del 18 ottobre 1994 (stato 1° gennaio 2026)
visto l’articolo 322 della legge tributaria del 21 giugno 1994 (LT),
Capitolo I
(art. 12 cpv. 6 LT)
Per ogni decisione di riparto quote coniugi, richiesta per iscritto ai sensi dell’art. 12 cpv. 1 seconda frase LT, è percepita una tassa di 200 franchi.
Invece della somma effettiva delle spese e dei premi concernenti i beni immobili appartenenti alla sostanza privata, il contribuente può far valere le seguenti deduzioni complessive:
a) il 10% del reddito lordo dell’immobile (pigioni o valore locativo) se, alla fine del periodo fiscale, l’immobile risale al massimo a 10 anni prima;
b) il 20% del reddito lordo dell’immobile (pigioni o valore locativo) se, alla fine del periodo fiscale, l’immobile ha più di 10 anni.
Per ogni periodo fiscale e per ognuno dei propri immobili, il contribuente può scegliere tra la deduzione dei costi effettivi e la deduzione complessiva.
Non è possibile avvalersi della deduzione complessiva per beni immobili utilizzati da terzi principalmente a fini commerciali.
La Divisione delle contribuzioni stabilisce le spese di manutenzione, i premi di assicurazione, le spese di amministrazione e gli investimenti destinati al risparmio di energia e alla protezione dell’ambiente che sono deducibili, tenendo conto delle ordinanze emesse in materia di imposta federale diretta.
(art. 37c LT)
La tassazione separata dei redditi equivalenti agli investimenti è concessa solo su presentazione, da parte del contribuente, dell’attestazione di cui all’art. 5a cpv. 4, rilasciata dall’Ufficio dell’amministrazione e del controlling della Divisione dell’economia, che certifica l’adempimento da parte della società dei requisiti sanciti all’art. 5a cpv. 1–3.
Il limite minimo di 50'000 franchi può essere adempiuto anche con investimenti in più società di capitali o cooperative.
Il limite complessivo massimo dell’importo tassato separatamente presso l’investitore è di 800'000 franchi per periodo fiscale.
…
Capitolo II
Per ottenere il riconoscimento di esenzione dall’imposta sull’utile e sul capitale, le persone giuridiche di cui all’art. 65 lett. f) e g) LT devono presentare richiesta scritta o in via elettronica all’Ufficio di tassazione delle persone giuridiche.
…
(art. 37c, 87 cpv. 1bis e 1ter, 89, 155 cpv. 4 LT)
Sono considerate innovative (start-up), le società di capitali o cooperative:
a) che hanno ricevuto un premio dal concorso W.A. de Vigier promosso dalla Fondazione i W.A. de Vigier;
b) che hanno ricevuto un premio dal concorso “Swiss economic award” promosso dallo Swiss economic Forum;
c) che hanno concluso la fase B o la fase C del programma Innosuisse Startup coaching (ex CTI Start-up / CTI Label);
d) che sono fra le dieci finaliste del programma Boldbrain (ex StartCup Ticino);
e) che hanno partecipato all’intero programma Venture Kick;
f) che hanno partecipato all’intero programma Kickstart Accelerator;
g) che hanno partecipato all’intero programma Masschallenge;
h) in cui la società TiVentures SA, Lugano, acquista o sottoscrive una partecipazione nel capitale azionario o sociale;
i) che sono state accreditate come spin-off ufficiali da uno dei due politecnici federali;
j) in cui la fondazione Swiss Entrepreneurs Foundation, Bern, acquista o sottoscrive una partecipazione nel capitale azionario o sociale;
k) che hanno concluso l’intero processo di valutazione previsto da Innosuisse per i progetti d’innovazione per startup;
l) che hanno concluso l’intero programma di incubazione Tenity (ex F10).
2L’agevolazione è concessa solo per i primi cinque periodi fiscali a partire dal momento in cui le condizioni indicate al cpv. 1 risultano adempiute. Per il computo dei cinque periodi fiscali, l’anno in cui si realizzano le condizioni vale quale primo periodo.
È possibile usufruire dell’agevolazione solo a partire dal periodo fiscale 2018 compreso.
L’Ufficio dell’amministrazione e del controlling della Divisione dell’economia rilascia le necessarie attestazioni che devono essere allegate alla dichiarazione fiscale per ottenere le agevolazioni di cui agli articoli 37c, 87 cpv. 1bis, 89 e 155 cpv. 4 della legge tributaria. Esso tiene un registro delle aziende alle quali ha concesso le attestazioni. Quest’ultime sono rilasciate, su richiesta, alle aziende menzionate al cpv. 1, le quali sono tenute a fornirne copia ai propri investitori ai fini delle agevolazioni previste agli art. 37c e 155 cpv. 4 LT. In casi eccezionali e su comprova di un interesse degno di protezione, l’Ufficio dell’amministrazione e del controlling della Divisione dell’economia può rilasciare le attestazioni direttamente agli investitori.
Capitolo III
…
Capitolo IV
Si rinuncia alla riscossione dell’imposta sugli utili immobiliari quando la stessa risulta inferiore a fr. 30.–.
Capitolo V
Per ottenere il riconoscimento di esenzione dall’imposta di successione e donazione, le persone giuridiche di cui all’art. 154 cpv. 1 lettera d) e cpv. 3 LT devono presentare richiesta scritta o in via elettronica all’Ufficio di tassazione delle persone giuridiche.
Le prestazioni dei delegati comunali sono retribuite come segue:
fr. 50.– per ogni intervento per l’apposizione o la levata dei sigilli;
fr. 100.– per l’allestimento di ogni inventario.
L’Ufficio delle imposte di successione e donazione procede annualmente al conteggio e al versamento della retribuzione.
I delegati comunali devono procedere all’apposizione dei sigilli qualora i beni rilevanti ai fini della determinazione della sostanza risultino in pericolo oppure se espressamente richiesti da uno o più eredi legali o istituiti. Tali circostanze di pericolo si possono presentare in particolare nei seguenti casi:
a) persona deceduta sola, senza coniuge o eredi ascendenti o discendenti diretti;
b) circostanze personali e/o familiari problematiche e di cui il delegato è a conoscenza (litigi familiari, procedure di divorzio in corso, altro);
c) presenza di un testamento di cui il delegato è a conoscenza;
d) decesso in circostanze anomale, che necessitano di chiarimenti da parte delle autorità competenti;
e) presenza di beni o valori di particolare rilevanza e di cui il delegato è venuto a conoscenza;
f) altri casi in cui il delegato ritiene necessario o opportuno, tenuto conto dell’insieme delle circostanze, un’apposizione dei sigilli.
Se qualcuno si oppone all’apposizione dei sigilli prevista dall’art. 170 LT, il delegato comunale può chiedere l’intervento della polizia per l’esecuzione del suo mandato.
Egli informa immediatamente dell’accaduto l’Ufficio delle imposte di successione e donazione per l’eventuale azione penale di cui agli art. 257 e seguenti LT.
L’inventario deve contenere:
a) tutte le informazioni di carattere generale e particolare concernenti le persone e gli oggetti coinvolti nella procedura d’inventario, di tassazione e di esazione;
b) gli attivi, ivi comprese le prestazioni assicurative in capitale, nonché i passivi di pertinenza delle persone obbligate alla notifica;
c) le indicazioni necessarie allo scioglimento del regime matrimoniale ed alla determinazione delle singole quote imponibili;
d) la documentazione richiesta dall’Ufficio delle imposte di successione e donazione.
Si rinuncia alla riscossione dell’imposta di successione e donazione per ogni quota ereditaria, legato o donazione quando la stessa risulta inferiore a fr. 30.–.
Capitolo VI
Al Dipartimento delle finanze e dell’economia è affidata la vigilanza sull’applicazione della legge tributaria del 21 giugno 1994 e della legge sull’imposta di bollo e sugli spettacoli cinematografici del 20 ottobre 1986.
Quale autorità di tassazione sono designati i seguenti uffici:
a) gli Uffici circondariali di tassazione per le imposte sul reddito, sulla sostanza e sugli utili immobiliari delle persone fisiche. Essi sono competenti anche per la decisione di tassazione ai sensi degli articoli 108, 109 e 118 e 119 LT;
b) l’Ufficio di tassazione delle persone giuridiche per le imposte sull’utile, sul capitale, immobiliare e sugli utili immobiliari delle persone giuridiche;
c) l’Ufficio delle imposte alla fonte e del bollo per le imposte alla fonte di determinate persone fisiche e giuridiche e per statuire sull’adempimento dei requisiti per la quasi residenza ai sensi dell’articolo 118 LT;
d) l’Ufficio delle imposte di successione e donazione per le imposte sulle successioni e sulle donazioni.
Le multe per violazione degli obblighi procedurali (art. 266 cpv. 1 LT) sono di pertinenza delle autorità di tassazione e degli altri uffici competenti per materia; i ricuperi d’imposta (art. 236 LT), le procedure semplificate di ricupero d’imposta per gli eredi (art. 238a LT), le autodenunce esenti da pena (art. 258 cpv. 3 e 265a LT) e le altre procedure penali amministrative (art. 266 cpv. 2 LT) sono di competenza dell’Ufficio delle procedure speciali, salvo nei casi di contravvenzioni fiscali di lieve entità (procedura semplificata per casi bagattella) che possono essere decisi anche dalla competente autorità di tassazione.
2bisLa procedura semplificata per casi bagattella è applicabile, di principio, a tutti i casi di lieve entità di cui agli articoli 238a, 258 e 259 LT, ove il contribuente, rispettivamente l’erede, abbia chiesto l’applicazione di questa procedura, abbia firmato il verbale di audizione e gli importi non dichiarati non superino (condizioni cumulative):
a) 10'000 franchi di reddito lordo non dichiarato, per ogni periodo fiscale, per un massimo, nei periodi fiscali non prescritti, di 100'000 franchi;
b) 200'000 franchi di sostanza lorda non dichiarata, per ogni periodo fiscale, per un massimo, nei periodi fiscali non prescritti, di 2’000'000 franchi.
I comprensori degli uffici circondariali di tassazione sono fissati come segue:
a) l’Ufficio circondariale di Mendrisio comprende i Comuni del Distretto di Mendrisio e quelli del Circolo del Ceresio;
b) l’Ufficio circondariale di Lugano comprende i comuni del Distretto di Lugano (ad eccezione di quelli del circolo del Ceresio) e il comune di Medeglia;
c) l’Ufficio circondariale di Locarno comprende i comuni dei Distretti di Locarno e Vallemaggia ad eccezione di quelli del Circolo del Gambarogno;
d) l’Ufficio circondariale di Bellinzona comprende i Comuni del Distretto di Bellinzona e quelli del Circolo del Gambarogno;
e) l’Ufficio circondariale di Biasca comprende i Comuni dei Distretti di Blenio, Leventina e Riviera.
f) …
Per l’imposta sul reddito e sulla sostanza delle persone fisiche l’attribuzione dei contribuenti ai singoli uffici circondariali di tassazione avviene secondo i seguenti criteri:
a) 1. per le persone fisiche assoggettate a motivo della loro appartenenza personale (art. 2 LT) fa stato il comune di domicilio o di dimora fiscali alla fine del periodo fiscale o dell’assoggettamento.
Per i coniugi tassati congiuntamente è determinante il Comune in cui è situata l’abitazione coniugale. In assenza di una abitazione coniugale è determinante il Comune nel quale i coniugi hanno le relazioni più strette;
Per i partner registrati tassati congiuntamente è determinante il Comune in cui è situata l’abitazione comune. In assenza di un’abitazione comune è determinante il Comune nel quale i partner registrati hanno le relazioni più strette;
b) per le persone sotto tutela fa stato il Comune di residenza o, se esse soggiornano in casa di cura al di fuori del Comune, il Comune sede dell’autorità tutoria;
c) per le persone fisiche assoggettate in virtù della loro appartenenza economica (art. 3 e 4 LT) fa stato il luogo in cui si verificano le condizioni dell’assoggettamento alla fine del periodo fiscale o al momento in cui cessa l’imponibilità. Se queste condizioni si verificano contemporaneamente in più luoghi, fa stato il luogo in cui si trova la preponderanza dei beni imponibili;
d) per le società di persone fa stato il luogo a cui appartengono economicamente oppure dove vi è la sede o l’amministrazione.
Per l’imposta sugli utili immobiliari l’attribuzione dei contribuenti avviene ai singoli uffici di tassazione competenti in base al domicilio del contribuente al momento del trasferimento imponibile.
Quando l’alienante non è assoggettato per appartenenza personale nel Cantone, l’imposizione sugli utili immobiliari è assegnata all’Ufficio competente per la tassazione ordinaria dell’immobile oggetto di trasferimento o al quale il trasferimento imponibile si riferisce.
...
La Divisione delle contribuzioni disciplina il genere e le modalità di trasmissione delle informazioni che le autorità amministrative e giudiziarie devono comunicare in modo sistematico e senza preventiva richiesta all’autorità fiscale per l’applicazione della legge tributaria.
Per ogni diffida inviata al contribuente che non osserva i termini di consegna della dichiarazione d’imposta viene percepita una tassa di fr. 50.–.
Per ogni richiesta di:
a) decisione di esenzione o di rinnovo di esenzione dal pagamento dell’imposta sull’utile e sul capitale;
b) decisione di esenzione o di rinnovo di esenzione dal pagamento dell’imposta di successione e donazione;
c) preavviso di esenzione o di rinnovo di esenzione dal pagamento dell’imposta sull’utile e sul capitale;
d) preavviso di esenzione o di rinnovo di esenzione dal pagamento dell’imposta di successione e donazione;
viene percepita una tassa di 150 franchi ciascuna.
Per i casi particolarmente complessi può essere richiesta una tassa fino ad un massimo di 500 franchi.
L’autorità competente in materia di riscossione dell’imposta è l’Ufficio esazione e condoni.
L’Ufficio esazione e condoni procede annualmente al conteggio e al versamento delle partecipazioni comunali all’imposta immobiliare delle aziende idroelettriche (art. 99 LT), all’imposta sugli utili immobiliari (art. 140 LT) e all’imposta di successione (art. 168 LT).
Per ogni diffida inviata al contribuente che non osserva i termini di pagamento di imposte, di interessi, di multe o di spese viene percepita una tassa di fr. 50.–.
Per ogni diffida inviata al contribuente che non osserva i termini di versamento del deposito o di prestazione della garanzia ex art. 253a LT viene percepita una tassa di fr. 50.–.
Per ogni diffida inviata al notaio rogante che omette di riversare il deposito ricevuto viene percepita una tassa di fr. 50.-.
L’Ufficio esazione e condoni è l’autorità competente per le decisioni di condono.
Per le decisioni di condono si applicano per analogia i criteri stabiliti dalla legge federale concernente la nuova disciplina del condono dell’imposta del 20 giugno 2014 e dalla relativa ordinanza federale concernente l’esame delle domande di condono dell’imposta federale diretta.
Ogni singolo Ufficio è competente a certificare la crescita in giudicato delle proprie decisioni. Per le decisioni oggetto di una procedura esecutiva la certificazione è rilasciata dall’Ufficio esazione e condoni, rispettivamente dal competente Ufficio di tassazione quando oggetto della procedura esecutiva è un’imposta comunale.
Le certificazioni che attestano la crescita in giudicato delle decisioni dell’Ufficio imposte alla fonte sono sempre di competenza di quest’ultimo Ufficio.
Per ogni attestazione fiscale rilasciata o fotocopie di documenti, può essere prelevata una tassa da un minimo di fr. 30.– a un massimo di fr. 300.– a dipendenza dell’aggravio amministrativo.
Per i nulla osta ai sensi dell’articolo 172 della legge federale sull’imposta federale diretta del 14 dicembre 1990, rilasciati dall’Ufficio esazione e condoni, è prelevata una tassa di 150 franchi.
Capitolo VII
L’Ufficio delle imposte alla fonte procede annualmente al conteggio e al versamento dell’imposta alla fonte comunale. Esso può versare ai Comuni una o più rate di acconto.
…
Nel caso in cui l’autorità cantonale rappresenta il Comune nelle procedure di riscossione particolarmente complesse può essere trattenuta una provvigione del 10% sulla parte d’imposta incassata di pertinenza comunale.
Costituiscono procedure di riscossione particolarmente complesse le procedure speciali che causano un aggravio amministrativo importante, in particolare i riscatti di attestati carenza beni, le procedure esecutive, l’allestimento delle domande di garanzia o di sequestro e le relative procedure amministrative.
L’Ufficio imposte alla fonte rappresenta il Comune nella procedura di riscossione dell’imposta alla fonte e trattiene una provvigione del 5% sulla parte d’imposta di pertinenza comunale.
Capitolo VIII
Con l’entrata in vigore del presente regolamento sono abrogati:
a) il decreto esecutivo concernente la tassazione dei terreni agricoli e forestali del 21 dicembre 1976;
b) il decreto esecutivo concernente il Dipartimento competente in materia fiscale e l’organizzazione dell’Amministrazione cantonale delle contribuzioni del 1° settembre 1992;
c) il decreto esecutivo concernente il Comune di iscrizione a ruolo dei coniugi ai fini della determinazione dell’Ufficio giurisdizionale competente per la tassazione ed il riparto del 20 dicembre 1988;
d) il decreto esecutivo concernente facilitazioni di pagamento dell’imposta di successione a carico di assuntori d’aziende agricole del 21 dicembre 1976;
e) il decreto esecutivo concernente l’appartenenza fiscale in sede comunale delle persone assoggettate alle trattenute d’imposta alla fonte del 18 novembre 1986;
f) il regolamento di applicazione della legge tributaria in materia di previdenza professionale dell’11 dicembre 1986;
g) il regolamento di applicazione della legge tributaria in materia di imposte di successione e donazione del 17 novembre 1987;
h) il regolamento di applicazione della legge 17 dicembre 1964 concernente l’imposta sul maggior valore immobiliare del 28 giugno 1966;
i) il regolamento concernente il prelievo di una tassa per diffide in materia fiscale del 29 settembre 1986;
l) il regolamento concernente il prelievo di una tassa per il rilascio di informazioni fiscali del 29 settembre 1986.
Questo regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi del Cantone Ticino ed entra in vigore il 1° gennaio 1995.
Pubblicato nel BU 1994, 559.
Titolo modificato dal R 2.12.2020; in vigore dal 1.1.2021 - BU 2020, 371.
Art. modificato dal R 19.11.2025; in vigore dal 1.1.2026 - BU 2025, 306; precedenti modifiche: BU 2002, 467; BU 2009, 537; BU 2013, 554; BU 2015, 582; BU 2024, 261.
Cpv. modificato dal R 17.12.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 554; precedente modifica: BU 2002, 467.
Cpv. modificato dal R 16.6.2009; in vigore dal 1.1.2010 - BU 2009, 259.
Nota marginale introdotta dal R 29.11.2023; in vigore dal 1.1.2024 - BU 2023, 325.
Art. introdotto dal R 20.6.2018; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2018, 249.
Art. abrogati dal R 9.12.2009; in vigore dal 1.1.2010 a partire dal periodo fiscale 2010 - BU 2009, 537.
Cpv. modificato dal R 19.11.2025; in vigore dal 1.1.2026 - BU 2025, 306.
Cpv. abrogato dal R 17.12.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 554; precedente modifica: BU 2002, 467.
Nota marginale introdotta dal R 29.11.2023; in vigore dal 1.1.2024 - BU 2023, 325.
Art. introdotto dal R 20.6.2018; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2018, 249.
Lett. modificata dal R 29.11.2023; in vigore dal 1.1.2024 - 2023, 325.
Lett. modificata dal R 30.6.2021; in vigore dal 1.1.2021 - BU 2021, 203.
Lett. modificata dal R 29.11.2023; in vigore dal 1.1.2024 - BU 2023, 325; precedente modifica: BU 2020, 175.
Lett. introdotta dal R 13.5.2020; in vigore dal 15.5.2020 - BU 2020, 175.
Lett. introdotta dal R 13.5.2020; in vigore dal 15.5.2020 - BU 2020, 175.
Lett. introdotta dal R 29.11.2023; in vigore dal 1.1.2024 - 2023, 325.
Lett. introdotta dal R 29.11.2023; in vigore dal 1.1.2024 - 2023, 325.
Cpv. modificato dal R 6.11.2024; in vigore dal 1.1.2025 - BU 2024, 261.
Capitolo abrogato dal R 2.12.2020; in vigore dal 1.1.2021 - BU 2020, 371.
Art. abrogati dal R 2.12.2020; in vigore dal 1.1.2021 - BU 2020, 371.
Nota marginale modificata dal R 19.12.2000; in vigore dal 1.1.2001 - BU 2000, 406.
Art. modificato dal R 19.11.2025; in vigore dal 1.1.2026 - BU 2025, 306.
Art. modificato dal R 28.8.2024; in vigore dal 1.1.2024 - BU 2024, 199 e 201.
Art. introdotto dal R 19.12.2000; in vigore dal 1.1.2001 - BU 2000, 406.
Art. modificato dal R 29.11.2023; in vigore dal 1.1.2024 - BU 2023, 325.
Nota marginale modificata dal R 10.11.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2021, 331.
Art. modificato dal R 30.11.2016; in vigore dal 1.1.2017 - BU 2016, 500; precedente modifica: BU 2015, 582.
Lett. modificata dal R 2.12.2020; in vigore dal 1.1.2021 - BU 2020, 371.
Lett. modificata dal R 2.12.2020; in vigore dal 1.1.2021 - BU 2020, 371.
Cpv. modificato dal R 29.11.2023; in vigore dal 1.1.2024 - BU 2023, 325.
Nota marginale modificata dal R 29.11.2023; in vigore dal 1.1.2024 - BU 2023, 325; precedente modifica: BU 2004, 454.
Lett. modificata dal R 12.12.2018; in vigore dal 1.1.2019 - BU 2018, 457; precedenti modifiche: BU 2004, 454; BU 2009, 537; BU 2012, 615; BU 2013, 554.
Lett. modificata dal R 12.12.2018; in vigore dal 1.1.2019 - BU 2018, 457; precedente modifica: BU 2009, 537.
Lett. modificata dal R 12.12.2018; in vigore dal 1.1.2019 - BU 2018, 457.
Lett. modificata dal R 12.12.2018; in vigore dal 1.1.2019 - BU 2018, 457.
Lett. abrogata dal R 12.12.2018; in vigore dal 1.1.2019 - BU 2018, 457.
Nota marginale modificata dal R 29.11.2023; in vigore dal 1.1.2024 - BU 2023, 325.
Cifra modificata dal R 17.12.2002; in vigore dal 1.1.2003 - BU 2002, 467.
Cifra introdotta dal DE 4.12.2007; in vigore dal 7.12.2007 - BU 2007, 702.
Lett. modificata dal R 17.12.2002; in vigore dal 1.1.2003 - BU 2002, 467.
Lett. modificata dal R 29.11.2023; in vigore dal 1.1.2024 - BU 2023, 325.
Nota marginale modificata dal R 29.11.2023; in vigore dal 1.1.2024 - BU 2023, 325.
Cpv. modificato dal R 17.12.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 554.
Cpv. modificato dal R 17.12.2002; in vigore dal 1.1.2003 - BU 2002, 467.
Cpv. abrogato dal R 29.11.2023; in vigore dal 1.1.2024 - BU 2023, 325; precedenti modifiche: BU 2009, 537; BU 2014, 566.
Art. modificato dal R 2.12.2020; in vigore dal 1.1.2021 - BU 2020, 371; precedente modifica: BU 2013, 554.
Art. modificato dal R 19.11.2025; in vigore dal 1.1.2026 - BU 2025, 306; precedente modifica: BU 2013, 554.
Cpv. modificato dal R 9.12.2009; in vigore dal 1.1.2010 a partire dal periodo fiscale 2010 - BU 2009, 537; precedente modifica: BU 2002, 467.
Nota marginale modificata dal R 10.11.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2021, 331; precedente modifica: BU 2014, 184.
Art. modificato dal R 17.12.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 554.
Cpv. introdotto dal R 9.4.2014; in vigore dal 11.4.2014 - BU 2014, 184.
Cpv. introdotto dal R 10.11.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2021, 331.
Cpv. modificato dal R 18.11.2015; in vigore dal 1.1.2016 - BU 2015, 582.
Art. introdotto dal R 5.7.2005; in vigore dal 8.7.2005 - BU 2005, 216.
Cpv. modificato dal R 6.9.2005; in vigore dal 9.9.2005 - BU 2005, 277.
Art. modificato dal R 17.12.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 554.
Cpv. modificato dal R 17.12.2014; in vigore dal 1.3.2015 - BU 2015, 57.
Cpv. modificato dal R 29.11.2023; in vigore dal 1.1.2024 - BU 2023, 325; precedente modifica: BU 2022, 299.
Cpv. abrogato dal R 10.11.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2021, 331; precedenti modifiche: BU 2002, 467; BU 2014, 566.
Art. introdotto dal R 17.12.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 554.
Cpv. introdotto dal R 17.12.2014; in vigore dal 1.1.2015 - BU 2014, 566.
Accesso programmatico
Accesso API e MCP con filtri per tipo di fonte, regione, tribunale, area giuridica, articolo, citazione, lingua e data.