Regolamento sulla metrologia (Rmetro)

946.110Ordinance1 gen 1900

946.110

Regolamento

sulla metrologia

(Rmetro)

del 3 agosto 2017 (stato 1° luglio 2024)

IL CONSIGLIO DI STATO

DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

vista la legge federale sulla metrologia del 17 giugno 2011 (LMetr),

decreta:

Autorità competente

Art. 1

Il Dipartimento delle istituzioni, Polizia cantonale, Servizi generali, Servizio autorizzazioni, commercio e giochi (di seguito Servizio) è l’autorità competente ad applicare la legge.

Esso procede di regola per il tramite dei verificatori.

Designazione dei verificatori

Art. 2

I verificatori di circondario sono designati dal Dipartimento delle istituzioni.

Essi operano a titolo indipendente tramite la stipulazione di un apposito mandato di prestazione con il Dipartimento delle istituzioni.

Circondari di verificazione

Art. 3

Il territorio del Cantone è suddiviso nei seguenti circondari di verificazione:

a) 1° circondario: Sottoceneri, eccettuato il Circolo di Taverne e il Comune di Lamone;

b) 2° circondario: Sopraceneri, più il circolo di Taverne e il Comune di Lamone.

Gli uffici di verificazione hanno sede nei rispettivi circondari.

Principio

Art. 4

I verificatori di circondario fatturano e incassano direttamente dagli utenti le tasse di verificazione e le indennità previste dall’ordinanza sugli emolumenti di verificazione del 23 novembre 2005.

Il verificatore è tenuto a rilasciare per ogni operazione eseguita una fattura e conservarne copia per 10 anni.

L’elenco delle fatture è inviato ogni anno al Servizio.

Indennità per lavori eseguiti fuori dagli Uffici circondariali

Art. 5

Per i lavori eseguiti fuori dagli Uffici circondariali i verificatori possono addebitare le spese previste dall’articolo 6 dell’ordinanza sugli emolumenti di verificazione del 23 novembre 2005.

Per manodopera ausiliaria indispensabile i verificatori possono addebitare metà dell’indennità oraria fissata dalla tariffa federale per il verificatore di circondario.

Contatori autocisterne

Art. 6

Per le verificazioni dei contatori di autocisterne munite di pompa, eseguite mediante il recipiente di verifica istallato presso il Centro di manutenzione delle strade cantonali di Pambio Noranco, è percepita dal verificatore per conto del Cantone, una tassa di locazione di fr. 50.– per contatore.

Per i contatori di cisterne a gravità è stabilita una tassa di fr. 100.–.

Le tasse sono riversate alla Cassa cantonale.

Compensi e indennità

Art. 7

A compenso delle attività di competenza cantonale prescritte dalla legislazione sulla metrologia, i verificatori percepiscono dal Cantone un’indennità globale giornaliera di fr. 1000.–.

I verificatori eseguono le attività di spettanza cantonale entro i seguenti limiti:

a) per il controllo dei prodotti preimballati dei produttori industriali massimo 15 giorni all’anno;

b) per il controllo dei prodotti preimballati dei produttori con punti di vendita massimo 15 giorni all’anno;

c) per l’ispezione generale, che deve essere effettuata almeno una volta ogni 4 anni, massimo 20 giorni.

Rapporti

Art. 8

Entro il 31 gennaio di ogni anno il Servizio, sentiti i verificatori, fissa gli obiettivi d’attività dell’anno.

Entro il 31 dicembre di ogni anno i verificatori presentano al Servizio un rapporto dei controlli eseguiti fornendo in particolare i seguenti dati: denominazione delle ditte controllate, luoghi e date dei controlli, numero dei test statistici eseguiti, totale dei giorni impiegati.

Essi inviano al Servizio copia del rapporto di attività allestito per l’Ufficio federale di metrologia e accreditamento (Metas).

Devoluzione al Cantone

Art. 9

Entro il 31 marzo di ogni anno i verificatori versano al Cantone, previa fattura del Servizio, quanto previsto dall’articolo 8 dell’ordinanza sugli emolumenti di verificazione del 23 novembre 2005.

Reclamo

Art. 10

Contro le decisioni inerenti le tasse e i provvedimenti dei verificatori è dato reclamo al Servizio entro il termine di 30 giorni.

Le persone interessate sono informate direttamente dai verificatori circa la possibilità del reclamo.

Abrogazione

Art. 11

È abrogato il regolamento sulla metrologia del 10 aprile 2001 (Rmetro).

Entrata in vigore

Art. 12

Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi ed entra immediatamente in vigore.

Pubblicato nel BU 2017, 285.

Art. modificato dal R 7.12.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2017, 442.

Art. modificato dal R 19.6.2024; in vigore dal 1.7.2024 - BU 2024, 150.

Cpv. modificato dal R 7.12.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2017, 442.

Art. modificato dal R 7.12.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2017, 442.

Art. modificato dal R 7.12.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2017, 442.

Cpv. modificato dal R 7.12.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2017, 442.

Entrata in vigore: 8 agosto 2017 - BU 2017, 285.