo, proponendo innovazioni e progetti riferiti ai diversi settori.
Gli esperti di materia della stessa disciplina formano i gruppi disciplinari. La Divisione della scuola stabilisce la lista dei gruppi disciplinari, aggregando anche più materie in un’unica area disciplinare.
I gruppi disciplinari coordinano l’insegnamento della propria disciplina sul piano cantonale e svolgono i compiti pedagogici e amministrativi loro affidati dalla Divisione e/o dalle Sezioni dell’insegnamento.
Ogni gruppo o area disciplinare è gestito da un coordinatore che ha i seguenti compiti specifici:
a) coordinare il gruppo disciplinare;
b) partecipare agli incontri tra i diversi coordinatori di disciplina;
c) fornire, di regola in accordo con il proprio gruppo disciplinare, delle consulenze alla Divisione della scuola e alle sezioni dell’insegnamento su tematiche attinenti alla didattica della propria disciplina.
I coordinatori si riuniscono nel gruppo di coordinamento, che ha il mandato di:
a) riunirsi regolarmente in presenza di rappresentanti della Divisione della scuola e/o delle Sezioni dell’insegnamento;
b) fungere da interlocutore per la Divisione della scuola e per le Sezioni nell’ambito dei compiti assegnati agli esperti;
c) essere promotore attivo delle funzioni e dei compiti degli esperti;
d) contribuire attivamente allo sviluppo della scuola dell’obbligo, proponendo innovazioni e progetti riferiti ai diversi settori
e) collaborare con il presidente nella gestione e nell’organizzazione del collegio degli esperti, assicurando il segretariato.
La presidenza del gruppo di coordinamento è assunta per il quadriennio da uno dei coordinatori, su designazione del collegio degli esperti. Il presidente ha i seguenti compiti:
a) pianificare e coordinare le iniziative del coordinamento degli esperti e del collegio degli esperti;
b) fungere da tramite tra la Divisione della scuola, le Sezioni, il gruppo di coordinamento e il collegio degli esperti.
Capitolo quarto
I capigruppo del Servizio di sostegno pedagogico di cui agli art. 56 e segg. compongono il collegio dei capigruppo. Le funzioni di presidente e segretario sono svolte a rotazione biennale.
Il collegio:
a) promuove la conoscenza del fenomeno del disadattamento scolastico nella scuola media e propone misure per la sua prevenzione e il suo contenimento;
b) assicura il funzionamento corretto e unitario del servizio;
c) valuta i bisogni di formazione continua e collabora alla realizzazione di appositi programmi;
d) svolge consulenze per gli altri organi cantonali e per la Sezione;
e) organizza riunioni di coordinamento con il collegio dei capigruppo del Servizio di sostegno pedagogico della scuola dell’infanzia ed elementare.
La presidenza esegue le decisioni del collegio, lo rappresenta, ne programma i lavori e tratta direttamente le pratiche correnti, in particolare quelle sottoposte al collegio dalla Sezione. Gli art. 5-7 sono applicabili per analogia.
L’istituzione di nuovi istituti e la soppressione o l’aggregazione di istituti esistenti compete al Consiglio di Stato, previa consultazione dei Comuni e delle direzioni di istituto interessati.
Per ogni istituto di scuola media il Dipartimento definisce il comprensorio territoriale, sentiti i comuni interessati.
Gli allievi residenti sono tenuti a frequentare la scuola media secondo i comprensori stabiliti. È riservata la frequenza di sezioni per sportivi/artisti o delle scuole medie private.
Per frequentare una scuola media esterna al proprio comprensorio l’autorità parentale deve inoltrare domanda scritta e motivata alla Sezione, la quale può concedere tale frequenza esterna solo nel caso in cui ciò non arrechi problemi all’insegnamento nei due istituti interessati e non generi costi addizionali. La Sezione può sentire il preavviso delle direzioni di istituto interessate.
La commissione scolastica intercomunale è formata dai rappresentanti di tutti i Comuni del comprensorio. Ogni Comune è rappresentato da almeno un membro fino a un massimo di tre, scelti dai rispettivi Municipi.
Negli istituti frequentati da allievi di un solo Comune la commissione, se designata, è formata di tre membri.
La costituzione e le modifiche di una commissione sono ratificate dal Dipartimento.
Ogni commissione nomina nel proprio ambito un presidente e un segretario e si riunisce ordinariamente almeno una volta all’anno; straordinariamente essa può essere convocata quando ne facciano richiesta almeno 1/5 dei suoi membri o la direzione di istituto.
Il direttore partecipa regolarmente alle riunioni della commissione.
Capitolo primo
Nello spirito e nelle forme istituzionali e organizzative previste dalle leggi, dai regolamenti e dai piani di studio, la scuola media si impegna a favorire lo sviluppo personale degli allievi, fornendo loro una solida formazione generale attraverso l’acquisizione di competenze disciplinari e trasversali che permettano loro di sviluppare:
a) la capacità di pensiero riflessivo, critico e creativo;
b) la capacità di comunicazione e di collaborazione nell’indispensabile esperienza educativa nell’ambito della propria sezione, dei gruppi in cui sono inseriti e dell’intera comunità scolastica;
c) delle adeguate strategie di apprendimento.
L’allievo ha il diritto al rispetto della propria personalità, come pure di essere informato su tutto quanto concerne la sua situazione scolastica, di ottenere una valutazione equa e motivata del suo grado di raggiungimento delle competenze, nonché di chiedere alla direzione di istituto di intervenire nel caso in cui gli sia stato recato pregiudizio.
Esso può contestare le note finali e la mancata promozione secondo la procedura prevista dalla legge della scuola del 1° febbraio 1990 e dal relativo regolamento di applicazione.
L’allievo è tenuto all’osservanza delle leggi, dei regolamenti e delle disposizioni dell’autorità scolastica. Egli è inoltre tenuto a un comportamento corretto nei confronti dei compagni, dei docenti, del personale della scuola e rispettoso delle infrastrutture scolastiche.
I conflitti devono prioritariamente essere risolti facendo capo alle pratiche educative.
L’iscrizione degli allievi residenti in Ticino è automatica dopo le scuole comunali ed ha luogo di regola entro la fine di giugno.
Entro la fine di ottobre ogni istituto trasmette ai Municipi l’elenco degli allievi iscritti. Il Municipio svolge gli appropriati controlli e, nei casi di inadempienza dell’obbligo scolastico, interviene secondo i disposti di legge.
Gli allievi provenienti da scuole medie private parificate possono iscriversi alle scuole pubbliche secondo l’esito dell’ultima classe frequentata.
Per gli allievi provenienti da scuole medie private non parificate, la classe d’iscrizione è subordinata all’esito di alcune prove di accertamento delle competenze organizzate dall’istituto pubblico d’arrivo. Le discipline coinvolte possono essere, oltre all’italiano e alla matematica, il francese nel primo biennio, il tedesco nel secondo biennio e l’inglese in IV classe; è ammessa una sola insufficienza. I criteri sono definiti dal collegio dei direttori.
Gli allievi provenienti da altri cantoni o da altri paesi che hanno preso residenza in Ticino sono iscritti in una classe che tiene conto della loro età e formazione scolastica precedente.
Considerati i cpv. 4 e 5, la decisione sull’assegnazione della classe per gli allievi provenienti da scuole private non parificate ticinesi, da altri cantoni o da altri paesi compete alla direzione di istituto.
L’allievo è tenuto a frequentare regolarmente le lezioni e tutte le attività didattiche connesse con l’insegnamento decise dalla scuola.
Le assenze devono essere annunciate e giustificate per iscritto dall’autorità parentale alla direzione di istituto entro tre giorni dalla ripresa della scuola.
Le assenze dovute a malattia o infortunio vanno attestate con un certificato medico conformemente alle direttive del medico cantonale.
Per le assenze prevedibili deve essere richiesto il consenso preventivo alla direzione di istituto.
In caso di mancata frequenza scolastica o di ripetute assenze non giustificabili, la direzione di istituto avverte immediatamente il municipio interessato, che interviene nell’ambito delle sue competenze in materia di obbligo scolastico. Esso trasmette gli atti accompagnati dal suo preavviso alla Sezione per i provvedimenti di legge.
La gestione delle assenze avviene secondo modalità stabilite dalle direzioni di istituto, fermo restando che:
a) tutte le assenze devono essere registrate;
b) a fine semestre il totale delle assenze viene iscritto nell’attestato e nel registro della scuola.
Se l’assenza è imputabile all’allievo, la direzione di istituto avverte subito l’autorità parentale. Le assenze arbitrarie possono dare luogo a sanzioni disciplinari e sono segnalate nell’attestato di fine anno scolastico.
Capitolo secondo
Un comportamento riprovevole da parte di un allievo è oggetto di un colloquio chiarificatore ed educativo con gli insegnanti ed a un richiamo.
Considerata la natura e la gravità dell’accaduto, gli insegnanti possono richiedere l’intervento, secondo necessità, dell’autorità parentale, del docente di classe, di altre figure di riferimento o della direzione di istituto.
Nei casi di indisciplina la direzione di istituto, sentiti gli insegnanti interessati, può adottare secondo la gravità una delle seguenti sanzioni disciplinari:
a) l’ammonimento;
b) l’obbligo di svolgere delle attività a scuola fuori orario;
c) l’esclusione da uscite scolastiche e da altre attività particolari, sostituite da altra attività a scuola;
d) la sospensione dall’insegnamento o dalla scuola fino a dieci giorni previa autorizzazione da parte della Sezione; durante la sospensione la direzione di istituto può predisporre delle attività educative alternative.
Quando il comportamento di un allievo pregiudica manifestamente la regolarità della vita scolastica, la Sezione può sospendere un allievo per una durata superiore a dieci giorni e, secondo i casi, chiedere l’intervento delle autorità di protezione o di servizi specialistici. La proposta di sospensione deve essere formulata per iscritto dalla direzione di istituto, previo colloquio con l’autorità parentale, in collaborazione con il Servizio di sostegno pedagogico.
In caso di sospensione in base al cpv. 2, entro un tempo ragionevole l’allievo ancora in età d’obbligo scolastico è riammesso a scuola, salvo nel caso in cui sia disposta la collocazione in istituti speciali.
La Sezione, su proposta della direzione di istituto, può decretare l’esclusione dalla scuola di allievi già prosciolti dall’obbligo scolastico, quando il rendimento e il comportamento siano manifestamente negativi.
Le sanzioni disciplinari sono comunicate per iscritto all’allievo e ai rappresentanti legali. Esse sono annotate nel registro della scuola.
L’adozione di una sanzione disciplinare può implicare un abbassamento della nota di comportamento. Sono riservate le azioni civili per eventuali danni alle cose.
Capitolo terzo
Hanno diritto al trasporto gratuito gli allievi che risiedono fuori dalle zone stabilite dal Dipartimento per ogni sede scolastica, salvo gli allievi delle sezioni per sportivi/artisti che non risiedono nel comprensorio ordinario della scuola.
Nel limite del possibile i trasporti avvengono tramite i mezzi pubblici; nel caso di trasporti speciali, il Dipartimento stipula le relative convenzioni con le imprese di trasporto. In casi eccezionali possono entrare in considerazione anche trasporti privati.
La partecipazione finanziaria delle famiglie alle quali viene consegnato un titolo di trasporto generale che l’allievo userà per recarsi a scuola è di 75 franchi annui; il servizio competente del dipartimento provvede all’incasso.
La refezione degli allievi che sono impossibilitati a rincasare a casa a mezzogiorno è assicurata:
a) dal ristorante scolastico dell’istituto frequentato;
b) da altre mense o esercizi pubblici quando il numero degli allievi non giustifichi l’istituzione del ristorante scolastico.
Il costo dei pasti a carico delle famiglie è di 8 franchi. Per le refezioni fuori sede le famiglie pagano il medesimo importo di chi frequenta i ristoranti scolastici; l’eccedenza è a carico dello Stato.
La direzione di istituto organizza la sorveglianza per la pausa di mezzogiorno; i docenti o i sorveglianti fruiscono dei riconoscimenti previsti dal regolamento dei dipendenti dello Stato dell’11 luglio 2017.
L’Ufficio della refezione e dei trasporti scolastici coinvolge la direzione di istituto e la commissione scolastica intercomunale prima di proporre al Dipartimento le soluzioni inerenti a trasporti e refezione scolastici.
Capitolo quarto
Ogni istituto di scuola media organizza il doposcuola.
Il doposcuola è organizzato in ore esterne all’orario scolastico frequentate di regola da almeno 10 allievi e può essere di tipo scolastico (recupero, studio assistito ecc.) o ricreativo (artistico, sportivo ecc.).
Il Cantone garantisce almeno due ore di doposcuola per 20 settimane all’anno per sede scolastica e per classe, sempre che sia rispettato il parametro minimo di frequenza di cui al cpv. 2 e che almeno la metà delle ore siano di doposcuola scolastico.
Gli animatori del doposcuola vengono remunerati in ragione di 50 franchi all’ora.
La partecipazione finanziaria delle famiglie è fissata a 3 franchi all’ora.
Capitolo primo
Nell’ambito degli orientamenti e delle disposizioni previste dalle leggi, dai regolamenti e dai piani di studio, gli istituti promuovono in modo autonomo la realizzazione delle finalità della scuola media di cui all’art. 17.
In particolare la direzione di istituto, coadiuvata dagli altri organi, crea le condizioni affinché:
a) la vita d’istituto abbia un indirizzo educativo, comunicativo e di apertura a tutte le componenti;
b) gli organi di istituto possano adempiere al meglio alle loro funzioni;
c) siano promossi la valutazione del funzionamento dell’istituto e lo spirito d’iniziativa e di innovazione;
d) siano garantiti il monitoraggio, l’analisi e la progettazione degli interventi inerenti al disadattamento per il tramite del consiglio permanente del disadattamento.
La direzione di istituto e il collegio dei docenti elaborano il progetto educativo di sede sulla base delle finalità e dei compiti educativi attribuiti alla scuola media dalle norme e dai piani di studio.
Il progetto educativo deve essere approvato dal collegio dei docenti e ratificato dalla Sezione.
Periodicamente, d’intesa con la Sezione, la direzione di istituto elabora un rapporto di autovalutazione generale dell’istituto in cui figurano l’analisi della situazione e della vita interna, il bilancio sulle iniziative intraprese, la valutazione dei risultati, le intenzioni e i progetti per il periodo successivo; esso è discusso dal collegio dei docenti e dagli organi di rappresentanza delle componenti della scuola.
Per le attività di autovalutazione gli istituti possono ricorrere all’assistenza di specialisti.
Entro la fine di ottobre la direzione di istituto invia alla Sezione una relazione sull’andamento dell’anno scolastico precedente, dopo averla sottoposta alle varie componenti della scuola.
Ogni istituto stabilisce, al di fuori dell’orario scolastico, un tempo di almeno due ore settimanali destinato alle attività degli organi dell’istituto stesso (collegio dei docenti, consigli di classe, gruppi disciplinari ecc.). I docenti sono tenuti a essere disponibili secondo il programma e le disposizioni della direzione di istituto.
In ogni istituto può essere istituito il consiglio permanente del disadattamento.
Il consiglio è composto dal direttore, dal capogruppo del Servizio di sostegno pedagogico e, a dipendenza delle situazioni, dal docente di classe, da un rappresentante del Collegio dei docenti, dal docente di sostegno pedagogico, dal docente o dall’operatore della differenziazione curricolare, dall’educatore regionale.
Il consiglio propone gli interventi necessari nei casi di allievi con problemi di disadattamento.
Gli allievi e i genitori hanno il diritto di essere informati sull’insegnamento e sulla vita della classe e dell’istituto. Essi possono esprimere in proposito le loro osservazioni e proposte al docente di classe o di disciplina e alla direzione di istituto.
Gli organi di rappresentanza degli allievi e dei genitori possono esprimere le loro osservazioni e proposte sul progetto d’istituto, sul regolamento interno e sui documenti di valutazione dell’istituto.
Le modalità di costituzione dell’assemblea degli allievi sono definite dal regolamento interno di istituto.
La direzione di istituto, con la collaborazione dei docenti di classe interessati, assicura l’informazione agli allievi e li aiuta a costituire l’assemblea e a farla funzionare.
Un apposito albo è messo a disposizione dell’assemblea e dei singoli allievi.
I docenti di classe, d’intesa con la direzione di istituto, convocano i genitori di ogni classe almeno una volta all’anno.
Le riunioni hanno lo scopo di stabilire un dialogo tra docenti e genitori sull’insegnamento, sui problemi educativi e sulla vita della classe e di concordare le forme di collaborazione; alle riunioni possono essere invitati anche gli allievi.
Capitolo secondo
L’anno scolastico ha la durata prevista dal calendario scolastico stabilito dal Dipartimento.
Esso è diviso in due semestri definiti dalla Sezione.
La durata delle ore-lezione e la loro articolazione sono decise dalla Divisione.
Le sezioni di I classe in un istituto sono formate in modo eterogeneo secondo gli effettivi seguenti:
| N. allievi | N. sezioni |
|---|---|
| fino a 22 | 1 |
| da 23 a 44 | 2 |
| da 45 a 66 | 3 |
| da 67 a 88 | 4 |
| da 89 a 110 | 5 |
| da 111 a 132 | 6 |
| da 133 a 154 | 7 |
| da 155 a 176 | 8 |
| da 177 a 198 | 9 |
Nel passaggio dalla I alla II classe le sezioni non vengono rifuse salvo nei casi di una variazione marcata degli effettivi.
I parametri per la composizione delle classi possono variare in caso di sezioni per sportivi/artisti o inclusive.
Per andare incontro ai bisogni di allievi sportivi o artisti il Dipartimento può istituire sezioni particolari (sezioni per sportivi/artisti) presso alcune sedi di scuola media; i criteri di ammissione a queste sezioni particolari sono definiti dal Dipartimento e la loro composizione può anche comprendere allievi ordinari.
Per favorire l’inclusione sociale di allievi con disabilità nelle sezioni ordinarie il Dipartimento può istituire sezioni particolari (sezioni inclusive) presso alcune sedi di scuola media.
Per i corsi di istruzione religiosa cattolica gli allievi vengono di regola accorpati in gruppi d’insegnamento di 22 allievi al massimo. I corsi di istruzione religiosa evangelica si svolgono per gruppi d’insegnamento pluriclasse; è autorizzata la creazione di un secondo gruppo d’insegnamento se vi sono almeno 7 allievi iscritti in tutte le sezioni o 15 allievi iscritti per ciclo biennale.
L’insegnamento di educazione alle arti plastiche, dei laboratori di italiano, matematica, scienze naturali e tedesco ha luogo per mezze sezioni miste, ritenuto un numero minimo di 15 allievi per gruppo.
L’insegnamento di educazione alimentare ha luogo per mezze sezioni miste, ritenuto un numero massimo di 12 allievi per gruppo.
Nelle III e IV classi i gruppi d’insegnamento sono costituiti secondo i seguenti parametri:
a) per l’insegnamento comune massimo 22 allievi per gruppo eterogeneo;
b) per i corsi di matematica e tedesco massimo 18 allievi nei corsi di base, 22 nei corsi attitudinali;
c) per i corsi di inglese in IV classe massimo 16 allievi per gruppo eterogeneo;
d) per i corsi facoltativi di latino e francese massimo 22 allievi per gruppo;
e) per i corsi opzionali di educazione alimentare e attività commerciali massimo 12 allievi per gruppo.
Per i corsi opzionali della IV classe ogni istituto ha diritto a un numero complessivo di ore-lezione calcolato secondo la seguente tabella:
| N. sezioni | Totale ore-lezione |
|---|---|
| 2 | 10 |
| 3 | 14 |
| 4 | 20 |
| 5 | 24 |
| 6 | 28 |
| 7 | 34 |
| 8 | 38 |
Il piano settimanale delle lezioni è stabilito dalla direzione di istituto sulla base di quello cantonale. L’orario settimanale può essere uniforme per tutto l’anno o differenziato; nel secondo caso deve essere rispettato l’impegno complessivo annuale previsto dal piano settimanale delle lezioni delle diverse discipline.
Nella distribuzione delle lezioni e delle discipline nell’arco della settimana in base ai piani di studio la direzione di istituto tiene conto delle esigenze didattiche; se nell’istituto sono presenti classi per sportivi/artisti, la direzione di istituto provvede per esse ad una speciale distribuzione settimanale delle lezioni e delle discipline.
Nell’assegnazione delle sezioni e dei gruppi di lavoro ai docenti, la direzione di istituto sente i gruppi disciplinari e garantisce nel limite del possibile la continuità didattica.
La direzione di istituto elabora entro la fine di settembre un programma annuale di massima delle attività di istituto, sentito il collegio dei docenti.
Purché siano salvaguardate le prescrizioni del piano settimanale, la direzione di istituto può modificare i parametri degli art. 37 e 39 adottando compensazioni senza aggravio finanziario.
Ogni istituto dispone del riconoscimento dei seguenti sgravi orari settimanali:
a) 1 ora-lezione per sezione per la funzione di docente di classe;
b) 1 ora-lezione fino a 14 sezioni, 2 da 15 a 20 sezioni, 3 oltre 20 sezioni per la gestione di laboratori e di infrastrutture didattiche;
c) 3 ore-lezione per la gestione delle attrezzature informatiche, per la consulenza interna relativa al ricorso alle risorse digitali per l’apprendimento e per la conduzione di due corsi di alfabetizzazione informatica;
d) 1/3 ore-lezione per la conduzione di ogni corso di alfabetizzazione informatica eccedente i due di cui alla lett. c) e per i docenti di educazione civica, alla cittadinanza e alla democrazia delle classi I e II;
e) 2 ore-lezione per la presenza di sottosedi.
f) ¼ ore lezione per la gestione da parte di un docente delle attrezzature e del materiale per l’educazione fisica.
Capitolo terzo
Ogni docente programma il proprio insegnamento ed espone il proprio piano di lavoro agli allievi all’inizio dell’anno scolastico. Esso considera le indicazioni dei piani di studio e la situazione iniziale della classe.
I gruppi disciplinari e i consigli di classe concertano, nelle riunioni precedenti l’inizio dell’anno scolastico e nelle prime settimane di scuola, le iniziative comuni per lo sviluppo degli aspetti trasversali. La Sezione, in collaborazione con gli esperti di materia, può dare indicazioni per l’elaborazione dei piani di lavoro.
In qualsiasi momento dell’anno scolastico il docente deve essere in grado di documentare lo stato raggiunto nello svolgimento del piano, nonché gli elementi di valutazione di cui dispone. I direttori e gli esperti di materia possono richiedere in qualunque momento ai docenti di vedere i piani di lavoro.
Nei primi tre anni d’insegnamento il docente è tenuto a consegnare una copia del piano di lavoro all’esperto di materia e alla direzione di istituto.
Riservati i compiti del direttore attribuitigli dalla legge della scuola del 1° febbraio 1990 e dal suo regolamento di applicazione, allo scopo di sostenere i docenti nel loro compito pedagogico e didattico, anche grazie a opportuni suggerimenti e alla possibilità di esaminare in comune i punti critici dell’attività professionale, i direttori, gli esperti di materia e i capigruppo valutano dal loro punto di vista le attività professionali dei docenti, tramite incontri personali, visite in classe, nonché l’esame dei piani di lavoro, delle produzioni degli allievi e degli strumenti didattici utilizzati.
Direttori, esperti di materia e capigruppo procedono a regolari scambi valutativi e operano in comune per favorire il miglioramento dell’efficacia dei docenti, in particolare nei casi in cui si riscontrano difficoltà o carenze.
Nei casi di difficoltà o di inadempienze professionali, direttori, esperti di materia e capigruppo sono tenuti a intervenire presso gli interessati e a predisporre le opportune misure rimediatrici. Se le difficoltà e le inadempienze sono gravi o ripetute, il direttore invia un rapporto alla Sezione che adotta o propone al Dipartimento i necessari provvedimenti.
Allo scopo di coordinare l’attività didattica fra i docenti vengono costituiti gruppi disciplinari, per area o per progetti interdisciplinari, per discutere e concordare le modalità di attuazione dei contenuti e delle finalità del piano di studio, i sussidi didattici necessari, le scelte metodologiche e i criteri di valutazione degli apprendimenti degli allievi.
I docenti che operano nei gruppi disciplinari lo fanno in base alle disposizioni della direzione di istituto, considerate le indicazioni del collegio dei direttori e degli esperti di materia.
Nel corso dell’anno il docente valuta periodicamente il grado di raggiungimento delle competenze di ogni allievo mediante elementi di verifica scritti e orali.
Ogni allievo ha diritto a una valutazione individuale; anche qualora l’oggetto della valutazione sia frutto della collaborazione di più allievi, il docente deve essere in grado di accertare l’apporto individuale dei singoli partecipanti.
Gli elementi di valutazione devono essere tali da garantire la fondatezza del giudizio semestrale, per il quale si tiene anche conto dei progressi dell’allievo.
Ogni valutazione viene comunicata all’allievo. Se espressa numericamente la nota 6 rappresenta il meglio e la nota 4 la sufficienza; è concesso l’uso dei quarti e dei mezzi punti.
L’allievo deve conoscere i motivi della valutazione e ricevere indicazioni utili per migliorare le proprie competenze disciplinari e trasversali.
La correzione degli elaborati scritti avviene a breve termine dal loro svolgimento, e comunque in tempo utile perché gli allievi possano tenerne conto prima delle successive prove di verifica. Il testo dell’elaborato scritto resta in consegna all’allievo.
Le prove di verifica sono annunciate agli allievi dal docente con sufficiente anticipo e adeguatamente programmate d’intesa con i colleghi del consiglio di classe.
Alla fine del primo semestre il consiglio di classe invia alle famiglie un rapporto sulle acquisizioni e sui progressi realizzati dagli allievi nei vari aspetti relativi all’apprendimento disciplinare, alle competenze trasversali e al comportamento; le modalità generali di stesura del rapporto sono definite dalla Sezione con la collaborazione degli organi cantonali.
Il rapporto di cui al cpv. 1 viene controfirmato dal detentore dell’autorità parentale. Duplicati sono rilasciati dalle rispettive sedi.
Alla fine dell’anno scolastico i docenti esprimono una sintesi del grado di raggiungimento dei traguardi di competenza previsti dal piano di studio da parte dell’allievo per ogni disciplina attraverso delle note da 2 a 6, dove 6 rappresenta il meglio e 4 la sufficienza; è concesso l’uso dei mezzi punti tra il 4 e il 6. La nota delle discipline in cui l’insegnamento è attribuito a due docenti è concordata tra i docenti interessati. Il consiglio di classe assegna anche una nota per il comportamento, tenendo in considerazione eventuali osservazioni della direzione di istituto.
Le note, le assenze, le eventuali osservazioni e la decisione relativa alla promozione sono annotate nel registro della scuola.
La Sezione, d’intesa con la Divisione, organizza delle prove cantonali per verificare il raggiungimento degli obiettivi previsti dal piano di studio e regolare le attività d’insegnamento.
Le prove cantonali, che rientrano nelle attività promosse per il monitoraggio del sistema educativo, non sono destinate a valutare le prestazioni dei docenti o a classificare le classi e gli istituti scolastici coinvolti.
La Sezione, d’intesa con la Divisione, elabora, in collaborazione con gli esperti di materia, i direttori e i gruppi disciplinari, le prove cantonali destinate ad un campione o alla totalità degli allievi e definisce le modalità di somministrazione, di correzione e di analisi dei dati.
I risultati delle prove cantonali sono diffusi tramite appositi rapporti e possono dare luogo a iniziative formative.
La Sezione, d’intesa con la Divisione, allestisce la pianificazione quadriennale delle discipline e delle classi da includere annualmente nelle prove cantonali, tenendo conto delle prove programmate a livello nazionale o internazionale.
Capitolo primo
Il piano settimanale delle ore-lezione obbligatorie, facoltative e opzionali è definito nell’allegato.
Gli istituti, per decisione della direzione, possono adottare una variante con un’ora settimanale in meno nel ciclo d’osservazione e un’ora in più nel ciclo d’orientamento, purché ciò non comporti spese di trasporto supplementari. In questo caso un’ora di educazione fisica è spostata dalla I alla III classe e una dalla II alla IV classe.
Ogni istituto, per decisione della direzione e interessando gli esperti di materia, può sviluppare autonomamente, per un massimo equivalente a 4,5 settimane scolastiche annuali, piani orari speciali che includano iniziative di appoggio all’insegnamento quali:
a) attività di revisione, esercitazione, approfondimento e sviluppo;
b) attività culturali, didattiche o sportive di uno o più giorni esterne alla sede;
c) momenti di insegnamento fondati su progetti pluri o interdisciplinari;
d) attività di animazione quali spettacoli, giornate d’istituto, proposte culturali, interventi nel territorio ecc.
La partecipazione finanziaria delle famiglie per le attività di cui al cpv. 3 lett. b) per i costi di vitto e alloggio non supera 16 franchi al giorno; per le prestazioni opzionali inserite nel quadro di un’attività didattica, culturale o sportiva esterna alla sede può essere chiesta una partecipazione supplementare non superiore a 10 franchi al giorno.
Le attività scolastiche a domicilio consistono in compiti scritti, studio personale e attività di ricerca e raccolta di documenti.
Esse sono assegnate quale complemento alle attività di studio e di esercitazione svolte in classe e hanno lo scopo di abituare gli allievi alle verifiche e all’approfondimento personale e di favorire la conoscenza delle attività scolastiche da parte dei genitori.
Nell’attribuzione delle attività a domicilio occorre seguire criteri di moderazione, specialmente nelle prime classi, e di concertazione tra i docenti.
Le attività di studio personale sono adeguatamente preparate in classe sul piano metodologico.
L’ora di classe è attribuita al docente di classe, il quale ne pianifica le attività sulla base delle indicazioni specifiche contenute nei piani di studio.
Nell’ora di classe sono trattati problemi particolari della sezione e dell’istituto, temi di interesse degli allievi, temi d’attualità e l’informazione scolastica e professionale.
Nelle classi III e IV gli allievi possono scegliere secondo le disposizioni degli art. 50-52 i corsi attitudinali di matematica e tedesco in sostituzione dei rispettivi corsi di base obbligatori. Gli allievi dei corsi di base possono essere ammessi ai corsi attitudinali per un periodo di prova non superiore a 4 settimane in vista di un cambio di corso. Il periodo di prova può iniziare, di regola, dalla quarta settimana di scuola.
…
Nella classe IV sono organizzati in forma di opzioni:
a) il corso di capacità espressive e tecniche, con la scelta tra educazione visiva, educazione musicale o tecniche di progettazione e costruzioni;
b) il corso d’orientamento, con la scelta tra educazione alimentare, attività commerciali, tecniche o artigianali.
Nella classe III e IV sono organizzati i corsi facoltativi di francese e di latino. Il loro inserimento nel piano settimanale è definito nell’allegato.
L’iscrizione ai corsi attitudinali e ai corsi facoltativi ha luogo alla fine della II classe previa informazione dei genitori e degli allievi.
Il consiglio di classe consiglia le famiglie e gli allievi nelle scelte curricolari. In caso di disaccordo può decidere la famiglia, salvo per quanto disposto al cpv. 3.
Per iscriversi ai singoli corsi attitudinali occorre aver ricevuto alla fine della II classe almeno la nota 4,5 nelle rispettive discipline.
L’iscrizione al corso facoltativo di francese è concessa a chi ha raggiunto almeno la nota 4 alla fine della II media.
Una sola deroga può essere concessa dal consiglio di classe su richiesta della famiglia, a condizione che la media delle note nelle materie obbligatorie, salvo quelle oggetto di esonero giusta l’art. 53 cpv. 1 lett. a), alla fine della seconda classe sia di almeno 4,5.
L’iscrizione in IV classe ai corsi attitudinali di matematica e di tedesco può aver luogo se, alla fine della III, l’allievo ha ottenuto la nota 4 nel corso attitudinale; l’iscrizione ai corsi facoltativi di francese e di latino è concessa se alla fine della III l’allievo ha ottenuto la sufficienza.
Il consiglio di classe può concedere una sola deroga alla norma del cpv. 1 sulla base della valutazione complessiva delle competenze raggiunte e dell’impegno, ritenuto comunque che il profilo delle note alla fine della III non può ammettere più di una insufficienza nei corsi in questione.
Il consiglio di classe può concedere il passaggio dal corso base al corso attitudinale, che può avvenire per una sola disciplina e che è escluso in caso di applicazione del cpv. 2, a condizione che la nota ottenuta nel corso base corrispondente alla fine della III non sia inferiore a 4,5.
Nelle classi III e IV è possibile modificare le scelte iniziali in tedesco e matematica entro la fine di febbraio, per decisione concorde del consiglio di classe e della famiglia. In caso di disaccordo il passaggio non può aver luogo.
Salvo casi eccezionali, la scelta delle opzioni e dei corsi facoltativi è vincolante per l’intero anno scolastico.
Con il consenso della famiglia, la direzione di istituto, su proposta del Consiglio di classe e in collaborazione con il servizio di sostegno pedagogico, può decidere adattamenti del curricolo scolastico per gli allievi:
a) con problemi di salute o con difficoltà sensoriali o motorie, attestati da certificati medici;
b) con una preparazione scolastica antecedente molto inferiore o diversa da quella prevista dalle scuole ticinesi, senza possibilità ragionevoli di recupero;
c) con elevate difficoltà d’apprendimento o di comportamento;
d) con un alto potenziale cognitivo.
1bisGli adattamenti del curricolo scolastico, che possono essere anche previsti nel contesto dell’applicazione dell’art. 31 cpv. 3, sono definiti in progetti individuali ratificati dalla Sezione e possono comprendere l’esonero da una o più discipline.
Le modalità organizzative dei corsi di lingua e delle attività d’integrazione sono disciplinate dal regolamento dei corsi di lingua italiana e delle attività d’integrazione del 2 dicembre 2020.
Capitolo secondo
Ogni allievo di scuola media riceve gratuitamente il materiale scolastico previsto dall’elenco ufficiale, predisposto dalla Sezione.
La Sezione emana l’elenco dei libri di testo a scelta dei docenti sulla base delle indicazioni degli esperti di materia e dei docenti; l’elenco è aggiornato annualmente entro la fine di aprile.
La Sezione può autorizzare l’utilizzazione sperimentale di un libro di testo che non figura nell’elenco ufficiale da parte di un docente o di un gruppo di docenti.
Nei casi di perdita o di danneggiamenti, gli allievi sono tenuti a sostituire i materiali e i testi a loro spese.
La direzione di istituto, con la collaborazione dei docenti, tiene aggiornato annualmente l’elenco delle attrezzature e dei materiali didattici in dotazione all’istituto.
Nel caso di danni per negligenza alle attrezzature e al materiale in dotazione, i responsabili sono tenuti a risarcirne i costi.
Capitolo terzo
Il servizio di sostegno pedagogico è un’istituzione interna alla scuola media e svolge la sua attività negli ambiti definiti dalla legge della scuola del 1° febbraio 1990.
Il servizio comprende il sostegno pedagogico e la differenziazione curricolare.
Le attività del servizio a favore dei singoli allievi e la loro ammissione a tali attività sono accompagnate da un’adeguata informazione ai genitori.
Il servizio è organizzato in gruppi regionali secondo un piano stabilito dal Dipartimento.
Ogni gruppo regionale comprende un capogruppo, docenti di sostegno pedagogico, docenti o operatori della differenziazione curricolare, educatori regionali, logopedisti.
Per il sostegno pedagogico e la differenziazione curricolare ogni istituto dispone complessivamente delle seguenti risorse:
a) 1 unità a tempo pieno, di cui almeno 0,5 per il sostegno pedagogico, negli istituti fino a 8 sezioni;
b) 1,5 unità a tempo pieno, di cui almeno 1 per il sostegno pedagogico, negli istituti da 9 a 14 sezioni;
c) 2 unità a tempo pieno, di cui almeno 1,5 per il sostegno pedagogico, negli istituti da 15 a 18 sezioni;
d) 2,5 unità a tempo pieno, di cui almeno 2 per il sostegno pedagogico, negli istituti da 19 a 23 sezioni;
e) 3 unità a tempo pieno, di cui almeno 2,5 per il sostegno pedagogico, negli istituti da 24 a 26 sezioni;
f) 3,5 unità a tempo pieno, di cui almeno 2,5 per il sostegno pedagogico, negli istituti oltre 26 sezioni.
In casi particolari la distribuzione dei tempi tra il sostegno pedagogico e la differenziazione curricolare è decisa di comune accordo tra la direzione di istituto e il capogruppo; in caso di disaccordo la decisione spetta alla Sezione.
Inoltre, per la differenziazione curricolare o importanti situazioni di disadattamento, si può far capo alle risorse supplementari attribuite alla Divisione della scuola per questo scopo o a quelle previste dall’art. 64.
Il capogruppo, che deve avere una formazione in psicologia evolutiva o scienze dell’educazione in ambito scolastico:
a) dirige e coordina le attività collegiali dei componenti del gruppo regionale;
b) assume i compiti di consulenza e vigilanza sulle loro attività;
c) collabora con le direzioni d’istituto e con la Sezione per i problemi inerenti al disadattamento scolastico;
d) cura le relazioni con altre istituzioni affini esterne alla scuola.
L’onere di lavoro del capogruppo è quello degli impiegati dello Stato.
Il docente di sostegno pedagogico:
a) fa opera di prevenzione del disadattamento scolastico stabilendo contatti e collaborazioni all’interno dell’istituto e promuovendo, in accordo con la direzione di istituto, iniziative appropriate;
b) esamina le situazioni degli allievi segnalati o in difficoltà e, in collaborazione con altre istanze, realizza appropriati interventi volti a sostenere l’allievo nelle sue attività di apprendimento e nell’adattamento alla vita scolastica;
c) partecipa alle attività del servizio.
L’intervento diretto con gli allievi può aver luogo singolarmente, per piccoli gruppi o, in accordo con i docenti interessati, durante le lezioni regolari. Il consiglio di classe è coinvolto nel programma di lavoro del docente di sostegno pedagogico.
Il docente di sostegno pedagogico cura i rapporti con l’analogo servizio delle scuole elementari e collabora con la direzione di istituto per la formazione delle prime classi, così come collabora con altri servizi interni o esterni all’istituto.
L’orario d’insegnamento del docente di sostegno pedagogico è dedicato interamente a interventi diretti con allievi; le attività di contatto e di collaborazione all’interno dell’istituto e con istituzioni esterne, così come la partecipazione ai lavori del gruppo regionale, sono svolte al di fuori dell’orario d’insegnamento.
L’onere di lavoro del docente di sostegno pedagogico comprende gli interventi a favore degli allievi ammessi, le attività di contatto e di collaborazione all’interno dell’istituto e con istituzioni esterne, nonché la partecipazione ai lavori del gruppo regionale ai diversi livelli.
Il docente o l’operatore della differenziazione curricolare:
a) in collaborazione con il consiglio di classe, assicura le misure formative per gli allievi che beneficiano di una differenziazione curricolare;
b) elabora un progetto d’intervento individualizzato in collaborazione con il Consiglio di classe e il docente di sostegno pedagogico;
c) propone agli allievi attività tecnico-pratiche, creative o manuali, finalizzate al rafforzamento delle loro competenze scolastiche fondamentali e allo sviluppo delle competenze trasversali e delle loro potenzialità;
d) promuove la conoscenza del mondo del lavoro e della realtà esterna alla scuola tramite visite aziendali, informazioni sulle professioni, stages pre-professionali in collaborazione con l’orientatore scolastico e professionale;
e) partecipa alle attività del servizio.
L’onere di lavoro del docente della differenziazione curricolare è analogo a quello del docente di sostegno pedagogico; l’onere di lavoro dell’operatore della differenziazione curricolare è quello previsto dall’art. 79b della legge sull’ordinamento degli impiegati dello Stato e dei docenti del 15 marzo 1995 e comprende tutte le attività dirette e indirette a favore degli allievi seguiti, nonché la partecipazione ai lavori del gruppo regionale a tutti i livelli.
L’educatore regionale:
a) collabora nella realizzazione dei progetti educativi elaborati dal consiglio permanente del disadattamento;
b) attua le misure di ordine socio-educativo per gli allievi con gravi difficoltà d’adattamento scolastico e di comportamento nel quadro dei progetti decisi dal consiglio permanente del disadattamento;
c) partecipa alle attività del servizio.
L’intervento dell’educatore regionale è pianificato dal capogruppo in ragione delle necessità e delle disponibilità contingenti; il capogruppo stabilisce le priorità e l’attribuzione dell’educatore regionale ai singoli istituti scolastici.
L’onere di lavoro dell’educatore regionale è quello previsto dall’art. 79b della legge sull’ordinamento degli impiegati dello Stato e dei docenti del 15 marzo 1995 e comprende tutte le attività dirette e indirette a favore degli allievi seguiti, nonché la partecipazione ai lavori del gruppo regionale a tutti i livelli.
Il logopedista:
a) svolge valutazioni inerenti a allievi con gravi difficoltà o disturbi specifici di letto-scrittura;
b) fornisce consulenza e supervisione ai docenti e ai docenti di sostegno pedagogico;
c) su richiesta informa e forma i docenti, i direttori e gli esperti di materia in merito alle difficoltà e ai disturbi specifici di letto-scrittura, nonché alle misure dispensative e compensative.
L’onere di lavoro del logopedista è quello previsto dall’art. 79b della legge sull’ordinamento degli impiegati dello Stato e dei docenti del 15 marzo 1995 e comprende tutte le attività dirette e indirette a favore degli allievi seguiti, nonché la partecipazione ai lavori del gruppo regionale a tutti i livelli.
Per la gestione di situazioni particolarmente difficili o complesse è possibile far capo, in aggiunta alle normali dotazioni del servizio, ad altre figure professionali sulla base di un progetto d’intervento deciso dalla Divisione della scuola; il progetto d’intervento può comprendere l’attribuzione di risorse supplementari.
Negli istituti per la gestione di queste specifiche situazioni è istituito un gruppo operativo composto dal direttore, dal capogruppo e, se del caso, da altre figure professionali; al suo interno viene designato un capoprogetto.
Per i docenti che si occupano della gestione dei casi difficili l’attività rientra nel loro onere di lavoro; per il personale appositamente assunto il rapporto d’impiego è quello definito dal regolamento dei corsi di lingua italiana e delle attività d’integrazione del 2 dicembre 2020.
Nei casi di adattamento del curricolo scolastico di cui all’art. 53 cpv. 1 lett. b) e c), è possibile far capo alla differenziazione curricolare organizzata da docenti o operatori della differenziazione curricolare.
La differenziazione curricolare può sostituire interamente o parzialmente una o più discipline d’insegnamento per un massimo di 12 ore settimanali, di regola contempla quanto definito all’art. 61 cpv. 1 lett. c) e d), è riservata agli allievi con più di 13 anni ed è oggetto di una nota alla fine dell’anno scolastico.
Capitolo quarto
Di regola l’allievo è promosso alla classe successiva. In ogni modo è promosso l’allievo che al termine di una classe intermedia presenta non più di due insufficienze, di cui al massimo una nota 2; le discipline oggetto di esonero giusta l’art. 53 cpv. 1 lett. a) non sono considerate. Il consiglio di classe, sentiti l’allievo e la famiglia, può decidere la ripetizione di una classe solo quando cumulativamente:
a) le insufficienze siano ritenute superabili attraverso la ripetizione, sulla base di un esame delle cause delle difficoltà e delle possibilità di sviluppo delle attitudini e del comportamento dell’allievo;
b) la ripetizione risulti la soluzione più appropriata per permettere all’allievo di riprendere un corso di studi regolare.
La decisione di cui al cpv. 1 può essere presa dal consiglio di classe una sola volta nel corso della scuola media, salvo il caso di assenze giustificate prolungate. Votano solo i docenti effettivi dell’allievo, se del caso il docente di sostegno pedagogico, il docente o l’operatore della differenziazione curricolare, l’educatore, il docenti di lingua e integrazione che hanno seguito con regolarità l’allievo; il docente che insegna più discipline ha diritto ad un solo voto.
Nel caso di promozione con una o più insufficienze, i genitori dell’allievo possono presentare una richiesta scritta e motivata di ripetizione della classe alla direzione di istituto, la quale decide.
L’allievo ammesso in III classe con entrambi i corsi base senza la possibilità d’iscrizione ad almeno un corso attitudinale può ripetere la II classe per decisione dei genitori.
L’allievo promosso alla IV classe senza insufficienze e con corsi base può ripetere la stessa classe frequentando i due corsi attitudinali per decisione dei genitori.
…
La licenza di scuola media è concessa agli allievi che al termine della quarta classe hanno ottenuto la sufficienza in italiano, matematica, tedesco, inglese, storia e educazione civica, alla cittadinanza e alla democrazia, geografia, scienze naturali, educazione fisica e nella disciplina scelta nell’opzione capacità espressive e tecniche. La nota in storia e educazione civica, alla cittadinanza e alla democrazia considera per tre quarti la nota di storia e per un quarto quella di educazione civica, alla cittadinanza e alla democrazia.
La licenza è pure concessa in presenza di due note 3 o di una nota 2 purché la media generale delle note nelle discipline considerate sia sufficiente.
Qualora la media generale non raggiungesse la sufficienza o si fosse in presenza di tre note 3 o di una nota 3 e di una nota 2 indipendentemente dalla media ottenuta, il consiglio di classe può concedere la licenza alla condizione che il giudizio complessivo sull’attività scolastica dell’allievo sia positivo.
Per gli allievi che alla fine della IV classe non ottengono la nota in una o più discipline a seguito di esonero o sostituzione vale quanto segue:
a) le discipline oggetto di esonero giusta l’art. 53 cpv. 1 lett. a) non sono considerate nella lista di discipline di cui al cpv. 1;
b) per la prima disciplina oggetto di sostituzione con la differenziazione curricolare giusta l’art. 65, per i calcoli di cui ai cpv. 2 e 3 si considera la nota 4 se la differenziazione è stata attestata da una nota positiva, oppure la nota 3 in caso contrario; per le altre discipline oggetto della medesima sostituzione si considera la nota 3;
c) sulla licenza le note delle discipline oggetto di esonero o sostituzione non figureranno; in luogo della nota di disciplina oggetto di esonero figurerà l’indicazione «NA» (non assegnata), mentre in luogo della nota di disciplina sostituita con la differenziazione curricolare figurerà l’indicazione «DC» (sostituita con la differenziazione curricolare).
L’allievo che ottiene la licenza di principio non ripete la IV classe, salvo se, per decisione dei genitori, intende frequentare i due corsi attitudinali dopo aver terminato l’anno scolastico senza insufficienze, con corsi base e senza aver mai ripetuto una classe; in questo caso egli può essere tenuto, per evitare la formazione di nuove sezioni, a iscriversi in un altro istituto.
L’allievo che ha ottenuto la licenza è prosciolto dall’obbligo scolastico; il certificato di proscioglimento è iscritto nella licenza.
Se entro la fine dell’anno scolastico (comprese le vacanze estive che lo seguono) in cui l’allievo compie i quindici anni egli non ottiene la licenza, il certificato di proscioglimento viene rilasciato al termine dell’anno scolastico.
In presenza di seri motivi, segnatamente in caso di impegno incostante, comportamento problematico e risultati scolastici non soddisfacenti, al compimento dei 15 anni la prosecuzione della frequenza scolastica dell’allievo può essere sospesa a favore di un progetto personalizzato; in questi casi il certificato di proscioglimento viene rilasciato contestualmente alla sospensione della frequenza.
Capitolo quinto
Agli esami di licenza per privatisti sono ammessi i candidati che non sono in possesso dell’attestato di licenza di scuola media ticinese e che risiedono nel Cantone ed hanno compiuto almeno 15 anni.
Non possono essere ammessi i candidati che hanno frequentato la scuola media in Ticino nel corso dello stesso anno scolastico. I candidati che hanno frequentato la scuola media nell’anno scolastico precedente sono ammessi solo dietro approvazione da parte della Sezione.
Le modalità di iscrizione sono pubblicate nel Foglio ufficiale almeno 6 mesi prima dell’esame; gli iscritti ricevono i programmi specifici e la documentazione orientativa necessaria.
È richiesta una tassa d’esame di 50 franchi.
L’esame comporta prove in italiano (scritto e orale), matematica (scritto e orale), inglese (orale e prova scritta in alternativa a quella di tedesco), tedesco (orale e prova scritta in alternativa a quella di inglese), storia e geografia (orale) e scienze naturali (orale).
Gli esami hanno luogo annualmente in un istituto di scuola media designato dalla Sezione; l’organizzazione è affidata alla direzione di istituto, la quale istituisce un’apposita commissione d’esame di cui fanno parte il direttore e due docenti per ogni disciplina d’esame.
Il direttore procede a un colloquio preliminare volto a conoscere le esperienze acquisite dai candidati sul piano scolastico e professionale.
Gli esperti di materia, in collaborazione con la Sezione, esercitano la supervisione sulla preparazione delle prove d’esame e sulla valutazione.
Per l’ottenimento della licenza di scuola media per privatisti la somma delle note ottenute nei sei esami deve essere di almeno ventiquattro punti; non sono ammesse più di due insufficienze.
La commissione d’esame, anche sulla base degli elementi di giudizio raccolti durante il colloquio preliminare da parte del direttore, ha la possibilità di assegnare fino a un massimo di due punti, quando ciò si rendesse necessario per ottenere la licenza e a condizione che il numero delle insufficienze non sia superiore a due.
Nel caso di insuccesso gli esami possono essere ripetuti negli anni seguenti una sola volta.
Capitolo sesto
Alla fine di ogni anno scolastico intermedio l’allievo riceve un attestato che descrive il curricolo seguito, riporta le note inerenti alle discipline e al comportamento di cui all’art. 44 cpv. 3, contiene eventuali osservazioni complementari sul curricolo seguito e le decisioni relative alla promozione; esso va controfirmato dal detentore dell’autorità parentale.
Alla fine della IV classe l’allievo che soddisfa i requisiti di cui all’art. 67 riceve l’attestato di licenza di scuola media firmato dal direttore d’istituto e autenticato dal Dipartimento.
Duplicati degli attestati cartacei perduti sono rilasciati dalle rispettive sedi o, previa istanza scritta, dal Dipartimento e dietro pagamento di una tassa di 50 franchi.
I candidati che soddisfano le condizioni di cui all’art. 71 ricevono dal Dipartimento un attestato di licenza di scuola media per privatisti.
Duplicati degli attestati cartacei perduti sono rilasciati previa istanza scritta al Dipartimento e dietro pagamento di una tassa di 50 franchi.
Le condizioni per l’ammissione alle scuole postobbligatorie sono stabilite dalle norme dei rispettivi regolamenti.
…
La Divisione promuove, con la collaborazione degli istituti di ricerca riconosciuti e degli organi cantonali, la realizzazione di ricerche e indagini atte a valutare gli effetti dell’insegnamento e della vita d’istituto per quanto attiene agli aspetti educativi, cognitivi e all’orientamento scolastico e professionale.
La valutazione consente di orientare i processi di innovazione e sperimentazione.
Il regolamento della scuola media del 18 settembre 1996 è abrogato.
Il presente regolamento, unitamente al suo allegato, è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi ed entra in vigore il 2 agosto 2018.
La separazione tra le discipline storia e educazione civica, alla cittadinanza e alla democrazia di cui al piano settimanale allegato entra in vigore nell’anno scolastico 2018/2019 per le classi I e III e per le rimanenti classi nell’anno scolastico successivo.
I laboratori di italiano e matematica in I classe di cui al piano settimanale allegato entrano in vigore nell’anno scolastico 2020/2021; i laboratori di matematica e tedesco in II classe entrano in vigore nell’anno scolastico successivo.
Pubblicato nel BU 2018, 222.
Disposizioni transitorie della modifica del 26 maggio 2021
I limiti numerici dell’art. 36 cpv. 1 entrano in vigore per le classi I nell’anno scolastico 2021/2022 e per le classi II nell’anno scolastico 2022/2023.
Il limite di 22 allievi di cui all’art. 37 cpv. 4 lett. a), b) e d) entra in vigore per le classi III nell’anno scolastico 2021/2022 e per le classi IV nell’anno scolastico 2022/2023, a dipendenza della disponibilità di docenti e di situazioni logistiche particolari.
Allegato
Scuola media - Piano settimanale
| Discipline | Classi | |||
|---|---|---|---|---|
| I | II | III | IV | |
| Italiano | 6F | 5 | 6 | 6F |
| Matematica | 5F | 5F | 5 | 5 |
| Francese | 4 | 3 | 2G | 2H |
| Latino | – | – | 2I | 4J |
| Tedesco | – | 3F | 3 | 3 |
| Inglese | – | – | 2,5 | 3 |
| StoriaB | 2 | 2 | 2 | 1,5 |
| Ed. civica, alla cittadinanza e alla democraziaB | C | C | 0,5D | 0,5D |
| Geografia | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Scienze naturali | 3 | 2 | 4E | 3F |
| Ed. visiva | 2 | 2 | 2 | – |
| Ed. musicale | 2 | 2 | 1 | – |
| Ed. alle arti plastiche | 2 | 2 | – | – |
| Ed. fisica | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Istruzione religiosa | 1 | 1 | 1 | |
| Storia delle religioni | – | – | – | 1 |
| Ora di classe | 1A | 1 | 1 | 1 |
| Opzione capacità espressive e tecniche | – | – | – | 2 |
| Opzione d’orientamento | – | – | – | 2 |
| Totale | 33 | 33 | 33 | 33 |
A. Tutti gli allievi seguono il corso di alfabetizzazione informatica della durata di 12 ore; il corso ha luogo di regola durante il primo semestre ed è impartito da un docente dell’istituto scolastico.
B. L’insegnamento della storia e dell’educazione civica, alla cittadinanza e alla democrazia è impartito dal medesimo docente.
C. L’insegnamento di un’ora settimanale della durata di 10 settimane è incluso nelle ore di storia ed è completato da una giornata organizzata dal docente di educazione civica, alla cittadinanza e alla democrazia, per un onere complessivo di 18 ore annue. La giornata è inclusa nelle 4,5 settimane di cui all’art. 46 cpv. 3.
D. L’insegnamento si completa con 2.5 giornate organizzate dalla direzione di istituto, per un onere complessivo di 18 ore annue. Le giornate sono incluse nelle 4,5 settimane di cui all’art. 46 cpv. 3.
E. Incluso il corso di educazione alimentare di 2 ore settimanali per 12 settimane che ha luogo per mezze sezioni; le mezze sezioni che non seguono il corso sono impegnate nel laboratorio di scienze naturali. Il corso comprende anche 2 ore settimanali fuori orario per il consumo dei pasti e il rigoverno.
F. Di cui 2 di laboratorio.
G. Disciplina facoltativa, un’ora sovrapposta prioritariamente a educazione fisica o subordinatamente a educazione visiva, un’ora fuori orario.
H. Disciplina facoltativa, due ore sovrapposte all’opzione di orientamento.
I. Disciplina facoltativa, un’ora sovrapposta a italiano e un’ora fuori orario.
J. Disciplina facoltativa, un’ora sovrapposta a italiano (classe intera), un’ora sovrapposta a educazione fisica e due ore fuori orario.
Art. modificato dal R 4.2.2026; in vigore dal 6.2.2026 - BU 2026, 32.
Art. modificato dal R 4.2.2026; in vigore dal 6.2.2026 - BU 2026, 32.
Art. abrogato dal R 4.2.2026; in vigore dal 6.2.2026 - BU 2026, 32.
Cpv. modificato dal R 4.2.2026; in vigore dal 6.2.2026 - BU 2026, 32
Cpv. modificato dal R 4.2.2026; in vigore dal 6.2.2026 - BU 2026, 32.
Cpv. introdotto dal R 4.2.2026; in vigore dal 6.2.2026 - BU 2026, 32.
Cpv. introdotto dal R 4.2.2026; in vigore dal 6.2.2026 - BU 2026, 32.
Art. modificato dal R 4.2.2026; in vigore dal 6.2.2026 - BU 2026, 32.
Cpv. modificato dal R 1.4.2020; in vigore dal 1.8.2020 - BU 2020, 117.
Nota marginale modificata dal R 9.9.2020; in vigore dal 11.9.2020 - BU 2020, 280; precedente modifica: BU 2019, 150.
Cpv. modificato dal R 1.4.2020; in vigore dal 1.8.2020 - BU 2020, 117.
Cpv. modificato dal R 15.5.2019; in vigore dal 17.5.2019 - BU 2019, 150.
Cpv. modificato dal R 8.7.2020; in vigore dal 1.8.2020 - BU 2020, 230.
Capitolo introdotto dal R 9.9.2020; in vigore dal 11.9.2020 - BU 2020, 280.
Art. introdotto dal R 9.9.2020; in vigore dal 11.9.2020 - BU 2020, 280.
Art. introdotto dal R 9.9.2020; in vigore dal 11.9.2020 - BU 2020, 280.
Art. introdotto dal R 9.9.2020; in vigore dal 11.9.2020 - BU 2020, 280.
Cpv. modificato dal R 4.7.2018; in vigore dal 2.8.2018 - BU 2018, 265.
Cpv. modificato dal R 26.5.2021; in vigore dal 1.8.2021 - BU 2021, 169.
Cpv. introdotto dal R 1.4.2020; in vigore dal 1.8.2020 - BU 2020, 117.
Art. introdotto dal R 1.4.2020; in vigore dal 1.8.2020 - BU 2020, 117.
Cpv. modificato dal R 26.5.2021; in vigore dal 1.8.2021 - BU 2021, 169; precedente modifica: BU 2018, 265.
Cpv. modificato dal R 1.4.2020; in vigore dal 1.8.2020 - BU 2020, 117.
Lett. modificata dal R 26.5.2021; in vigore dal 1.8.2021 - BU 2021, 169.
Lett. modificata dal R 26.5.2021; in vigore dal 1.8.2021 - BU 2021, 169.
Lett. modificata dal R 8.3.2023; in vigore dal 1.8.2023 - BU 2023, 68; precedente modifica: BU 2021, 169.
Frase introduttiva modificata dal R 8.3.2023; in vigore dal 1.8.2023 - BU 2023, 68.
Cpv. modificato dal R 1.4.2020; in vigore dal 1.8.2020 - BU 2020, 117.
Cpv. introdotto dal R 4.7.2018; in vigore dal 2.8.2018 - BU 2018, 265.
Frase introduttiva modificata dal R 13.3.2019; in vigore dal 15.3.2019 - BU 2019, 95.
Lett. introdotta dal R 5.2.2020; in vigore dal 1.8.2020 - BU 2020, 30.
Cpv. modificato dal R 8.3.2023; in vigore dal 1.8.2023 - BU 2023, 68.
Cpv. abrogato dal R 8.3.2023; in vigore dal 1.8.2023 - BU 2023, 68.
Cpv. modificato dal R 8.3.2023; in vigore dal 1.8.2023 - BU 2023, 68.
Cpv. introdotto dal R 8.3.2023; in vigore dal 1.8.2023 - BU 2023, 68.
Nota marginale modificata dal R 8.3.2023; in vigore dal 1.8.2023 - BU 2023, 68.
Cpv. modificato dal R 8.3.2023; in vigore dal 1.8.2023 - BU 2023, 68.
Cpv. modificato dal R 8.3.2023; in vigore dal 1.8.2023 - BU 2023, 68.
Cpv. modificato dal R 26.5.2021; in vigore dal 1.8.2021 - BU 2021, 169.
Nota marginale modificata dal R 8.3.2023; in vigore dal 1.8.2023 - BU 2023, 68.
Cpv. modificato dal R 8.3.2023; in vigore dal 1.8.2023 - BU 2023, 68.
Cpv. modificato dal R 26.5.2021; in vigore dal 1.8.2021 - BU 2021, 169.
Cpv. introdotto dal R 26.5.2021; in vigore dal 1.8.2021 - BU 2021, 169.
Cpv. modificato dal R 8.3.2023; in vigore dal 1.8.2023 - BU 2023, 68.
Cpv. introdotto dal R 26.5.2021; in vigore dal 1.8.2021 - BU 2021, 169.
Cpv. modificato dal R 8.3.2023; in vigore dal 10.3.2023 - BU 2023, 67.
Lett. modificata dal R 26.5.2021; in vigore dal 1.8.2021 - BU 2021, 169.
Lett. modificata dal R 26.5.2021; in vigore dal 1.8.2021 - BU 2021, 169.
Cpv. modificato dal R 8.3.2023; in vigore dal 10.3.2023 - BU 2023, 67.
Art. modificato dal R 26.5.2021; in vigore dal 1.8.2021 - BU 2021, 169.
Cpv. modificato dal R 26.5.2021; in vigore dal 1.8.2021 - BU 2021, 169.
Cpv. modificato dal R 26.5.2021; in vigore dal 1.8.2021 - BU 2021, 169; precedente modifica: BU 2018, 265.
Cpv. abrogato dal R 26.5.2021; in vigore dal 1.8.2021 - BU 2021, 169.
Cpv. modificato dal R 26.5.2021; in vigore dal 28.5.2021 - BU 2021, 169.
Cpv. introdotto dal R 26.5.2021; in vigore dal 1.8.2021 - BU 2021, 169.
Art. introdotto dal R 26.5.2021; in vigore dal 1.8.2021 - BU 2021, 169.
Cpv. modificato dal R 29.10.2025; in vigore dal 1.11.2025 - BU 2025, 217.
Cpv. modificato dal R 26.5.2021; in vigore dal 1.8.2021 - BU 2021, 169.
Cpv. modificato dal R 29.10.2025; in vigore dal 1.11.2025 - BU 2025, 217.
Cpv. modificato dal R 4.7.2018; in vigore dal 2.8.2018 - BU 2018, 265.
Art. abrogato dal R 6.7.2022; in vigore dal 1.1.2023 - BU 2022, 188.
Cpv. introdotto dal R 1.4.2020; in vigore dal 1.8.2020 - BU 2020, 117.
Disposizione transitoria introdotta dal R 26.5.2021; in vigore dal 1.8.2021 - BU 2021, 169.
Allegato modificato dal R 8.3.2023; in vigore dal 1.8.2023 - BU 2023, 68; precedente modifica: BU 2019, 249; BU 2020, 117.
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