(del 15 aprile 2015)
vista la legge sulle pubblicazioni ufficiali del 22 settembre 2014 (LPU),
Questo regolamento precisa la forma, il contenuto ed altri aspetti degli organi di pubblicazione ufficiali del Cantone Ticino.
La Raccolta delle leggi contiene gli atti normativi in vigore generali e astratti oppure generali e concreti.
La Cancelleria dello Stato può decidere di includere nella Raccolta delle leggi atti di particolare interesse per il pubblico e di escludere atti di efficacia limitata nel tempo oppure di ridotto interesse per il pubblico.
Esclusi i cambiamenti di poco conto, la Cancelleria dello Stato informa l’organo che ha approvato l’atto normativo delle modifiche apportate al testo.
Il Bollettino ufficiale delle leggi, il Foglio ufficiale e la Raccolta delle leggi sono pubblicati in forma elettronica.
La ricerca testuale dei contenuti del Foglio ufficiale è possibile soltanto per mezzo del motore di ricerca di quest’ultimo.
In caso di dati personali meritevoli di particolare protezione, la ricerca testuale è possibile solamente per il tempo necessario al raggiungimento dello scopo della pubblicazione.
Le necessarie misure tecniche sono periodicamente aggiornate.
Sono adottate e periodicamente aggiornate le misure necessarie per assicurare l’autenticità, l’integrità e la disponibilità delle pubblicazioni ufficiali.
Il regolamento per la gestione di atti legislativi cantonali e della Raccolta delle leggi vigenti nel Cantone Ticino del 20 gennaio 1993 è abrogato.
Questo regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore il 1º giugno 2015.
Pubblicato nel BU 2015, 140.
Art. modificato dal R 20.1.2021; in vigore dal 1.2.2021 - BU 2021, 41; precedente modifica: BU 2017, 334.
Art. modificato dal R 20.1.2021; in vigore dal 1.2.2021 - BU 2021, 41.
Art. modificato dal R 20.1.2021; in vigore dal 1.2.2021 - BU 2021, 41.
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