del 16 aprile 2008 (stato 26 gennaio 2024)
vista la legge federale sui giochi in denaro del 29 settembre 2017 (LGD);
vista la legge di applicazione della legge federale sui giochi in denaro del 15 marzo 2023 (LALGD);
vista la convenzione sui giochi in denaro sul piano nazionale del 20 maggio 2019;
visto il concordato intercantonale concernente l’organizzazione in comune di lotterie del 20 maggio 2019,
Il presente regolamento disciplina la destinazione degli importi assegnati al Cantone ai sensi dell’art. 18 della convenzione.
Il Fondo gioco patologico (in seguito Fondo) è destinato al finanziamento e al sostegno di attività, progetti o iniziative nell’ambito della prevenzione e della lotta contro la dipendenza dal gioco.
Il Fondo è finanziato dalla somma riversata al Cantone della tassa prelevata ai sensi della convenzione.
Il Consiglio di Stato nomina una commissione con il compito di:
a) definire i criteri di riconoscimento di attività, progetti o iniziative nel campo della prevenzione e della lotta contro la dipendenza da gioco;
b) preavvisare all’attenzione dell’autorità competente le richieste di contributo;
c) stimolare la presentazione di progetti.
La Commissione può avvalersi della collaborazione di esperti esterni nello svolgimento dei compiti che le sono affidati.
Il Fondo è gestito dall’Ufficio fondi Swisslos.
I relativi costi di gestione sono a carico del Fondo.
Possono beneficiare dei contributi del Fondo enti, associazioni o persone, di regola aventi sede o domicilio in Ticino.
I contributi possono essere erogati unicamente per attività, progetti o iniziative nell’ambito della prevenzione e della lotta contro la dipendenza dal gioco, con particolare riferimento alla prevenzione e al riconoscimento precoce dei problemi di gioco eccessivo, o di problemi con esso direttamente collegati.
Tali attività devono avere una stretta attinenza con il Ticino o essere rivolte alle persone residenti in Ticino.
In particolare tali interventi possono riguardare manifestazioni o gruppi bersaglio che si possono considerare a rischio secondo criteri generalmente accettati nel campo.
L’attività, il progetto o l’iniziativa devono poter essere valutati sul piano qualitativo e quantitativo.
Contributi speciali possono essere concessi se particolari interessi di pubblica utilità lo giustificano.
Il contributo è definito tenendo conto dei costi previsti, del piano di finanziamento e dell’impatto delle misure proposte.
Le richieste di contributo devono essere presentate tramite il formulario ufficiale all’Ufficio fondi Swisslos.
La richiesta deve essere inoltrata entro il 31 marzo, rispettivamente 30 giugno, 30 settembre e 31 dicembre dell’anno di competenza.
La richiesta deve essere corredata del preventivo di spesa, del piano di finanziamento e di una descrizione del progetto.
L’Ufficio fondi Swisslos può richiedere ulteriore documentazione.
Il contributo massimo è fissato in base al preventivo. Il contributo definitivo è stabilito sulla scorta di un rapporto e del consuntivo finanziario e non potrà superare la somma determinata in base al preventivo.
A giudizio dell’Autorità competente possono essere versati acconti.
Le competenze decisionali sugli importi dei contributi sono attribuite come segue:
a) al capoufficio fino a 10’000 franchi;
b) al caposezione e al capoufficio per importi superiori a 10’000 franchi e fino a 30’000 franchi;
c) al direttore del dipartimento e al capoufficio per importi superiori a 30’000 franchi e fino a 100’000 franchi;
d) al Consiglio di Stato per importi superiori a 100’000 franchi.
Contro le decisioni in materia di contributo è data facoltà di reclamo all’autorità che ha emanato la decisione entro 15 giorni dall’intimazione. Contro la decisione su reclamo delle autorità subordinate è dato ricorso al Consiglio di Stato.
Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore.
Pubblicato nel BU 2008, 216.
Titolo modificato dal R 7.11.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2012, 533; precedente modifica: BU 2010, 401.
Ingresso modificato dal R 24.1.2024; in vigore dal 1.1.2024 - BU 2024, 22.
Cpv. modificato dal R 21.9.2010; in vigore dal 24.9.2010 - BU 2010, 401.
Lett. modificata dal R 7.11.2018; in vigore dal 9.11.2018 - BU 2018, 413.
Cpv. modificato dal R 24.1.2024; in vigore dal 1.1.2024 - BU 2024, 22; precedente modifica: BU 2012, 533.
Art. modificato dal R 7.11.2018; in vigore dal 9.11.2018 - BU 2018, 413.
Cpv. modificato dal R 7.11.2018; in vigore dal 9.11.2018 - BU 2018, 413.
Cpv. modificato dal R 7.11.2018; in vigore dal 9.11.2018 - BU 2018, 413.
Art. modificato dal R 7.11.2018; in vigore dal 9.11.2018 - BU 2018, 413.
Nota marginale modificata dal R 7.11.2018; in vigore dal 9.11.2018 - BU 2018, 413.
Cpv. modificato dal R 24.1.2024; in vigore dal 1.1.2024 - BU 2024, 22; precedenti modifiche: BU 2012, 533; BU 2018, 413.
Cpv. modificato dal R 24.1.2024; in vigore dal 1.1.2024 - BU 2024, 22; precedente modifica: BU 2012, 533.
Cpv. modificato dal R 7.11.2018; in vigore dal 9.11.2018 - BU 2018, 413.
Art. modificato dal R 7.12.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2021, 365; precedente modifica: BU 2018, 413.
Art. introdotto dal R 7.11.2018; in vigore dal 9.11.2018 - BU 2018, 413.
Entrata in vigore: 18 aprile 2008 - BU 2008, 216.
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